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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/07/2025, n. 1784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1784 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - Sezione Prima Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice rel.
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1336/2023 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, riservata in decisione all'udienza del 03.03.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
, nato a [...] il [...] – C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Torre del Greco alla via Roma C.F._1
n. 50, presso lo studio dell'Avv. Maria Elena Palomba, dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] – C.F. Controparte_1
, residente in [...]; C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE' Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 03.03.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il procuratore costituito del ricorrente si è riportato ai propri
1 scritti ed atti difensivi, chiedendo di dichiarare la separazione dei coniugi, confermando i provvedimenti provvisori di cui all'ordinanza presidenziale chiedendo di nulla disporre per il mantenimento della e nulla disporre CP_1 per il mantenimento del figlio , economicamente autonomo. Per_1
Il P.M. ha concluso in data 26.03.2025 affinché il Tribunale pronunci la separazione dei coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.02.2023, chiedeva che fosse Parte_1 pronunciata la separazione dalla moglie con addebito a quest'ultima. Precisava di aver contratto matrimonio concordatario con in data 04.09.1994 Controparte_1 in Torre del Greco e che dal rapporto con la resistente era nato un figlio,
, il 18.02.2000, maggiorenne, economicamente autonomo e residente a Per_1
Pisa.
A sostegno della domanda deduceva che l'unione coniugale si era disgregata a causa dei comportamenti della in violazione dei doveri di CP_1 assistenza morale e materiale derivanti dal matrimonio.
Il allegava di aver lavorato come marittimo, fino al marzo 2021, Pt_1 quando era stato dichiarato inabile al lavoro che, dal mese di marzo 2022, era in pensione, percependo un importo mensile di €. 510,00 del tutto insufficiente a soddisfare le minime esigenze personali e familiari;
che la moglie era sempre stata poco attenta alle sue esigenze, e che, nella metà del mese di marzo 2022 nel corso di una lite in cui si rese necessario anche l'intervento dei Carabinieri, la CP_1 lasciava la casa coniugale definitivamente senza dare più alcuna notizia di sé recandosi, nella stessa giornata, presso l'Associazione contro la violenza sulle donne denominata con l'intento di rappresentare maltrattamenti Parte_2 mai avvenuti, tanto al fine di presentare strumentale denuncia per maltrattamenti per il cui reato pendeva giudizio penale, che lo vedeva imputato;
che, nell'ultimo periodo della convivenza, si era anche reso conto che, dall'anno
2018 la moglie aveva sottratto cospicue somme di danaro dal conto cointestato presso la Banca di Credito Popolare di Torre del Greco ove veniva accreditato il suo stipendio di marittimo, e sul quale giaceva una consistente somma di danaro;
che, invero, oltre gli importi che venivano utilizzati per la gestione quotidiana della famiglia e per le esigenze del figlio , risultavano strane Per_1 movimentazioni in giroconto che facevano presumere l'accantonamento verso altri
2 conti di cui ignorava la titolarità, spogliandolo di fatto di ogni risparmio necessario anche a curare la sua malattia;
che per tali fatti aveva sporto anche denuncia e vi era un procedimento nei confronti della al proc n. Controparte_1
3832/2022 RG GIP.
Tanto premesso, l'istante chiedeva unicamente la pronuncia di separazione dalla coniuge, con addebito alla moglie, senza richiedere alcun provvedimento accessorio, stante l'indipendenza economica del figlio maggiorenne . Per_1
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza di comparizione dei coniugi
14.06.2023, verificata la regolarità del ricorso, preso atto della mancata costituzione della resistente e, non essendo dunque, possibile, il tentativo di conciliazione stante l'assenza di quest'ultima, il Presidente adottava i provvedimenti provvisori, autorizzando i coniugi a vivere separatamente.
All'udienza del 16.10.2023, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il G.I., preso atto che parte ricorrente aveva ritualmente depositato le proprie note insistendo nelle proprie richieste, ma rinunciando alla richiesta di addebito, dichiarava la contumacia di e rinviava la causa Controparte_1 all'udienza del 17.04.2024 per la precisazione delle conclusioni.
La causa dopo essere stata rinviata per intervenuto trasferimento del giudice istruttore ad altro ufficio, all'udienza del 03.03.2025 sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., veniva riservata al Collegio per la decisione, con termine di giorni sessanta per il deposito della sola comparsa conclusionale, e trasmissione degli atti al P.M. affinché rendesse le sue conclusioni.
Il P.M., con parere reso il 26.03.2025 concludeva per l'accoglimento del ricorso.
La domanda di separazione va accolta, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 cc.
Ed invero, da quanto dedotto da parte ricorrente e di fatto non contestato da parte resistente, rimasta contumace, tra i coniugi è venuta meno ogni forma di comunione materiale e spirituale per cui, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente deve essere pronunziata la separazione personale dei coniugi.
Quanto ai provvedimenti accessori di natura patrimoniale nulla va disposto, dal momento che il ricorrente ha dichiarato di nulla pretendere dalla
3 moglie dal punto di vista economico e non vi sono figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti.
Allo stesso tempo, nulla va disposto in ordine al mantenimento della moglie, in quanto la parte legittimata a far valere tale diritto (la stessa) CP_1 non si è costituita nel presente giudizio e non ha spiegato, dunque, alcuna domanda.
Le spese processuali, tenuto conto della natura della causa e della contumacia del resistente, vanno dichiarate non ripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione dei coniugi , nato a [...] Parte_1
Greco il 14.12.1966 e , nata a [...] il Controparte_1
21.09.1969;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all' Ufficiale dello stato Civile del Comune di Torre del
Greco per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R. 3.11.2008
n. 396 (Ordinamento stato Civile) (Atto n. 426, parte II, serie A, dei registri di matrimonio dell'anno 1994);
3) dichiara irripetibili le spese processuali.
Così deciso in Torre Annunziata il 01.07.2025, in camera di consiglio.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato dott.ssa Marianna Lopiano
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