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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 08/07/2025, n. 1037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1037 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 30.04.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 318/2019 R.G., avente ad oggetto “retribuzione”;
promossa da:
nato a [...] l'[...] ed ivi residente in [...], C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Capello del Foro di Ragusa, C.F._1 giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro:
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p. t., con sede in Roma Viale Tiziano 2 (C.F. ), rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'Avv. Francesca Ausiliatrice Bellavia del Foro di Gela, giusta procura in atti;
, già Controparte_2 Controparte_3
(C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e
[...] Parte_2 P.IVA_2 difeso dall'Avv. Salvatore Mezzasalma del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
nato ad [...] il [...] (C.F. ) e Parte_3 C.F._2 [...]
nato a [...] l'[...] (C.F. ), già soci della Parte_4 C.F._3 cancellata (C.F. ), rappresentati e difesi Controparte_4 P.IVA_3 dall'Avv. Giacomo Domenico Calandra del Foro di Enna, giusta procura in atti;
RESISTENTI
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 23.04.2020 premettendo di avere lavorato a tempo Parte_1 pieno dal 31.07.2017 al 31.01.2018 quale muratore inquadrato nel terzo livello retributivo del C.C.N.L. lavoratori edili alle dipendenze de in forza di una Controparte_4 successione di contratti a tempo determinato, e di essere stato impiegato nella realizzazione delle infrastrutture di assistenza e controllo del porto di ZA (RG) e degli agglomerati industriali della Ragusa oggetto dell'appalto da quest'ultima, oggi Controparte_3 [...] di RAGUSA, aggiudicato al Controparte_2 Controparte_1 con contratto rep. N. 22403 del 16.05.2013 - lavori proseguiti e completati dalla
[...] consorziata -, ha deplorato il mancato pagamento, vanamente Controparte_4 sollecitato alla datrice di , al e al CP_5 Controparte_1 [...] di RAGUSA, della complessiva somma di € 4.489,70 (€ 626,85 a Controparte_2 titolo di retribuzione novembre 2017; € 351,04 per assegni familiari di cui alla busta paga di novembre 2017 ed € 78,91 per bonus D.L, 66/2014 delle stesso mese;
€ 1107,03 per retribuzione di dicembre 2017; € 591,87 per t.f.r. indicato nella busta paga di dicembre 2017, € 256,53 per ANF ed
€ 57,86 per bonus D.L. 66/2014 riportato nella stessa busta;
€ 1102,94 per retribuzione di gennaio 2018, € 85,57 per t.f.r. riportato nella stessa busta, € 189,02 per ANF ed € 42,08 per bonus D.L. 66/2014), al lordo delle ritenute fiscali ed al netto delle ritenute previdenziali (queste ultime già pagate all' ed alla Cassa Edile dalla società datrice di lavoro), come da accluse buste paga;
CP_6 ha perciò chiesto volersi “ritenere e dichiarare che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della società eseguendo l'appalto conferito dal Controparte_4 [...] di RAGUSA al dal Controparte_2 Controparte_1 31.07.2017 al 31.01.2018, e conseguentemente condannare la società
[...] al pagamento della somma di € 4.489,70 in favore del ricorrente;
ritenere e Controparte_4 dichiarare il obbligato in solido con la Controparte_1 società datrice di lavoro a corrispondere al ricorrente i trattamenti retributivi ancora dovuti, ai sensi dell'art. 29, comma 2, D.lgs. 276/2003 e, conseguentemente, condannare il
[...]
al pagamento in favore del ricorrente ed in solido con Controparte_1 il datore di lavoro della somma di € 3.514,26, o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
ritenere il tenuto al Controparte_1 Controparte_1 pagamento delle spettanze ancora dovute al ricorrente ai sensi dell'art. 1676 c.c. e conseguentemente condannarlo al pagamento in suo favore della somma di € 4.489,70; ritenere e dichiarare il , già , Controparte_2 Controparte_3 tenuto a corrispondere al ricorrente, in via solidale con le altre società resistenti e sostitutiva, ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 207/2010, la somma di € 3.514,26, o quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia ed in ogni caso, ritenerlo tenuto al pagamento e, conseguentemente condannarlo, al pagamento della somma di € 4.489,70 ancora dovuta al ricorrente, ai sensi dell'art. 1676 c.c.; con gli interessi e la rivalutazione monetaria e con vittoria di spese e compensi professionali”. Costituitosi in lite, il ha eccepito la Controparte_1 nullità del ricorso per genericità della causa petendi, invocandone comunque il rigetto nel merito, attesa l'inapplicabilità dell'art. 29, comma 2, D.Lvo n. 276/2003, attesa l'autonomia del e dell'impresa consorziata. CP_2 Si è altresì costituito il , il quale ha invocato Controparte_2 il rigetto della domanda indirizzatagli dal ricorrente, attesa la piena autonomia tra l'appaltatore la consorziata Controparte_1 Controparte_4 la conseguente inapplicabilità dell'art. 1676 c.c. e il difetto di obbligazione alcuna, in capo ad esso committente, ai sensi dell'evocato art. 5 d.P.R. n. 207/2010, il quale configura l'intervento sostitutivo della stazione appaltante quale mera facoltà. Emessa nei confronti della contumace società datrice ordinanza ex art. 423, comma secondo, c.p.c. per il pagamento della somma di € 4.489,70, di cui € 3.514,26 in solido con il
[...]
in data 10.01.2025, all'esito della documentata dichiarazione di Controparte_1 fallimento de giusta sentenza resa in data 17.03.2021 dal Controparte_4 Tribunale di Enna, è stata dichiarata l'interruzione del giudizio. Eseguitane la riassunzione e acquisita, all'esito della chiusura della procedura concorsuale e della cancellazione de la costituzione in giudizio dei soci Controparte_4 [...] e - i quali hanno invocato il rigetto della domanda per Parte_3 Parte_4 difetto dei requisiti successori di cui all'art. 2495 c.c. -, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 30.04.2025.
***
Il ricorso è parzialmente fondato e va conseguentemente accolto nei termini e per le ragioni di cui appresso. Deve innanzitutto ritenersi, per le ragioni già illustrate nella richiamata ordinanza anticipatoria di condanna del 28.03.2020, la prova delle spettanze retributive reclamate dal ricorrente, del cui pagamento non è invero stata fornita prova in atti, attesa la mancata costituzione in giudizio della datrice di lavoro e il successivo fallimento della medesima, Controparte_4 infine chiuso per mancanza di attivo liquidabile e in difetto di accertamento del passivo concorsuale (cfr. decreto del Tribunale di Enna del 20.05.2021, in atti). Ciò detto, il perimetro dell'odierna decisione risulta interamente circoscritto all'accertamento delle responsabilità obbligatorie a vario titolo azionate dal ricorrente nei confronti dell'appaltatore di cui la fallita datrice di lavoro era consorziata, del Controparte_1 committente e - da ultimi, all'esito della chiusura della procedura concorsuale e della cancellazione della società dal R.I. - dei soci de e Controparte_4 Parte_3
Parte_4 Va intanto ritenuto il difetto di responsabilità in capo a questi ultimi, soci e successori della CP_ fallita infine cancellata dal R.I. dopo la chiusura della procedura concorsuale (cfr. decreto e visura camerale in atti); l'art. 2495, comma secondo, c.c. stabilendo al riguardo che “dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione”, riscossione il cui onere probatorio grava sul creditore;
come infatti chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “in tema di effetti della cancellazione di società di capitali dal registro delle imprese nei confronti dei creditori sociali insoddisfatti, il disposto dell'art. 2495, comma 2, c.c. implica che l'obbligazione sociale non si estingue ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, sicché grava sul creditore l'onere della prova circa la distribuzione dell'attivo sociale e la riscossione di una quota di esso in base al bilancio finale di liquidazione, trattandosi di elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio” (cfr. CASS. n. 15474/2017; CASS. n. 10752/2023), per modo che, in difetto di prova della distribuzione di attivo ai soci, la domanda nei loro confronti indirizzata quali successori della datrice di lavoro va rigettata perché infondata. Merita per contro accoglimento la domanda di condanna indirizzata all'appaltatore ai sensi dell'art. 29, comma 2, D.Lvo n. 276/2003 e al Controparte_1 committente ai sensi dell'art. 1676 c.c. Controparte_2 Ancorché a mente dell'art. 94, comma primo, d.P.R. n. 207/2010 (i.e. del regolamento di attuazione del C.d.A.) “i consorzi stabili di cui agli articoli 34, comma 1, lettera c), e 36 del codice, eseguono i lavori o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante”, la giurisprudenza di legittimità ha invero chiarito che la previsione, in materia di appalti pubblici, che l'affidamento dei lavori da parte della società consortile aggiudicataria alle singole imprese consorziate non costituisce subappalto è dettata ai soli fini di “escludere, in considerazione della peculiarità dei soggetti aggiudicatari, che a tale affidamento fossero applicabili le disposizioni in materia di subappalto e non anche fornire una qualificazione giuridica di detto negozio, che resta qualificabile in termini di sub-derivazione dal contratto di appalto, e, quindi, di subappalto. Conseguentemente, si applica la speciale tutela prevista dall'art. 1676 cod. civ. a favore dei lavoratori dipendenti dell'impresa dell'appaltatore nei confronti del committente, sia perché il subappalto altro non è che un vero e proprio appalto caratterizzato, rispetto al contratto - tipo, per essere un contratto derivato da altro contratto stipulato a monte che ne costituisce il presupposto, sia perché la medesima esigenza - di assicurare una particolare tutela in favore dei lavoratori ausiliari dell'appaltatore, atta a preservarli dal rischio dell'inadempimento di questi - ricorre, identica, nell'appalto e nel subappalto” (cfr. CASS. n. 6208/2008; CASS. n. 10439/2012; CASS. n. 24368/2017) e che “il committente è solidalmente responsabile per i crediti di lavoro dei dipendenti del subfornitore, alla luce di una interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata dell'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 che, lungi dall'essere norma eccezionale, mira a disciplinare la responsabilità in tutte le ipotesi di dissociazione fra la titolarità del contratto di lavoro e l'utilizzazione della prestazione, assicurando in tal modo tutela omogenea a tutti quelli che svolgono attività lavorativa indiretta, qualunque sia il livello di decentramento” (cfr. CASS. n. 25172/2019; CASS. n. 2169/2022). Quanto alla responsabilità della stazione appaltante, ovvero del Controparte_2 di RAGUSA - ente compreso nel novero delle PP.AA. di cui all'art. 1, comma
[...] secondo, D.Lvo n. 165/2001, al quale l'art. 29 D.Lvo n. 276/2003 non si applica in ragione del disposto dell'art. 9 D.L. n. 76/2013 -, trova per contro applicazione l'art. 1676 c.c., a mente del quale “coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera
o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza che del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono domanda” - disposizione di cui la S.C. ha affermato l'applicabilità anche al subappalto, nell'ampia accezione derivativa di cui ai sopra citati arresti -, con conseguente fondatezza della domanda, in difetto di prova dell'integrale pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore all'epoca della sua proposizione. Per entrambi - estranei al rapporto di lavoro - la garanzia solidale è nondimeno circoscritta ai soli crediti retributivi in senso stretto (cfr. CASS. n. 10354/2016; CASS. n. 23303/2019) - con esclusione, dunque, degli importi pretesi dal ricorrente a titolo di ANF e bonus D.L. 66/2014, aventi natura assistenziale e pari a complessivi € 975,44 - e perciò alla minor somma di € 3.514,26, oltre rivalutazione e interessi fino al saldo. Giusta soccombenza, le spese processuali del ricorrente vanno poste a carico del
[...] e del e le spese Controparte_1 Controparte_2 sostenute da e a carico del ricorrente, nelle Parte_3 Parte_4 misure liquidate in dispositivo avuto riguardo al valore della lite e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 318/2019 R.G., ogni altra istanza ed eccezione disattesa;
condanna il e il Controparte_1 [...]
al pagamento solidale, in favore del ricorrente della Controparte_2 Parte_1 somma di € 3.514,26, oltre rivalutazione e interessi legali dai singoli ratei fino al saldo, e delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.600,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge;
Co condanna al pagamento, in favore di e Parte_1 Parte_3
[...]
, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.300,00 per compensi difensivi, oltre Parte_4 rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge. Così deciso in Ragusa il 7 luglio 2025. IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 30.04.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 318/2019 R.G., avente ad oggetto “retribuzione”;
promossa da:
nato a [...] l'[...] ed ivi residente in [...], C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Capello del Foro di Ragusa, C.F._1 giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro:
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p. t., con sede in Roma Viale Tiziano 2 (C.F. ), rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'Avv. Francesca Ausiliatrice Bellavia del Foro di Gela, giusta procura in atti;
, già Controparte_2 Controparte_3
(C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e
[...] Parte_2 P.IVA_2 difeso dall'Avv. Salvatore Mezzasalma del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
nato ad [...] il [...] (C.F. ) e Parte_3 C.F._2 [...]
nato a [...] l'[...] (C.F. ), già soci della Parte_4 C.F._3 cancellata (C.F. ), rappresentati e difesi Controparte_4 P.IVA_3 dall'Avv. Giacomo Domenico Calandra del Foro di Enna, giusta procura in atti;
RESISTENTI
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 23.04.2020 premettendo di avere lavorato a tempo Parte_1 pieno dal 31.07.2017 al 31.01.2018 quale muratore inquadrato nel terzo livello retributivo del C.C.N.L. lavoratori edili alle dipendenze de in forza di una Controparte_4 successione di contratti a tempo determinato, e di essere stato impiegato nella realizzazione delle infrastrutture di assistenza e controllo del porto di ZA (RG) e degli agglomerati industriali della Ragusa oggetto dell'appalto da quest'ultima, oggi Controparte_3 [...] di RAGUSA, aggiudicato al Controparte_2 Controparte_1 con contratto rep. N. 22403 del 16.05.2013 - lavori proseguiti e completati dalla
[...] consorziata -, ha deplorato il mancato pagamento, vanamente Controparte_4 sollecitato alla datrice di , al e al CP_5 Controparte_1 [...] di RAGUSA, della complessiva somma di € 4.489,70 (€ 626,85 a Controparte_2 titolo di retribuzione novembre 2017; € 351,04 per assegni familiari di cui alla busta paga di novembre 2017 ed € 78,91 per bonus D.L, 66/2014 delle stesso mese;
€ 1107,03 per retribuzione di dicembre 2017; € 591,87 per t.f.r. indicato nella busta paga di dicembre 2017, € 256,53 per ANF ed
€ 57,86 per bonus D.L. 66/2014 riportato nella stessa busta;
€ 1102,94 per retribuzione di gennaio 2018, € 85,57 per t.f.r. riportato nella stessa busta, € 189,02 per ANF ed € 42,08 per bonus D.L. 66/2014), al lordo delle ritenute fiscali ed al netto delle ritenute previdenziali (queste ultime già pagate all' ed alla Cassa Edile dalla società datrice di lavoro), come da accluse buste paga;
CP_6 ha perciò chiesto volersi “ritenere e dichiarare che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della società eseguendo l'appalto conferito dal Controparte_4 [...] di RAGUSA al dal Controparte_2 Controparte_1 31.07.2017 al 31.01.2018, e conseguentemente condannare la società
[...] al pagamento della somma di € 4.489,70 in favore del ricorrente;
ritenere e Controparte_4 dichiarare il obbligato in solido con la Controparte_1 società datrice di lavoro a corrispondere al ricorrente i trattamenti retributivi ancora dovuti, ai sensi dell'art. 29, comma 2, D.lgs. 276/2003 e, conseguentemente, condannare il
[...]
al pagamento in favore del ricorrente ed in solido con Controparte_1 il datore di lavoro della somma di € 3.514,26, o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
ritenere il tenuto al Controparte_1 Controparte_1 pagamento delle spettanze ancora dovute al ricorrente ai sensi dell'art. 1676 c.c. e conseguentemente condannarlo al pagamento in suo favore della somma di € 4.489,70; ritenere e dichiarare il , già , Controparte_2 Controparte_3 tenuto a corrispondere al ricorrente, in via solidale con le altre società resistenti e sostitutiva, ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 207/2010, la somma di € 3.514,26, o quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia ed in ogni caso, ritenerlo tenuto al pagamento e, conseguentemente condannarlo, al pagamento della somma di € 4.489,70 ancora dovuta al ricorrente, ai sensi dell'art. 1676 c.c.; con gli interessi e la rivalutazione monetaria e con vittoria di spese e compensi professionali”. Costituitosi in lite, il ha eccepito la Controparte_1 nullità del ricorso per genericità della causa petendi, invocandone comunque il rigetto nel merito, attesa l'inapplicabilità dell'art. 29, comma 2, D.Lvo n. 276/2003, attesa l'autonomia del e dell'impresa consorziata. CP_2 Si è altresì costituito il , il quale ha invocato Controparte_2 il rigetto della domanda indirizzatagli dal ricorrente, attesa la piena autonomia tra l'appaltatore la consorziata Controparte_1 Controparte_4 la conseguente inapplicabilità dell'art. 1676 c.c. e il difetto di obbligazione alcuna, in capo ad esso committente, ai sensi dell'evocato art. 5 d.P.R. n. 207/2010, il quale configura l'intervento sostitutivo della stazione appaltante quale mera facoltà. Emessa nei confronti della contumace società datrice ordinanza ex art. 423, comma secondo, c.p.c. per il pagamento della somma di € 4.489,70, di cui € 3.514,26 in solido con il
[...]
in data 10.01.2025, all'esito della documentata dichiarazione di Controparte_1 fallimento de giusta sentenza resa in data 17.03.2021 dal Controparte_4 Tribunale di Enna, è stata dichiarata l'interruzione del giudizio. Eseguitane la riassunzione e acquisita, all'esito della chiusura della procedura concorsuale e della cancellazione de la costituzione in giudizio dei soci Controparte_4 [...] e - i quali hanno invocato il rigetto della domanda per Parte_3 Parte_4 difetto dei requisiti successori di cui all'art. 2495 c.c. -, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 30.04.2025.
***
Il ricorso è parzialmente fondato e va conseguentemente accolto nei termini e per le ragioni di cui appresso. Deve innanzitutto ritenersi, per le ragioni già illustrate nella richiamata ordinanza anticipatoria di condanna del 28.03.2020, la prova delle spettanze retributive reclamate dal ricorrente, del cui pagamento non è invero stata fornita prova in atti, attesa la mancata costituzione in giudizio della datrice di lavoro e il successivo fallimento della medesima, Controparte_4 infine chiuso per mancanza di attivo liquidabile e in difetto di accertamento del passivo concorsuale (cfr. decreto del Tribunale di Enna del 20.05.2021, in atti). Ciò detto, il perimetro dell'odierna decisione risulta interamente circoscritto all'accertamento delle responsabilità obbligatorie a vario titolo azionate dal ricorrente nei confronti dell'appaltatore di cui la fallita datrice di lavoro era consorziata, del Controparte_1 committente e - da ultimi, all'esito della chiusura della procedura concorsuale e della cancellazione della società dal R.I. - dei soci de e Controparte_4 Parte_3
Parte_4 Va intanto ritenuto il difetto di responsabilità in capo a questi ultimi, soci e successori della CP_ fallita infine cancellata dal R.I. dopo la chiusura della procedura concorsuale (cfr. decreto e visura camerale in atti); l'art. 2495, comma secondo, c.c. stabilendo al riguardo che “dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione”, riscossione il cui onere probatorio grava sul creditore;
come infatti chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “in tema di effetti della cancellazione di società di capitali dal registro delle imprese nei confronti dei creditori sociali insoddisfatti, il disposto dell'art. 2495, comma 2, c.c. implica che l'obbligazione sociale non si estingue ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, sicché grava sul creditore l'onere della prova circa la distribuzione dell'attivo sociale e la riscossione di una quota di esso in base al bilancio finale di liquidazione, trattandosi di elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio” (cfr. CASS. n. 15474/2017; CASS. n. 10752/2023), per modo che, in difetto di prova della distribuzione di attivo ai soci, la domanda nei loro confronti indirizzata quali successori della datrice di lavoro va rigettata perché infondata. Merita per contro accoglimento la domanda di condanna indirizzata all'appaltatore ai sensi dell'art. 29, comma 2, D.Lvo n. 276/2003 e al Controparte_1 committente ai sensi dell'art. 1676 c.c. Controparte_2 Ancorché a mente dell'art. 94, comma primo, d.P.R. n. 207/2010 (i.e. del regolamento di attuazione del C.d.A.) “i consorzi stabili di cui agli articoli 34, comma 1, lettera c), e 36 del codice, eseguono i lavori o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante”, la giurisprudenza di legittimità ha invero chiarito che la previsione, in materia di appalti pubblici, che l'affidamento dei lavori da parte della società consortile aggiudicataria alle singole imprese consorziate non costituisce subappalto è dettata ai soli fini di “escludere, in considerazione della peculiarità dei soggetti aggiudicatari, che a tale affidamento fossero applicabili le disposizioni in materia di subappalto e non anche fornire una qualificazione giuridica di detto negozio, che resta qualificabile in termini di sub-derivazione dal contratto di appalto, e, quindi, di subappalto. Conseguentemente, si applica la speciale tutela prevista dall'art. 1676 cod. civ. a favore dei lavoratori dipendenti dell'impresa dell'appaltatore nei confronti del committente, sia perché il subappalto altro non è che un vero e proprio appalto caratterizzato, rispetto al contratto - tipo, per essere un contratto derivato da altro contratto stipulato a monte che ne costituisce il presupposto, sia perché la medesima esigenza - di assicurare una particolare tutela in favore dei lavoratori ausiliari dell'appaltatore, atta a preservarli dal rischio dell'inadempimento di questi - ricorre, identica, nell'appalto e nel subappalto” (cfr. CASS. n. 6208/2008; CASS. n. 10439/2012; CASS. n. 24368/2017) e che “il committente è solidalmente responsabile per i crediti di lavoro dei dipendenti del subfornitore, alla luce di una interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata dell'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 che, lungi dall'essere norma eccezionale, mira a disciplinare la responsabilità in tutte le ipotesi di dissociazione fra la titolarità del contratto di lavoro e l'utilizzazione della prestazione, assicurando in tal modo tutela omogenea a tutti quelli che svolgono attività lavorativa indiretta, qualunque sia il livello di decentramento” (cfr. CASS. n. 25172/2019; CASS. n. 2169/2022). Quanto alla responsabilità della stazione appaltante, ovvero del Controparte_2 di RAGUSA - ente compreso nel novero delle PP.AA. di cui all'art. 1, comma
[...] secondo, D.Lvo n. 165/2001, al quale l'art. 29 D.Lvo n. 276/2003 non si applica in ragione del disposto dell'art. 9 D.L. n. 76/2013 -, trova per contro applicazione l'art. 1676 c.c., a mente del quale “coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera
o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza che del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono domanda” - disposizione di cui la S.C. ha affermato l'applicabilità anche al subappalto, nell'ampia accezione derivativa di cui ai sopra citati arresti -, con conseguente fondatezza della domanda, in difetto di prova dell'integrale pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore all'epoca della sua proposizione. Per entrambi - estranei al rapporto di lavoro - la garanzia solidale è nondimeno circoscritta ai soli crediti retributivi in senso stretto (cfr. CASS. n. 10354/2016; CASS. n. 23303/2019) - con esclusione, dunque, degli importi pretesi dal ricorrente a titolo di ANF e bonus D.L. 66/2014, aventi natura assistenziale e pari a complessivi € 975,44 - e perciò alla minor somma di € 3.514,26, oltre rivalutazione e interessi fino al saldo. Giusta soccombenza, le spese processuali del ricorrente vanno poste a carico del
[...] e del e le spese Controparte_1 Controparte_2 sostenute da e a carico del ricorrente, nelle Parte_3 Parte_4 misure liquidate in dispositivo avuto riguardo al valore della lite e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 318/2019 R.G., ogni altra istanza ed eccezione disattesa;
condanna il e il Controparte_1 [...]
al pagamento solidale, in favore del ricorrente della Controparte_2 Parte_1 somma di € 3.514,26, oltre rivalutazione e interessi legali dai singoli ratei fino al saldo, e delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.600,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge;
Co condanna al pagamento, in favore di e Parte_1 Parte_3
[...]
, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.300,00 per compensi difensivi, oltre Parte_4 rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge. Così deciso in Ragusa il 7 luglio 2025. IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella