TRIB
Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 10/10/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2110/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore
Dott.ssa Daniela BOSIO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 2110/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il 08/12/1975, Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. MARRAFFA TIZIANA che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e hanno Parte_1 Parte_2
esposto:
pagina 1 di 4 di aver contratto matrimonio concordatario in CUNEO il 30/06/2001, optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n.61, parte
II, serie A dell'anno 2001; che dal matrimonio sono nati i figli , a Cuneo il 30.9.2004, e a Cuneo il 15.3.2008; Per_1 Per_2
che i coniugi si sono separati consensualmente con decreto di omologa di questo Tribunale del
14.10.2021; che sin dalla separazione la convivenza si è interrotta e non è mai più ripresa;
che tale situazione è tuttora perdurante;
che ricorrono pertanto le condizioni di legge per farsi luogo alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Il Giudice relatore ha assegnato termine per lo scambio di note scritte in sostituzione di udienza;
le parti hanno confermato le condizioni di cui al ricorso e hanno chiesto pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il PM è intervenuto nel giudizio e ha concluso nulla opponendo.
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
E' infatti documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto tempo di legge, e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, la ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonchè l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
I patti fissati dai coniugi non sono infatti contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per la figlia minore nata dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo, e condivisibili condizioni di mantenimento per il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 30/06/2001 in CUNEO da
, nato a [...] il [...], e da , nata a Parte_1 Parte_2
pagina 2 di 4 CUNEO (CN) il 08/12/1975, matrimonio trascritto nei Registri di Matrimonio dello Stato Civile del
Comune di CUNEO al N. 61, parte II serie A dell'anno 2001, alle seguenti
CONDIZIONI
-la figlia verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e manterrà la collocazione Per_2
prevalente e la residenza presso la madre in Cervasca , Via Cuneo 132,
la casa sita in Cervasca, Via Cuneo 132, già abitazione coniugale, di esclusiva proprietà del marito, viene assegnata alla sig.ra . Pt_2
Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, compatibilmente con le proprie esigenze lavorative e con quelle scolastiche della figlia stessa a fine settimana alternati dal venerdì alle h. 17,00 sino alla domenica sera alle h. 21,00 e infrasettimanalmente ogni martedì e venerdì dalle h. 17,00 sino al mattino successivo , metà del periodo natalizio alternando il Natale e il Capodanno e segnatamente dal primo giorno di vacanza sino al 30 dicembre h. 20,00 e dal 30 dicembre h. 20,00 all'ultimo giorno di vacanza.
Per il 25 dicembre i genitori concordano che verrà rispettata la volontà di di incontrare il Per_2
genitore con il quale non trascorre la festività. Le vacanze pasquali verranno interamente trascorse ad anni alterni con un genitore. trascorrerà inoltre nel periodo estivo due settimane anche non consecutive con ciascun genitore. Per_2
Detti periodi verranno concordati entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno. Le ulteriori festività civili e religiose correnti nell'anno verranno alternate tra i genitori.
Eventuali modifiche dei tempi di permanenza presso ciascun genitore verranno concordate con la figlia vista l'età.
-il padre corrisponderà mensilmente a favore dei figli , studente universitario alla facoltà di Per_1 odontoiatria e Aurora, studentessa liceale, a titolo di concorso nel loro mantenimento l'importo complessivo di Euro 1.600,00 (800,00 per ciascun figlio) rivalutabile annualmente secondo indici Istat
e parteciperà alle spese straordinarie nella misura del 70% mentre la madre si farà carico del rimanente
30% intendendosi per tali quelle mediche non coperte dal SSN (visite specialistiche, tickets, ausili ottici, farmaci), quelle scolastiche: lezioni private, gite e spese di trasporto scolastiche, residenze universitarie, eventuali spese di locazione per il soggiorno universitario, vacanze studio, periodi di studio all'estero, master, corsi di specializzazione, di lingua straniera e di informatica con acquisto e manutenzione del pc o altro strumento informatico, quelle sportive: iscrizione a corsi, squadre ivi compreso l'abbigliamento e le attrezzature tecniche, la partecipazione a gare, quelle ludico- ricreative- musicali: corsi e laboratori o lezioni private, vacanze trascorse autonomamente, ricariche telefoniche, acquisto e riparazioni cellulari, acquisto autovetture/ motocicli con le spese connesse ( patente, bollo, assicurazione, manutenzione ordinaria e straordinaria), centri estivi e campeggi estivi.
pagina 3 di 4 Dette spese dovranno essere previamente concordate tra i genitori e successivamente documentate. La madre richiederà il rimborso entro la fine del mese in cui sono state sostenute e il padre provvederà al rimborso entro il 5 del mese successivo.
-L'assegno Unico verrà integralmente percepito dalla sig. , mentre le spese straordinarie Pt_2
verranno detratte per il 70% dal dott. e per il 30% dalla sig.ra . Pt_1 Pt_2
-le parti entrambe autosufficienti economicamente rinunciano a qualsiasi reciproca pretesa di assegno divorzile dando atto di aver risolto in sede di separazione ogni questione patrimoniale pendente tra loro e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente;
Le parti si concedono reciproco consenso per il rilascio del passaporto per sé e per la figlia minore così come della Carta d'Identità valida per l'espatrio e di qualsiasi documento equipollente.
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CUNEO di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 25.9.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore
Dott.ssa Daniela BOSIO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 2110/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il 08/12/1975, Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. MARRAFFA TIZIANA che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e hanno Parte_1 Parte_2
esposto:
pagina 1 di 4 di aver contratto matrimonio concordatario in CUNEO il 30/06/2001, optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n.61, parte
II, serie A dell'anno 2001; che dal matrimonio sono nati i figli , a Cuneo il 30.9.2004, e a Cuneo il 15.3.2008; Per_1 Per_2
che i coniugi si sono separati consensualmente con decreto di omologa di questo Tribunale del
14.10.2021; che sin dalla separazione la convivenza si è interrotta e non è mai più ripresa;
che tale situazione è tuttora perdurante;
che ricorrono pertanto le condizioni di legge per farsi luogo alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Il Giudice relatore ha assegnato termine per lo scambio di note scritte in sostituzione di udienza;
le parti hanno confermato le condizioni di cui al ricorso e hanno chiesto pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il PM è intervenuto nel giudizio e ha concluso nulla opponendo.
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
E' infatti documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto tempo di legge, e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, la ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonchè l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
I patti fissati dai coniugi non sono infatti contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per la figlia minore nata dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo, e condivisibili condizioni di mantenimento per il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 30/06/2001 in CUNEO da
, nato a [...] il [...], e da , nata a Parte_1 Parte_2
pagina 2 di 4 CUNEO (CN) il 08/12/1975, matrimonio trascritto nei Registri di Matrimonio dello Stato Civile del
Comune di CUNEO al N. 61, parte II serie A dell'anno 2001, alle seguenti
CONDIZIONI
-la figlia verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e manterrà la collocazione Per_2
prevalente e la residenza presso la madre in Cervasca , Via Cuneo 132,
la casa sita in Cervasca, Via Cuneo 132, già abitazione coniugale, di esclusiva proprietà del marito, viene assegnata alla sig.ra . Pt_2
Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, compatibilmente con le proprie esigenze lavorative e con quelle scolastiche della figlia stessa a fine settimana alternati dal venerdì alle h. 17,00 sino alla domenica sera alle h. 21,00 e infrasettimanalmente ogni martedì e venerdì dalle h. 17,00 sino al mattino successivo , metà del periodo natalizio alternando il Natale e il Capodanno e segnatamente dal primo giorno di vacanza sino al 30 dicembre h. 20,00 e dal 30 dicembre h. 20,00 all'ultimo giorno di vacanza.
Per il 25 dicembre i genitori concordano che verrà rispettata la volontà di di incontrare il Per_2
genitore con il quale non trascorre la festività. Le vacanze pasquali verranno interamente trascorse ad anni alterni con un genitore. trascorrerà inoltre nel periodo estivo due settimane anche non consecutive con ciascun genitore. Per_2
Detti periodi verranno concordati entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno. Le ulteriori festività civili e religiose correnti nell'anno verranno alternate tra i genitori.
Eventuali modifiche dei tempi di permanenza presso ciascun genitore verranno concordate con la figlia vista l'età.
-il padre corrisponderà mensilmente a favore dei figli , studente universitario alla facoltà di Per_1 odontoiatria e Aurora, studentessa liceale, a titolo di concorso nel loro mantenimento l'importo complessivo di Euro 1.600,00 (800,00 per ciascun figlio) rivalutabile annualmente secondo indici Istat
e parteciperà alle spese straordinarie nella misura del 70% mentre la madre si farà carico del rimanente
30% intendendosi per tali quelle mediche non coperte dal SSN (visite specialistiche, tickets, ausili ottici, farmaci), quelle scolastiche: lezioni private, gite e spese di trasporto scolastiche, residenze universitarie, eventuali spese di locazione per il soggiorno universitario, vacanze studio, periodi di studio all'estero, master, corsi di specializzazione, di lingua straniera e di informatica con acquisto e manutenzione del pc o altro strumento informatico, quelle sportive: iscrizione a corsi, squadre ivi compreso l'abbigliamento e le attrezzature tecniche, la partecipazione a gare, quelle ludico- ricreative- musicali: corsi e laboratori o lezioni private, vacanze trascorse autonomamente, ricariche telefoniche, acquisto e riparazioni cellulari, acquisto autovetture/ motocicli con le spese connesse ( patente, bollo, assicurazione, manutenzione ordinaria e straordinaria), centri estivi e campeggi estivi.
pagina 3 di 4 Dette spese dovranno essere previamente concordate tra i genitori e successivamente documentate. La madre richiederà il rimborso entro la fine del mese in cui sono state sostenute e il padre provvederà al rimborso entro il 5 del mese successivo.
-L'assegno Unico verrà integralmente percepito dalla sig. , mentre le spese straordinarie Pt_2
verranno detratte per il 70% dal dott. e per il 30% dalla sig.ra . Pt_1 Pt_2
-le parti entrambe autosufficienti economicamente rinunciano a qualsiasi reciproca pretesa di assegno divorzile dando atto di aver risolto in sede di separazione ogni questione patrimoniale pendente tra loro e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente;
Le parti si concedono reciproco consenso per il rilascio del passaporto per sé e per la figlia minore così come della Carta d'Identità valida per l'espatrio e di qualsiasi documento equipollente.
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CUNEO di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 25.9.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 4 di 4