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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 95/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TT IT CE, Presidente
FESTA IO FABIO, Relatore
GENOVIVA PIETRO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 854/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Taranto - Via Anfiteatro N 72 74100 Taranto TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PRESA IN CARICO n. 351573 2025 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 59/2026 depositato il
23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, Ricorrente_1 impugna l'Avviso di presa in carico n. 351573/2025, notificatogli a mezzo PEC, delle somme dovute in virtù dell'avviso di accertamento n. 66826, relativo ad IMU 2018, in realtà mai notificato.
Eccepisce anche il vizio di notifica dell'avviso impugnato, per la utilizzazione di un indirizzo PEC non contenuto in elenchi pubblici.
Contesta poi il potere riscossivo di OG.
Infine, lamenta la mancata indicazione degli elementi di calcolo degli interessi.
OG ed il comune di Taranto si sono costituiti e producono il contratto di affidamento del servizio di riscossione, nonché prova della notifica dell'avviso di accertamento.
Con memorie di replica, il ricorrente contesta la documentazione prodotta, perché priva di attestazione di conformità all'originale ex art. 25 bis D. Lgs. n. 546/1992, e sostiene che non vi sia prova di ricevimento del
C.A.D..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Infondata è la questione della notifica dell'Avviso di accertamento n. 66826, perché su questo si fonda l'Avviso di presa in carico.
Al riguardo, è stata prodotta documentazione probatoria della notifica, eseguita a mezzo di Posta Privata
(Società_2) con raccomandata spedita il 20-10-2023, non recapitata per temporanea assenza del destinatario, e seguita da raccomandata informativa, restituita al mittente per compiuta giacenza con nota cumulativa del 19-12-2023.
Sul punto, non sono condivisibili le censure del ricorrente, sia quella relativa alla mancanza di attestazione di conformità all'originale delle copie prodotte, perché l'invocato art. 25 bis D. Lgs. n. 546/1992 è stato abrogato dall'art. 130, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 14 novembre 2024, n. 175, sia quella relativa alla mancata prova di ricevimento del C.A.D., perché, effettivamente, la raccomandata informativa (in atti) non
è stata ritirata dal destinatario (e pertanto non risulta firmata), e dunque regolarmente restituita al mittente dal notificatore con nota datata 19-12-2023.
Conseguenza diretta è la cristallizzazione della pretesa portata dall'Avviso di accertamento n. 66826, e dunque la tardività della eccezione del contribuente che riguarda la mancata indicazione degli elementi di calcolo degli interessi, perché aspetto che involge il quantum merito della pretesa;
in ogni caso, la questione sarebbe stata infondata, perché prospettata in maniera generica, senza indicare se ed in quale in misura le voci accessorie richieste sarebbero errate e/o esorbitanti.
2- Il potere della Concessionaria SO.GE.T. di procedere alla riscossione per conto e nell'interesse del comune di Taranto è documentato dal contratto di affidamento del servizio di riscossione, versato in atti, mentre i rapporti interni tra il firmatario e la Concessionaria sono documentati dalla procura ad hoc, parimenti prodotta da SO.G.E.T..
3- Vi è poi il tema della notifica a mezzo PEC, in relazione alla questione del mancato inserimento dell'indirizzo utilizzato dal mittente in elenco pubblico.
A parere del Collegio, anche ove sussistesse il vizio lamentato, la scelta processuale del ricorrente di contestare il merito della pretesa comporterebbe la sanatoria del vizio, che non Banca_1 una ipotesi di inesistenza, bensì di nullità, perchè la previsione della utilizzazione di uno specifico indirizzo PEC è posta a garanzia della più agevole verifica della provenienza dell'atto da parte del suo destinatario, ma non è un requisito di giuridica esistenza, atteso che l'iter procedimentale rimane sostanzialmente invariato: ne segue la sanabilità ex art. 156 c.p.c. con l'impugnazione dell'atto.
Ciò è peraltro in armonia con quanto recentemente deciso le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 15979/2022, hanno precisato che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n.
82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.
Di seguito il passaggio saliente della motivazione:
“ … ulteriore osservazione circa il valore equipollente della provenienza della notifica da indirizzo di posta elettronica istituzionale della Corte dei Conti (Email_4.it), rinvenibile nel rispettivo sito (https://www.corteconti.it/HOME/ricerca) e dunque non incompatibile, anche ai sensi della L. 11 gennaio 1994, n. 53, art. 3bis, comma 1, secondo periodo, e per le sue peculiarità, con la più stringente regola - invocabile peraltro come principio generale nella sola collocazione istituzionale per le prerogative di notifica per gli avvocati - secondo cui la notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.
Né vale osservare che, per il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 ter, ricorrerebbe una definizione chiusa di pubblici elenchi, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia giudiziaria con rinvio a quelli previsti dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, artt. 6 bis, 6 quater e 62, dall'art. 16, comma 12, del decreto n. 179 del 2012, dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 16, comma 6, (convertito con modificazioni dalla
L. 28 gennaio 2009, n. 2), nonché per il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia ovvero (ai sensi del comma 1 ter) dell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 6 ter,); invero, è fatto obbligo alle amministrazioni aggiornare gli indirizzi dell'Indice, la cui gestione è affidata all'AGID, mentre l'eventuale incompletezza dell'elenco dei domicilii digitali costituisce ipotetica ragione di responsabilità dirigenziale (D.Lgs. n. 82 del
2005, ex art. 6 ter, comma 3) ma non inficia la regolare provenienza dell'attività notificatoria da indirizzo PEC comunque ricompreso tra quelli indicati dall'amministrazione pubblica stessa, così come - anche a voler richiamare la medesima regola reci reciprocità della L. n. 53 del 1994, art. 3 bis, comma 1 secondo periodo, oltre la riserva degli atti dei professionisti ed almeno come principio generale - sarebbe valida la ricezione allo stesso indirizzo PEC di atti e comunicazioni da terzi;
d'altronde il D.L. n. 179 del 2012, art. 16 ter, comma
1 ter, laddove menziona la pluralità dei domicilii digitali per la medesima P.A. nell'elenco tenuto da AGID ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 2005, cit. art. 6 ter, (CAD), indica come riferimento di notificazione (passiva)
l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AGID, nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria, così conferendo almeno rilevanza ad indirizzi dell'ente pur se non inclusi nel registro.
Al contempo, la maggiore rigidità del sistema delle notifiche digitali, imponendo la notifica esattamente agli indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, cioè soggetto passivo, associando tale esclusività ad ogni onere di tenuta diligente del proprio casellario, laddove nessuna incertezza si pone invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC, come nel caso;
infine, e come anticipato, "la costituzione del destinatario della notificazione, che abbia dimostrato di essere in grado di svolgere compiutamente le proprie difese"
(Cass. 2961/2021) sottrae rilevanza all'ipotizzata irregolarità, avendo pienamente la notifica raggiunto lo scopo (Cass. s.u. 23620/2018) senza alcuna incertezza in ordine alla sua provenienza e all'oggetto dell'impugnazione esperita dalla Procura notificante”.
E, ancora più di recente e in caso specifico di impugnazione di cartella esattoriale, la sesta sezione della
Corte di Cassazione, con ordinanza n. 982 del 2023 ha ribadito il nuovo orientamento, purchè – come nel caso di specie – l'indirizzo utilizzato consenta al destinatario di evincere il mittente, pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri.
Il ricorso va pertanto rigettato, mentre la regolamentazione delle spese, equitativamente liquidate nella misura indicata in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle parti resistenti delle spese processuali, che liquida, per ciascuna parte resistente, in euro 1.200,00, oltre accessori come per legge, con distrazione, per il Comune di Taranto, in favore del difensore
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TT IT CE, Presidente
FESTA IO FABIO, Relatore
GENOVIVA PIETRO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 854/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Taranto - Via Anfiteatro N 72 74100 Taranto TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PRESA IN CARICO n. 351573 2025 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 59/2026 depositato il
23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, Ricorrente_1 impugna l'Avviso di presa in carico n. 351573/2025, notificatogli a mezzo PEC, delle somme dovute in virtù dell'avviso di accertamento n. 66826, relativo ad IMU 2018, in realtà mai notificato.
Eccepisce anche il vizio di notifica dell'avviso impugnato, per la utilizzazione di un indirizzo PEC non contenuto in elenchi pubblici.
Contesta poi il potere riscossivo di OG.
Infine, lamenta la mancata indicazione degli elementi di calcolo degli interessi.
OG ed il comune di Taranto si sono costituiti e producono il contratto di affidamento del servizio di riscossione, nonché prova della notifica dell'avviso di accertamento.
Con memorie di replica, il ricorrente contesta la documentazione prodotta, perché priva di attestazione di conformità all'originale ex art. 25 bis D. Lgs. n. 546/1992, e sostiene che non vi sia prova di ricevimento del
C.A.D..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Infondata è la questione della notifica dell'Avviso di accertamento n. 66826, perché su questo si fonda l'Avviso di presa in carico.
Al riguardo, è stata prodotta documentazione probatoria della notifica, eseguita a mezzo di Posta Privata
(Società_2) con raccomandata spedita il 20-10-2023, non recapitata per temporanea assenza del destinatario, e seguita da raccomandata informativa, restituita al mittente per compiuta giacenza con nota cumulativa del 19-12-2023.
Sul punto, non sono condivisibili le censure del ricorrente, sia quella relativa alla mancanza di attestazione di conformità all'originale delle copie prodotte, perché l'invocato art. 25 bis D. Lgs. n. 546/1992 è stato abrogato dall'art. 130, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 14 novembre 2024, n. 175, sia quella relativa alla mancata prova di ricevimento del C.A.D., perché, effettivamente, la raccomandata informativa (in atti) non
è stata ritirata dal destinatario (e pertanto non risulta firmata), e dunque regolarmente restituita al mittente dal notificatore con nota datata 19-12-2023.
Conseguenza diretta è la cristallizzazione della pretesa portata dall'Avviso di accertamento n. 66826, e dunque la tardività della eccezione del contribuente che riguarda la mancata indicazione degli elementi di calcolo degli interessi, perché aspetto che involge il quantum merito della pretesa;
in ogni caso, la questione sarebbe stata infondata, perché prospettata in maniera generica, senza indicare se ed in quale in misura le voci accessorie richieste sarebbero errate e/o esorbitanti.
2- Il potere della Concessionaria SO.GE.T. di procedere alla riscossione per conto e nell'interesse del comune di Taranto è documentato dal contratto di affidamento del servizio di riscossione, versato in atti, mentre i rapporti interni tra il firmatario e la Concessionaria sono documentati dalla procura ad hoc, parimenti prodotta da SO.G.E.T..
3- Vi è poi il tema della notifica a mezzo PEC, in relazione alla questione del mancato inserimento dell'indirizzo utilizzato dal mittente in elenco pubblico.
A parere del Collegio, anche ove sussistesse il vizio lamentato, la scelta processuale del ricorrente di contestare il merito della pretesa comporterebbe la sanatoria del vizio, che non Banca_1 una ipotesi di inesistenza, bensì di nullità, perchè la previsione della utilizzazione di uno specifico indirizzo PEC è posta a garanzia della più agevole verifica della provenienza dell'atto da parte del suo destinatario, ma non è un requisito di giuridica esistenza, atteso che l'iter procedimentale rimane sostanzialmente invariato: ne segue la sanabilità ex art. 156 c.p.c. con l'impugnazione dell'atto.
Ciò è peraltro in armonia con quanto recentemente deciso le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 15979/2022, hanno precisato che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n.
82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.
Di seguito il passaggio saliente della motivazione:
“ … ulteriore osservazione circa il valore equipollente della provenienza della notifica da indirizzo di posta elettronica istituzionale della Corte dei Conti (Email_4.it), rinvenibile nel rispettivo sito (https://www.corteconti.it/HOME/ricerca) e dunque non incompatibile, anche ai sensi della L. 11 gennaio 1994, n. 53, art. 3bis, comma 1, secondo periodo, e per le sue peculiarità, con la più stringente regola - invocabile peraltro come principio generale nella sola collocazione istituzionale per le prerogative di notifica per gli avvocati - secondo cui la notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.
Né vale osservare che, per il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 ter, ricorrerebbe una definizione chiusa di pubblici elenchi, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia giudiziaria con rinvio a quelli previsti dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, artt. 6 bis, 6 quater e 62, dall'art. 16, comma 12, del decreto n. 179 del 2012, dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 16, comma 6, (convertito con modificazioni dalla
L. 28 gennaio 2009, n. 2), nonché per il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia ovvero (ai sensi del comma 1 ter) dell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 6 ter,); invero, è fatto obbligo alle amministrazioni aggiornare gli indirizzi dell'Indice, la cui gestione è affidata all'AGID, mentre l'eventuale incompletezza dell'elenco dei domicilii digitali costituisce ipotetica ragione di responsabilità dirigenziale (D.Lgs. n. 82 del
2005, ex art. 6 ter, comma 3) ma non inficia la regolare provenienza dell'attività notificatoria da indirizzo PEC comunque ricompreso tra quelli indicati dall'amministrazione pubblica stessa, così come - anche a voler richiamare la medesima regola reci reciprocità della L. n. 53 del 1994, art. 3 bis, comma 1 secondo periodo, oltre la riserva degli atti dei professionisti ed almeno come principio generale - sarebbe valida la ricezione allo stesso indirizzo PEC di atti e comunicazioni da terzi;
d'altronde il D.L. n. 179 del 2012, art. 16 ter, comma
1 ter, laddove menziona la pluralità dei domicilii digitali per la medesima P.A. nell'elenco tenuto da AGID ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 2005, cit. art. 6 ter, (CAD), indica come riferimento di notificazione (passiva)
l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AGID, nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria, così conferendo almeno rilevanza ad indirizzi dell'ente pur se non inclusi nel registro.
Al contempo, la maggiore rigidità del sistema delle notifiche digitali, imponendo la notifica esattamente agli indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, cioè soggetto passivo, associando tale esclusività ad ogni onere di tenuta diligente del proprio casellario, laddove nessuna incertezza si pone invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC, come nel caso;
infine, e come anticipato, "la costituzione del destinatario della notificazione, che abbia dimostrato di essere in grado di svolgere compiutamente le proprie difese"
(Cass. 2961/2021) sottrae rilevanza all'ipotizzata irregolarità, avendo pienamente la notifica raggiunto lo scopo (Cass. s.u. 23620/2018) senza alcuna incertezza in ordine alla sua provenienza e all'oggetto dell'impugnazione esperita dalla Procura notificante”.
E, ancora più di recente e in caso specifico di impugnazione di cartella esattoriale, la sesta sezione della
Corte di Cassazione, con ordinanza n. 982 del 2023 ha ribadito il nuovo orientamento, purchè – come nel caso di specie – l'indirizzo utilizzato consenta al destinatario di evincere il mittente, pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri.
Il ricorso va pertanto rigettato, mentre la regolamentazione delle spese, equitativamente liquidate nella misura indicata in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle parti resistenti delle spese processuali, che liquida, per ciascuna parte resistente, in euro 1.200,00, oltre accessori come per legge, con distrazione, per il Comune di Taranto, in favore del difensore