Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/05/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott.ssa Giovanna Caso Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Guarino Maria Rita Giudice nel procedimento r.g.n. 298/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 16/05/2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 06/02/2025 da , rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. ROMANO PASQUALE, e da rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. SCARANO LUCIA, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sessa Aurunca in data 28/06/2008; rilevato che dal matrimonio sono nati due figli: (10/01/2014) e (26/05/2009); Per_1 Per_2 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologa del 23/03/2021; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
I) I figli minori e sono affidati in maniera condivisa ovvero congiunta ad entrambi i genitori, Per_2 Per_1 con collocazione e residenza privilegiata con la madre presso l'abitazione sita in Cellole (CE) alla Via
Umberto I n. 52 la quale rimane assegnata alla sig.ra in ragione della prevalente Parte_2 collocazione dei minori presso quest'ultima e fino a che i figli vivranno con Ella genitrice.
II) Tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi.
III) Limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione riguardanti i figli i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
IV) Il sig. corrisponderà alla sig.ra per il mantenimento dei figli minori la Parte_1 Parte_2 somma mensile di € 650,00 con successivo aggiornamento ISTAT come per legge, a mezzo bonifico da effettuare entro il giorno 15 di ciascun mese;
V) I sig.ri e si dichiarano economicamente indipendenti per cui nulla è dovuto Parte_1 Parte_2
a titolo di assegno divorzile rinunciando in ogni caso le parti ad ogni reciproca pretesa per tale causale.
VI) I ricorrenti dichiarano di aver regolato ogni e qualsiasi rapporto inerente ad ogni bene mobile e dichiarano altresì che, per quant'altro non previsto e richiamato nel presente atto, hanno regolato ogni rapporto pendente esistente tra di loro e di non avere nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro e ciò anche con riferimento all'adeguamento Istat del mantenimento stabilito in sede di separazione dovendosi intendere definitivamente tacitata ogni pregressa pendenza.
VII) Il padre terrà con se i figli a weekend alternati dal venerdì pomeriggio ore 18.00 alla domenica sera dopo la cena fino alle ore 21.00 circa con relativo pernottamento presso la propria abitazione;
durante la settimana in cui i ragazzi non pernottano dal padre nel fine settimana egli li terrà con se un giorno che si individua nel mercoledì (con relativo pernottamento) dalle ore 18.00 fino alla mattina successiva;
durante la settimana in cui i ragazzi pernottano dal padre quest'ultimo li terrà con sé due volte nel corso della settimana nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 18.00 alle ore 21.00. In ogni caso e nell'ipotesi in cui sopraggiungano necessità lavorative che obbligano i genitori a dover mutare i giorni di visita così come sopra stabiliti, gli stessi si impegnano a comunicare l'eventuale impedimento con un preavviso di almeno 48 ore. In tal caso le eventuali modifiche ai giorni di visita non potranno prescindere dalle reciproche disponibilità lavorative.
VIII) Nel periodo natalizio i figli trascorreranno, ad anni alterni con il padre o con la madre le relative vacanze, per i seguenti periodi: i giorni dal 24 al 30 dicembre oppure i giorni dal 31 dicembre al 6 gennaio, e fatte salve in ogni caso diverse determinazioni che i genitori dovessero concordare di comune accordo, con la precisazione che, ai fini della detta alternanza, per l'anno in corso i figli minori inizieranno con il trascorrere il periodo dal 24 al 30 dicembre con la madre;
- i figli trascorreranno, inoltre, sempre ad anni alterni con il padre o con la madre il giorno della Santa Pasqua o del Lunedì in Albis
IX) Nel periodo estivo, il padre e la madre terranno con sé i figli a periodi alterni complessivamente per 15 giorni consecutivi nei mesi di luglio e di agosto. Detti periodi saranno da concordare entro il 30 giugno di ciascun anno, fatto salvo il caso di successivi sopraggiunti impegni dei genitori, nel qual caso i periodi in questione verranno di comune accordo rimodulati. 3
X) In ordine alla definizione, determinazione e regolamentazione delle spese ordinarie e straordinarie per i figli minori si fa integrale rimando al protocollo d'intesa del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del
28.03.2024 intervenuto fra la Presidenza del Tribunale ed Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per regolamentare le spese per i figli in materia di separazione, divorzi e procedimenti ex art. 316 c.c..; nello specifico le spese straordinarie per i minori così come definite dal predetto protocollo (sia quelle extra mantenimento che non richiedono il preventivo accordo dei genitori sia quelle che necessitano del previo accordo) saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo la relativa regolamentazione prevista.
XI) Entrambi i coniugi in merito ai documenti validi per l'espatrio dei minori valuteranno tale aspetto volta per volta quando se ne ravviserà la necessità nel miglior interesse della prole e quindi, pur non escludendo la possibilità di prestare il proprio consenso, si riservano di valutare tale aspetto laddove si determini l'occasione. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sessa Aurunca (CE) il
28/06/2008 da , nato a [...] il [...], e da Parte_1 [...]
nata a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
Parte_2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sessa Aurunca (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d),
D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 39, parte II, serie A, Uff. 1, anno 2008);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 16/05/2025
Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese