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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 05/03/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9904/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9904/2022 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 5 marzo 2025 alle ore 11,15 innanzi al Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero sono comparsi:
Per l'avv.to MARCONCINI MATTEO Parte_1
Per l'avv.to SANTUCCI FRANCESCO Controparte_1
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Marconcini si riporta agli atti ed alle conclusioni rese
L'avv. Santucci si riporta agli atti ed alle conclusioni rese
Su invito del Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice dà lettura del verbale di udienza.
I difensori dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza e abbandonano l'aula virtuale.
pagina 1 di 8 Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Vincenza Ruggiero
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9904/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCONCINI Parte_1 C.F._1
MATTEO elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MARCONCINI MATTEO
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANTUCCI Controparte_1 C.F._2
FRANCESCO elettivamente domiciliato in VIA FRA' GIOVANNI ANGELICO 14 50121 FIRENZE presso il difensore avv. SANTUCCI FRANCESCO
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: contratti e obbligazioni varie- arricchimento senza causa
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha così concluso: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accertare e dichiarare l'arricchimento senza giusta causa della Signora sino a Controparte_1 concorrenza della somma di euro 37.700/00 (trentasettemilasettecento/00) ovvero di quella diversa somma che sarà determinata di Giustizia, arricchimento determinato dal Dott. in virtù delle circostanze Parte_1 dedotte in narrativa e, per gli effetti, condannare la Sig.ra al conseguente risarcimento. Oltre Controparte_1 spese, rimborso forfettario delle stesse, interessi legali, diritti ed onorari del presente grado di giudizio e del procedimento cautelare ad esso prodromico”
parte convenuta ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ritenuta infondata la domanda di parte attrice per le ragioni espresse nella narrativa del presente atto, respingere la stessa. Con vittoria di spese.”
****
pagina 3 di 8 Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello
“svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.: trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia la comparsa di costituzione dell'opposto, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa. Tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata delle cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il dott. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Firenze, la Sig.ra per la condanna, sino a concorrenza della somma di Euro 37.700/00, a titolo Controparte_1 di arricchimento senza giusta causa. Il dott. di professione notaio, stipulava un contratto di Parte_1 compravendita con il quale e vendevano al fratello comproprietario , CP_2 Controparte_1 Persona_1 alcune quote ereditarie. Le stesse parti contrattuali avevano presentato al notaio una documentazione ipotecaria dalla quale si evinceva che le quote erano libere da ipoteche, gravami e vizi. Tuttavia, successivamente, emergeva che in realtà su un bene gravava una ipoteca dall'importo di 100.000 euro in favore della
[...]
Nel frattempo, era stato instaurato un autonomo giudizio (R.G. N. 607/2013) tra la CP_3 [...] ed i fratelli volto ad ottenere la declaratoria di simulazione assoluta del Controparte_4 CP_1 rogito del 14/4/2010 (Doc. N.3).
L'attore, pertanto, con comparsa di intervento adesivo del 16/10/2014, interveniva in giudizio ex art. 105 c.p.c. deducendo di avere un interesse autonomo alla pronuncia dichiarativa di simulazione assoluta derivandone agli effetti la totale assenza della responsabilità professionale che gli veniva imputata (Doc. N.4).
Nonostante la pendenza di tale giudizio introduceva un ricorso ex art. 702-bis Parte_2
c.p.c. dinanzi al Tribunale di Firenze (R.G. N. 6084/2015) per far accertare la pretesa responsabilità professionale che si concludeva con ordinanza di condanna del notaio a pagare al creditore ipotecario Pt_1 tutto quanto necessario all'estinzione del credito (Doc. N. 5). Controparte_5
L' ordinanza veniva resa esecutiva ex art. 612 c.p.c. (Doc. N.6). Il notaio pertanto, corrispondeva la Pt_1 complessiva somma di euro 36.000,00 ad estinzione del credito vantato da Unicredit Banca s.p.a. (Doc. N. 7), ottenendo il consenso a cancellazione di ipoteca. Nelle more degli accadimenti a definizione del procedimento
R.G. N. 607/2013, con sentenza N. 2332/2020 il Tribunale di Firenze disponeva “- accoglie la domanda di
pagina 4 di 8 simulazione avanzata da parte attrice e per l'effetto dichiara privo di effetto perché simulato, l'atto rogato dal
Notaio il 14 aprile 2010 Rep. 22832/7746 Racc. 7746 trascritto a Firenze il 16 aprile 2010 al n. Parte_1
8458 del Reg. Particolare , nella parte in cui la signora ha venduto al fratello Controparte_1 Parte_2
la quota di sua proprietà, in ragione di un terzo dell'intero (Doc. N.9 – Sentenza Trib. Firenze
[...]
N. 2332/2020).
Parte attrice lamentando di aver subito un depauperamento, depositava presso il Tribunale di Firenze, ricorso per sequestro conservativo ante causam ai sensi degli artt.669- bis, 669-ter e 671 cpc rubricato al numero di RG
5827/2022 (Doc. N.13), al quale seguiva ordinanza autorizzativa di sequestro conservativo sino a concorrenza di euro 45.000/00 in danno di resa in data 26/7/2022 (Doc.N.14) regolarmente trascritto presso la Controparte_1 competente Agenzia del Territorio in data 1/8/2022 al numero di registro Generale 34780 e Particolare 25173
(Doc.N.15).
Nell'incardinato giudizio si costituiva , la quale deduceva che, in realtà vi era stato un Controparte_1 arricchimento essenzialmente indiretto, dato che il pagamento eseguito dal notaio era la conseguenza di Pt_1 un provvedimento giudiziale emesso al termine di un giudizio intercorso tra il e il di lei fratello Pt_1 Parte_2
ed aveva lo scopo primario di consentire a quest'ultimo di poter liberamente godere dei beni immobili
[...] acquistati. Inoltre, a parere della convenuta, a seguito della sentenza che ha dichiarato la simulazione della compravendita la stessa non era tornata nella disponibilità degli immobili oggetto di compravendita e che difettava il requisito del periculum in mora poiché, in quanto non formalmente proprietaria degli immobili oggetto di lite in nessun caso avrebbe potuto spogliarsi dei beni ai danni del notaio.
La domanda proposta dall'attore è ammissibile e fondata.
Occorre rilevare che la norma di cui all'art. 2041 cc accoglie il principio secondo cui non è ammesso un vantaggio a favore di un soggetto a danno di altri senza che ciò sia sorretto da una causa di giustificazione. A tal proposito la Suprema Corte di Cassazione ha affermato più volte che “l''azione generale di arricchimento, di cui all'art. 2041 c.c., presuppone che l'arricchimento di un soggetto e la diminuzione patrimoniale a carico di altro soggetto siano provocati da un unico fatto costitutivo e siano entrambi mancanti di causa giustificatrice, potendo il medesimo arricchimento consistere anche in un risparmio di spesa, purché si tratti sempre di risparmio ingiustificato, nel senso che la spesa risparmiata dall'arricchito debba essere da altri sostenuta senza ragione giuridica. (Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 16305 del 21 giugno 2018).
Orbene, nel caso de quo, vero è che sussiste una responsabilità professionale del notaio, il quale chiamato a stipulare un contratto di compravendita immobiliare, ometteva di accertare l'esistenza di iscrizioni ipotecarie pregiudizievoli sull'immobile; anche la Suprema Corte a tal riguardo ha ribadito che, in tema di responsabilità professionale, il notaio che non adempia correttamente alla propria prestazione (attività preparatorie comprese) è responsabile contrattualmente nei confronti di tutte le parti dell'atto rogato qualora il suo comportamento produca dei danni, salvo che sia stato esonerato da tali attività ( «il notaio che, chiamato a stipulare un contratto
pagina 5 di 8 di compravendita immobiliare, ometta di accertarsi dell'esistenza di iscrizioni ipotecarie pregiudizievoli sull'immobile, può essere condannato al risarcimento del danno consistente nel pagamento della somma complessivamente necessaria per la cancellazione del vincolo, la cui determinazione deve essere rimessa al giudice di merito»; «l'attività preparatoria che rientra nei doveri di diligenza dell'attività notarile deve essere svolta in tempi utili a garantire la corrispondenza dell'esito delle ricerche effettuate con le condizioni del bene che vengono descritte nell'atto, sia in ragione della necessità di assicurare la serietà e la certezza degli effetti tipici di esso, sia in funzione della realizzazione sostanziale della funzione di pubblico ufficiale»), tuttavia, nel caso di specie, si è in presenza di un negozio simulato.
Per effetto di sentenza, l'atto rogato dal notaio il 14 aprile 2010 Rep. 22832/7746 Racc. 7746 trascritto a Pt_1
Firenze il 16 aprile 2010 al n. 8458 del Reg. particolare, è stato dichiarato privo di effetti, in quanto simulato.
Orbene, tale elemento è dirimente ai fini del decidere. Infatti, per costante giurisprudenza di legittimità, in casi similari, il danno, consistente negli esborsi sostenuti per le procedure esecutive intentate successivamente dai creditori, è da ritenersi conseguenza diretta ed immediata dell'accertata natura simulata dell'atto di alienazione e non della mancata segnalazione dell'ipoteca già esistente sull'immobile.
A tal proposito la Suprema Corte di Cassazione ha affermato “ Di tal che la natura simulata dell'atto consente di ritenere insussistente il nesso causale tra il conclamato inadempimento del notaio (i.e. l'omessa segnalazione dell'ipoteca iscritta nel (OMISSIS)) e gli esborsi sostenuti dalle ricorrenti in seguito alle procedure esecutive intentate successivamente dai creditori sull'immobile. Inammissibile risulta poi la censura di omesso esame di fatto decisivo, essendo la questione della legittimazione ad agire del notaio questione di diritto e non
“di fatto” (Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza n. 11768 del 12 maggio 2017)
Ma vi è di più.
Ricorrono nel caso di specie tutti gli elementi costitutivi dell'azione di cui all'art. 2041 cc rappresentati
1) dall'arricchimento di un soggetto,
2) dal correlativo impoverimento di altro soggetto,
3) dall'assenza di una giusta causa.
Infatti, quanto al primo profilo la ha ottenuto la liberazione dal debito che essa aveva nei confronti del CP_1 creditore ipotecario nonché la cancellazione dell'ipoteca gravante sui suoi beni, iscritta solo ed esclusivamente per la sua esposizione debitoria. Relativamente, invece, al secondo profilo, dell'impoverimento del soggetto, il
Notaio ha pagato, a seguito dell'ordinanza conclusiva del procedimento ex art. 702-bis cpc instaurato nei Pt_1 suoi confronti per responsabilità professionale, la somma di Euro 37.700, subendo così un evidente depauperamento della sua sfera patrimoniale.
pagina 6 di 8 Quanto, infine, all'assenza di giusta causa dello spostamento patrimoniale (da parte del notaio ed in favore della banca creditrice ipotecaria) il difetto di giustificazione causale della locupletazione dell'odierna resistente risiede nella circostanza che il professionista è stato 'costretto' al pagamento in forza di una responsabilità professionale discendente da una vendita solo apparente, in quanto assolutamente simulata tra le parti, intercorsa tra la venditrice (pro quota) e l'acquirente GI così come accertato con Controparte_1 Parte_2 sentenza n. 2332/2020 di questo Tribunale passata in giudicato.
Conclusivamente, non può esservi alcuna responsabilità del Notaio per non aver rilevato nell'atto di Pt_1 compravendita l'iscrizione di una ipoteca giudiziale in quanto tale compravendita non è mai avvenuta.
D'altro canto, non può neppure essere invocata da parte convenuta il giudicato formatosi sulla responsabilità del
Notaio non potendo tale accertamento definitivo - formatosi tra ed il Notaio Pt_1 Parte_3 avere alcuna efficacia in questo giudizio ex art. 2041 cc che ha coinvolto e Parte_1 Parte_1
Controparte_1
Parte convenuta ha, inoltre, contestato che in ogni caso l'arricchimento della resistente sarebbe 'indiretto' e, come tale, preclusivo all'esercizio dell'azione in quanto realizzato da persona diversa rispetto a quella cui era destinata la prestazione dell'impoverito. A sostenere la propria tesi, ha operato un richiamo ad una giurisprudenza secondo cui l'azione di ingiustificato arricchimento ha uno scopo di equità, e che pertanto il suo esercizio deve ammettersi anche nel caso di arricchimento indiretto nei soli casi in cui lo stesso sia stato realizzato dalla P.A., in conseguenza della prestazione resa dall'impoverito ad un ente pubblico, ovvero sia stato conseguito dal terzo
a titolo gratuito. La casistica a cui ha fatto riferimento parte convenuta, ictu oculi, esula dall'odierna controversia, in quanto si riferisce a situazioni differenti.
Inoltre, neppure la doglianza circa l'insussistenza del requisito della sussidiarietà dell'actio in rem esperita dall'attore, trova fondamento. Infatti, non essendovi altra azione tipizzata che parte attrice poteva esercitare, né nei confronti del vittorioso nel giudizio di responsabilità professionale proposto nei confronti del CP_1
Notaio, visto il passaggio in giudicato del provvedimento conclusivo del giudizio- né nei confronti della Banca, creditrice ipotecaria, avendo questa ricevuto quanto le spettava in relazione al credito vantato nei confronti dell'odierna resistente.
Pertanto, la domanda dell'attore dovrà essere accolta nei limiti dell'importo di cui v'è prova in atti pari ad
Euro 36.000,00 oltre interessi dalla sentenza.
Ogni altra questione è assorbita. Va rilevato sul punto che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4 c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi dunque tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
pagina 7 di 8 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto dell'attività effettivamente espletata dal difensore, e in assenza di istruttoria.
PQM
il Tribunale di Firenze, III sezione civile, nella causa fra le parti in epigrafe indicate, ogni altra domanda o eccezione respinta, definitivamente così provvede:
1) Accoglie la domanda dell'attore e per l'effetto condanna parte convenuta Parte_1 Controparte_1 al pagamento della somma di Euro 36.000,00 per le causali di cui in narrativa, oltre interessi dalla sentenza;
2) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Euro Controparte_1
7.500,00 per compenso oltre esborsi documentati dei due giudizi ed oltre rimborso spese generali, IVA e
Cpa.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 16,50 in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Firenze, 5 marzo 2025
Il Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9904/2022 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 5 marzo 2025 alle ore 11,15 innanzi al Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero sono comparsi:
Per l'avv.to MARCONCINI MATTEO Parte_1
Per l'avv.to SANTUCCI FRANCESCO Controparte_1
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Marconcini si riporta agli atti ed alle conclusioni rese
L'avv. Santucci si riporta agli atti ed alle conclusioni rese
Su invito del Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice dà lettura del verbale di udienza.
I difensori dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza e abbandonano l'aula virtuale.
pagina 1 di 8 Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Vincenza Ruggiero
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9904/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCONCINI Parte_1 C.F._1
MATTEO elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MARCONCINI MATTEO
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANTUCCI Controparte_1 C.F._2
FRANCESCO elettivamente domiciliato in VIA FRA' GIOVANNI ANGELICO 14 50121 FIRENZE presso il difensore avv. SANTUCCI FRANCESCO
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: contratti e obbligazioni varie- arricchimento senza causa
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha così concluso: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accertare e dichiarare l'arricchimento senza giusta causa della Signora sino a Controparte_1 concorrenza della somma di euro 37.700/00 (trentasettemilasettecento/00) ovvero di quella diversa somma che sarà determinata di Giustizia, arricchimento determinato dal Dott. in virtù delle circostanze Parte_1 dedotte in narrativa e, per gli effetti, condannare la Sig.ra al conseguente risarcimento. Oltre Controparte_1 spese, rimborso forfettario delle stesse, interessi legali, diritti ed onorari del presente grado di giudizio e del procedimento cautelare ad esso prodromico”
parte convenuta ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ritenuta infondata la domanda di parte attrice per le ragioni espresse nella narrativa del presente atto, respingere la stessa. Con vittoria di spese.”
****
pagina 3 di 8 Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello
“svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.: trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia la comparsa di costituzione dell'opposto, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa. Tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata delle cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il dott. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Firenze, la Sig.ra per la condanna, sino a concorrenza della somma di Euro 37.700/00, a titolo Controparte_1 di arricchimento senza giusta causa. Il dott. di professione notaio, stipulava un contratto di Parte_1 compravendita con il quale e vendevano al fratello comproprietario , CP_2 Controparte_1 Persona_1 alcune quote ereditarie. Le stesse parti contrattuali avevano presentato al notaio una documentazione ipotecaria dalla quale si evinceva che le quote erano libere da ipoteche, gravami e vizi. Tuttavia, successivamente, emergeva che in realtà su un bene gravava una ipoteca dall'importo di 100.000 euro in favore della
[...]
Nel frattempo, era stato instaurato un autonomo giudizio (R.G. N. 607/2013) tra la CP_3 [...] ed i fratelli volto ad ottenere la declaratoria di simulazione assoluta del Controparte_4 CP_1 rogito del 14/4/2010 (Doc. N.3).
L'attore, pertanto, con comparsa di intervento adesivo del 16/10/2014, interveniva in giudizio ex art. 105 c.p.c. deducendo di avere un interesse autonomo alla pronuncia dichiarativa di simulazione assoluta derivandone agli effetti la totale assenza della responsabilità professionale che gli veniva imputata (Doc. N.4).
Nonostante la pendenza di tale giudizio introduceva un ricorso ex art. 702-bis Parte_2
c.p.c. dinanzi al Tribunale di Firenze (R.G. N. 6084/2015) per far accertare la pretesa responsabilità professionale che si concludeva con ordinanza di condanna del notaio a pagare al creditore ipotecario Pt_1 tutto quanto necessario all'estinzione del credito (Doc. N. 5). Controparte_5
L' ordinanza veniva resa esecutiva ex art. 612 c.p.c. (Doc. N.6). Il notaio pertanto, corrispondeva la Pt_1 complessiva somma di euro 36.000,00 ad estinzione del credito vantato da Unicredit Banca s.p.a. (Doc. N. 7), ottenendo il consenso a cancellazione di ipoteca. Nelle more degli accadimenti a definizione del procedimento
R.G. N. 607/2013, con sentenza N. 2332/2020 il Tribunale di Firenze disponeva “- accoglie la domanda di
pagina 4 di 8 simulazione avanzata da parte attrice e per l'effetto dichiara privo di effetto perché simulato, l'atto rogato dal
Notaio il 14 aprile 2010 Rep. 22832/7746 Racc. 7746 trascritto a Firenze il 16 aprile 2010 al n. Parte_1
8458 del Reg. Particolare , nella parte in cui la signora ha venduto al fratello Controparte_1 Parte_2
la quota di sua proprietà, in ragione di un terzo dell'intero (Doc. N.9 – Sentenza Trib. Firenze
[...]
N. 2332/2020).
Parte attrice lamentando di aver subito un depauperamento, depositava presso il Tribunale di Firenze, ricorso per sequestro conservativo ante causam ai sensi degli artt.669- bis, 669-ter e 671 cpc rubricato al numero di RG
5827/2022 (Doc. N.13), al quale seguiva ordinanza autorizzativa di sequestro conservativo sino a concorrenza di euro 45.000/00 in danno di resa in data 26/7/2022 (Doc.N.14) regolarmente trascritto presso la Controparte_1 competente Agenzia del Territorio in data 1/8/2022 al numero di registro Generale 34780 e Particolare 25173
(Doc.N.15).
Nell'incardinato giudizio si costituiva , la quale deduceva che, in realtà vi era stato un Controparte_1 arricchimento essenzialmente indiretto, dato che il pagamento eseguito dal notaio era la conseguenza di Pt_1 un provvedimento giudiziale emesso al termine di un giudizio intercorso tra il e il di lei fratello Pt_1 Parte_2
ed aveva lo scopo primario di consentire a quest'ultimo di poter liberamente godere dei beni immobili
[...] acquistati. Inoltre, a parere della convenuta, a seguito della sentenza che ha dichiarato la simulazione della compravendita la stessa non era tornata nella disponibilità degli immobili oggetto di compravendita e che difettava il requisito del periculum in mora poiché, in quanto non formalmente proprietaria degli immobili oggetto di lite in nessun caso avrebbe potuto spogliarsi dei beni ai danni del notaio.
La domanda proposta dall'attore è ammissibile e fondata.
Occorre rilevare che la norma di cui all'art. 2041 cc accoglie il principio secondo cui non è ammesso un vantaggio a favore di un soggetto a danno di altri senza che ciò sia sorretto da una causa di giustificazione. A tal proposito la Suprema Corte di Cassazione ha affermato più volte che “l''azione generale di arricchimento, di cui all'art. 2041 c.c., presuppone che l'arricchimento di un soggetto e la diminuzione patrimoniale a carico di altro soggetto siano provocati da un unico fatto costitutivo e siano entrambi mancanti di causa giustificatrice, potendo il medesimo arricchimento consistere anche in un risparmio di spesa, purché si tratti sempre di risparmio ingiustificato, nel senso che la spesa risparmiata dall'arricchito debba essere da altri sostenuta senza ragione giuridica. (Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 16305 del 21 giugno 2018).
Orbene, nel caso de quo, vero è che sussiste una responsabilità professionale del notaio, il quale chiamato a stipulare un contratto di compravendita immobiliare, ometteva di accertare l'esistenza di iscrizioni ipotecarie pregiudizievoli sull'immobile; anche la Suprema Corte a tal riguardo ha ribadito che, in tema di responsabilità professionale, il notaio che non adempia correttamente alla propria prestazione (attività preparatorie comprese) è responsabile contrattualmente nei confronti di tutte le parti dell'atto rogato qualora il suo comportamento produca dei danni, salvo che sia stato esonerato da tali attività ( «il notaio che, chiamato a stipulare un contratto
pagina 5 di 8 di compravendita immobiliare, ometta di accertarsi dell'esistenza di iscrizioni ipotecarie pregiudizievoli sull'immobile, può essere condannato al risarcimento del danno consistente nel pagamento della somma complessivamente necessaria per la cancellazione del vincolo, la cui determinazione deve essere rimessa al giudice di merito»; «l'attività preparatoria che rientra nei doveri di diligenza dell'attività notarile deve essere svolta in tempi utili a garantire la corrispondenza dell'esito delle ricerche effettuate con le condizioni del bene che vengono descritte nell'atto, sia in ragione della necessità di assicurare la serietà e la certezza degli effetti tipici di esso, sia in funzione della realizzazione sostanziale della funzione di pubblico ufficiale»), tuttavia, nel caso di specie, si è in presenza di un negozio simulato.
Per effetto di sentenza, l'atto rogato dal notaio il 14 aprile 2010 Rep. 22832/7746 Racc. 7746 trascritto a Pt_1
Firenze il 16 aprile 2010 al n. 8458 del Reg. particolare, è stato dichiarato privo di effetti, in quanto simulato.
Orbene, tale elemento è dirimente ai fini del decidere. Infatti, per costante giurisprudenza di legittimità, in casi similari, il danno, consistente negli esborsi sostenuti per le procedure esecutive intentate successivamente dai creditori, è da ritenersi conseguenza diretta ed immediata dell'accertata natura simulata dell'atto di alienazione e non della mancata segnalazione dell'ipoteca già esistente sull'immobile.
A tal proposito la Suprema Corte di Cassazione ha affermato “ Di tal che la natura simulata dell'atto consente di ritenere insussistente il nesso causale tra il conclamato inadempimento del notaio (i.e. l'omessa segnalazione dell'ipoteca iscritta nel (OMISSIS)) e gli esborsi sostenuti dalle ricorrenti in seguito alle procedure esecutive intentate successivamente dai creditori sull'immobile. Inammissibile risulta poi la censura di omesso esame di fatto decisivo, essendo la questione della legittimazione ad agire del notaio questione di diritto e non
“di fatto” (Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza n. 11768 del 12 maggio 2017)
Ma vi è di più.
Ricorrono nel caso di specie tutti gli elementi costitutivi dell'azione di cui all'art. 2041 cc rappresentati
1) dall'arricchimento di un soggetto,
2) dal correlativo impoverimento di altro soggetto,
3) dall'assenza di una giusta causa.
Infatti, quanto al primo profilo la ha ottenuto la liberazione dal debito che essa aveva nei confronti del CP_1 creditore ipotecario nonché la cancellazione dell'ipoteca gravante sui suoi beni, iscritta solo ed esclusivamente per la sua esposizione debitoria. Relativamente, invece, al secondo profilo, dell'impoverimento del soggetto, il
Notaio ha pagato, a seguito dell'ordinanza conclusiva del procedimento ex art. 702-bis cpc instaurato nei Pt_1 suoi confronti per responsabilità professionale, la somma di Euro 37.700, subendo così un evidente depauperamento della sua sfera patrimoniale.
pagina 6 di 8 Quanto, infine, all'assenza di giusta causa dello spostamento patrimoniale (da parte del notaio ed in favore della banca creditrice ipotecaria) il difetto di giustificazione causale della locupletazione dell'odierna resistente risiede nella circostanza che il professionista è stato 'costretto' al pagamento in forza di una responsabilità professionale discendente da una vendita solo apparente, in quanto assolutamente simulata tra le parti, intercorsa tra la venditrice (pro quota) e l'acquirente GI così come accertato con Controparte_1 Parte_2 sentenza n. 2332/2020 di questo Tribunale passata in giudicato.
Conclusivamente, non può esservi alcuna responsabilità del Notaio per non aver rilevato nell'atto di Pt_1 compravendita l'iscrizione di una ipoteca giudiziale in quanto tale compravendita non è mai avvenuta.
D'altro canto, non può neppure essere invocata da parte convenuta il giudicato formatosi sulla responsabilità del
Notaio non potendo tale accertamento definitivo - formatosi tra ed il Notaio Pt_1 Parte_3 avere alcuna efficacia in questo giudizio ex art. 2041 cc che ha coinvolto e Parte_1 Parte_1
Controparte_1
Parte convenuta ha, inoltre, contestato che in ogni caso l'arricchimento della resistente sarebbe 'indiretto' e, come tale, preclusivo all'esercizio dell'azione in quanto realizzato da persona diversa rispetto a quella cui era destinata la prestazione dell'impoverito. A sostenere la propria tesi, ha operato un richiamo ad una giurisprudenza secondo cui l'azione di ingiustificato arricchimento ha uno scopo di equità, e che pertanto il suo esercizio deve ammettersi anche nel caso di arricchimento indiretto nei soli casi in cui lo stesso sia stato realizzato dalla P.A., in conseguenza della prestazione resa dall'impoverito ad un ente pubblico, ovvero sia stato conseguito dal terzo
a titolo gratuito. La casistica a cui ha fatto riferimento parte convenuta, ictu oculi, esula dall'odierna controversia, in quanto si riferisce a situazioni differenti.
Inoltre, neppure la doglianza circa l'insussistenza del requisito della sussidiarietà dell'actio in rem esperita dall'attore, trova fondamento. Infatti, non essendovi altra azione tipizzata che parte attrice poteva esercitare, né nei confronti del vittorioso nel giudizio di responsabilità professionale proposto nei confronti del CP_1
Notaio, visto il passaggio in giudicato del provvedimento conclusivo del giudizio- né nei confronti della Banca, creditrice ipotecaria, avendo questa ricevuto quanto le spettava in relazione al credito vantato nei confronti dell'odierna resistente.
Pertanto, la domanda dell'attore dovrà essere accolta nei limiti dell'importo di cui v'è prova in atti pari ad
Euro 36.000,00 oltre interessi dalla sentenza.
Ogni altra questione è assorbita. Va rilevato sul punto che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4 c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi dunque tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
pagina 7 di 8 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto dell'attività effettivamente espletata dal difensore, e in assenza di istruttoria.
PQM
il Tribunale di Firenze, III sezione civile, nella causa fra le parti in epigrafe indicate, ogni altra domanda o eccezione respinta, definitivamente così provvede:
1) Accoglie la domanda dell'attore e per l'effetto condanna parte convenuta Parte_1 Controparte_1 al pagamento della somma di Euro 36.000,00 per le causali di cui in narrativa, oltre interessi dalla sentenza;
2) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Euro Controparte_1
7.500,00 per compenso oltre esborsi documentati dei due giudizi ed oltre rimborso spese generali, IVA e
Cpa.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 16,50 in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Firenze, 5 marzo 2025
Il Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero
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