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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/01/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Maria Speranza Ferrara ConSIliere relatore
Paolo Caliman ConSIliere ausiliario
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4391/2021 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione il 27.11.2024, a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e vertente
TRA
(c.f. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Francesco
Giglioni (c.f. ), che la rappresenta e difende per procura in atti - C.F._2
APPELLANTE -
E
(c.f. ) Controparte_1 C.F._3 avvocato che si difende in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliata anche presso il proprio indirizzo telematico -APPELLATA-
oggetto: appello di nei confronti di avverso Parte_1 Controparte_1
l'ordinanza decisoria, resa tra le parti, ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., il 09.06.2021, dal
Tribunale Ordinario di Roma n. 11218/2021, a definizione del giudizio recante n° R.G.
37878/2020 promosso da oggetto: occupazione senza titolo e Controparte_1
risarcimento danni -
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. iscritto a ruolo il 03.08.2020, Controparte_1
conviene in giudizio, dinanzi al primo giudice, per ottenerne la Parte_1 condanna al rilascio dell'immobile in Roma, Via Cassia 1712 e, in caso di mancato r.g. n. 1 rilascio dell'immobile, al pagamento di una indennità di occupazione, a decorrere dalla scadenza del termine fissato per il rilascio.
A sostegno delle domande proposte, la allega di aver ottenuto, per atto a CP_1
rogito del Notaio in data 18.05.2020, n. rep. 16469, trascritto nel Registro Per_1
Immobiliare di Roma 1 al n. 48372, dal proprietario dell'immobile, CP_2
per la durata di cinque anni, a titolo gratuito, il diritto di usufrutto sull'immobile
[...] in oggetto, di proprietà dell' l'immobile è occupato dalla convenuta, già moglie CP_2 di , rimasta ad abitarvi all'indomani della separazione personale Controparte_2
dal coniuge, intervenuta nel 2005; che i coniugi non hanno avuto figli;
che le sentenze di separazione e di divorzio non assegnano la casa coniugale;
che non risulta trascritto, presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari, alcun titolo per il diritto della Parte_1 sull'immobile.
Con comparsa del 07.12.2020, si costituisce che resiste alle Parte_1 domande proposte dalla , opponendo il proprio diritto di abitare l'immobile, CP_1
già casa coniugale, per i provvedimenti giudiziari susseguitisi nei giudizi di separazione e di divorzio.
La pregiudizialmente, eccepisce l'improcedibilità della domanda per Parte_1
mancato esperimento del tentativo di mediazione e chiede di essere autorizzata a chiamare in giudizio , nonché la sospensione del procedimento ai Controparte_2 sensi e per gli effetti dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del procedimento pendente in Corte di Appello di Roma n. RG 8340/2019 sulla domanda proposta, nei propri confronti, da per la restituzione del medesimo immobile;
n Controparte_2 via riconvenzionale, chiede accertarsi la illegittimità, illiceità e/o inefficacia dell'atto costitutivo del diritto usufrutto e, in ogni caso, ordinarsi la cancellazione della trascrizione del contratto di usufrutto, con condanna, in solido, di e Controparte_2
di a risarcirle i danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, Controparte_1 conseguiti alla illegittima condotta tenuta da entrambi, anche ai sensi dell' art. 96 c.p.c.; in subordine, chiede accertarsi l'obbligo di manleva di rispetto a Controparte_2 eventuali importi liquidato a proprio carico per l'uso dell'immobile.
Riservata la decisione in prima udienza, la ordinanza decisoria impugnata definisce, come di seguito, la controversia.
<< (…) CONDANNA la SI.ra a rilasciare l'immobile sito in Parte_1
Roma, Via Cassia 1712 a favore della SI.ra , nella qualità di Controparte_1
usufruttuaria e fissa a 60 gg. per il rilascio dalla notifica della presente decisione;
r.g. n. 2 CONDANNA la SI.ra solo in caso di mancato rilascio Parte_1 dell'immobile de quo, a corrispondere alla ricorrente una indennità di occupazione pari ad euro 900,00 mensili, con decorrenza dal termine fissato per il rilascio;
CONDANNA la SI.ra alla refusione delle spese processuali che Parte_1
liquida in Euro 1.80000= a favore della ricorrente, oltre alle spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge>>.
A sostegno della decisione, le seguenti motivazioni.
- La non è titolare di alcun diritto sull'immobile, neppure in quanto ex Parte_1
casa coniugale.
- Presso i competenti uffici immobiliari, non è trascritto alcun titolo per il diritto della sull'immobile. Parte_1
- La ha pieno diritto di entrare in possesso dell'immobile. CP_1
- Le difese della non hanno pregio. Parte_1
- Non si configura ipotesi di litispendenza o di sospensione necessaria ex art. 295
c.p.c., poiché la domanda di consegna dell'immobile, da parte della usufruttuaria, non dipende dall'esito della domanda proposta dall' per la CP_2
restituzione dell'immobile (questa pendente in grado d'appello).
- La indennità di occupazione viene liquidata in euro 900,00 mensili ed è dovuta a far data dalla scadenza del termine fissato per il rilascio.
- Spese del procedimento regolate secondo soccombenza.
Con l'atto di appello, rassegna le seguenti conclusioni. Parte_1
<< (…) salva eventuale remissione della causa al primo Giudice per l'integrazione del
contraddittorio ex art. 354 c.p.c., riformare l'ordinanza (…) e per l'effetto accogliere le conclusioni formulate in primo grado. Considerati i gravi motivi di urgenza, il fumus boni iuris e il periculum in mora, Voglia altresì (…) sospendere con decreto inaudita altera parte l'efficacia esecutiva della l'ordinanza (…), fissando al contempo l'udienza ex art. 351, comma terzo, c.p.c., ovvero, in via subordinata, voglia comunque fissare
l'udienza dinnanzi al Collegio per la decisione sulla sospensione dell'efficacia esecutiva della richiamata sentenza, prima dell'udienza di comparizione;
- in subordine, disporre ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 c.p.c. la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. Il tutto con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio>>.
r.g. n. 3 si costituisce il 03.11.2021; resiste all'impugnazione e rassegna le Controparte_1 seguenti conclusioni: << in via preliminare, che sia rigettata l'istanza di inibitoria;
nel merito, l'integrale rigetto dell'appello, con conseguente conferma dell'ordinanza impugnata. Con condanna dell'appellante alle spese del giudizio, nonché per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.>>.
propone quattro motivi di appello. Parte_1
1) Rubricato: “Violazione dell'art. 702 bis, comma 5, e 106 c.p.c. per mancata fissazione dell'udienza per la chiamata del terzo”. L'appellante censura la omessa autorizzazione alla chiamata in causa del proprietario della casa e la mancata motivazione della decisione. Sostiene che la partecipazione al giudizio dell' era necessaria per valutare la domanda riconvenzionale di nullità CP_2 del contratto di usufrutto, rispetto alla quale l' è litisconsorte necessario. CP_2
2) Rubricato: “Illegittimità dell'ordinanza per violazione dei preesistenti provvedimenti giudiziari resi nel giudizio di separazione e divorzio – violazione dell'art. 2909 c.c”. L'appellante sostiene la errata valutazione delle risultanze istruttorie, in particolare dei provvedimenti intervenuti nel corso dei giudizi di separazione personale dei coniugi e successivo divorzio, nonché del giudizio introdotto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. dall' nei confronti della CP_2
per la restituzione dell'immobile in oggetto. Secondo la Parte_1
prospettazione della detti provvedimenti giudiziari travolgono il Parte_1 diritto di usufrutto dell'appellata, che in ogni caso è sottoscritto in violazione dei diritti dell'ex coniuge.
Sostiene che non è necessaria la trascrizione del titolo ai fini della opponibilità alla
[...]
e sul punto richiama l'art. 6 comma 6 della legge 898/1970 e l'art. 1599 c.c CP_1
3) Rubricato: “Illegittima condanna all'indennità di occupazione. violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c.”. La censura la decisione nella parte in cui Parte_1
la condanna a corrispondere una indennità di occupazione mensile pari a euro
900,00. A tal fine, sostiene che la domanda è sfornita di prova, in quanto il documento n. 7 indicato, in ricorso, come “Valutazione immobile agenzia”, non
è agli atti, come da puntuale eccezione a pag. 13 della comparsa di costituzione.
4) Rubricato: “Omessa pronuncia sulle domande riconvenzionali – violazione dell'art. 112 c.p.c. – omessa motivazione”. L'appellante lamenta la omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale di accertamento della nullità dell'atto di costituzione dell'usufrutto, per omessa rappresentazione, al notaio rogante,
r.g. n. 4 della esistenza del diritto giudizialmente riconosciuto alla di Parte_1 abitazione dell'immobile e per la finalità di aggirare i provvedimenti di assegnazione della casa coniugale all'ex coniuge, nonché la omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale per la condanna ex art 96 cpc.
L'appello non ha pregio.
I motivi di appello sono valutati nell'ordine logico di rilevanza.
Motivo di appello sub 1)
Il provvedimento del giudice di merito che concede o nega l'autorizzazione a chiamare in causa un terzo ai sensi dell'art. 106 c.p.c., coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto di appello e di ricorso per cassazione (cfr. Cass. n. 2331 del 26/01/2022), a ciò consegue la irrilevanza della censura in punto di omessa pronuncia, dato che non vertendosi in ipotesi di mancata integrazione del contraddittorio non è ipotizzabile il rinvio del giudizio al primo giudice e certo non può essere autorizzata la chiamata del terzo in questa sede.
Motivo sub 2)
Non è in contestazione, tra le parti, ed è documentalmente provato, che il procedimento a trattazione sommaria recante il n.r.g. 26748/ 2019, introdotto dall' ai sensi CP_2
dell'articolo 702 bis del codice di rito, per ottenere la condanna, della al Parte_1
rilascio del medesimo immobile, si è concluso con ordinanza del 09.12.2019 di rigetto della domanda.
Non è in contestazione che detta ordinanza è stata oggetto di impugnazione, le parti, tuttavia, nel corso del presente giudizio, non rendono aggiornamenti difensivi sullo stato della impugnazione. A ciò consegue che non è dato ritenere il passaggio in giudicato di un accertamento tra le parti sull'attuale regolamentazione delle condizioni del divorzio, fermo restando che astrattamente tali condizioni sono passibili di modifica in ipotesi di mutamento della situazione di fatto regolata dal precedente provvedimento.
Ciò detto, la esistenza o meno, di un titolo giudiziale per il diritto di abitazione della
(posto che non è stata provata né allegata la esistenza di un contratto di Parte_1
affitto che ne legittimi la detenzione, avendo la sempre richiamato la Parte_1
regolamentazione giudiziale del rapporto tra gli ex coniugi a fondamento del proprio diritto di abitare l'immobile) deve essere autonomamente accertata in questa sede e la istruttoria esclude la esistenza di tale titolo.
Se in sede di separazione personale tra i coniugi, il Presidente assegna l'immobile alla la sentenza che definisce il giudizio di separazione e disciplina il rapporto Parte_1
r.g. n. 5 tra i coniugi a quella data, superando i provvedimenti presidenziali e qualsivoglia provvedimento interlocutorio assunto dal giudice della separazione prima della sentenza, non contiene alcuna statuizione in punto di assegnazione della casa coniugale.
D'altra parte, è pacifico che la e l' non abbiano avuto figli e Parte_1 CP_2
la casa familiare viene assegnata per l'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, a vedersi garantiti il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, con la conseguenza che è estranea alla assegnazione della casa coniugale ogni ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi (o dei figli), ove in tali valutazioni non entrino in gioco le eSIenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c. ( Cass.
n. 25604 del 12/10/2018).
La sentenza di separazione, infatti, ricostruita la rispettiva situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi, si limita a determinare un assegno mensile a carico dell' CP_2 pari a euro 1000,00 mensili. D'altra parte, la abitazione familiare, all'epoca della sentenza di separazione, era ancora di proprietà dell' , come risulta dalla stessa CP_3
sentenza di separazione.
Nel giudizio di divorzio, il Presidente (cfr. verb ud. 28.03.2013), nell'assumere i provvedimenti della fase, tiene conto della situazione di fatto che si è venuta a creare per effetto dell'intervenuto acquisto, nel corso dell'anno 2012, della proprietà di quella che era la casa familiare dei coniugi, da parte dell' e dà atto dell'accordo delle CP_2 parti, in quella sede, sul “compensare l'assegno di mantenimento con la locazione dovuta per l'immobile ex casa coniugale dovuta dalla SI. nonché Parte_1 dell'impegno dell' di sostenere tutti gli oneri condominiali relativi alla CP_2
abitazione in uso alla in ciò non certo adottando un provvedimento di Parte_1 assegnazione dell'abitazione familiare alla bensì determinando l'assegno di Parte_1 mantenimento, da parte dell' in un importo che tiene conto del valore locatizio CP_2 della abitazione, nelle more acquistata dall' e del pagamento degli oneri CP_2 condominiali per l'immobile stesso.
Con la sentenza definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ricostruita la situazione patrimoniale degli ex coniugi e la situazione di fatto, anche con riferimento all'acquisto sopravvenuto dell'immobile da parte dell' e al fatto che questo vi ha CP_2
lasciato a vivere la è disposto un assegno mensile di mantenimento (che del Parte_1
r.g. n. 6 concesso uso, senza alcun onere, di tale abitazione, dunque tiene conto) pari ad euro
350,00.
Tale assetto di interessi è confermato dalla sentenza che definisce il giudizio di appello in sede di divorzio.
Dunque, è pacifico che l' e la non hanno sottoscritto alcun contratto CP_2 Parte_1 per l'uso di tale immobile (locazione o altro) e si conferma, in questa sede,
l'accertamento contenuto nella sentenza impugnata, per il quale non vi sono titoli di formazione giudiziale che riconoscano, alla un diritto di uso dell'immobile Parte_1
e seppure la utilità dell'immobile è stata ritenuta suscettibile di apprezzamento economico nella determinazione della disciplina economica del rapporto tra l' e CP_2
la non vi è un provvedimento di assegnazione, opponibile anche ai terzi, Parte_1 che limiti la facoltà dell' di disporre della propria quota immobiliare. CP_2
Motivo di appello sub 4).
Per la parte in cui viene riproposta la domanda riconvenzionale di nullità dell'atto di costituzione del diritto di usufrutto.
Non si ravvisa vizio di omessa pronuncia in quanto, esclusa la esistenza di un diritto di abitazione della sull'immobile concesso in usufrutto dalla , deve Parte_1 CP_1
essere escluso anche il presupposto su cui la domanda riconvenzionale in esame si fonda e la diversa destinazione dell'immobile da parte del proprietario non rileva in questa sede.
Motivo di appello sub 3).
Il documento n.7 richiamato in sentenza è stato versato in atti in data 30.09.2020, dopo la introduzione del giudizio di primo grado (03.08.2020), ma prima della costituzione in giudizio della (07.12.2020). Parte_1
Con la comparsa di costituzione e risposta depositata dinanzi al primo giudice, la lamenta solo l'omesso deposito del documento n. 7 richiamato, laddove il Parte_1
documento era stato già versato in atti, seppure dopo la introduzione del primo grado di giudizio e con la censura in esame, la si limita a riproporre la sola e Parte_1
infondata questione della mancata produzione in giudizio del documento, laddove avrebbe dovuto svolgere precise censure idonee a inficiare la liquidazione del danno che, evidentemente, tiene conto della ubicazione dell'immobile, della metratura, del suo stato, delle pertinenze, della sua collocazione all'interno dell'edificio condominiale e, in generale, delle sue caratteristiche.
Spese di lite
r.g. n. 7 Seguono la soccombenza e si liquidano ex dm 55/2014, come da dispositivo (valore della causa: indeterminabile e di bassa complessità; compensi minimi in ragione della semplicità delle questioni trattate e dell'attività di difesa in concreto svolta nelle diverse fasi del presente giudizio).
Sanzione processuale
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31 gennaio 2013, occorre dare atto del fatto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato
P. Q. M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sull'appello come in atti proposto da nei confronti di avverso l'ordinanza decisoria, Parte_1 Controparte_1 resa tra le parti, ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., dal Tribunale Ordinario di Roma n.
11218/2021, il 09.06.2021, a definizione del giudizio recante n° R.G. 37878/2020 promosso da , ogni diversa conclusione disattesa, così provvede: Controparte_1
- Rigetta l'appello.
- Condanna a rifondere, a , le spese di lite che Parte_1 Controparte_1
liquida, in euro 4.996,09 per compensi oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 09.01.2025
Il ConSIliere Est. Il Presidente
Maria Speranza Ferrara Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. 8