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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 03/06/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO
DI CIVITAVECCHIA
In persona del dott. Francesco Vigorito, presidente del Tribunale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 445/2025 promossa da
Avv. Daniela D'Apice del Foro di Civitavecchia con studio in Via dei Gladioli
n. 29 in proprio, rappresentata e difesa da se stessa ex art. 86 cpc, con domicilio eletto presso il proprio studio ricorrente
E
(c.f. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore (c.f. ), rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici, siti in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12, è domiciliato resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Avv. Daniela D'Apice ha proposto ricorso ai sensi dell'art 170 del d.P.R.
115/2002 con il quale ha contestato il decreto di liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato emesso dal
Tribunale di Civitavecchia in composizione collegiale il 11 febbraio 2025 nella procedura n. 936/24 in data 29 gennaio 2024 lamentando che:
1) quale difensore di fiducia del signor nato a [...] Persona_1
il 9.09.1983 imputato nel procedimento penale n. 5633/2018 RGNR – n.
224/2021 RGDIB per il delitto p. e p. dagli artt. 56 e 575 e 61 n. 1 c.p. TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
pendente innanzi il Tribunale di Civitavecchia in composizione collegiale la opponente partecipava all'intera fase dibattimentale iniziata all'udienza del 21 ottobre 2021 e terminata all'udienza del 24 ottobre 2024; che in particolare, la trattazione della fase istruttoria si è articolata con l'escussione dei testi del PM - alcuni dei quali in comune, l'esame dell'imputato e l'acquisizione documentale in quattro udienze: 06.04.2023-
14 -12-2024- 11.01.2024-06.06.2024;
2) che l'opponente aveva presentato al Collegio istanza di liquidazione delle proprie spese e competenze professionali maturate inserita sul SIAMM il
27 ottobre 2024 al protocollo n. IW4691572 ma che la complessiva somma liquidata di euro 2.100,00. oltre accessori e rimborso forfettario, era nettamente inferiore a quella richiesta con la istanza di liquidazione dei compensi depositata in giudizio ed a quella che le sarebbe spettata pari ad euro 5.877,37, oltre accessori di legge, con la riduzione del 50% prevista per il gratuito patrocinio;
In data 8 maggio 2025 si costituiva l'Avvocatura dello Stato deducendo che il provvedimento impugnato appariva meritevole di conferma in quanto tutte le fasi del procedimento erano state liquidate tenuto conto dei criteri dettati dal
D.M. 55/2014 e che la determinazione del compenso professionale spettante al ricorrente deve dunque, in ogni caso, attestarsi su valori minimi, in considerazione della tipologia di attività difensiva svolta, applicando la diminuzione di cui all'art. 106bis D.p.r. n. 115/2002.
In particolare l'Avvocatura dello Stato faceva rilevare che il Tribunale aveva ritenuto che il procedimento rientrasse nella voce n. 31 del protocollo poi stipulato dal Tribunale di Civitavecchia, dal Consiglio dell'ordine degli avvocati e la Camera penale di Civitavecchia, in quanto si trattava di fatti aventi ad oggetto un unico capo di imputazione (ex art. 575 c.p., punito on la pena della reclusione non inferiore ad anni 21), ed il compenso doveva essere computato su tre udienze istruttorie.
Per udienze istruttorie si devono intendere esclusivamente quelle per cui è stata assunta prova testimoniale e quelle in cui le parti abbiano concordato
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l'acquisizione di S.I.T. o querele in luogo dell'escussione del dichiarante;
quindi, nel caso in esame, l'attività istruttoria si era articolata in tre udienze
(06.04.2023, 14.12.2023, 11.01.2024) ed inoltre nella fase decisionale (difese orali o scritte, repliche, assistenza alla discussione delle altri parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica) le parti, all'ultima udienza del 24.10.2024, concordemente hanno richiesto la pronuncia di una sentenza di assoluzione e, pertanto, il procedimento si era concluso con pronuncia ex art. 530 co. 3 c.p.p. perché il fatto non è punibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 c.p.
All'udienza del 28 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Deve premettersi la competenza a decidere è di questo Presidente poiché, come rilevato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 80/2020), pur essendovi il principio della collegialità del giudice dell'impugnazione quando la causa è giudicata in primo grado in composizione collegiale, la presente opposizione non è individuabile come una vera e propria “impugnazione”, bensì una fase dell'unico giudizio di primo grado e la disposizione che la disciplina contiene una regola specifica e più puntuale: il ricorso è proposto al capo dell'ufficio giudiziario – presidente del tribunale o presidente della corte d'appello ‒ cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato (art. 15, comma 2).
Da ciò deve desumersi una competenza funzionale, che significa, in particolare, generale monocraticità del giudice dell'opposizione in un'ottica di semplificazione del procedimento.
Nel merito deve osservarsi che la parte opponente ha dedotto la inapplicabilità nel caso in esame del Protocollo d'intesa intercorso tra il Tribunale di
Civitavecchia, il Consiglio dell'ordine degli avvocati e la Camera penale di
Civitavecchia sulle modalità di liquidazione dei compensi professionali ai difensori di persone ammessa al patrocinio a spese dello Stato poiché tale protocollo è intervenuto in data 14.11.2024 e quindi successivamente alla data di presentazione - 27.10.2024- della istanza di liquidazione in parola e che,
3 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
inoltre si sarebbe dovuto liquidare il compenso sulla base del parametro medio indicato in tariffa.
L'inapplicabilità del citato Protocollo non assume valore decisivo nella controversia in quanto, come rilevato correttamente dall'Avvocatura dello
Stato, i protocolli costituiscono dei meri parametri orientativi e mai vincolanti a cui i Giudici possono riferirsi nell'effettuare la liquidazione, tenendo però debitamente conto delle specificità del caso concreto.
Pertanto per valutare la correttezza della liquidazione deve tenersi conto delle caratteristiche del processo e sotto questo profilo non può che osservarsi come le caratteristiche dello stesso portano ad applicare il parametro in misura minore da quanto richiesto dall'opponente.
Si tratta, infatti, di un processo penale di limitata difficoltà poiché, come segnalato dall'Avvocatura dello Stato, vi era un unico capo di imputazione, si sono tenute solo tre udienze da computare come udienze istruttorie
(06.04.2023, 14.12.2023, 11.01.2024), la fase decisoria è stata limitata ad una udienza, quella del 24.10.2024, nella quale le parti concordemente hanno richiesto la pronuncia di una sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato.
Alla luce di tali caratteristiche di limitata difficoltà, appare corretta la decisione del Tribunale che, operando una liquidazione rientrante nei minimi di legge, ha ritenuto di liquidare una somma inferiore a quella media richiesta dalla ricorrente (che costituisce il parametro massimo non quello unico previsto per la liquidazione del compenso con patrocinio a spese dello Stato).
Pertanto l'opposizione deve essere rigettata.
In considerazione delle caratteristiche del giudizio ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P. Q. M.
disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: rigetta il ricorso dichiara compensate le spese del giudizio.
Civitavecchia, 30 maggio 2025.
4 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Il Presidente
Francesco Vigorito
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO
DI CIVITAVECCHIA
In persona del dott. Francesco Vigorito, presidente del Tribunale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 445/2025 promossa da
Avv. Daniela D'Apice del Foro di Civitavecchia con studio in Via dei Gladioli
n. 29 in proprio, rappresentata e difesa da se stessa ex art. 86 cpc, con domicilio eletto presso il proprio studio ricorrente
E
(c.f. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore (c.f. ), rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici, siti in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12, è domiciliato resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Avv. Daniela D'Apice ha proposto ricorso ai sensi dell'art 170 del d.P.R.
115/2002 con il quale ha contestato il decreto di liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato emesso dal
Tribunale di Civitavecchia in composizione collegiale il 11 febbraio 2025 nella procedura n. 936/24 in data 29 gennaio 2024 lamentando che:
1) quale difensore di fiducia del signor nato a [...] Persona_1
il 9.09.1983 imputato nel procedimento penale n. 5633/2018 RGNR – n.
224/2021 RGDIB per il delitto p. e p. dagli artt. 56 e 575 e 61 n. 1 c.p. TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
pendente innanzi il Tribunale di Civitavecchia in composizione collegiale la opponente partecipava all'intera fase dibattimentale iniziata all'udienza del 21 ottobre 2021 e terminata all'udienza del 24 ottobre 2024; che in particolare, la trattazione della fase istruttoria si è articolata con l'escussione dei testi del PM - alcuni dei quali in comune, l'esame dell'imputato e l'acquisizione documentale in quattro udienze: 06.04.2023-
14 -12-2024- 11.01.2024-06.06.2024;
2) che l'opponente aveva presentato al Collegio istanza di liquidazione delle proprie spese e competenze professionali maturate inserita sul SIAMM il
27 ottobre 2024 al protocollo n. IW4691572 ma che la complessiva somma liquidata di euro 2.100,00. oltre accessori e rimborso forfettario, era nettamente inferiore a quella richiesta con la istanza di liquidazione dei compensi depositata in giudizio ed a quella che le sarebbe spettata pari ad euro 5.877,37, oltre accessori di legge, con la riduzione del 50% prevista per il gratuito patrocinio;
In data 8 maggio 2025 si costituiva l'Avvocatura dello Stato deducendo che il provvedimento impugnato appariva meritevole di conferma in quanto tutte le fasi del procedimento erano state liquidate tenuto conto dei criteri dettati dal
D.M. 55/2014 e che la determinazione del compenso professionale spettante al ricorrente deve dunque, in ogni caso, attestarsi su valori minimi, in considerazione della tipologia di attività difensiva svolta, applicando la diminuzione di cui all'art. 106bis D.p.r. n. 115/2002.
In particolare l'Avvocatura dello Stato faceva rilevare che il Tribunale aveva ritenuto che il procedimento rientrasse nella voce n. 31 del protocollo poi stipulato dal Tribunale di Civitavecchia, dal Consiglio dell'ordine degli avvocati e la Camera penale di Civitavecchia, in quanto si trattava di fatti aventi ad oggetto un unico capo di imputazione (ex art. 575 c.p., punito on la pena della reclusione non inferiore ad anni 21), ed il compenso doveva essere computato su tre udienze istruttorie.
Per udienze istruttorie si devono intendere esclusivamente quelle per cui è stata assunta prova testimoniale e quelle in cui le parti abbiano concordato
2 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
l'acquisizione di S.I.T. o querele in luogo dell'escussione del dichiarante;
quindi, nel caso in esame, l'attività istruttoria si era articolata in tre udienze
(06.04.2023, 14.12.2023, 11.01.2024) ed inoltre nella fase decisionale (difese orali o scritte, repliche, assistenza alla discussione delle altri parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica) le parti, all'ultima udienza del 24.10.2024, concordemente hanno richiesto la pronuncia di una sentenza di assoluzione e, pertanto, il procedimento si era concluso con pronuncia ex art. 530 co. 3 c.p.p. perché il fatto non è punibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 c.p.
All'udienza del 28 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Deve premettersi la competenza a decidere è di questo Presidente poiché, come rilevato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 80/2020), pur essendovi il principio della collegialità del giudice dell'impugnazione quando la causa è giudicata in primo grado in composizione collegiale, la presente opposizione non è individuabile come una vera e propria “impugnazione”, bensì una fase dell'unico giudizio di primo grado e la disposizione che la disciplina contiene una regola specifica e più puntuale: il ricorso è proposto al capo dell'ufficio giudiziario – presidente del tribunale o presidente della corte d'appello ‒ cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato (art. 15, comma 2).
Da ciò deve desumersi una competenza funzionale, che significa, in particolare, generale monocraticità del giudice dell'opposizione in un'ottica di semplificazione del procedimento.
Nel merito deve osservarsi che la parte opponente ha dedotto la inapplicabilità nel caso in esame del Protocollo d'intesa intercorso tra il Tribunale di
Civitavecchia, il Consiglio dell'ordine degli avvocati e la Camera penale di
Civitavecchia sulle modalità di liquidazione dei compensi professionali ai difensori di persone ammessa al patrocinio a spese dello Stato poiché tale protocollo è intervenuto in data 14.11.2024 e quindi successivamente alla data di presentazione - 27.10.2024- della istanza di liquidazione in parola e che,
3 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
inoltre si sarebbe dovuto liquidare il compenso sulla base del parametro medio indicato in tariffa.
L'inapplicabilità del citato Protocollo non assume valore decisivo nella controversia in quanto, come rilevato correttamente dall'Avvocatura dello
Stato, i protocolli costituiscono dei meri parametri orientativi e mai vincolanti a cui i Giudici possono riferirsi nell'effettuare la liquidazione, tenendo però debitamente conto delle specificità del caso concreto.
Pertanto per valutare la correttezza della liquidazione deve tenersi conto delle caratteristiche del processo e sotto questo profilo non può che osservarsi come le caratteristiche dello stesso portano ad applicare il parametro in misura minore da quanto richiesto dall'opponente.
Si tratta, infatti, di un processo penale di limitata difficoltà poiché, come segnalato dall'Avvocatura dello Stato, vi era un unico capo di imputazione, si sono tenute solo tre udienze da computare come udienze istruttorie
(06.04.2023, 14.12.2023, 11.01.2024), la fase decisoria è stata limitata ad una udienza, quella del 24.10.2024, nella quale le parti concordemente hanno richiesto la pronuncia di una sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato.
Alla luce di tali caratteristiche di limitata difficoltà, appare corretta la decisione del Tribunale che, operando una liquidazione rientrante nei minimi di legge, ha ritenuto di liquidare una somma inferiore a quella media richiesta dalla ricorrente (che costituisce il parametro massimo non quello unico previsto per la liquidazione del compenso con patrocinio a spese dello Stato).
Pertanto l'opposizione deve essere rigettata.
In considerazione delle caratteristiche del giudizio ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P. Q. M.
disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: rigetta il ricorso dichiara compensate le spese del giudizio.
Civitavecchia, 30 maggio 2025.
4 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Il Presidente
Francesco Vigorito
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