TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 10/04/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 1078/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 1078/2024 R.G.V.G., riservato per la decisione collegiale all'udienza cartolare dell'11.03.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] e rappresentata e difesa dall'avv. Catia
STAMATO del Foro di Paola (c.f. che dichiara di voler ricevere tutte le C.F._2 comunicazioni ex artt. 125 co. 1, 133, 134 e 176 del cod. proc. civ. all'indirizzo pec o al numero di fax 0984/1806887 e presso il cui studio legale sito in San AR Email_1
NT (Cs) alla Via XX Settembre n. 25 la parte ha eletto domicilio,
e
(c.f ), nato a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._3
AT (Cs) alla via Pizzofalcone n. 2 e rappresentato e difeso dall'avv. Antonio ARTUSI del Foro di Paola (c.f. ), che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni C.F._4 ex artt. 125 co. 1, 133, 134 e 176 del cod. proc. civ. all'indirizzo pec e Email_2 presso il cui studio legale sito in San AR NT (Cs) alla Via XX Settembre n. 25 la parte ha eletto domicilio,
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI: Le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 Parte_1 Controparte_1
c.p.c. depositato il 30.10.2024, hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in AT (Cs) in data 24.04.2005 e regolarmente trascritto presso il Registro degli atti del predetto Comune all'atto n. 2 parte II serie A anno 2005 rilevando che dalla loro unione sono nate due figlie e precisamente: nata in data [...], oggi Per_1 maggiorenne ma non ancora indipendente dal punto di vista economico, e nata in [...] Per_2
06.08.2007 ed oggi ancora minorenne.
I coniugi ricorrenti hanno rilevato, altresì:
- che l'unione, sorta sotto i migliori auspici ed allietata dalla nascita dei figli, si è rivelata a distanza di anni poco felice, a causa di reciproche incomprensioni delle quali, per quanti sforzi si siano fatti, non si è riusciti ad individuare le cause per predisporne i relativi rimedi;
- che la situazione con il tempo è venuta sempre più a deteriorarsi per cui la prosecuzione della convivenza è diventata intollerabile, sicché con ricorso congiunto depositato in data
13.07.2023, i ricorrenti hanno chiesto, al Tribunale di Paola che venisse dichiarata la loro separazione personale, pronunciata dal Tribunale di Paola con sentenza del 9.11.2023;
- che, non sussistendo i presupposti per una riconciliazione, intendono congiuntamente chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Le parti, inoltre, nel chiedere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e manifestano disponibilità alla sostituzione, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Sostituita, dunque, l'udienza di comparizione delle parti fissata dinnanzi al presidente relatore per la data dell'11.03.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le stesse, nel provvedere a tale incombente, hanno insistito nell'accoglimento della domanda. Il Pubblico Ministero in data 6 marzo 2025 ha apposto il proprio visto.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con la sentenza del 9.11.2023 il Tribunale di Paola ha pronunciato la separazione personale tra e che Parte_1 Controparte_1 si è protratta ininterrottamente dalla loro comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi, secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022).
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso e che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1) ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE L'immobile destinato ad abitazione coniugale, sito a AT in via Pizzofalcone n.2, rimarrà nella disponibilità esclusiva del marito. Le spese di utilizzo dell'immobile e segnatamente quelle relative al consumo della luce – gas – spazzatura – acqua – fognatura ed ogni altra anche non espressamente indicata, saranno a carico del marito.
2) BENI COMUNI – MOBILI E ARREDI.
Tutti i mobili che arredano l'abitazione coniugale rimarranno di proprietà del marito.
3) AUTOMEZZI. L'autovettura Tg CH940ZW, intestata a , rimarrà nell'esclusiva disponibilità e Parte_1 proprietà della moglie. 4) LE PARTI CONCORDANO IL SEGUENTE PIANO GENITORIALE RELATIVO ALLA
FIGLIA MINORE.
- Affidamento condiviso – Mantenimento.
La figlia minore vivrà con la madre in località S.Candido AT, unitamente ai nonni Per_2
e nell'immobile di proprietà di quest'ultimi. Le figlie dormiranno CP_2 Persona_3 insieme nella loro stanza. La figlia minore resterà affidata ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso ex L. n. 54/2006, secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge ed in ossequio alle prescrizioni dalle medesime dettate. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno dunque assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la potestà separatamente. Il padre corrisponderà alle due figlie un assegno mensile di €.200,00 complessivo, che verrà versato entro il giorno 10 di ogni mese. Le spese straordinarie delle figlie e nello specifico quelle sanitarie (visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN., ecc.), attività sportive e ricreative, abbigliamento, spese per i mezzi pubblici per andare a scuola,viaggi ed altre, anche non espressamente menzionate, saranno a carico di entrambi i coniugi al 50%. La figlia frequenta il Liceo Turistico di Acquappesa per sei giorni a Per_2 settimana. La mattina si reca a scuola con il pullman e così all'uscita, ritorna a casa con lo stesso mezzo. Il resto della giornata la figlia la trascorre in parte in compagnia della madre, disoccupata, che si dedica completamente alle cure della figlia e della casa. Inoltre, nel pomeriggio entrambe le figlie frequentano i loro amici coetanei con i quali si scambiano quotidiane visite, nelle rispettive abitazioni. I nonni materni vivono nella stessa abitazione con la ricorrente e le due figlie e pertanto contribuiscono materialmente ed affettivamente alla crescita delle nipoti. L'assistenza medica di entrambe le figlie è garantita dal dott. . Persona_4
- Modalità e tempi di visita Nel periodo scolastico la figlia rimarrà con il padre dal venerdì al ritorno della scuola, al lunedì mattina, a settimane alterne. Nel periodo non scolastico, la figlia rimarrà con la madre nei giorni da domenica a mercoledì e con il padre nei giorni da giovedì a sabato. Nei mesi di luglio e agosto rimarrà con i genitori a settimane alterne. Durante le vacanze natalizie la figlia trascorrerà con il padre il giorno di Natale, e con la madre la viglia ad anni alterni. Nelle vacanze di Pasqua ad anni alterni la figlia trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa. Per le altre festività si seguirà la medesima modalità.
- I coniugi espressamente rinunciano all'assegno divorzile.
I coniugi dichiarano che negli ultimi tre anni d'imposta non hanno presentato alcuna dichiarazione dei redditi, essendo stati entrambi disoccupati, e che non sono titolari di diritti reali su beni immobili.
ha percepito solo per l'anno 2023 a titolo di reddito di cittadinanza, comprensivo di Parte_1 assegno unico, la somma di €.6.350,73, pari al 50% del RDC per nucleo familiare oltre ad
€.976,47,pari ad un 1/12 del reddito percepito dal padre, con il quale convive dal Persona_3
5.12.2023. ha percepito nell'anno 2023 per RDC, comprensiva di assegno unico, CP_1
€.6.350,73, pari al 50% del RDC per nucleo familiare. è proprietaria dell'auto Tg Parte_1
CH940ZW. è proprietario dell'auto Tg CG479MD. Controparte_1
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 1078/2024 così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, in regime di separazione legale dei beni, tra e n AT (CS) Parte_1 Controparte_1 in data 24.04.2005 e regolarmente trascritto presso il Registro degli atti del predetto comune atto n. 2 parte II serie A anno 2005;
- omologa le condizioni, come riportate in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritte;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di AT (CS) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di AT (CS) perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola l'11.03.2025
Il Presidente rel.
dott. Filippo Leonardo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 1078/2024 R.G.V.G., riservato per la decisione collegiale all'udienza cartolare dell'11.03.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] e rappresentata e difesa dall'avv. Catia
STAMATO del Foro di Paola (c.f. che dichiara di voler ricevere tutte le C.F._2 comunicazioni ex artt. 125 co. 1, 133, 134 e 176 del cod. proc. civ. all'indirizzo pec o al numero di fax 0984/1806887 e presso il cui studio legale sito in San AR Email_1
NT (Cs) alla Via XX Settembre n. 25 la parte ha eletto domicilio,
e
(c.f ), nato a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._3
AT (Cs) alla via Pizzofalcone n. 2 e rappresentato e difeso dall'avv. Antonio ARTUSI del Foro di Paola (c.f. ), che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni C.F._4 ex artt. 125 co. 1, 133, 134 e 176 del cod. proc. civ. all'indirizzo pec e Email_2 presso il cui studio legale sito in San AR NT (Cs) alla Via XX Settembre n. 25 la parte ha eletto domicilio,
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI: Le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 Parte_1 Controparte_1
c.p.c. depositato il 30.10.2024, hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in AT (Cs) in data 24.04.2005 e regolarmente trascritto presso il Registro degli atti del predetto Comune all'atto n. 2 parte II serie A anno 2005 rilevando che dalla loro unione sono nate due figlie e precisamente: nata in data [...], oggi Per_1 maggiorenne ma non ancora indipendente dal punto di vista economico, e nata in [...] Per_2
06.08.2007 ed oggi ancora minorenne.
I coniugi ricorrenti hanno rilevato, altresì:
- che l'unione, sorta sotto i migliori auspici ed allietata dalla nascita dei figli, si è rivelata a distanza di anni poco felice, a causa di reciproche incomprensioni delle quali, per quanti sforzi si siano fatti, non si è riusciti ad individuare le cause per predisporne i relativi rimedi;
- che la situazione con il tempo è venuta sempre più a deteriorarsi per cui la prosecuzione della convivenza è diventata intollerabile, sicché con ricorso congiunto depositato in data
13.07.2023, i ricorrenti hanno chiesto, al Tribunale di Paola che venisse dichiarata la loro separazione personale, pronunciata dal Tribunale di Paola con sentenza del 9.11.2023;
- che, non sussistendo i presupposti per una riconciliazione, intendono congiuntamente chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Le parti, inoltre, nel chiedere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e manifestano disponibilità alla sostituzione, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Sostituita, dunque, l'udienza di comparizione delle parti fissata dinnanzi al presidente relatore per la data dell'11.03.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le stesse, nel provvedere a tale incombente, hanno insistito nell'accoglimento della domanda. Il Pubblico Ministero in data 6 marzo 2025 ha apposto il proprio visto.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con la sentenza del 9.11.2023 il Tribunale di Paola ha pronunciato la separazione personale tra e che Parte_1 Controparte_1 si è protratta ininterrottamente dalla loro comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi, secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022).
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso e che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1) ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE L'immobile destinato ad abitazione coniugale, sito a AT in via Pizzofalcone n.2, rimarrà nella disponibilità esclusiva del marito. Le spese di utilizzo dell'immobile e segnatamente quelle relative al consumo della luce – gas – spazzatura – acqua – fognatura ed ogni altra anche non espressamente indicata, saranno a carico del marito.
2) BENI COMUNI – MOBILI E ARREDI.
Tutti i mobili che arredano l'abitazione coniugale rimarranno di proprietà del marito.
3) AUTOMEZZI. L'autovettura Tg CH940ZW, intestata a , rimarrà nell'esclusiva disponibilità e Parte_1 proprietà della moglie. 4) LE PARTI CONCORDANO IL SEGUENTE PIANO GENITORIALE RELATIVO ALLA
FIGLIA MINORE.
- Affidamento condiviso – Mantenimento.
La figlia minore vivrà con la madre in località S.Candido AT, unitamente ai nonni Per_2
e nell'immobile di proprietà di quest'ultimi. Le figlie dormiranno CP_2 Persona_3 insieme nella loro stanza. La figlia minore resterà affidata ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso ex L. n. 54/2006, secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge ed in ossequio alle prescrizioni dalle medesime dettate. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno dunque assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la potestà separatamente. Il padre corrisponderà alle due figlie un assegno mensile di €.200,00 complessivo, che verrà versato entro il giorno 10 di ogni mese. Le spese straordinarie delle figlie e nello specifico quelle sanitarie (visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN., ecc.), attività sportive e ricreative, abbigliamento, spese per i mezzi pubblici per andare a scuola,viaggi ed altre, anche non espressamente menzionate, saranno a carico di entrambi i coniugi al 50%. La figlia frequenta il Liceo Turistico di Acquappesa per sei giorni a Per_2 settimana. La mattina si reca a scuola con il pullman e così all'uscita, ritorna a casa con lo stesso mezzo. Il resto della giornata la figlia la trascorre in parte in compagnia della madre, disoccupata, che si dedica completamente alle cure della figlia e della casa. Inoltre, nel pomeriggio entrambe le figlie frequentano i loro amici coetanei con i quali si scambiano quotidiane visite, nelle rispettive abitazioni. I nonni materni vivono nella stessa abitazione con la ricorrente e le due figlie e pertanto contribuiscono materialmente ed affettivamente alla crescita delle nipoti. L'assistenza medica di entrambe le figlie è garantita dal dott. . Persona_4
- Modalità e tempi di visita Nel periodo scolastico la figlia rimarrà con il padre dal venerdì al ritorno della scuola, al lunedì mattina, a settimane alterne. Nel periodo non scolastico, la figlia rimarrà con la madre nei giorni da domenica a mercoledì e con il padre nei giorni da giovedì a sabato. Nei mesi di luglio e agosto rimarrà con i genitori a settimane alterne. Durante le vacanze natalizie la figlia trascorrerà con il padre il giorno di Natale, e con la madre la viglia ad anni alterni. Nelle vacanze di Pasqua ad anni alterni la figlia trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa. Per le altre festività si seguirà la medesima modalità.
- I coniugi espressamente rinunciano all'assegno divorzile.
I coniugi dichiarano che negli ultimi tre anni d'imposta non hanno presentato alcuna dichiarazione dei redditi, essendo stati entrambi disoccupati, e che non sono titolari di diritti reali su beni immobili.
ha percepito solo per l'anno 2023 a titolo di reddito di cittadinanza, comprensivo di Parte_1 assegno unico, la somma di €.6.350,73, pari al 50% del RDC per nucleo familiare oltre ad
€.976,47,pari ad un 1/12 del reddito percepito dal padre, con il quale convive dal Persona_3
5.12.2023. ha percepito nell'anno 2023 per RDC, comprensiva di assegno unico, CP_1
€.6.350,73, pari al 50% del RDC per nucleo familiare. è proprietaria dell'auto Tg Parte_1
CH940ZW. è proprietario dell'auto Tg CG479MD. Controparte_1
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 1078/2024 così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, in regime di separazione legale dei beni, tra e n AT (CS) Parte_1 Controparte_1 in data 24.04.2005 e regolarmente trascritto presso il Registro degli atti del predetto comune atto n. 2 parte II serie A anno 2005;
- omologa le condizioni, come riportate in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritte;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di AT (CS) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di AT (CS) perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola l'11.03.2025
Il Presidente rel.
dott. Filippo Leonardo