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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 08/10/2025, n. 2271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2271 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –
in persona del giudice unico RI TO ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3163/2018 r.g. e vertente tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Messina presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'avv. Giuseppe Maria Orlando, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mariafrancesca
NI e UI MI per procura in atti, ricorrente
e
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina presso gli uffici della sede periferica di Messina, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandra Marino e Maria Clara Canzoneri per procura in atti, resistente
e nei confronti di
(c.f. ), con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Messina presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dell' , CP_3 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cammaroto del ruolo professionale per procura in atti, terzo chiamato oggetto: differenze retributive da rapporto di lavoro subordinato – mansioni superiori.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 22 giugno 2018 adiva questo giudice del lavoro Parte_1
e, premesso di lavorare alle dipendenze dell' dal 30 gennaio 2007 Controparte_1 con inquadramento nel parametro 130, operatore d'ufficio, terza area professionale
“amministrazione e servizi” del c.c.n.l. del 27 novembre 2000, venendo assegnato dapprima alla struttura territoriale occidentale di Palermo e, a decorrere dal 12 marzo 2018, presso la sede di
Messina, deduceva di aver svolto, in realtà, mansioni superiori di specialista tecnico-amministrativo, seconda area professionale “amministrazione e servizi”, parametro 193 o, in subordine, di collaboratore d'ufficio, terza area professionale, parametro 175, essendosi occupato per il periodo successivo al 2009 di: - gestione dell'approvvigionamento del gasolio dell'autoparco aziendale e tenuta del registro UTF, al fine di calcolare la quantità di prodotto distribuito (attività svolte fino al
2016); - controllo e rilevamento delle presenze registrate a mezzo delle timbrature dei tesserini badge
(attività svolta a decorrere dal 2011, in totale autonomia, tanto per l'agenzia di Palermo che per quella di Trapani); - pubblicazione degli orari e punti vendita della sede di Palermo sul sito web aziendale (attività svolta dal 2011 per circa un anno); - gestione delle pratiche di infortunio e delle visite mediche di revisione e malattia (incarico attribuitogli con ordine di servizio n. 62 del 31 ottobre
2012); - ordini di acquisto della cancelleria e degli stampati per l'agenzia di Palermo (dal 2014).
Chiedeva, pertanto, di accertare il proprio diritto al superiore trattamento economico e giuridico a decorrere dal gennaio 2009, con condanna dell' al pagamento delle relative CP_1 differenze retributive e al versamento dei contributi, nonché al risarcimento del danno previdenziale causato dall'omissione contributiva.
Nella resistenza della convenuta, integrato il contraddittorio nei confronti dell' (cfr. Cass. CP_2
n. 8956/2020) costituitosi in giudizio, disposta ctu tecnico-contabile e sostituita l'udienza del 7 ottobre 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisione con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Occorre premettere che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, al rapporto di lavoro dei dipendenti da imprese esercenti pubblici servizi di trasporto non
è applicabile, in tema di svolgimento di mansioni superiori alla qualifica di appartenenza, la norma di cui all'art. 2103 c.c., trattandosi di materia soggetta ad un'organica disciplina di carattere speciale, dettata dall'art. 18 dell'allegato A del r.d. n. 148/1931 (cfr. ex multis Cass. n. 5795/2013).
Esso dispone, in particolare, che “Il direttore dell'azienda può adibire temporaneamente gli agenti stabili a funzioni di grado superiore a quello di cui sono provvisti, ma è tenuto, dopo trascorsi sei mesi di reggenza in un anno, a deliberare la promozione effettiva, sempre che vi sia la vacanza del posto. Durante la reggenza è dovuta un'indennità pari alla differenza tra la paga o stipendio inerente alla qualifica del grado superiore e la paga o stipendio effettivamente percepito dall'agente.
Non è considerata reggenza, agli effetti del presente articolo, la sostituzione di agenti di grado superiore assenti per malattia od in aspettativa. Per i posti da coprirsi mediante esame, la reggenza non dà diritto alla nomina e deve essere limitata al periodo strettamente necessario per
l'espletamento del concorso”.
2 Ne deriva che sul lavoratore che agisce per richiedere il riconoscimento del proprio diritto all'inquadramento superiore grava l'onere di provare la sussistenza degli indicati presupposti (ordine scritto del direttore dell'Azienda di affidamento delle mansioni superiori, vacanza del posto in organico e concreto svolgimento delle mansioni superiori) potendo egli, in caso contrario, ottenere unicamente il diritto al pagamento delle maturate differenze retributive.
Più di recente la S.C., in linea con l'attenuazione della specialità del rapporto di lavoro in questione, in graduale avvicinamento alla disciplina del rapporto di lavoro privato, ha poi statuito che “la pluriennale copertura del posto da parte del lavoratore con qualifica inferiore costituisce elemento presuntivo della relativa vacanza, dell'assenza di una riserva datoriale di provvedervi mediante concorso e dell'idoneità del dipendente all'esercizio delle mansioni superiori”, sicché in tali ipotesi al lavoratore può essere comunque riconosciuto il diritto all'inquadramento superiore (cfr.
Cass. n. 7473/2020, conforme a Cass. n. 12601/2016).
La Corte ha in ogni caso chiarito che, pur in assenza degli indicati presupposti, al lavoratore che svolge mansioni superiori spetta comunque il diritto al conseguimento delle maturate differenze retributive. A tal fine egli ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, di indicare i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di aver concretamente svolto;
di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale tali mansioni sono state svolte;
di indicare il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, nonché la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla suddetta normativa (v. Cass. nn. 8025/2003 e 1012/2003).
In tale ipotesi, il giudice non può prescindere da tre fasi successive e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine e i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (v. di recente Cass. n. 12039/2020 e n. 818/2020).
Parte Ciò posto, nel caso di specie l' ha eccepito anzitutto il difetto dei presupposti di cui all'art. 18 r.d. n. 148/1931 cit., non essendovi alcuna vacanza in organico per la superiore qualifica richiesta
(neppure dedotta in ricorso), né avendo il ricorrente dato prova dell'esistenza di un qualche provvedimento del responsabile della struttura o dell'ufficio di conferimento delle mansioni superiori o, ancora, della conseguente inattività della datrice di lavoro la quale, preso atto del disallineamento tra le mansioni espletate e il profilo professionale rivestito, avrebbe avallato di fatto il loro svolgimento;
per l'effetto, secondo l' non potrebbe operare nella specie la CP_1 presunzione della sussistenza dei requisiti di cui al richiamato art. 18, non essendo a tal fine
3 sufficienti la sola pluriennale copertura del posto, né l'asserita assegnazione del ricorrente alle mansioni superiori tramite ordine verbale del dirigente di struttura.
Quanto alle mansioni dedotte, essa non ha contestato il loro effettivo svolgimento da parte del ricorrente, ma si è piuttosto limitata a negarne la riferibilità ai superiori profili richiesti, trattandosi di mere operazioni basilari di compilazione di ordini e richieste di preventivo, inserimento dati in appositi programmi aziendali o su modelli predisposti, nonché di invio dati con accesso ai servizi telematici, come tali pienamente ascrivibili al profilo professionale di operatore d'ufficio, parametro
130.
Ha, in particolare, eccepito: - che l'attività di approvvigionamento del carburante consiste, in realtà, in una mera ricerca di mercato effettuata settimanalmente dal ricorrente tra le ditte di rivendita Parte di carburante iscritte nell'albo dei fornitori al fine di individuare, tra queste, l'offerta più bassa, sempre entro la soglia di 40.000 euro e che la formalizzazione del relativo ordine di acquisto compete, poi, al responsabile di struttura e al direttore generale, unico ad avere potere di spesa;
- che, quanto alla tenuta del registro UTF – Ufficio Tecnico di Finanza (oggi Agenzia delle dogane),
l'attività dell'operatore è limitata all'inserimento dei dati relativi ai quantitativi di gasolio in entrata e in uscita, in apposite colonne già predisposte;
- che, dunque, in entrambi i casi le predette attività vengono svolte senza alcuna autonomia gestionale e/o di spesa del ricorrente e in assenza di sua iniziativa e libertà decisionale, trattandosi di dati a monte elaborati e cadenzati;
- che analoghe attività di digitazione, immissione e invio dati sono riscontrabili in relazione alla pubblicazione degli orari e dei punti vendita sul sito web aziendale (svolta peraltro per poco più di un anno) e, ancor più, per il controllo e rilevamento delle presenze, posto che in tal caso i dati vengono poi trasmessi telematicamente al Server aziendale centrale che provvede all'elaborazione e alla trasmissione degli stessi all'Ufficio Paghe della Direzione Generale per il controllo e l'effettiva elaborazione delle paghe medesime;
- che neppure in relazione agli adempimenti riguardanti le visite mediche di revisione e controllo della malattia il ricorrente godeva di autonomia, non rientrando nelle sue competenze la scelta del dipendente da sottoporre a visita, trattandosi piuttosto di procedura di controllo attivabile d'ufficio dall' o su richiesta del datore di lavoro, per il tramite del CP_2 responsabile della sede periferica o del dirigente.
Va, dunque, precisato che secondo le disposizioni di cui all'accordo del 27 novembre 2000 per il rinnovo del c.c.n.l. autoferrotranvieri, appartengono alla terza area professionale, mansioni operative, i lavoratori che “in possesso delle relative abilitazioni ove richieste, svolgono funzioni richiedenti adeguate conoscenze tecniche o teorico-pratiche, anche coordinando e controllando
l'attività di altri lavoratori. Operano, sulla base di procedure e direttive di massima, con un'autonomia operativa circoscritta nelle attività specifiche dell'area operativa di appartenenza”; sono, invece, lavoratori di seconda area quelli addetti allo svolgimento di mansioni di coordinamento
4 e specialistiche, che svolgono, cioè, attività richiedenti particolari competenze tecnico/specialistiche e/o gestionali “finalizzate alla realizzazione di processi produttivi” e che possono essere svolte “sia attraverso il coordinamento di specifiche unità organizzative, sia attraverso l'applicazione di competenze tecnico/specialistiche che richiedono un adeguato livello di professionalità”.
Le due aree si distinguono tanto in ragione della specifica attività di coordinamento e controllo tipica della seconda - relativa a intere unità organizzative, laddove, invece, i lavoratori di terza area coordinano e controllano, al più, l'attività di singoli lavoratori addetti alla propria struttura - quanto, soprattutto, per il diverso grado di autonomia e professionalità richiesto.
Più nel dettaglio, appartengono alla seconda area professionale, parametro 193 Specialista tecnico/amministrativo, i “lavoratori che, in possesso di adeguate competenze tecniche e/o amministrative svolgono, con autonomia operativa e in via continuativa, compiti di notevole contenuto professionale nell'ambito di direttive di massima”; rientrano, invece, nella terza area professionale, amministrazione e servizi, tanto i lavoratori del parametro 130 Operatore di ufficio -
“che espletano compiti di natura tecnica e/o amministrativa richiedenti la conoscenza di procedure operative definite e l'applicazione di conoscenze acquisite, nonché, all'occorrenza, compiti di supporto all'attività degli uffici” - quanto quelli del diverso parametro 175 Collaboratore di ufficio,
“che in possesso di adeguata capacità professionale, svolgono compiti tecnico-amministrativi di contenuto significativo”.
Occorre, allora, verificare nella specie la natura delle attività svolte dal ricorrente, il loro contenuto e il livello di autonomia e professionalità richiesto per il relativo esercizio.
Dalla documentazione in atti risulta, anzitutto: - che su disposizione del dirigente responsabile il , in data 6 luglio 2011, è stato appositamente formato per la pubblicazione degli orari e dei Pt_1 punti vendita della sede di Palermo sul sito web aziendale;
- che in data 2 agosto 2011 , Persona_1 all'epoca capo unità organizzativa presso la , ha richiesto al Controparte_4 direttore generale l'assegnazione al della password di accesso al programma AS400, Pt_1 gestione paghe, “al fine di immettere le competenze del personale in forza a questa struttura di
Palermo e Trapani” (richiesta poi reiterata dal direttore di struttura in data 28 luglio 2017 “per la visualizzazione dei cedolini, fogli notizie e anagrafica dei dipendenti delle sedi di Palermo e
Trapani”); - che con disposizione organizzativa n. 3/2017, a firma del direttore di struttura Parte_3
, al è stata assegnata, tra le altre, la “verifica della corretta attuazione della
[...] Pt_1 normativa aziendale in materia di scarichi e versamenti e segnalazione tempestiva di eventuali anomalie riscontrate”, nonché la “gestione delle attività connesse al sistema di rilevazione elettronica delle presenze del personale dotato di badge e segnalazione di eventuali anomalie”.
5 Il ricorrente ha, poi, prodotto copia dell'ordine di servizio n. 62 del 31 ottobre 2012, con il quale il direttore generale f.f. ha affidato a due dipendenti per ogni struttura, tra i quali il Pt_1 per la struttura occidentale di Palermo, “gli adempimenti riguardanti le visite mediche di revisione ex DM 88/89, nonché i compiti relativi alla gestione delle pratiche di infortunio e quelli relativi alle visite previste dal d.lgs. n. 81/08, in uno alle visite mediche di controllo della malattia”, prevedendo che nell'espletamento di tali attività i lavoratori rispondessero funzionalmente all'ufficio paghe del settore economico finanziario;
ha, inoltre, allegato copia di alcune richieste di visite mediche domiciliari/ambulatoriali di controllo, da lui inoltrate alle competenti sedi , dal 2013 al 2017, CP_2 in relazione a diversi dipendenti della struttura.
Parte Entrambi i testimoni escussi ( , capo unità organizzativa presso l' struttura Persona_1 di Palermo e , collega del ricorrente presso la medesima) hanno anzitutto confermato Tes_1
l'effettivo svolgimento da parte del delle mansioni dedotte in ricorso, precisando: - che con Pt_1 ordine di servizio impartito verbalmente dal direttore di struttura, poi direttore Persona_2 generale, il ricorrente è stato assegnato, dal 2009 al 2016, allo svolgimento dell'attività di gestione dell'approvvigionamento del gasolio dell'autoparco aziendale, occupandosi di immettere i dati relativi al carico e scarico del gasolio sui mezzi;
- che per il medesimo periodo egli si è occupato del registro UTF (“che consiste nel registrare il DAS e registrare giornalmente la chiusura del totalizzatore della colonnina erogatrice che viene riportato nel registro UTF, operazione che consente di calcolare la quantità di prodotto distribuito”); - che a decorrere dal 2011 gli sono state assegnate le mansioni relative al controllo e al rilevamento delle presenze dei dipendenti, tanto per l'agenzia di Palermo che per quella di Trapani;
- che, sempre a partire dal 2011, egli si è inoltre Parte occupato di pubblicare sul sito web aziendale gli orari e i punti vendita della sede di Palermo;
- che dal 2014 ( ha riferito sul punto per il solo periodo successivo al 2017) il ricorrente si è Per_1 occupato, altresì, di immettere nel sistema i dati relativi agli ordini di acquisto della cancelleria e degli stampati per l'agenzia di Palermo.
Quanto all'autonomia e alla professionalità richiesta per l'esercizio di tali mansioni, solo il ha riferito che i compiti relativi alla gestione presenze sono stati svolti dal in piena Tes_1 Pt_1 autonomia, senza alcuna direttiva impartita da superiori gerarchici (ha sul punto precisato
“Chiamavo lui quando ero in malattia, era il mio punto di riferimento;
so che lo era anche per gli altri, sia a Palermo che Trapani, le cui strutture in precedenza erano accorpate”). si è, invece, Per_1 limitato a riferire che il ricorrente “si occupava di inserire dati ed eventuali correzioni”, ma non in totale autonomia. Interrogato sui capitolati articolati in memoria dalla resistente, il teste ha poi dichiarato: - che in relazione all'attività di “gestione dell'approvvigionamento del gasolio dell'autoparco aziendale”, essendo scaduto il relativo appalto, i compiti del consistevano Pt_1 nella mera ricerca di mercato tra le ditte fornitrici di gasolio presenti nell'albo aziendale dei fornitori,
6 effettuata sulla base di una richiesta formulata dallo stesso per un certo quantitativo di gasolio Per_1 bastevole per rifornire gli autobus per una settimana, con indicazione da parte del ricorrente dell'offerta più vantaggiosa e, quindi, della ditta aggiudicataria;
- che l'ordine non veniva effettuato direttamente dal , ma necessitava della controfirma del responsabile della struttura e della Pt_1 successiva ratifica del direttore generale, unico ad avere potere di spesa;
- che, in ogni caso, l'ordine veniva elaborato interamente dal sistema, limitandosi l'operatore ad inserire nel relativo programma informativo, su piattaforma AS400, i dati relativi a generalità del fornitore, codice dell'articolo, quantità di prodotto e prezzo unitario;
- che anche per la tenuta del registro UTF, Ufficio Tecnico di
Finanza, egli si limitava all'inserimento di dati in apposite colonne (numero ordine, data di introduzione a deposito e registrazione, tipo di documento, mittente, quantità e qualità di prodotto ecc); - che analoghe attività di immissione e rettifica di dati venivano svolte sul programma relativo alle presenze del personale, sulla base della documentazione presenta dai dipendenti medesimi e sotto la loro responsabilità; - che, quanto all'attività di acquisto di cancelleria e stampati, egli non si occupava di effettuare ricerche di mercato, sussistendo già un contratto di appalto concluso dalla direzione generale, con precisa individuazione di ditta fornitrice, materiale e prezzi unitari. Nulla ha, invece, riferito in relazione alle attività svolte dal presso la sede di Messina, precisando di Pt_1 non essere a conoscenza delle mansioni da lui espletate nella nuova struttura;
né indicazioni sul punto possono trarsi dalle dichiarazioni rese dal , avendo egli testimoniato sulle sole circostanze Tes_1 relative all'attività svolta dal ricorrente durante il periodo in cui è stato impiegato nella struttura di
Palermo.
Va, poi, precisato che entrambi i testimoni hanno dimostrato di avere una limitata conoscenza temporale dei fatti di causa: ha riferito di essere stato addetto alla sede di Palermo nel solo Per_1 periodo dal 2009 al 2012 e, successivamente, dal 2017, mentre ha dapprima dichiarato di aver Tes_1 lavorato insieme al ricorrente per circa sei/sette anni, dal 2008 fino al 2014/2015, salvo poi precisare di essere stato suo collega fino alla data del trasferimento, avvenuto però solo a distanza di tre anni, nel marzo 2018.
Dall'istruttoria compiuta non sono emersi, insomma, elementi gravi, precisi e concordanti a sostegno delle pretese attoree.
Le attività espletate dal ricorrente, consistenti per lo più nell'inserimento di dati in moduli o piattaforme predefinite ovvero nell'attivazione di procedure standardizzate (quali quelle relative alle visite mediche di controllo o di revisione dell' ) non presentano, infatti, i caratteri di autonomia CP_2
e professionalità tipici della seconda area professionale.
7 Esse non risultano, poi, immediatamente riconducibili al superiore parametro 175 della terza area, richiedendosi a tal fine lo svolgimento di compiti tecnico-amministrativi di contenuto significativo e il possesso di adeguata capacità professionale.
Ciò trova conferma anche nel raffronto tra le specifiche attività svolte dal ricorrente e quelle espletate, invece, da altri lavoratori dipendenti della medesima azienda e nei cui confronti è stato giudizialmente riconosciuto il diritto alle reclamate differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori.
Va, infatti, rilevato che all'esito dell'istruttoria il ha insistito nel ritenere raggiunta la Pt_1 prova dell'espletamento di mansioni riconducibili al predetto parametro 175, allegando a tal fine Parte copia di numerose pronunce emesse, nei confronti della stessa dai Tribunali e dalle Corti
d'Appello di Palermo e di Catania, che hanno individuato nelle attività espletate da alcuni colleghi del ricorrente elementi caratteristici dell'anzidetto profilo. Dall'esame di tali precedenti emerge, tuttavia, che le attività ivi analizzate poco o nulla condividono con le mansioni espletate dal , Pt_1 consistendo piuttosto “nel seguire tutte le fasi della manutenzione degli automezzi: dalla ricezione delle commesse di lavoro (…) alla trasmissione dei preventivi al responsabile dell'Officina (…); dalla ricezione delle schede di lavoro interne (…) al controllo della manodopera impiegata in termini di ore e al raffronto dei prezzi dei ricambi con i listini oltre che alla verifica degli sconti offerti sui ricambi dalla ditte esterne;
dall'emissione dell'ordine sulla base del miglior prezzo offerto alla ricezione, controllo, registrazione fatture e invio delle stesse alla Direzione generale;
dalla intera gestione delle schede di manutenzione ATB (…) ai rapporti con i fornitori” (cfr. in termini
Tribunale di Catania n. 2600/2023 del 3 giugno 2023); nell'emissione degli “ordini di acquisto per il vestiario occorrente al personale di officina (…) nonché nel controllo fatture relative ai suddetti ordini” con collaborazione del lavoratore “nella scelta dei fornitori”, nell'individuazione del
“quantitativo da ordinare previa consultazione dei diretti interessati” e nella richiesta “dei preventivi ai vari fornitori contattati telefonicamente” (cfr. Corte d'Appello di Catania n. 963/2015); “oltre che nella rilevazione delle presenze del personale, anche nell'elaborazione delle spettanze economiche nonché nel controllo e adeguamento dei parametri retributivi e contrattuali del personale alla guida” (v. Corte d'Appello di Palermo n. 436/2016 del 19 maggio 2016).
3.- Si rileva, però, che con le note del 27 novembre 2023 il ricorrente ha chiesto il riconoscimento quantomeno del parametro intermedio 140, operatore qualificato d'ufficio, eccependo che le attività espletate (“id est la rilevazione delle presenze, ferie e malattia, la gestione delle visite mediche di controllo, di revisione e di idoneità, gli adempimenti inerenti all'approvvigionamento del carburante”) non apparirebbero prima facie riconducibili alla generica attività subordinata tipica dell'operatore d'ufficio - parametro nel quale rientrano, a titolo esemplificativo “i segretari, gli impiegati generici, gli addetti al magazzino, gli addetti alla
8 contabilità per uno specifico determinato settore” - anche sulla base del mero raffronto con le precedenti classificazioni del personale, atteso che corrisponderebbe all'attuale parametro 130 il vecchio parametro 126 di impiegato generico.
Ebbene, tale domanda di riconoscimento del parametro intermedio, pienamente ammissibile poiché implicitamente inclusa in quella proposta in ricorso (cfr. ex multis Cass. n. 22872/2013, richiamata più di recente da Cass. n. 39411/2021, la quale ha peraltro chiarito che “non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice del merito che riconosca il diritto del lavoratore ad essere inquadrato, anziché nella qualifica richiesta, in una qualifica diversa ed inferiore, ma pur sempre superiore alla qualifica attribuita dal datore di lavoro, trattandosi di domanda implicitamente inclusa in quella proposta, purché vi sia la corrispondente prospettazione degli elementi di fatto e, segnatamente, della declaratoria contrattuale che sorregga la qualifica intermedia tra quella posseduta dal lavoratore e quella oggetto di esplicita domanda giudiziale”) è poi fondata nel merito.
Va, infatti, precisato che appartengono all'invocato parametro 140 quei “lavoratori che svolgono funzioni di concetto, anche complesse, nel campo tecnico/amministrativo sulla base di direttive ricevute”; rientrano, invece, nel parametro 130 i “lavoratori che espletano compiti di natura tecnica e/o amministrativa richiedenti la conoscenza di procedure operative definite e l'applicazione di conoscenze acquisite, nonché, all'occorrenza, compiti di supporto all'attività degli uffici”.
Le principali differenze tra i due livelli consistono, cioè, nella tipologia delle attività svolte (di concetto, quindi di tipo intellettuale, nel primo e meramente operative nel secondo) e nelle modalità di espletamento delle stesse (sulla base di direttive ricevute, nel primo e in applicazione di procedure operative predefinite nel secondo); un più attenuato elemento di differenza può essere rinvenuto, poi, nella possibile complessità delle attività svolte dall'operatore qualificato d'ufficio rispetto a quelle del normale operatore d'ufficio, le quali richiedono al più l'applicazione di conoscenze acquisite o lo svolgimento di compiti di supporto.
Quanto alla natura dell'attività, va anzitutto precisato che si definiscono di concetto quelle attività di tipo intellettuale e non meramente esecutive, che comportano una previa fase di studio e analisi dei dati e una, successiva, di elaborazione del risultato. Tali caratteristiche sono facilmente rinvenibili nel caso di specie, tanto in relazione all'attività di gestione dell'approvvigionamento del gasolio - essendo pacifico che essa richiedesse una previa ricerca di mercato per l'individuazione delle ditte offerenti e la successiva istruttoria della pratica, con predisposizione del relativo elenco e individuazione della ditta aggiudicataria - quanto rispetto all'attività di gestione del sistema di rilevazione elettronica delle presenze, risultando dalla documentazione in atti (cfr. disposizione di servizio n. 3/2017) l'affidamento al ricorrente non già del solo compito di immissione dei dati nel sistema, ma anche di rilevazione e segnalazione di eventuali anomalie riscontrate.
9 Inoltre, in relazione alla prima di tali attività il teste ne ha chiarito le modalità di Per_1 espletamento, precisando che la ricerca di mercato veniva effettuata dal ricorrente sulla base di espresse direttive impartitegli dallo stesso , il quale formulava la richiesta per un certo Per_1 quantitativo di gasolio, con successiva indicazione da parte del dell'offerta più vantaggiosa Pt_1
e, quindi, della ditta aggiudicataria.
La rilevanza e l'importanza strategica di tali settori (gestione presenze dei dipendenti e approvvigionamento del carburante) consente, poi, di ritenere quantomeno verosimile la media complessità delle attività svolte, dovendosi escludere la loro riconducibilità a meri compiti di supporto.
In definitiva, dall'istruttoria compiuta risulta che nel periodo compreso tra gennaio 2009 - data a partire dalla quale il ricorrente è stato pacificamente assegnato allo svolgimento delle predette attività - e il 12 marzo 2018 (epoca del trasferimento presso la sede di Messina) Parte_1 ha espletato mansioni superiori, tipiche del parametro 140 c.c.n.l. di categoria.
4.- Va a questo punto delibata l'eccezione di prescrizione quinquennale tempestivamente sollevata dalla società.
Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n.
26246/2022, ribadito da ultimo da Cass. n. 18008/2024) “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012 (18 luglio 2012), il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
E nel caso di specie, al momento del deposito del ricorso era in servizio alle Parte_1
Parte dipendenze di con la conseguenza che per tutti i crediti maturati successivamente al 18 luglio
2007 (calcolando a ritroso i cinque anni antecedenti alla data di entrata in vigore della l. n. 92/2012) la prescrizione non ha ancora iniziato a decorrere.
Al ricorrente spettano, pertanto, le differenze retributive maturate per l'intero periodo di cui sopra, per la cui quantificazione è possibile utilizzare gli analitici conteggi elaborati dal CTU, dott.ssa , adeguatamente motivati e coerenti con le previsioni del contratto collettivo di Per_3 riferimento, e parzialmente modificati dopo i rilievi di parte resistente.
L va, dunque, condannata a corrispondere in favore del Controparte_1
la complessiva lorda di 14.717,19 euro, di cui 13.715,14 per differenze retributive e Pt_1
10 1.002,05 per differenze sul tfr, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
5.- Merita parziale accoglimento anche la connessa domanda di condanna della resistente al versamento in favore dell' della contribuzione previdenziale dovuta su tali maggiori imponibili. CP_2
Invero, pur non avendo il ricorrente, prima della disposta integrazione del contraddittorio dell'11 dicembre 2024, avanzato alcuna richiesta o denuncia di omissione contributiva all'ente previdenziale, si può attribuire valore interruttivo anche nei confronti del litisconsorte necessario
(cfr. 25928/2023) alla notifica del ricorso alla datrice di lavoro, in data 11 giugno 2018, sicché per le reclamate differenze contributive deve ritenersi solo in parte decorso il termine breve di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 3, comma 9, l. n. 335/1995 - che decorre dal momento di maturazione del credito.
5.1.- L'accertamento dell'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto dell' al CP_2
versamento dei contributi non incide, però, sulla diversa domanda di accertamento dell'omissione contributiva proposta dal ricorrente nei confronti delle società (v. Cass. n. 701/2024).
La giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato, ha infatti precisato che a fronte di una "irregolarità contributiva", il lavoratore ha la possibilità, prima del raggiungimento dell'età pensionabile, di "esperire un'azione di condanna generica al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c. oppure un'azione di mero accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso (cfr. da ultimo Cass. n. 11730/2024 e i numerosi precedenti in essa richiamati).
Tale costante insegnamento si fonda sull'assunto secondo cui “pur non essendo creditore dei contributi previdenziali (Cass. Sez. Un. n. 7514/2022, Cass. n. 20697/2022; Cass. 6722 del
10/03/2021) - il lavoratore è comunque titolare del diritto, di derivazione costituzionale, alla
"posizione contributiva" ovvero del "diritto all'integrità della posizione contributiva" a cui l'omissione contributiva reca un pregiudizio attuale ("danno da irregolarità contributiva"), quale comportamento potenzialmente dannoso”. Posto, infatti, che “l'omissione della contribuzione produce un duplice pregiudizio patrimoniale a carico del prestatore di lavoro, consistente, da un lato, dalla perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale pensionistica, che si verifica al momento in cui il lavoratore raggiunge l'età pensionabile, e, dall'altro, dalla necessità di costituire la provvista necessaria ad ottenere un beneficio economico corrispondente alla pensione, attraverso una previdenza sostitutiva, eventualmente pagando quanto occorre a costituire la rendita di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, se ne è desunto che le situazioni giuridiche soggettive di cui può essere titolare il lavoratore, nei confronti del datore di lavoro, consistono, una volta raggiunta l'età pensionabile, nella perdita totale o parziale della pensione che dà luogo al danno risarcibile ex
11 art. 2116 c.c., mentre, prima ancora del raggiungimento dell'età pensionabile e del compimento della prescrizione del diritto ai contributi, nel danno da irregolarità contributiva, a fronte del quale il lavoratore può esperire un'azione di condanna generica al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c., ovvero di mero accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso”.
Nella specie nelle conclusioni al ricorso si rinviene una domanda di mero accertamento dell'obbligo risarcitorio, non essendovi un'espressa domanda di risarcimento danni ex art. 2116, comma 2.
6.- La pluriennale copertura del posto da parte del e l'esercizio in fatto delle mansioni Pt_1 superiori consentono, inoltre, di riconoscere al ricorrente il preteso diritto al superiore inquadramento, con la medesima decorrenza di cui sopra, dovendosi condividere l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui nelle società a totale partecipazione pubblica, quale l'AST, la natura privatistica del rapporto esclude che “l'attribuzione definitiva della qualifica superiore possa essere impedita dalle disposizioni di leggi, statali e regionali, che onerano gli amministratori delle società controllate di perseguire nella gestione del personale politiche di contenimento dei costi” (v. Cass. n. 35421/2022).
Ogni ulteriore questione resta assorbita.
7.- Le ragioni della decisione e il complessivo esito della lite giustificano, tuttavia, la compensazione di 1/3 delle spese del giudizio, che per la restante parte seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto conto della natura e del valore, in 6.171,33 euro, oltre accessori, in favore del ricorrente e in 1.797 euro in favore dell' ; vanno, invece, CP_2 poste a definitivo carico della resistente le spese di ctu, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni ulteriore istanza respinta:
1) condanna l' a inquadrare nel superiore parametro 140 c.c.n.l. CP_5 Parte_1 di categoria a far data dal 1 gennaio 2009, a corrispondergli la complessiva somma lorda di 14.717,19 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, a titolo di differenze retributive e tfr maturate per le superiori mansioni svolte nel periodo 1 gennaio 2009 – 12 marzo
2018, nonché a versare all' la contribuzione dovuta su tale maggiore imponibile a far data CP_2 dall'11 giugno 2013, nei limiti della maturata prescrizione quinquennale, e a risarcire al il Pt_1 danno per il periodo di contribuzione coperto da prescrizione (1 gennaio 2009 – 10 giugno 2013);
2) condanna, altresì, detta a pagare le spese di ctu e a rimborsare alle altre parti 2/3 CP_1 delle spese del giudizio, liquidati in 6.171,33 euro, oltre spese generali, iva e cpa in favore del
12 ricorrente e in 1.797 euro, oltre spese generali e accessori di legge, in favore dell' ; compensa il CP_2 resto.
Messina, 8.10.2025
Il Giudice del Lavoro
RI TO
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