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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente e relatore Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Maria Aversano Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4042 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
13/12/2024, vertente
TRA
(c.f. ), difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. CASSANO ANGELO RAFFAELE (c.f. , unitamente C.F._2
all'Avv. MAZZAGLIA PE ( ) e VO IG C.F._3
( ); C.F._4
RICORRENTE
E
(c.f. ) difesa dell'Avv. DI CP_1 P.IVA_1
PIETROPAOLO MARCO (c.f. , unitamente all'Avv. C.F._5
MARTINEZ CRISTIANO ( e NE PE C.F._6
( ) VIA NAZIONALE, 91 00184 ROMA;
C.F._7
CONVENUTA
OGGETTO: ricorso avverso atto endoprocedimentale della . CP_1
Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 13 dicembre 2024.
FATTO E DIRITTO
La ricorrente ha adito questa Corte lamentando che la , nell'ambito CP_1 di un procedimento amministrativo instaurato a seguito dell'atto di contestazione di r.g. n. 1 irregolarità a carico degli esponenti aziendali di due società e tuttora pendente (non essendo stata ancora irrogata alcuna sanzione), avesse disatteso la sua richiesta di far decorrere il termine per la presentazione di osservazioni dalla ostensione della documentazione in versione integrale, il che ledeva gravemente il suo diritto di difesa.
Su tali presupposti il ricorrente ha richiesto, previa immediata sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e conseguente emissione di ordine alla di provvedere alla proroga del termine per la presentazione CP_1 delle controdeduzioni, l'annullamento del provvedimento suddetto, nella parte in cui aveva negato la decorrenza del termine per l'esercizio del diritto di difesa dalla piena conoscenza del fascicolo istruttorio.
La si è costituita contestando il fondamento del ricorso, di cui ha CP_1
chiesto il rigetto.
Alla prima udienza del 13 dicembre 2024 parte ricorrente ha dato atto di non avere più interesse alla pronuncia e, per l'effetto, ha rinunciato agli atti del giudizio.
La controparte ha accettato la rinuncia ma ha richiesto la liquidazione delle spese del presente giudizio.
A fronte di tali evenienze, assorbita ogni considerazione sull'astratta ammissibilità del ricorso, non può che essere dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306
c.p.c., pronuncia che deve essere adottata con sentenza vigendo nel giudizio avanti alla
Corte d'Appello il principio della necessaria collegialità (sull'argomento, v. Cass. 27 agosto 2003, n. 12537; v. anche Cass. 17 maggio 2007, n. 11434).
A norma dell'art. 306, ultimo comma, c.p.c., in difetto di accordo tra le parti le spese si liquidano come in dispositivo, sulla base dello scaglione indeterminato modesto, con applicazione di valori prossimi al minimo, a fronte della semplicità delle questioni trattate, in relazione alle prime due fasi (le uniche ad essersi svolte).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa in grado d'appello rubricata al n. 4041/2024 R.G., ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - - visto l'art. 306 c.p.c., dichiara l'estinzione del giudizio;
liquida le spese del presente giudizio in euro 2.000,00, oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 dicembre 2024.
Il Presidente Estensore
Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 2 r.g. n.
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