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Sentenza 5 aprile 2024
Sentenza 5 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 05/04/2024, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2024 |
Testo completo
UDIENZA DEL 05/04/2024 , ore 11.03
Sono comparsi per parte opponente l'avv.to Maurizio Careddu in sost. dell'av.to il CP_1
quale insiste nella domanda. L'avv.to Biosa in sost. dell'avv.to Paola Palitta insiste nella domanda.
IL GIUDICE
Dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio, esonerando le parti dal presenziare per la lettura del dispositivo.
Dott.ssa Daniela Schintu
Si da atto dell'interruzione della camera di consiglio dalle ore 13.30
Si ritira in camera di consiglio alle ore 13.50
All'esito della camera di consiglio, alle ore 14.54, decide, ex art. 281 sexies cpc, come da sotto estesa sentenza, che costituisce parte integrante del presente verbale.
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Daniela Schintu
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott. Daniela Schintu ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 2075/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1 CP_1
[...]
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. PALITTA IGNAZIA PAOLA CP_2 P.IVA_1
MARIA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
Con atto di citazione, iscritto a ruolo in data 8.11.2018, conveniva in giudizio Parte_1
proponendo opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 5631 del 18.05.2017; a CP_2
sostegno della opposizione esponeva di avere sempre pagato in acconto le fatture e di CP_2 avere ricevuto nel 2015 fatture a saldo per € 25.563,56. Rilevava di aver proposto due reclami, denunciando la sussistenza di una perdita occulta e contestando, in ogni caso, la correttezza delle letture anche per il malfunzionamento del contatore.
Osservava che all'esito della ricezione della fattura di € 20.290,85, procedeva a far ispezionare il proprio impianto e, nell'occasione, rinveniva una serie di perdite occulte sotto il massetto del cortile.
Contestava che non avrebbe inviato, dal 2010 al 2015, nessuna fattura con letture CP_2
effettive, ma solo in acconto, per poi inviare, nel 2015, fatture con consumi asseritamente rilevati tra il 2010 ed il 2014.
La convenuta si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, prove testimoniali e CTU, viene decisa ex art. 281 sexies cpc.
La domanda è fondata e deve trovare accoglimento.
Preliminarmente si rileva che tra le parti è intercorso un contratto di somministrazione e che l'attore ha proposto un'azione di accertamento negativo del credito preteso dalla convenuta;
in materia, la
Suprema Corte, con sentenza n. 13193 del 16/06/2011, ha chiarito che: “In tema di contratto di somministrazione relativo a utenza idrica e nell'ipotesi in cui l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo ed eccedente le sue ordinarie esigenze, una volta fornita dal somministrante la prova del regolare funzionamento degli impianti, è onere dell'utente provare di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore”.
Gli stessi criteri sulla ripartizione dell'onere della prova debbono essere seguiti anche nel caso in cui la domanda sia stata proposta dall' utente per l'accertamento negativo del credito vantato dal gestore.
Va anche rilevato come, al contratto di somministrazione, debbano essere applicati i parametri della buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto, particolarmente pregnanti soprattutto quando il somministrante agisca in regime di monopolio.
Orbene, passando ad esaminare la domanda svolta dall'attore, circa l'omessa regolare fatturazione da parte dell'ente, si osserva preliminarmente che la Carta dei Servizi del Servizio Idrico Integrato prevede, all'art. 6.1, che la lettura dei consumi sia effettuata almeno due volte l'anno e all'art.
6.2 che la fatturazione dei consumi debba avvenire con cadenza non inferiore al bimestre.
Dalla documentazione prodotta è emerso che il gestore non ha eseguito le letture due volte l'anno, avendo indicato nello “storico letture” allegato, cifre di “lettura” totalmente casuali ed incongruenti, ciò dal 29.01.2010 (data in cui ha sostituito il contatore) al 24.10.2013 (data in cui ha rilevato un consumo pari a mc 6614), basti osservare che in data 27.04.2011 è stata indicata una lettura di mc 1352 ed in data successiva, il 31.07.2011, una lettura - addirittura inferiore - di mc
135.
E' emerso, altresì, che il gestore ha omesso di inviare all'utente fatture relative ai consumi rilevati, con cadenza bimestrale, come previsto dalla Carta dei Servizi, emettendo, solo nel 2014 e sino al
2015, una prima fattura, per le annualità 2010- 2013 di importo superiore ad € 20.000,00 e le successive per periodi di consumo di gran lunga superiori al bimestre, con ciò violando la Carta del
Servizio Idrico integrato, che, come detto, prevede la fatturazione bimestrale.
Ciò detto è stato dimostrato, attraverso la documentazione prodotta e la prova testimoniale espletata, che, successivamente alla ricezione delle fatture in contestazione, nel giardino dell'attore
è stata ricercata e rinvenuta una perdita occulta, riparata nell'ottobre 2015.
In particolare il testimone , escusso all'udienza del 11.10.2021, ha confermato che Tes_1 nell'ottobre 2015 è intervenuto nell'immobile del “sono stato chiamato dal sig. ed Pt_1 Pt_1 ho accertato che dal contatore alla cisterna c'era una grossa perdita, essendo il tubo molto interrato dal suolo non si vedeva nulla. Ho ricercato io la perdita con l'aiuto di un muratore”.
Alla luce di tale testimonianza - in merito alla quale si precisa non sussistono motivi per dubitare dell'attendibilità del testimone, che ha reso dichiarazioni verosimili, oltrechè corrispondenti alla documentazione in atti - appare provato che la perdita sia avvenuta nell'arco di tempo 2010-2015
e, conseguentemente, è corretto presumere che i consumi anomali siano da collocarsi in quel periodo, soprattutto considerato che prima di tale data i consumi erano di molto inferiori e che dopo l'intervento di riparazione, nel 2015, gli stessi sono rientrati nella normalità.
Corre l'obbligo precisare che non può gravare sull'utente l'inadempimento del gestore nell'effettuare le letture di rito.
Infatti, se l'Ente gestore del servizio avesse effettuato correttamente le letture ed inviato le relative fatture non solo avrebbe consentito all'utente di rilevare immediatamente i consumi anomali e verificare tempestivamente la perdita occulta, ma a buon diritto avrebbe potuto pretendere il pagamento delle somme che illegittimamente ha cercato di distribuire in più annualità.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di contratto di somministrazione relativo a utenza idrica il gestore è tenuto, anche in virtù degli obblighi di correttezza e buona fede gravanti sulle parti del contratto, ad informare l'utente a prescindere dalle iniziative che questi è comunque tenuto ad adottare (onere di verifica dell'impianto e del contatore, c.d autolettura, pur rilevando che è pacifico, poiché non contestato, che il misurato fosse illeggibile) così da consentirgli di attivarsi tempestivamente per evitare l'aggravamento del danno (Cass., n.
24904/2021). Sulla base di detti presupposti è stata disposta CTU, la quale ha ricostruito il consumo dell'utente, ottenuto dalla media dei consumi - ricavato dallo storico letture fornito da - per il periodo CP_2
successivo a quello in contestazione, che ha quantificato in complessivi € 2969,15, somma a cui va detratta quella versata in acconto dal , con un conseguente credito in favore del di Pt_1 Pt_1
€ 103,64.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- in accoglimento dell'opposizione, revoca l'ordinanza ingiunzione impugnata e condanna al pagamento in favore di della somma di € 103.64, per i titoli di cui è CP_2 Parte_1
causa;
-pone definitivamente a carico di le spese di CTU;
CP_2
- condanna alla rifusione nei confronti di CP_2 P.IVA_1 Parte_1
delle spese legali che si liquidano in € 2540,00, oltre accessori di legge. C.F._1
Tempio Pausania, 5.04.2024
Il Giudice onorario
Daniela Schintu