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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 03/12/2025, n. 3334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3334 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 27/05/2024 al n. 901/2024
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
(C.F. ), con sede legale Parte_1 P.IVA_1
in Roma, viale Alexandre Gustave Eiffel n. 15, rappresentata e difesa in causa dagli avv.ti Cantone Francesca e Rizzo Marco ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in via Dante n. 9, Milano, come da procura in calce all'atto di citazione in appello
-appellante-
CONTRO pagina 1 di 8 (C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
7.2.1964, rappresentato e difeso in causa dall'avv. Ruocco Andrea ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Lustro n. 29, Foggia, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellato-
avente per oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza,
apertura di credito bancario),
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 30.10.2025, sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
IN VIA PRINCIPALE, IN RIFORMA DELLA SENTENZA IMPUGNATA
• in accoglimento del primo e del secondo motivo di appello, accertare e
dichiarare l'illegittimità e/o nullità della SENTENZA per i motivi esposti;
• accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o invalidità
del DECRETO opposto, per le ragioni in fatto e in diritto esposte in atti e, per
l'effetto, revocarlo, nonché – per l'ulteriore effetto – condannare il SIG. ZO
alla restituzione degli importi, al lordo della ritenuta di acconto, di Euro
2.331,68 ed Euro 482,97 pagati da in esecuzione del Parte_1
DECRETO (ossia le spese relative ai due Atti di precetto) e per lui il suo legale,
Avv. Andrea Ruocco, che ha incassato tali somme in qualità di antistatario;
• in accoglimento del terzo motivo di appello, porre le spese di lite del primo
grado del presente Giudizio a carico del;
e, per l'effetto, Parte_2
condannare quest'ultimo – e per lui il suo legale, Avv. Andrea Ruocco, che ha
pagina 2 di 8 incassato tali somme in qualità di antistatario – a restituire ad Parte_1
l'importo, al lordo della ritenuta d'acconto, di Euro 3.647,80 da
[...]
quest'ultima corrisposto a tale titolo in esecuzione della SENTENZA;
IN OGNI CASO • con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i
gradi di Giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATO:
1) In via preliminare ed immediata dichiarare, con ordinanza, inammissibile
l'appello ex art. 348 bis cpc.
2) Nel merito ed in via gradata, rigettare l'appello poiché infondato in fatto e
destituito di giuridico fondamento.
3) In ogni caso, condannare la Società appellante al pagamento delle spese e
competenze di lite, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione notificato il 7.11.2023, Parte_1
conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Verona, , al fine di Controparte_1
vedere revocato il decreto n. 2560/2023, pronunciato il 28.9.2023, con il quale le era stata ingiunta la consegna del contratto relativo al rapporto intrattenuto dal ricorrente con essa opponente.
L'attrice, a sostegno dell'opposizione, affermava di avere trasmesso nel termine previsto dall'art. 119 Tub il contratto e l'ultimo estratto conto e di avere inviato in data 21.6.2013 tutti gli estratti conto;
inoltre, successivamente alla notifica del decreto opposto (avvenuta il 28.9.2023), aveva inviato il Regolamento Generale
applicabile alla carta di credito da essa rilasciata in favore del convenuto.
pagina 3 di 8 1.2 Si costituiva , chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
1.3 Il Tribunale, istruita documentalmente la causa, definiva il giudizio con sentenza n. 962/2024, pubblicata in data 22.4.2024, pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che rigettava l'opposizione in quanto riteneva non provata la consegna della documentazione richiesta, osservando, tra l'altro, che “Con pec
05.10.2023 prodotta peraltro in forma analogica indicava che Parte_1
“Ad ogni modo, ad ulteriore integrazione di quanto già inviato, la informiamo
che provvederemo ad inviare anche la copia del Regolamento Generale
applicabile alla Carta Gold Credit intestata al Signor Parte_1
” Controparte_1
Le spese seguivano la soccombenza.
*****
2.Avverso la sentenza del Tribunale di Verona ha Parte_1
proposto appello, affidato ai seguenti motivi.
2.1 Con il primo ha lamentato l'errata valutazione da parte del giudice di prime cure della documentazione presente nel fascicolo di causa in quanto ha adempiuto alla richiesta ex art. 119 TUB consegnando il contratto e l'estratto conto storico come documentato con la costituzione nel primo grado di giudizio.
2.2. Con il secondo motivo ha lamentato la violazione del principio del contraddittorio in quanto il giudice aveva rigettato l'opposizione sul presupposto che essa appellante non aveva fornito prova di aver dato riscontro all'istanza di che non aveva mai contestato la mancata ricezione della documentazione. CP_1
Il Tribunale avrebbe, quindi, posto a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio in quanto non eccepita dalla controparte.
pagina 4 di 8 2.3. Con il terzo motivo ha lamentato errata regolamentazione delle spese processuali, da porsi a carico dell'opposto in applicazione del principio di soccombenza, sollecitando altresì la condanna di ai sensi dell'art. 96 c.p.c. CP_1
2.2. Si è costituito anche in appello , chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
2.3 La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza ex art. 352 c.p.c. del
3.10.2025 a seguito dello scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica avvenuto come da ordinanza del 3.10.2024 del Consigliere Istruttore.
*****
3.1. Il secondo motivo, da esaminarsi preliminarmente, è privo di pregio in quanto il decreto ingiuntivo è stato pronunciato su richiesta di Controparte_1
che riteneva non assolto completamente l'obbligo incombente sull'intermediario ex art. 119 TUB. Vi è poi da dire che l'opposizione avverso un decreto fondato sulla violazione di un obbligo di consegna richiede di per sé che il giudice accerti se quell'obbligo è stato adempiuto;
ciò in quanto l'opposizione dà luogo ad un giudizio di cognizione piena sulla (attuale) titolarità del diritto fatto valere sicché
si tratta di circostanze che il giudice deve valutare a prescindere dalla presa di posizione della parte opposta che comunque nella comparsa di costituzione aveva specificamente dedotto sulla documentazione prodotta da Parte_1
prima della presentazione del ricorso monitorio e su quella allegata
[...]
all'atto di opposizione, rilevandone l'insufficienza.
3.2. In ordine al primo motivo va dato atto che la motivazione della sentenza impugnata non consente di comprendere in che termini l'obbligazione di consegna sia rimasta inevasa.
pagina 5 di 8 Si deve, quindi, evidenziare che ha adempiuto all'obbligo di Parte_1
consegna degli estratti conto completi dei 10 anni precedenti la richiesta ex art. 119 TUB sin dal 21.6.2023. aveva, però riconosciuto nel ricorso ex art. CP_1
633 e ss. c.p.c. l'avvenuta consegna dell'estratto conto storico, lamentando
“solo” la mancata consegna del contratto che, pertanto, era l'unico documento richiesto con l'ingiunzione.
Osserva il Collegio che il contratto che regolamenta il rapporto non era stato consegnato, avendo inviato solamente il modulo di Parte_1
richiesta della carta di credito, privo delle condizioni economiche del rapporto.
L'invio di queste ultime non è provato neppure dal doc. 7, che consiste nella scansione del frontespizio cartaceo della pec inviata da Parte_1
in data 6.10.2023 sicché è rimasto ignoto il contenuto del documento che l'appellante ha trasmesso quale allegato.
Peraltro, anche qualora il documento ivi citato, vale a dire il Regolamento
Generale relativo alla Carta Gold Credit Express, fosse stato Pt_1
effettivamente inviato con quella pec, l'intermediario risulterebbe ugualmente inadempiente in quanto l'invio risulterebbe successivo alla notifica del provvedimento monitorio e, si ribadisce, non era stata trasmessa la documentazione contenente le condizioni economiche del rapporto (tasso di interesse, commissioni etc).
3.3. Deve, quindi, concludersi che l'appellante, che mai ha negato di detenere il documento negoziale completo di proposta e accettazione, non ha ottemperato all'obbligo – rimasto tutt'ora inevaso - di consegna del contratto, sicché è stata pagina 6 di 8 giustamente condannata alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte, con conseguente infondatezza anche del terzo motivo.
4.1. L'appello è, pertanto, respinto, ed è tenuta alla Parte_1
rifusione delle spese del grado di , distratte in favore del procuratore CP_1
antistatario, liquidate sulla base dei parametri minimi previsti per le cause di valore indeterminato a bassa complessità.
4.2 Stante il rigetto dell'appello, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte di di un ulteriore importo a titolo Parte_1
di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza n. 962/2024
[...] Controparte_1
pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 22.4.2024 dal
Tribunale di Verona, lo rigetta e:
- condanna l'appellante a rifondere le spese del grado di , distratte in CP_1
favore dell'avv. Andrea Ruocco, liquidate in Euro 4.996,00 per compenso oltre a
IVA e CPA come per legge e spese generali al 15%;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte di
[...]
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai Controparte_2
sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Venezia, 12 novembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
pagina 7 di 8 Dott. Luca Marani
dott.ssa Gabriella Zanon
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 27/05/2024 al n. 901/2024
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
(C.F. ), con sede legale Parte_1 P.IVA_1
in Roma, viale Alexandre Gustave Eiffel n. 15, rappresentata e difesa in causa dagli avv.ti Cantone Francesca e Rizzo Marco ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in via Dante n. 9, Milano, come da procura in calce all'atto di citazione in appello
-appellante-
CONTRO pagina 1 di 8 (C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
7.2.1964, rappresentato e difeso in causa dall'avv. Ruocco Andrea ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Lustro n. 29, Foggia, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellato-
avente per oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza,
apertura di credito bancario),
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 30.10.2025, sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
IN VIA PRINCIPALE, IN RIFORMA DELLA SENTENZA IMPUGNATA
• in accoglimento del primo e del secondo motivo di appello, accertare e
dichiarare l'illegittimità e/o nullità della SENTENZA per i motivi esposti;
• accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o invalidità
del DECRETO opposto, per le ragioni in fatto e in diritto esposte in atti e, per
l'effetto, revocarlo, nonché – per l'ulteriore effetto – condannare il SIG. ZO
alla restituzione degli importi, al lordo della ritenuta di acconto, di Euro
2.331,68 ed Euro 482,97 pagati da in esecuzione del Parte_1
DECRETO (ossia le spese relative ai due Atti di precetto) e per lui il suo legale,
Avv. Andrea Ruocco, che ha incassato tali somme in qualità di antistatario;
• in accoglimento del terzo motivo di appello, porre le spese di lite del primo
grado del presente Giudizio a carico del;
e, per l'effetto, Parte_2
condannare quest'ultimo – e per lui il suo legale, Avv. Andrea Ruocco, che ha
pagina 2 di 8 incassato tali somme in qualità di antistatario – a restituire ad Parte_1
l'importo, al lordo della ritenuta d'acconto, di Euro 3.647,80 da
[...]
quest'ultima corrisposto a tale titolo in esecuzione della SENTENZA;
IN OGNI CASO • con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i
gradi di Giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATO:
1) In via preliminare ed immediata dichiarare, con ordinanza, inammissibile
l'appello ex art. 348 bis cpc.
2) Nel merito ed in via gradata, rigettare l'appello poiché infondato in fatto e
destituito di giuridico fondamento.
3) In ogni caso, condannare la Società appellante al pagamento delle spese e
competenze di lite, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione notificato il 7.11.2023, Parte_1
conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Verona, , al fine di Controparte_1
vedere revocato il decreto n. 2560/2023, pronunciato il 28.9.2023, con il quale le era stata ingiunta la consegna del contratto relativo al rapporto intrattenuto dal ricorrente con essa opponente.
L'attrice, a sostegno dell'opposizione, affermava di avere trasmesso nel termine previsto dall'art. 119 Tub il contratto e l'ultimo estratto conto e di avere inviato in data 21.6.2013 tutti gli estratti conto;
inoltre, successivamente alla notifica del decreto opposto (avvenuta il 28.9.2023), aveva inviato il Regolamento Generale
applicabile alla carta di credito da essa rilasciata in favore del convenuto.
pagina 3 di 8 1.2 Si costituiva , chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
1.3 Il Tribunale, istruita documentalmente la causa, definiva il giudizio con sentenza n. 962/2024, pubblicata in data 22.4.2024, pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che rigettava l'opposizione in quanto riteneva non provata la consegna della documentazione richiesta, osservando, tra l'altro, che “Con pec
05.10.2023 prodotta peraltro in forma analogica indicava che Parte_1
“Ad ogni modo, ad ulteriore integrazione di quanto già inviato, la informiamo
che provvederemo ad inviare anche la copia del Regolamento Generale
applicabile alla Carta Gold Credit intestata al Signor Parte_1
” Controparte_1
Le spese seguivano la soccombenza.
*****
2.Avverso la sentenza del Tribunale di Verona ha Parte_1
proposto appello, affidato ai seguenti motivi.
2.1 Con il primo ha lamentato l'errata valutazione da parte del giudice di prime cure della documentazione presente nel fascicolo di causa in quanto ha adempiuto alla richiesta ex art. 119 TUB consegnando il contratto e l'estratto conto storico come documentato con la costituzione nel primo grado di giudizio.
2.2. Con il secondo motivo ha lamentato la violazione del principio del contraddittorio in quanto il giudice aveva rigettato l'opposizione sul presupposto che essa appellante non aveva fornito prova di aver dato riscontro all'istanza di che non aveva mai contestato la mancata ricezione della documentazione. CP_1
Il Tribunale avrebbe, quindi, posto a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio in quanto non eccepita dalla controparte.
pagina 4 di 8 2.3. Con il terzo motivo ha lamentato errata regolamentazione delle spese processuali, da porsi a carico dell'opposto in applicazione del principio di soccombenza, sollecitando altresì la condanna di ai sensi dell'art. 96 c.p.c. CP_1
2.2. Si è costituito anche in appello , chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
2.3 La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza ex art. 352 c.p.c. del
3.10.2025 a seguito dello scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica avvenuto come da ordinanza del 3.10.2024 del Consigliere Istruttore.
*****
3.1. Il secondo motivo, da esaminarsi preliminarmente, è privo di pregio in quanto il decreto ingiuntivo è stato pronunciato su richiesta di Controparte_1
che riteneva non assolto completamente l'obbligo incombente sull'intermediario ex art. 119 TUB. Vi è poi da dire che l'opposizione avverso un decreto fondato sulla violazione di un obbligo di consegna richiede di per sé che il giudice accerti se quell'obbligo è stato adempiuto;
ciò in quanto l'opposizione dà luogo ad un giudizio di cognizione piena sulla (attuale) titolarità del diritto fatto valere sicché
si tratta di circostanze che il giudice deve valutare a prescindere dalla presa di posizione della parte opposta che comunque nella comparsa di costituzione aveva specificamente dedotto sulla documentazione prodotta da Parte_1
prima della presentazione del ricorso monitorio e su quella allegata
[...]
all'atto di opposizione, rilevandone l'insufficienza.
3.2. In ordine al primo motivo va dato atto che la motivazione della sentenza impugnata non consente di comprendere in che termini l'obbligazione di consegna sia rimasta inevasa.
pagina 5 di 8 Si deve, quindi, evidenziare che ha adempiuto all'obbligo di Parte_1
consegna degli estratti conto completi dei 10 anni precedenti la richiesta ex art. 119 TUB sin dal 21.6.2023. aveva, però riconosciuto nel ricorso ex art. CP_1
633 e ss. c.p.c. l'avvenuta consegna dell'estratto conto storico, lamentando
“solo” la mancata consegna del contratto che, pertanto, era l'unico documento richiesto con l'ingiunzione.
Osserva il Collegio che il contratto che regolamenta il rapporto non era stato consegnato, avendo inviato solamente il modulo di Parte_1
richiesta della carta di credito, privo delle condizioni economiche del rapporto.
L'invio di queste ultime non è provato neppure dal doc. 7, che consiste nella scansione del frontespizio cartaceo della pec inviata da Parte_1
in data 6.10.2023 sicché è rimasto ignoto il contenuto del documento che l'appellante ha trasmesso quale allegato.
Peraltro, anche qualora il documento ivi citato, vale a dire il Regolamento
Generale relativo alla Carta Gold Credit Express, fosse stato Pt_1
effettivamente inviato con quella pec, l'intermediario risulterebbe ugualmente inadempiente in quanto l'invio risulterebbe successivo alla notifica del provvedimento monitorio e, si ribadisce, non era stata trasmessa la documentazione contenente le condizioni economiche del rapporto (tasso di interesse, commissioni etc).
3.3. Deve, quindi, concludersi che l'appellante, che mai ha negato di detenere il documento negoziale completo di proposta e accettazione, non ha ottemperato all'obbligo – rimasto tutt'ora inevaso - di consegna del contratto, sicché è stata pagina 6 di 8 giustamente condannata alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte, con conseguente infondatezza anche del terzo motivo.
4.1. L'appello è, pertanto, respinto, ed è tenuta alla Parte_1
rifusione delle spese del grado di , distratte in favore del procuratore CP_1
antistatario, liquidate sulla base dei parametri minimi previsti per le cause di valore indeterminato a bassa complessità.
4.2 Stante il rigetto dell'appello, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte di di un ulteriore importo a titolo Parte_1
di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza n. 962/2024
[...] Controparte_1
pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 22.4.2024 dal
Tribunale di Verona, lo rigetta e:
- condanna l'appellante a rifondere le spese del grado di , distratte in CP_1
favore dell'avv. Andrea Ruocco, liquidate in Euro 4.996,00 per compenso oltre a
IVA e CPA come per legge e spese generali al 15%;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte di
[...]
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai Controparte_2
sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Venezia, 12 novembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
pagina 7 di 8 Dott. Luca Marani
dott.ssa Gabriella Zanon
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