TAR Napoli, sez. IX, sentenza 04/05/2026, n. 2840
TAR
Ordinanza collegiale 17 dicembre 2025
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Sentenza 4 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; irragionevolezza, contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, sviamento; violazione dei princìpi di trasparenza, tutela della concorrenza e parità di trattamento; violazione e falsa applicazione normativa

    La Corte ha ritenuto che la scelta dell'Amministrazione è caratterizzata da amplissima discrezionalità e non richiede una comparazione analitica tra le proposte. L'Amministrazione ha fornito motivazioni, seppur sintetiche, per la scelta di proseguire con OVt, basate sull'adeguamento al nuovo quadro normativo e sull'incompletezza tecnica delle altre proposte. La Corte ha altresì escluso l'obbligo per l'ASL di sollecitare l'aggiornamento delle proposte delle altre partecipanti.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 193 del codice 2023; eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di motivazione e sviamento

    La Corte ha ritenuto che la fase di dichiarazione di pubblico interesse è caratterizzata da amplissima discrezionalità e non richiede una comparazione tecnica predeterminata, ma la valutazione dell'esistenza di un interesse pubblico. Le motivazioni addotte dall'ASL sono state ritenute sufficienti.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 193, comma 4, del codice 2023; violazione del principio del tempus regit actum; eccesso di potere per disparità di trattamento e sviamento

    La Corte ha escluso l'applicabilità del principio del tempus regit actum alle proposte avviate da soggetti privati. Ha inoltre affermato che i principi di fiducia e buona fede non impongono all'Amministrazione di sollecitare l'aggiornamento delle proposte, essendo onere del proponente coltivare il proprio interesse.

  • Rigettato
    Istanza di accesso agli atti ex art. 116, co. 2 c.p.a.

    L'istanza di accesso agli atti è stata respinta con ordinanza n. 8201/2025.

  • Rigettato
    Compatibilità dell'art. 193 del d.lgs. 36/2023 con il diritto europeo

    La Corte ha ritenuto di non accogliere la richiesta di rinvio pregiudiziale, osservando che la procedura di infrazione citata dalla ricorrente si riferisce a una formulazione successiva dell'art. 193 del D.Lgs. 36/2023. Inoltre, ha ribadito che le proposte sono state valutate comparativamente e che non sussiste un obbligo per l'Amministrazione di sollecitare l'aggiornamento delle proposte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. IX, sentenza 04/05/2026, n. 2840
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2840
    Data del deposito : 4 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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