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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/06/2025, n. 4994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4994 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26221/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Vaghi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26221/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesca COTANI ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, Via California 23
Parte attrice contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
, quale mandataria di (C.F. Controparte_2 Controparte_1
), P.IVA_2 entrambe rappresentate e difese dall'avv. Roberto FRANCO ROBERTO ed elettivamente domiciliate presso lo studio del difensore in Vibo Valentia, piazza del Lavoro n. 3
Parti convenute
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
In via preliminare:
- Sospendere l'efficacia esecutiva del titolo emesso nei confronti del Sig. Parte_1
dichiarato esecutivo, posto a fondamento della minacciata esecuzione forzata;
[...]
In via principale:
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione della parte materialmente intimante al compimento dell'intimazione e del precetto con conseguente illegittimità, invalidità e/o inefficacia dell'atto di precetto per le ragioni esposte in narrativa;
- accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto per assenza di chiara indicazione delle parti ex art. 480 cpc per le ragioni esposte in narrativa;
pagina 1 di 5 - accertare e dichiarare l'illegittimità, invalidità e/o inefficacia dell'atto di precetto notificato per le ragioni esposte in narrativa.
Con vittoria di competenze, spese e di ogni compenso professionale del presente giudizio e successive occorrende.
Per le parti convenute:
In via preliminare nel rito –
- ritenersi e dichiararsi inammissibili le avverse richieste siccome aventi ad oggetto questioni di diritto coperte da giudicato e dunque insuscettibili di formare oggetto di opposizione all'esecuzione per tutte le ragioni come meglio esposte in atto;
- per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della società intimante a procedere con l'azione di esecuzione forzata.
In via ulteriormente preliminare -
- accertare e dichiarare inammissibile la proposta opposizione per l'autorità di cosa giudicata acquisita dal decreto ingiuntivo n. 3530/2023 emesso dal Tribunale di Milano a seguito della notificazione e della mancata proposizione dell'opposizione tardiva prevista all'art. 650 c.p.c.;
- per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della società intimante a procedere con l'azione di esecuzione forzata.
In via principale e nel merito –
- accertare e dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto l'opposizione proposta da all'atto di precetto, disponendone Parte_1 l'integrale rigetto con tutte le conseguenze di legge;
- per l'effetto accertare e dichiarare l'esistenza della piena titolarità e legittimazione in capo a
[...] ll'esercizio dell'azione esecutiva. Controparte_1
In via subordinata -
- nel denegato e non creduto caso di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari in rito e di merito, accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'atto di citazione in giudizio proposto dall'opponente, rigettarlo in toto;
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in precedenza, la validità, legittimità, liceità ed efficacia del rapporto obbligatorio in causa e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento di tutte le somme da essi e dal titolo giudiziario opposto derivanti;
quindi, confermare l'atto di precetto opposto e, per l'effetto, condannare l'opponente, al pagamento in favore della “ , di tutte le somme già richieste nel ricorso per decreto Parte_2 ingiuntivo e/o che risulteranno dovute all'esito del presente giudizio, maggiorate degli interessi legali e convenzionali maturati.
Con condanna, infine, dell'opponente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto Parte_1
notificato in data 20.6.2023 da quale mandataria di Controparte_2 Controparte_1
con cui veniva intimato il pagamento di € 12.680,52, oltre interessi moratori e spese, in virtù del
[...]
pagina 2 di 5 decreto ingiuntivo n. 3530/2023 emesso dal Tribunale di Milano.
A fondamento dell'opposizione ha dedotto, quali motivi qualificabili alla stregua dell'art. 617 c.p.c., la nullità dell'atto di precetto per erronea elezione di domicilio ai sensi dell'art. 480, co. III, c.p.c. in un comune in cui non ha sede alcun giudice competente per l'esecuzione ed, altresì, per omessa indicazione della dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo.
Ha inoltre contestato la legittimazione attiva di essendo l'atto di precetto Controparte_2
notificato da quale procuratrice di mentre il Controparte_2 Controparte_1
decreto ingiuntivo era stato ottenuto da Controparte_1
2. Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. emesso in data 16.10.2023 il Tribunale, rilevando che la parte convenuta non si era costituita e che non risultasse fornita la prova della notifica della citazione, ha assegnato un termine per rinnovare la notifica dell'atto di citazione e ha fissato nuova udienza ex art. 183 c.p.c.
La sola parte opponente depositava le memorie integrative, mentre la parte convenuta
[...]
quale mandataria di si costituiva il giorno prima Controparte_2 Controparte_1 dell'udienza ex art. 183 c.p.c., contestando i motivi dedotti e producendo documentazione a supporto della sua legittimazione quale procuratrice di Controparte_3
[...
. All'udienza ex art. 183 c.p.c. l'opponente ha insistito per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
2.2. Con ordinanza del 25.3.2024 il Tribunale ha rilevato, nuovamente, la non corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti, avendo l'opponente citato in giudizio ma Controparte_1
notificato, per ben due volte, l'atto di citazione al procuratore presso cui Controparte_2
quale mandataria di aveva eletto domicilio;
ha, pertanto, dichiarato la Controparte_1
nullità della notifica della citazione e fissato nuova udienza ex art. 183 c.p.c. al 17.9.2024. In particolare, è stato ritenuto che la costituzione di quale procuratrice di Controparte_2 [...]
non sanasse la nullità della citazione, non risultando che l'attore avesse inteso Controparte_1
evocare in giudizio detto soggetto (cfr. vocatio in ius con denominazione, codice fiscale e partita iva riferibili a , il quale appariva, quindi, aver spiegato tutt'al più un intervento Controparte_1 nell'ambito del presente giudizio.
2.3. Nel termine di rito si è costituita quale procuratrice di Controparte_2 [...]
chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata. Controparte_1
3. L'opposizione proposta non merita accoglimento.
pagina 3 di 5 I motivi di opposizione qualificabili alla stregua dell'art. 617 c.p.c. sono entrambi infondati.
3.1. In primo luogo, l'elezione di domicilio c.d. anomala, ossia priva di collegamenti con il luogo dell'esecuzione, che il creditore abbia compiuto nell'atto di precetto, ex art. 480, comma 3, c.p.c., non incide sulla validità in rito del precetto, determinando unicamente il vincolo, per il debitore, di notificare ivi l'atto di opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. (Cass. civ. n. 30141/2027). Difatti, tale elezione non è vincolante ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente a conoscere dell'opposizione a precetto - il quale va individuato con riferimento al possibile luogo della esecuzione, compreso quello di notifica del precetto - né ai fini della scelta del giudice dell'esecuzione
- che non può che essere identificato avuto riguardo al luogo in cui si trovano i beni da sottoporre ad espropriazione - , ma il luogo del domicilio eletto dal creditore vincola solo ai fini della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di opposizione all'esecuzione (Cass. civ. n. 16649/2016).
3.2. Parimenti infondato è il motivo con cui viene dedotta la nullità dell'atto di precetto per difetto di indicazione della dichiarazione di esecutorietà.
Come noto, l'art. 654, co. II, c.p.c. prevede che “Ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo, ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà”.
Nel caso di specie, risulta circostanza documentale che nell'intimazione di pagamento qui opposta sia menzionato il decreto emesso ai sensi dell'art. 647 c.p.c. con cui, in data 27.4.2023, è stato dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo n. 3530/2023 per mancata opposizione (cfr. doc. 4 parte attrice).
3.3. Da ultimo, anche l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla parte opponente è priva di pregio.
Tale doglianza ex art. 615, co. I, c.p.c. con cui si contesta il diritto di ad Controparte_2
intimare il pagamento, in virtù del decreto ingiuntivo n. 3530/2023 emesso dal Tribunale di Milano, è da rigettare.
Risulta circostanza pacifica che il decreto ingiuntivo sia stato emesso in favore di
[...]
senza che, dunque, nel presente giudizio di opposizione possa essere posta in Controparte_1
contestazione la titolarità del credito in capo a detta società.
Dalla lettura dell'atto di precetto emerge inoltre che agisca in qualità di Controparte_2
mandataria di Controparte_1
A fronte della contestazione svolta dall'opponente circa l'esistenza del mandato e della procura che pagina 4 di 5 conferisca i poteri alla mandataria, (la cui costituzione va ritenuta Controparte_2
tempestiva alla luce della disposta rinnovazione della notifica della citazione con ordinanza del
25.3.2024 e fissazione di nuova udienza ex art. 183 c.p.c.) ha prodotto sub. doc. 5 la procura comprovante il mandato ed i poteri conferiti dalla mandante alla mandataria con riferimento ai crediti in sua titolarità e tra cui, per le caratteristiche, rientra certamente anche quello oggetto del titolo esecutivo azionato.
Ne discende, pertanto, l'infondatezza anche del contestato difetto di legittimazione ad agire.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore delle parti convenute (da considerarsi come un'unica parte attesa l'identità di difesa svolta nel medesimo atto), avuto riguardo ai valori minimi dello scaglione di riferimento della fase di studio, introduttiva e decisionale, in considerazione dello scarso impegno della fase di trattazione e decisione, in complessivi € 2.540,00, per compensi, oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi;
- condanna parte attrice opponente a rimborsare alle parti convenute, unitariamente considerate, le spese di lite, che si liquidano in € 2.540,00 oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Milano, 18/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Vaghi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Vaghi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26221/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesca COTANI ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, Via California 23
Parte attrice contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
, quale mandataria di (C.F. Controparte_2 Controparte_1
), P.IVA_2 entrambe rappresentate e difese dall'avv. Roberto FRANCO ROBERTO ed elettivamente domiciliate presso lo studio del difensore in Vibo Valentia, piazza del Lavoro n. 3
Parti convenute
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
In via preliminare:
- Sospendere l'efficacia esecutiva del titolo emesso nei confronti del Sig. Parte_1
dichiarato esecutivo, posto a fondamento della minacciata esecuzione forzata;
[...]
In via principale:
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione della parte materialmente intimante al compimento dell'intimazione e del precetto con conseguente illegittimità, invalidità e/o inefficacia dell'atto di precetto per le ragioni esposte in narrativa;
- accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto per assenza di chiara indicazione delle parti ex art. 480 cpc per le ragioni esposte in narrativa;
pagina 1 di 5 - accertare e dichiarare l'illegittimità, invalidità e/o inefficacia dell'atto di precetto notificato per le ragioni esposte in narrativa.
Con vittoria di competenze, spese e di ogni compenso professionale del presente giudizio e successive occorrende.
Per le parti convenute:
In via preliminare nel rito –
- ritenersi e dichiararsi inammissibili le avverse richieste siccome aventi ad oggetto questioni di diritto coperte da giudicato e dunque insuscettibili di formare oggetto di opposizione all'esecuzione per tutte le ragioni come meglio esposte in atto;
- per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della società intimante a procedere con l'azione di esecuzione forzata.
In via ulteriormente preliminare -
- accertare e dichiarare inammissibile la proposta opposizione per l'autorità di cosa giudicata acquisita dal decreto ingiuntivo n. 3530/2023 emesso dal Tribunale di Milano a seguito della notificazione e della mancata proposizione dell'opposizione tardiva prevista all'art. 650 c.p.c.;
- per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della società intimante a procedere con l'azione di esecuzione forzata.
In via principale e nel merito –
- accertare e dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto l'opposizione proposta da all'atto di precetto, disponendone Parte_1 l'integrale rigetto con tutte le conseguenze di legge;
- per l'effetto accertare e dichiarare l'esistenza della piena titolarità e legittimazione in capo a
[...] ll'esercizio dell'azione esecutiva. Controparte_1
In via subordinata -
- nel denegato e non creduto caso di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari in rito e di merito, accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'atto di citazione in giudizio proposto dall'opponente, rigettarlo in toto;
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in precedenza, la validità, legittimità, liceità ed efficacia del rapporto obbligatorio in causa e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento di tutte le somme da essi e dal titolo giudiziario opposto derivanti;
quindi, confermare l'atto di precetto opposto e, per l'effetto, condannare l'opponente, al pagamento in favore della “ , di tutte le somme già richieste nel ricorso per decreto Parte_2 ingiuntivo e/o che risulteranno dovute all'esito del presente giudizio, maggiorate degli interessi legali e convenzionali maturati.
Con condanna, infine, dell'opponente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto Parte_1
notificato in data 20.6.2023 da quale mandataria di Controparte_2 Controparte_1
con cui veniva intimato il pagamento di € 12.680,52, oltre interessi moratori e spese, in virtù del
[...]
pagina 2 di 5 decreto ingiuntivo n. 3530/2023 emesso dal Tribunale di Milano.
A fondamento dell'opposizione ha dedotto, quali motivi qualificabili alla stregua dell'art. 617 c.p.c., la nullità dell'atto di precetto per erronea elezione di domicilio ai sensi dell'art. 480, co. III, c.p.c. in un comune in cui non ha sede alcun giudice competente per l'esecuzione ed, altresì, per omessa indicazione della dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo.
Ha inoltre contestato la legittimazione attiva di essendo l'atto di precetto Controparte_2
notificato da quale procuratrice di mentre il Controparte_2 Controparte_1
decreto ingiuntivo era stato ottenuto da Controparte_1
2. Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. emesso in data 16.10.2023 il Tribunale, rilevando che la parte convenuta non si era costituita e che non risultasse fornita la prova della notifica della citazione, ha assegnato un termine per rinnovare la notifica dell'atto di citazione e ha fissato nuova udienza ex art. 183 c.p.c.
La sola parte opponente depositava le memorie integrative, mentre la parte convenuta
[...]
quale mandataria di si costituiva il giorno prima Controparte_2 Controparte_1 dell'udienza ex art. 183 c.p.c., contestando i motivi dedotti e producendo documentazione a supporto della sua legittimazione quale procuratrice di Controparte_3
[...
. All'udienza ex art. 183 c.p.c. l'opponente ha insistito per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
2.2. Con ordinanza del 25.3.2024 il Tribunale ha rilevato, nuovamente, la non corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti, avendo l'opponente citato in giudizio ma Controparte_1
notificato, per ben due volte, l'atto di citazione al procuratore presso cui Controparte_2
quale mandataria di aveva eletto domicilio;
ha, pertanto, dichiarato la Controparte_1
nullità della notifica della citazione e fissato nuova udienza ex art. 183 c.p.c. al 17.9.2024. In particolare, è stato ritenuto che la costituzione di quale procuratrice di Controparte_2 [...]
non sanasse la nullità della citazione, non risultando che l'attore avesse inteso Controparte_1
evocare in giudizio detto soggetto (cfr. vocatio in ius con denominazione, codice fiscale e partita iva riferibili a , il quale appariva, quindi, aver spiegato tutt'al più un intervento Controparte_1 nell'ambito del presente giudizio.
2.3. Nel termine di rito si è costituita quale procuratrice di Controparte_2 [...]
chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata. Controparte_1
3. L'opposizione proposta non merita accoglimento.
pagina 3 di 5 I motivi di opposizione qualificabili alla stregua dell'art. 617 c.p.c. sono entrambi infondati.
3.1. In primo luogo, l'elezione di domicilio c.d. anomala, ossia priva di collegamenti con il luogo dell'esecuzione, che il creditore abbia compiuto nell'atto di precetto, ex art. 480, comma 3, c.p.c., non incide sulla validità in rito del precetto, determinando unicamente il vincolo, per il debitore, di notificare ivi l'atto di opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. (Cass. civ. n. 30141/2027). Difatti, tale elezione non è vincolante ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente a conoscere dell'opposizione a precetto - il quale va individuato con riferimento al possibile luogo della esecuzione, compreso quello di notifica del precetto - né ai fini della scelta del giudice dell'esecuzione
- che non può che essere identificato avuto riguardo al luogo in cui si trovano i beni da sottoporre ad espropriazione - , ma il luogo del domicilio eletto dal creditore vincola solo ai fini della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di opposizione all'esecuzione (Cass. civ. n. 16649/2016).
3.2. Parimenti infondato è il motivo con cui viene dedotta la nullità dell'atto di precetto per difetto di indicazione della dichiarazione di esecutorietà.
Come noto, l'art. 654, co. II, c.p.c. prevede che “Ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo, ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà”.
Nel caso di specie, risulta circostanza documentale che nell'intimazione di pagamento qui opposta sia menzionato il decreto emesso ai sensi dell'art. 647 c.p.c. con cui, in data 27.4.2023, è stato dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo n. 3530/2023 per mancata opposizione (cfr. doc. 4 parte attrice).
3.3. Da ultimo, anche l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla parte opponente è priva di pregio.
Tale doglianza ex art. 615, co. I, c.p.c. con cui si contesta il diritto di ad Controparte_2
intimare il pagamento, in virtù del decreto ingiuntivo n. 3530/2023 emesso dal Tribunale di Milano, è da rigettare.
Risulta circostanza pacifica che il decreto ingiuntivo sia stato emesso in favore di
[...]
senza che, dunque, nel presente giudizio di opposizione possa essere posta in Controparte_1
contestazione la titolarità del credito in capo a detta società.
Dalla lettura dell'atto di precetto emerge inoltre che agisca in qualità di Controparte_2
mandataria di Controparte_1
A fronte della contestazione svolta dall'opponente circa l'esistenza del mandato e della procura che pagina 4 di 5 conferisca i poteri alla mandataria, (la cui costituzione va ritenuta Controparte_2
tempestiva alla luce della disposta rinnovazione della notifica della citazione con ordinanza del
25.3.2024 e fissazione di nuova udienza ex art. 183 c.p.c.) ha prodotto sub. doc. 5 la procura comprovante il mandato ed i poteri conferiti dalla mandante alla mandataria con riferimento ai crediti in sua titolarità e tra cui, per le caratteristiche, rientra certamente anche quello oggetto del titolo esecutivo azionato.
Ne discende, pertanto, l'infondatezza anche del contestato difetto di legittimazione ad agire.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore delle parti convenute (da considerarsi come un'unica parte attesa l'identità di difesa svolta nel medesimo atto), avuto riguardo ai valori minimi dello scaglione di riferimento della fase di studio, introduttiva e decisionale, in considerazione dello scarso impegno della fase di trattazione e decisione, in complessivi € 2.540,00, per compensi, oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi;
- condanna parte attrice opponente a rimborsare alle parti convenute, unitariamente considerate, le spese di lite, che si liquidano in € 2.540,00 oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Milano, 18/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Vaghi
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