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Decreto 16 aprile 2025
Decreto 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, decreto 16/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
La Corte, riunita in camera di consiglio (da remoto) e composta da:
Dott. Massimo GULLINO Presidente Dott.ssa Marisa SALVO Consigliere
Dott. Francesco TREPPICCIONE Consigliere rel. ha emesso il seguente DECRETO
nel procedimento iscritto al n. 902/2024, riservato in decisione all'udienza cartolare del 7.04.2024 promosso da nato il [...] a [...], C.F. Parte_1 [...]
, e nata il [...] in C.F._1 Parte_2
Romania, C.F. , elettivamente domiciliati in Barcellona CodiceFiscale_2
P.G. (ME), Via Stefano Cattafi n. 26, presso lo studio dell'Avv. Luigi Munafò che li rappresenta e difende per procura in calce all'atto di opposizione
Parte opponente contro
, in persona del Ministro pro tempore, c.f. Controparte_1 elettivamente domiciliato nella Via Dei Mille is. 221 presso P.IVA_1
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina che la rappresenta e difende per legge
Parte opposta in opposizione avverso il decreto di inammissibilità n. 689/2024 Reg. Cron. emesso il 27.06.2024 dal Magistrato designato nel proc. n. 636/2024 V.G. di questa Corte
****** Con ricorso depositato in data 5.06.2024 e Parte_1 Parte_2 chiedevano l'equa riparazione per l'irragionevole durata del giudizio
[...] civile di primo grado instaurato innanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto con atto di citazione notificato l'8.05.2014 conclusosi con sentenza n.
52/2024 pubblicata il 22.01.2024 lamentando che aveva avuto la durata di anni 9 mesi 8 e giorni 14.
In conseguenza rilevavano i ricorrenti che il giudizio anziché la durata di tre anni ai sensi dell'art. 2 della L. 89/2001 aveva avuto una durata eccessiva ed irragionevole in contrasto con il precetto di cui all'art. 6 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata ai sensi della legge 4 agosto
1955 n.848 (nel Testo coordinato con gli emendamenti di cui al Protocollo n. 11 firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994, entrato in vigore il 1° novembre 1998) secondo cui “Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata
1 equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale ...” .
Il Magistrato designato ha dichiarato inammissibile il ricorso per equa riparazione non risultando esperiti nel corso del giudizio presupposto i rimedi preventivi previsti dall'art. 1 ter della L. 89/2001 in base al disposto dell'art. 2 comma 1 della medesima disposizione di legge ove prevede che “è inammissibile la domanda di equa riparazione proposta dal soggetto che non ha esperito i rimedi preventivi all'irragionevole durata del processo di cui all'art.
1-ter” almeno sei mesi prima dalla scadenza del termine di ragionevole durata del processo.
Avverso il decreto di inammissibilità i ricorrenti , e Parte_1 [...] hanno proposto opposizione eccependo che seppur il Parte_2 provvedimento era formalmente corretto, esso era nella sostanza errato in quanto gli stessi non avevano mai auto la possibilità di formulare la richiesta di passaggio dal rito sommario a quello ordinario entro l'udienza di trattazione in quanto la causa era stata sempre rinviata per l'espletamento dei mezzi istruttori ammessi, e una volta espletati il Tribunale fissata la precisazione delle conclusioni aveva poi spedito la causa in decisione.
In sostanza l'adempimento dei rimedi preventivi si traduceva nella fattispecie in un ulteriore ostacolo al legittimo diritto del cittadino di ottenere l'indennizzo previsto dalla legge posto che per evitare il rigetto della domanda di indennizzo gli stessi avrebbero dovuto depositare una richiesta di definizione agevolata pur sapendo che il procedimento non poteva essere definito in quel momento né con rito ordinario né con il rito sommario. Il provvedimento era altresì errato nella parte in cui i ricorrenti erano stati condannati al pagamento della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende in quanto avevano solo chiesto il riconoscimento di un loro diritto in buona fede riportando e rappresentando alla Corte i fatti della causa presupposta non intendendo abusare del processo. Peraltro, la condanna al pagamento della somma alla Cassa delle ammende era soggetta alla discrezionalità del giudice monocratico che avrebbe potuto rigettare il ricorso senza al tempo stesso irrogare la sanzione ove la domanda non fosse stata manifestamente infondata. Il si è costituito chiedendo il rigetto dell'opposizione perché CP_1 inammissibile e in subordine, mancando cause ostative, di contenere la domanda nel giusto e nel dovuto.
**** La doglianza è infondata.
La previsione normativa dei “rimedi preventivi” di cui all'art. 1 ter legge 89/2001 richiede alla parte del processo in corso unicamente “un comportamento collaborativo con il giudicante, al quale manifestare la propria
2 disponibilità al passaggio dal rito ordinario al rito semplificato o al modello decisorio concentrato, in tempo potenzialmente utile ad evitare il superamento del termine di ragionevole durata del processo stesso” (così testualmente Corte Cost. sent. n. 175/2021).
Al lume di siffatta ratio legis, espressamente enunciata dalla Consulta, deve escludersi in radice il riconoscimento dell'indennizzo per equa riparazione in caso di mancata presentazione di una delle istanze previste dal citato art. 1 ter, e ciò a prescindere dalla decisione poi adottata dal giudice, proprio perché ciò che conta ai fini dell'ammissibilità della domanda di equa riparazione è che la parte del giudizio in corso manifesti ed eserciti il potere/dovere collaborativo anzidetto, anche indipendentemente dall'esito dell'istanza procedimentale nella quale si concreta l'esercizio di tale potere. Ed infatti l'effettività del mutamento dello schema decisorio non dipende direttamente dalla richiesta della parte, ma dalla valutazione dell'opportunità o meno di aderirvi, nel caso concreto, che “rientra nell'ambito della discrezionalità del giudice del merito” (così la sentenza della
Corte costituzionale cit., che richiama anche Corte di cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 4 settembre 2019, n. 22094).
In questa prospettiva interpretativa, nella quale viene valorizzata essenzialmente la condotta collaborativa della parte del processo in corso – essa ha il preciso onere di attivarsi proponendo procedimenti alternativi onde consentire l'accelerazione dello svolgimento della causa presupposta -, ciò che è necessario, ma sufficiente, è che la stessa manifesti, con apposita istanza anche fuori udienza, la propria disponibilità al passaggio al rito semplificato o al modello decisorio concentrato, in tempo potenzialmente utile a evitare il superamento del termine di ragionevole durata del processo, a prescindere dal modello decisionale poi di fatto adottato dal giudice;
istanza che deve essere perciò proposta «almeno sei mesi prima» che siano trascorsi i termini di ragionevole durata del giudizio e sempre che, alla data del 31 ottobre 2016, la durata non abbia superato i termini ragionevoli di cui all'art. 2, comma 2 bis, della legge 89/2001 (come previsto espressamente dal comma 2 bis dell'art. 6 stessa legge).
L'inoltro dell'istanza rende ammissibile il successivo esperimento dell'azione indennitaria per l'eccessiva durata del processo, qualora, nonostante la richiesta di attivazione del rimedio acceleratorio, sia stato poi comunque superato il termine di durata ragionevole (così Corte Cost. cit.)
Alla luce di tutte le superiori considerazioni, è evidente l'inconducenza dell'argomento dell'opponente secondo il quale, nel giudizio presupposto, non avrebbe potuto formulare uno dei rimedi preventivi di cui all'art. 1 ter legge 89/2001 in quanto era sufficiente una semplice istanza contenente uno degli adempimenti richiesti dall'art 1 ter della L. 89/2001 al fine di rendere noto al Giudice per quello spirito collaborativo postulato dalla superiore giurisprudenza l'interesse della stessa alla definizione del processo ancora in corso e senza che ciò potesse pregiudicare il prosieguo del giudizio secondo
3 le sue scansioni regolari. E ciò dato che la formulazione di una delle suddette istanze non avrebbe certo implicato rinuncia alle istanze istruttorie da parte attrice, né avrebbe impedito al Tribunale di istruire la causa, rientrando nella sua valutazione discrezionale, come si è detto sopra, accogliere o meno le richieste anzidette.
Sarebbe bastato semplicemente, in altri termini, che l'opponente avanzasse, mediante deposito in cancelleria, in qualunque stadio del giudizio una delle richieste anzidette (facendone espressamente presente, se del caso, la finalità di cui all'art. 1 ter legge 89/2001) perché potesse dirsi ritualmente adempiuto quel dovere di collaborazione che il legislatore dell'equa riparazione richiede alla parte del giudizio presupposto, secondo quanto insegnato dal Giudice delle leggi, fermi restando il prosieguo della causa secondo le scansioni di rito e le discrezionali valutazioni del Giudice adito, non comportando l'inoltro di dette istanze – si ripete – alcuna rinuncia all'istruttoria, ma solo (eventualmente) un'accelerazione del suo espletamento secondo quanto previsto dall'art. 183 bis c.p.c., o, in alternativa, all'esito dell'istruttoria, una celere decisione a seguito di discussione orale, senza dovere attendere il compimento dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Non appare viceversa giustificata, e va quindi revocata, la condanna degli opponenti in favore della non potendosi la loro Controparte_2 pretesa qualificarsi come manifestamente infondata.
Preso atto della costituzione in giudizio del , la parte opponente in CP_1 quanto sostanzialmente soccombente deve essere condannata alle spese del giudizio che in rapporto al valore della causa (scaglione da € 5.200 ad € 26.000) applicando i minimi di legge data e la non complessità della vicenda, si liquidano in € 1.984,00 (€ 567,00 per studio, € 461,00 per introduttiva ed €
956,00 per decisionale) oltre le spese generali del 15%, c.p.a. e iva.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sull'opposizione proposta da e Parte_1 con ricorso del 2.09.2024 in riforma del decreto Parte_2 opposto revoca la condanna dei ricorrenti al pagamento di € 1.000,00 in favore della Controparte_2
Condanna gli opponenti al pagamento in favore del Controparte_1
, in persona del pro al pagamento delle spese
[...] CP_3 CP_4 processuali della presente opposizione, pari ad € 1.984,00 oltre le spese generali del 15%, c.p.a. e iva.
Dispone che la cancelleria provveda alle comunicazioni di cui all'art. 5 L. 89/01.
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio del 7.04.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dr. Francesco TREPPICCIONE Dr. Massimo GULLINO
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