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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 21/03/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
Il Tribunale, riunito in Camera di ConSIlio, nel collegio composto dai magistrati: dott. Umberto GIACOMELLI Presidente dott.ssa Chiara SANDINI Giudice dott. Beniamino MARGIOTTA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio RVG 183/2025 promosso dai coniugi:
, nato ad [...] in data [...], residente in [...]
20 Agosto n. 2 (c.f. , elettivamente domiciliato in Vedelago (TV), L.go CodiceFiscale_1
NN Paolo II n. 19/e, presso lo studio dell'avv. Silvia Perin che lo rappresenta e difende come da procura in atti e
nata ad [...] in data [...], residente in [...]
(BL), via Silvio De Biasio n. 4 (c.f. ), elettivamente domiciliata in CodiceFiscale_2
Belluno, via Ippolito Caffi n. 17, presso lo studio dell'avv. Laura Vittoria De Biasi che la rappresenta e difende come da procura in atti.
Con l'intervento del P.M., nella persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Belluno.
Conclusioni delle parti.
I ricorrenti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
- FATTO E DIRITTO - I coniugi e premettendo di essersi uniti in Parte_1 Parte_2 matrimonio con rito concordatario in Falcade (BL) in data 29 maggio 2004 (atto n. 4, parte 2, serie A, anno 2004) e che dall'unione coniugale sono nati in data 18/05/2006 il figlio NN
(maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) e in data 22/10/2010 il figlio , Per_1 hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto.
Rilevato che la separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898, modificato dalla legge 6.5.2015 n. 55;
Ritenuto che appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
Viste le dichiarazioni autografe dei ricorrenti autenticate dai difensori e depositate in atti;
Preso atto del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in data 12/02/2025;
Sentito il P.M., che ha concluso per l'accoglimento del ricorso in data 19/02/2025;
Ritenuto che le condizioni pattuite dalle parti siano da integralmente accogliersi, siccome conformi all'interesse materiale e morale delle parti
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno
p r o n u n c i a la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Falcade in data 29 maggio 2004 (atto n. 4, parte 2, serie A, anno 2004) tra , nato ad OR (BL) in [...] [...] (c.f. e nata ad [...]_1 Parte_2
(BL) in data 18/11/1980 (c.f. ), alle seguenti condizioni, come CodiceFiscale_2 concordare dalle parti e che qui si trascrivono:
1) sia dichiarato lo scioglimento del matrimonio celebrato in Falcade (BL) il 29/05/2004 tra Parte_1 nato ad [...] il [...] e residente in [...] Agosto n. 2, C.F.
[...]
e , nata ad [...] il [...] ed ivi residente in [...] Parte_2
Biasio n. 4, C.F. , con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente CodiceFiscale_2 di procedere ad ogni annotazione di legge.
2) Il figlio minore rimarrà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Per_1 presso la madre secondo quanto previsto infra: Settimana A)
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
Accompagnamento Madre Madre Madre Nonna Madre Padre Padre a scuola paterna Dalle 13.00 alle
Padre Nonna paterna Nonni Padre Padre Padre Per_1 17.00 da (anche e, se materni. (dall'uscita scuola alle NN impossibilitata, (NN da scuola) ore 17.00 pranza dal padre pranza dai (come padre) nonni NN) materni) Dalle 17.00-17.30 in Madre Madre Nonna paterna Madre Padre Padre Padre poi
Settimana B)
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
Accompagnamento Padre Madre Madre Nonna Madre Madre Madre a scuola paterna Dalle 13.00 alle
Padre Nonna paterna Nonni Madre Madre Madre Per_1 17.00 da (anche e, se materni. scuola alle NN impossibilitata, (NN ore 17.00 pranza dal padre pranza dai (come padre) nonni NN) materni) Dalle 17.00-17.30 in Madre Madre Nonna paterna Madre Madre Madre Madre poi
In caso di impedimento temporaneo di uno dei genitori, o dei nonni materni o paterni, nei segmenti temporali sopra indicati, SInori e dichiarano fin d'ora la reciproca disponibilità ad organizzarsi per Pt_1 Parte_2 prendersi cura del figlio che riconoscono essere particolarmente bisognoso di attenzioni;
- Il minore trascorrerà le vacanze natalizie per la metà del tempo con ciascuno dei genitori frazionando i periodi dal 23/12, dalle ore 17.00 circa, al 1/1 fino alle ore 14.00 circa, con un genitore;
ciò fatto salvo il giorno
26/12 che sarà trascorso con il genitore con cui il minore trascorrerà il secondo periodo di vacanza;
dal 1/1 alle ore 14.00 circa fino al rientro a scuola con l'altro genitore. Tali periodi saranno invertiti tra i genitori l'anno successivo;
- Le vacanze pasquali saranno ugualmente suddivise metà tra i genitori che concorderanno i periodi di anno in anno;
le vacanze di Carnevale, i ponti e le altre festività saranno ugualmente concordate tra i genitori e suddivise equamente tra loro nella misura di metà del tempo ciascuno;
- Durante le vacanze scolastiche estive, fermo restando il turno di routine ordinario sopra indicato, il minore rimarrà per due settimane, anche non consecutive, in via esclusiva, con ciascun genitore. I SInori e Pt_1
si impegnano a comunicarsi reciprocamente i propri periodi di ferie con i figli entro il 30 aprile di Parte_2 ogni anno;
in caso di coincidenza dei periodi prescelti negli anni pari prevarrà la scelta della madre e negli anni dispari prevarrà la scelta del padre;
- In linea generale le parti si danno atto che il padre terrà i figli una settimana a giugno e una a settembre;
la madre una settimana tra fine giugno e inizio luglio e una a inizio settembre. Per il tempo rimanete delle vacanze estive, i genitori si impegnano a far frequentare al figlio attività di gruppo e/o di centri estivi. Per_1
3) Il figlio maggiorenne NN sarà libero di permanere presso la casa del padre o della madre a proprio piacimento, fermo restando che nei fine settimana alternati in cui fratello rimane presso l'abitazione del Per_1 padre, egli sarà a totale carico di quest'ultimo per ogni sua eSIenza. Nell'ipotesi in cui NN, terminate le scuole superiori, si determinasse a frequentare l'università o un corso di specializzazione, i genitori si regoleranno per contribuire al suo mantenimento secondo quanto previsto dal protocollo sulle spese straordinarie del tribunale di Belluno.
4) L'abitazione già familiare, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno in comunione ordinaria, sita in Falcade (BL), via Silvio De Biasio n. 4, rimane assegnata alla IG Parte_2 che continuerà a viverci, con entrambi i figli in via prevalente.
5) A titolo di contributo al mantenimento dei figli il padre corrisponderà un importo di € 270,00 per ciascun figlio entro il primo giorno di ogni mese, per un totale di € 540 per 12 mesi, da rivalutarsi secondo gli indici
ISTAT da gennaio 2026, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG;
Parte_2
L'assegno unico in favore dei figli, attualmente nella misura di Euro 438,60, continuerà ad essere percepito in via esclusiva dalla IG;
Parte_2
Le spese straordinarie in favore dei figli –in relazione alle quali le parti faranno riferimento al protocollo del
Tribunale di Belluno– saranno suddivise nella misura del 60% a carico del SI. e 40% a carico della Pt_1 SI.ra . Parte_2
6) Le parti personalmente dichiarano di non avere nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altra e viceversa.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso nella camera di ConSIlio del Tribunale di Belluno il giorno 11 marzo 2025.
IL PRESIDENTE
dott. Umberto Giacomelli
IL GIUDICE REL. dott. Beniamino Margiotta