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Sentenza 10 aprile 2024
Sentenza 10 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 10/04/2024, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. CI Luce, in funzione del giudice del lavoro, procedendo nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., termine ultimo deposito note del 22 marzo 2024, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1572/2022 R.G. lavoro
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. Rocco Barbato e da Parte_1
questo elett.te domiciliato in Benevento, alla via Nicola Sala n. 29, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Giovanna Sereno
e con questo elett.te domiciliato in Avellino, alla via Roma n. 17, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti la parte in epigrafe impugna l'ordinanza di CP_ ingiunzione n. OI-000150007, per i soli crediti di natura previdenziale, con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di complessivi €#19.006,60# (dicianovemilasei,60). Parte resistente si
è costituito.
1 CP_ Va preliminarmente osservato che ha proceduto alla rideterminazione della sanzione, da ultimo fissata in €#379,50#
(trecentosettantanove.50), come comunicato con le note depositate in data 11 marzo 2023.
Nelle note successive depositate il 19 marzo 2023 parte opponente insiste nella richiesta di annullamento della Ordinanza Ingiunzione.
L'opposizione è tardiva e va dichiarata inammissibile.
Ai sensi dell'art. 22 L. n. 689/1981, il quale rinvia all'art. 6 del D.
Lgs. n. 150/2011, a mente del quale al comma 1: Le controversie previste dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo;
mentre al comma 6: Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale.
L'ordinanza di ingiunzione è stata notifica al ricorrente in data
07.04.2022, come risulta anche dalla cartolina di ricevimento della raccomandata prodotta dall' e senza che sul punto vi siano CP_1
contestazioni, laddove il ricorso è stato depositato in data 17.05.2022, oltre il termine perentorio di 30 giorni previsto.
I rilievi mossi con note del 21.01.2023, sono in parte infondati ed parte inconferenti.
Inconferente è il richiamo alla possibilità di proporre senza termine opposizione alla esecuzione, né viene eccepito alcun fatto estintivo dell'obbligazione successivo alla ordinanza ingiunzione opposta.
Le eccezioni relative alla notifica, dello 04.07.2016, sono irrilevanti, poiché riguardano fatti precedenti l'ordinanza di ingiunzione impugnata e non verificabili in considerazione della tardività della opposizione.
Pag. 2 di 3 CP_ Parte ricorrente va condannata al pagamento a favore di delle spese di lite, che, ai sensi del D.M. 147/2022, considerando quale valore di riferimento quella successivo alla rideterminazione delle sanzioni, vanno liquidate nella somma di €#600# (seicento), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. CI
Luce, nella causa iscritta al nr. 1572/2022 R.G. Lavoro, e vertente tra
CP_
nei confronti di ogni contraria istanza, Parte_1
eccezioni e deduzioni respinta così decide:
1) Dichiara inammissibile il ricorso;
CP_ 2) Condanna al pagamento a favore di delle Parte_1
spese di lite, che liquida nella somma di €#600# (seicento) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
Avellino, 09 aprile 2024
Il GdL
Dott. CI CE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. CI Luce, in funzione del giudice del lavoro, procedendo nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., termine ultimo deposito note del 22 marzo 2024, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1572/2022 R.G. lavoro
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. Rocco Barbato e da Parte_1
questo elett.te domiciliato in Benevento, alla via Nicola Sala n. 29, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Giovanna Sereno
e con questo elett.te domiciliato in Avellino, alla via Roma n. 17, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti la parte in epigrafe impugna l'ordinanza di CP_ ingiunzione n. OI-000150007, per i soli crediti di natura previdenziale, con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di complessivi €#19.006,60# (dicianovemilasei,60). Parte resistente si
è costituito.
1 CP_ Va preliminarmente osservato che ha proceduto alla rideterminazione della sanzione, da ultimo fissata in €#379,50#
(trecentosettantanove.50), come comunicato con le note depositate in data 11 marzo 2023.
Nelle note successive depositate il 19 marzo 2023 parte opponente insiste nella richiesta di annullamento della Ordinanza Ingiunzione.
L'opposizione è tardiva e va dichiarata inammissibile.
Ai sensi dell'art. 22 L. n. 689/1981, il quale rinvia all'art. 6 del D.
Lgs. n. 150/2011, a mente del quale al comma 1: Le controversie previste dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo;
mentre al comma 6: Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale.
L'ordinanza di ingiunzione è stata notifica al ricorrente in data
07.04.2022, come risulta anche dalla cartolina di ricevimento della raccomandata prodotta dall' e senza che sul punto vi siano CP_1
contestazioni, laddove il ricorso è stato depositato in data 17.05.2022, oltre il termine perentorio di 30 giorni previsto.
I rilievi mossi con note del 21.01.2023, sono in parte infondati ed parte inconferenti.
Inconferente è il richiamo alla possibilità di proporre senza termine opposizione alla esecuzione, né viene eccepito alcun fatto estintivo dell'obbligazione successivo alla ordinanza ingiunzione opposta.
Le eccezioni relative alla notifica, dello 04.07.2016, sono irrilevanti, poiché riguardano fatti precedenti l'ordinanza di ingiunzione impugnata e non verificabili in considerazione della tardività della opposizione.
Pag. 2 di 3 CP_ Parte ricorrente va condannata al pagamento a favore di delle spese di lite, che, ai sensi del D.M. 147/2022, considerando quale valore di riferimento quella successivo alla rideterminazione delle sanzioni, vanno liquidate nella somma di €#600# (seicento), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. CI
Luce, nella causa iscritta al nr. 1572/2022 R.G. Lavoro, e vertente tra
CP_
nei confronti di ogni contraria istanza, Parte_1
eccezioni e deduzioni respinta così decide:
1) Dichiara inammissibile il ricorso;
CP_ 2) Condanna al pagamento a favore di delle Parte_1
spese di lite, che liquida nella somma di €#600# (seicento) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
Avellino, 09 aprile 2024
Il GdL
Dott. CI CE
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