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Sentenza 16 maggio 2024
Sentenza 16 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 16/05/2024, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Chiara Gagliano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 15.05.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 1726/2022 R.G., promosso
da
rappresentato e difeso dall'avv.to Giusy Parte_1
Albanese ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Petralia Soprana (Pa), Via della Repubblica, 41;
opponente contro
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_1 difeso dall'avv.to Atanasio Maurizio Greco ed elettivamente domiciliato in Torino, Via dell'Arcivescovado 9, presso l'Avvocatura Distrettuale Inps;
, in persona del legale Parte_2 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Scaglione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo, Via G. Bonanno, 122. opposti
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 16.06.2022, il ricorrente indicato in epigrafe propose opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 296 2022 90017432 46/00, notificata il 13.05.2022, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 35.339,48, per la
1 mancata corresponsione di contributi IVS e rate premio relativi agli CP_2 anni 2010, 2011, 2012 e 2013. A sostegno dell'opposizione eccepì la mancata e/o irrituale notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento impugnata nonché l'intervenuta prescrizione delle pretese creditorie. Concluse, pertanto, chiedendo di: “accogliere l'odierno ricorso, dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato e per l'effetto annullarlo con qualsiasi statuizione nel rito e o nel merito;
annullare l'intimazione di pagamento n° 29620229001743246000, notificata in data 13.05.2022, nonché i ruoli ad essa sottostanti oggetto di impugnazione per essersi il diritto alla riscossione estinto per intervenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale;
quindi, ritenere e dichiarare non dovuta la somma di euro € 15.710,20 (comprensiva di sanzioni, interessi ed oneri di riscossione) di cui all'anzidetta intimazione n.ro 29620229001743246000 inerente ai ruoli ad essa sottostanti oggetto di impugnazione;
con diritto alla ripetizione delle somme che fossero comunque e coattivamente riscosse in pendenza di giudizio e con ogni altra riserva di legge. Condannare i convenuti al pagamento delle spese e onorari del presente giudizio” (cfr. conclusioni del ricorso). L' si costituì in giudizio eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità CP_1 del ricorso ex art. 100 c.p.c. per difetto di interesse ad agire, il proprio difetto di legittimazione passiva e contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso. Costituitosi in giudizio, l' eccepì, preliminarmente, l'incompetenza per CP_2 territorio del giudice adito nonché il proprio difetto di legittimazione passiva e dedusse, nel merito, l'infondatezza del ricorso. Si costituì in giudizio anche l' Controparte_3 contestando la fondatezza del ricorso del quale chiese il rigetto. Con ordinanza del 22.02.2023 è stata dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Termini Imerese in favore di quello di Palermo in ordine all'opposizione alle cartelle di pagamento n. 296 2013 0014657982 e n. 296 2014 0006987990, relative a rate premio , atteso che l'unico CP_2 ufficio deputato alla riscossione dei contributi dei lavoratori dipendenti e/o al pagamento dei premi assicurativi e delle relative sanzioni civili ha sede in Palermo. La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 15.05.2024 per il deposito di note.
*** Preliminarmente, va disattesa l'eccezione, sollevata da parte ricorrente, di nullità della notifica dell'atto impugnato per mancata compilazione della relata di notifica, considerato che la costituzione in giudizio del destinatario dell'atto e/o la proposizione del ricorso, così come nella specie,
2 preclude la declaratoria di nullità ex art. 156, primo comma, c.p.c. (cfr. Cass. n. 6683/2024; n. 20784/2015; n. 4794/2006). Nel merito, va rilevata l'indubbia ammissibilità dell'odierna opposizione, essendo l'impugnazione inquadrabile nello schema dell'art. 615 c.p.c. (art. 29 co. 2 d.lgs. 46/1999) là dove diretta a negare la perduranza del diritto dell di agire in executivis in relazione ad un evento (la prescrizione) CP_1 che si assume maturato dopo la notificazione della cartella e degli avvisi di addebito per cui è causa. Sulla scorta di tali premesse, va osservato che l'avviso di addebito nr. 596 2013 00009264 26 000 è stato notificato in data 08.04.2013 (cfr. produzione ) e l'avviso di addebito nr. 596 2014 00004131 84 000 in CP_1 data 12.06.2014 (cfr. Produzione ), mentre manca in atti la prova CP_1 della regolarità della notifica dell'intimazione di pagamento nr. 296 2017 9044741077000 – ulteriore atto interruttivo della prescrizione - non andata a buon fine, essendo errato l'indirizzo pec del destinatario (cfr. fascicolo ADE). Diversamente per la cartella di pagamento nr. 296 2011 0011866711000, notificata il 05.07.2011 (cfr. produzione ), per l'avviso di addebito nr. CP_1
596 2012 000 16569 01 000, notificato il 15.05.2012 (cfr. produzione
) e per l'avviso di addebito nr. 596 2012 00062148 10 000, notificato CP_1 in data 14.01.2013 (cfr. produzione ), a cui ha fatto seguito, entro il CP_1 termine di prescrizione quinquennale, la notifica, in data 12.07.2016, dell'intimazione di pagamento nr. 296 2016 9011029410000 (cfr. produzione e la successiva notifica, in data 13 Parte_2 maggio 2022, dell'intimazione di pagamento oggi opposta;
sul punto, va, infatti, rilevato che tutti i termini di prescrizione e di decadenza maturati nel periodo 8/03/2020 - 31/08/2021 (periodo di sospensione), sono stati prorogati, per effetto dell'art. 12 D. Lgs. n. 159/2015, richiamato dall'art. 68, co. 1, D.L. n. 18/2021 (cd. decreto Cura Italia), fino al 31 dicembre del secondo anno successivo (nella specie, 31.12.2023) alla fine del periodo di sospensione. In conclusione, vanno, pertanto, dichiarati prescritti i crediti iscritti nell'avviso di addebito nr. 596 2013 00009264 26 000 e nell' avviso di addebito nr. 596 2014 00004131 84 000 e per l'effetto, va affermata l'insussistenza del diritto di di agire Controparte_3 esecutivamente per il soddisfacimento dei predetti crediti. Per il resto, invece, l'opposizione va rigettata. Visto il parziale accoglimento dell'opposizione, sussistono giusti motivi per compensare per intero le spese di lite.
PQM
Definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'opposizione,
-dichiara prescritti i crediti iscritti nell'avviso di addebito nr. 596 2013 00009264 26 000 e nell' avviso di addebito nr. 596 2014 00004131 84 000
3 e, per l'effetto, va affermata l'insussistenza del diritto di
[...]
di agire esecutivamente per il soddisfacimento dei Controparte_3 predetti crediti;
-compensa per intero le spese lite tra le parti. Termini Imerese, 16.05.2024
IL GIUDICE Chiara Gagliano
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