Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 23/06/2025, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice - Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 955/2022 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 14.01.2025 e riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a seguito di deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra
Parte_1 Parte_2
(c.f. , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in alla s.s. P.IVA_1 Pt_1
Adriatica n. 35 ed elettivamente domiciliata in Ancona alla Via Marsala n. 12, presso lo studio dell'Avv. Luigi Pianesi, rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno Mandrelli, giusta procura in calce all'atto di appello appellante e
c.f. ), in persona del suo procuratore speciale, con sede Controparte_1 P.IVA_2 in Torino alla Piazza San Carlo n. 156, elettivamente domiciliata in Ancona alla Via Marsala n. 8, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Cinelli, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello appellata e
(c.f. ), in persona del suo legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_3 pro-tempore, già contumace in primo grado, non costituita in appello
Oggetto: rapporti fideiussori – decadenza dalla garanzia per inadempimento – cessione al c.d. “ente ponte”, appello avverso la sentenza n. 986/2022 in data 1.09.2022 del Tribunale di Ancona
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 986/2022 in data 1.09.2022 il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_3 confronti di con la chiamata in manleva del terzo Controparte_3 Controparte_2
quale cessionaria dei crediti, al fine di sentir condannare parte convenuta alla restituzione della
[...] somma di complessivi €.798.226,06 prelevata senza autorizzazione sul c/c della cooperativa e in violazione dei termini di preavviso di cui alle specifiche convenzioni sottoscritte il 25 settembre 1997, il 9 gennaio 2006 e il 31 marzo 2014 e disciplinanti i passaggi formali obbligatori che dovrebbero precedere le eventuali escussioni, specificando che la garanzia prestata dalla cooperativa, per ogni singola posizione, è limitata ad una determinata percentuale del credito concesso, ha preliminarmente dichiarato la competenza del tribunale adito rigettando l'eccezione di compromesso sollevata da parte convenuta quanto alla convenzione del 1997, ha dichiarato il parziale difetto di legittimazione passiva di in relazione ai rapporti di finanziamento garantiti ed estinti prima Parte_4 del 22.11.2015 per un totale di complessivi €.129.147,17 e, ritenendo che la tardiva comunicazione della banca avente ad oggetto l'inadempimento del socio garantito non determina alcuna impossibilità per il fideiussore di esercitare il proprio diritto di surroga attesa la facoltà riservata alla cooperativa di agire in via autonoma nei confronti del garante/socio e, quindi, non costituisce ipotesi di decadenza dalla fideiussione con conseguente obbligo restitutorio, ritenuta infine la mancata violazione da parte della banca dell'obbligo di soddisfarsi esclusivamente sul fondo rischi (depositario delle somme necessarie) e non sul fondo libero in mancanza di prova della capienza di quest'ultimo e ravvisata in virtù di un patto ex art. 1853 c.c. la legittimità di compensazione delle somme dovute alla banca a qualsiasi titolo con il saldo attivo del c/c intestato alla cooperativa, ha rigettato le domande di parte attrice e, in accoglimento della domanda riconvenzionale avente ad oggetto adempimento delle garanzie prestate in relazione agli ulteriori finanziamenti non ancora pagati e riepilogati nella comparsa di risposta alle pagg. nn. 50 e 51, ha condannato parte attrice al pagamento della somma di
€.731.072,30 oltre interessi convenzionali ed oltre al rimborso delle spese di lite.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello Parte_3
, chiedendone la riforma per avere il giudicante rilevato la parziale carenza di
[...] legittimazione passiva di non essendosi il rapporto tra le parti Parte_4 esaurito alla data della dichiarazione di risoluzione di e di costituzione nel Parte_4 nuovo ente-ponte, in ragione della successione temporale tra le diverse convenzioni regolatrici del rapporto tra le parti, nonché per non avere la sentenza provveduto sulla domanda di manleva della terza chiamata in causa REV – Gestione Crediti in quanto il passaggio dal soggetto iniziale all'ente ponte include anche le passività corrispondenti agli obblighi risarcitori dell'emittente derivante da condotte antecedenti la cessione;
la sentenza è erronea anche per aver ritenuto che, successivamente alla convenzione del 1997, non vi sarebbe alcun obbligo da parte della banca di informare la cooperativa dell'inadempimento del proprio socio garantito, considerato che l'art. 14 della suddetta convenzione prevede l'obbligo di inviare “opportuna comunicazione” e di potersi rivalere sul “Fondo
Rischi” e i successivi artt. 14, 15 e 16 impongono un confronto costante e preventivo tra le parti, né può attribuirsi la natura di contratto autonomo di garanzia alla convenzione del 1997 ed, inoltre, anche le altre due convenzioni del 2006 e del 2014 prevedono obblighi informativi in capo alla banca;
il primo giudice non ha neppure considerato che l'esercizio da parte della banca del diritto di compensazione delle proprie spettanze sui conti liberi non può prescindere dal regolare adempimento di tutte le preliminari pattuizioni (informativa, condivisione di possibili procedimenti di recupero forzoso, ricorso ai fondi vincolati e simili) e, comunque, è la banca ad essere onerata dalla prova che l'addebito sul fondo libero sia avvenuto per l'incapienza del fondo rischi, essendo peraltro incontestata la circostanza della giacenza su quest'ultimo della complessiva somma di €.986.203,56
a cui la banca avrebbe potuto attingere;
la sentenza è erronea sia per non aver statuito sulla domanda risarcitoria che l'appellante ripropone nello stesso tenore di quella formulata in primo grado, sia per aver rigettato la richiesta di CTU contabile/finanziaria finalizzata alla ricostruzione del rapporto in termini di dare/avere e sulla base delle mosse contestazioni su comportamenti illegittimi da parte della banca.
Si è regolarmente costituita in giudizio incorporante a sua Controparte_1 Controparte_4 volta incorporante già chiedendo il rigetto Controparte_5 Parte_4 del gravame proposto e la conferma integrale della sentenza impugnata, reiterando l'accoglimento dell'eccezione del difetto di giurisdizione/di competenza del Tribunale adito in ragione della clausola arbitrale di cui alla prima convenzione e concernente varie posizioni per un ammontare escusso di complessivi €.361.728,33, nonché evidenziando la correttezza della pronuncia che ha dichiarato il difetto parziale di legittimazione passiva, poiché i rapporti già estinti alla data del 22.11.2015 non sono passati in capo a e sono dunque rimasti nella titolarità di Parte_4 [...]
oggi posta in liquidazione coatta amministrativa;
risultano prescritti pagamenti Parte_4 per complessivi €.50.089,66 in quanto eseguiti anteriormente al 31.07.2006, se si consideri che l'unico atto antecedente la citazione con il quale la cooperativa ha interrotto il termine di prescrizione dell'eccepito diritto di ripetizione risulta essere la lettera inviata dal suo legale in data 1.08.2016; gli inadempimenti del mancato rispetto della comunicazione preventiva dovuta alla cooperativa nel termine di 120 giorni dall'inadempimento del proprio socio/soggetto garantito, in assenza di qualsivoglia riferimento delle parti alla natura essenziale della clausola, peraltro derivanti dalla sola convenzione del 2006 (l'art. 15 enuncia tale obbligo), che è da ritenersi un contratto autonomo di garanzia, non determinano la decadenza dalla fideiussione, attesa la diversa ratio prevista dall'art. 1957 c.c., inoltre, anche la convenzione del 1997 ha natura di contratto autonomo di garanzia e non prevede alcun obbligo di informativa della banca, così come la convenzione del 2014, da ciò derivandone l'inammissibilità dell'eccezione di decadenza sollevata;
non sussiste la violazione dell'obbligo di soddisfarsi esclusivamente dal fondo rischi e non da altro saldo creditore libero, intercorrendo con la banca un patto di compensazione e, pertanto, si è limitata ad esercitare un diritto espressamente riconosciutole;
infondata e comunque non provata è la richiesta di risarcimento danni derivante dall'impossibilità di accesso alla procedura di concordato preventivo, non essendo lo stato di difficoltà di parte attrice dipeso dalla banca.
A seguito di ordinanza del 14.01.2025, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è infondato e non merita accoglimento.
Va preliminarmente esaminata la richiesta formulata da parte appellata nelle proprie conclusioni di
“confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata … in ogni caso accogliere le conclusioni spiegate nel giudizio di primo grado e che qui si vanno a ribadire: “1) accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione o di competenza di codesto Tribunale, in relazione alle posizioni regolate dalla
Convenzione del 1997 per la presenza in essa della clausola compromissoria;
…” (cfr. pagg. 38-39 comparsa di costituzione del 3.05.2023).
La domanda è inammissibile, in quanto oltre a non essere stata proposta nelle forme dell'appello incidentale, essendo stata espressamente disattesa in primo grado, si appalesa del tutto incompatibile con quella di conferma integrale della sentenza poco prima formulata.
Con il primo motivo di appello viene criticata la sentenza gravata nella parte in cui, muovendo da un'erronea interpretazione della legge di risoluzione e del contratto di cessione dei crediti, ha ritenuto la carenza di legittimazione passiva di e, quindi, anche delle Parte_4 incorporanti, poi incorporata da in relazione ai rapporti Controparte_4 Controparte_1 garantiti dalla cooperativa ed estinti prima del 22.11.2015, per un totale pari ad €.129.147,17 ed evidenziando parte appellante che i rapporti dedotti in controversia non sono affatto estinti ma pienamente esaminabili e oggetto di legittima richiesta di accertamento anche in ragione della successione temporale tra le diverse convenzioni regolatrici del rapporto tra le parti, lamentando altresì che la statuizione impugnata non ha provveduto sulla domanda di responsabilità rivolta dalla banca convenuta a chiamata in causa al fine di sentirsi garantita e Controparte_6 manlevata da eventuali esborsi.
La censura non è condivisibile.
Dall'esame della documentazione in atti si evince che per svariate posizioni specificamente indicate alle pagg. nn. 13, 14, 15 e 16 della comparsa di risposta della banca, per un totale di €.129.147,17 il rapporto tra le parti si sia esaurito prima del 22.11.20215, data della dichiarazione di risoluzione di e di costituzione nel nuovo ente-ponte, al quale non possono trasmigrare i Parte_4 rapporti bancari non più in corso, come quelli per cui è controversia, in conformità al dato letterale del d.lgs. n. 180/2015 e del provvedimento della Banca d'Italia del 22.11.2015 e che l'azione giudiziaria intrapresa nel dicembre 2016 sia a tale data successiva.
Reputa il Collegio che nel merito della questione della cessione dei diritti controversi appare dirimente quanto già osservato da Corte d'Appello Milano – Sez. spec. Impresa – sentenza n.
917/2019 cui questa Corte ha aderito in altre precedenti sentenze (Corte d'Appello Ancona, sez. I, sentenza 4.11.2022, n. 1387; Corte d'Appello Ancona, sez. I, 24.01.2023, n. 193; Corte d'Appello
Ancona, sez. I, sentenza 26.10.2023, n.1547 e varie altre successive), ribadendo il principio condiviso anche da Corte d'Appello di Bologna, sentenza 15.06.2021, n. 1551.
In sintesi, va ribadito che l'art. 47 d.lgs. n. 180/2015, in ottica di separazione dei patrimoni appartenenti all'ente bancario risolto ed all'ente ponte, prevede che “salvo quanto è disposto dal
Titolo VI, gli azionisti, i titolari di altre partecipazioni o i creditori dell'ente sottoposto a risoluzione
e gli altri terzi i cui diritti, attività, passività non sono oggetto di cessione non possono esercitare pretese sui diritti, sulle attività o sulle passività oggetto della cessione e, nelle cessioni disciplinate dalle sottosezioni II e III, nei confronti dei membri degli organi di amministrazione e controllo dell'alta dirigenza del cessionario”; l'art.
1.1. del provvedimento della Banca d'Italia del 22.11.2015, con riguardo all'oggetto della cessione dall'ente risolto all'ente-ponte, afferma che sono oggetto di cessione “tutti i diritti, le attività e passività costituenti l'azienda bancaria della banca in risoluzione, ivi compresi i giudizi attivi o passivi, inclusi le azioni di responsabilità risarcitorie e di regresso in essere alla data di efficacia della cessione ai sensi degli artt. 43 e 47 d.lgs. n. 180/2015 all'ente ponte”.
In considerazione di quanto appena esposto si rileva come, con il proprio provvedimento, la Banca
d'Italia abbia posto un chiaro limite temporale con riguardo all'oggetto della cessione dei rapporti rispetto all'ente ponte, nella specie, individuato nella loro sussistenza “in essere alla data di efficacia della cessione”, escludendo quei diritti o azioni esercitate in data successiva all'emanazione avvenuta il citato 22.11.2015.
Ed infatti, la ratio della finalità di “mantenere la continuità delle funzioni essenziali precedentemente svolte dall'ente sottoposto a risoluzione” di cui all'art. 42 del cit. d.lgs. n. 180/2015 è quella di consentire la prosecuzione delle funzioni essenziali dell'azienda bancaria in vista della cessione a terzi che avverrà solo in presenza di condizioni di mercato idonee, tanto che l'art. 25 richiede che venga effettuata dalla Banca d'Italia o dal commissario straordinario una valutazione provvisoria che evidenzi tutte le eventuali ulteriori perdite, seguita da una valutazione definitiva (conforme agli artt.
23 e 24), valutazioni in grado di assicurare che le perdite siano pienamente rilevate e di individuare con sufficiente precisione quali attività e passività siano cedute all'ente ponte.
La necessità di una specifica individuazione delle attività e delle passività cedute è confermata anche dall'art. 47, che al settimo comma statuisce “Salvo quanto è disposto dal Titolo VI, gli azionisti, i titolari di altre partecipazioni o i creditori dell'ente sottoposto a risoluzione e gli altri terzi i cui diritti, attività, o passività non sono oggetto di cessione non possono esercitare pretese sui diritti, sulle attività o sulle passività oggetto della cessione e, nelle cessioni disciplinate dalle sottosezioni II
e III, nei confronti dei membri degli organi di amministrazione e controllo o dell'alta dirigenza del cessionario”.
Ulteriore conferma della “specialità” del trasferimento viene individuata nella circostanza che l'ente- ponte, in coerenza con la sua funzione di gestore transitorio che è chiamato a svolgere, in attesa della collocazione sul mercato dell'azienda, non paga alcun corrispettivo per la cessione.
La cessione in favore della società veicolo per la gestione delle attività, attiene, quindi, solo a quei beni e rapporti giuridici che di volta in volta l'autorità di risoluzione ritiene opportuno separare dal complesso di beni e rapporti facenti capo all'ente in risoluzione, per massimizzare il valore oppure consentire la liquidazione assieme alla stessa società veicolo. Lo strumento delle cessioni delineato dagli artt. 29-47 del d.lgs. n. 180/2015 consente, pertanto, alla Banca d'Italia di operare una profonda ristrutturazione degli assetti patrimoniali e finanziari dell'ente in risoluzione, diretta a ripristinare le condizioni di sostenibilità economica delle attività, evitando allo stesso tempo interruzioni nell'erogazione dei servizi essenziali bancari per dare stabilità al sistema. Questo interesse giustifica gli ampi poteri conferiti all'autorità di risoluzione di disporre, unilateralmente tale trasferimento e di conformarne il contenuto, le modalità e gli effetti con la più ampia autonomia.
Nel caso di specie è stata, pertanto, correttamente ritenuta la carenza di legittimazione passiva dell' e quindi di avendo l'appellante promosso il presente giudizio CP_7 Controparte_1 in data 28.12.2016, ossia in epoca successiva alla data di efficacia della cessione, sempre fermo restando l'elemento di fatto, assorbente nel caso de quo, dell'esaurimento del rapporto controverso per n. 44 posizioni debitorie interamente saldate per un complessivo escusso di €.62.030,48 e per n.
22 posizioni addebitate sul conto libero per un complessivo escusso di €.67.116,69, con la conseguenza che le escussioni riferite a finanziamenti non trasferiti in capo a Parte_4 ammontano a complessivi €.129.147,17 e non possono essere richiesti in restituzione.
[...]
Va, inoltre, osservato per completezza del discorso come il citato complesso normativo sia conforme anche alle direttive europee sull'argomento, in quanto secondo Corte giustizia UE sez. I, 5.05.2022,
n. 83 non è contraria alla Carta dei diritti fondamentali una norma che non garantisce completamente gli investitori;
si legge infatti in detta pronuncia che “L'articolo 17, paragrafo 1, della CDFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale applicabile nel contesto di un'azione di risoluzione, che consentendo, in linea di principio, di garantire la neutralità economica di tale azione di risoluzione consistente nella creazione di un ente-ponte e di uno strumento della separazione delle attività, non prevede, in una disposizione espressa:
- la realizzazione di una valutazione equa, prudente e realistica delle attività e delle passività dell'ente soggetto all'azione di risoluzione anteriormente alla sua adozione;
- il pagamento di un eventuale corrispettivo, in funzione della valutazione di cui al precedente trattino, all'ente soggetto a risoluzione o, se del caso, agli azionisti o ai detentori di altri titoli di proprietà;
- che gli azionisti dell'ente soggetto all'azione di risoluzione abbiano il diritto di ricevere una somma non inferiore a quella che si stima che riceverebbero nel caso di liquidazione totale dell'ente secondo le procedure ordinarie di insolvenza, prevedendo tale meccanismo di salvaguardia unicamente per i creditori i cui crediti non sono stati ceduti;
- una valutazione, a prescindere dalla valutazione di cui al primo trattino, al fine di determinare se gli azionisti e i creditori avrebbero ricevuto un trattamento più favorevole nel caso in cui l'ente soggetto a risoluzione fosse stato assoggettato a procedura ordinaria di insolvenza”.
Infine, la omessa pronuncia da parte del Tribunale in ordine alla responsabilità di Controparte_6
è da attribuirsi all'assenza di condanna a carico della banca convenuta e, pertanto, il
[...] primo giudice correttamente ha ritenuto di non esaminare la richiesta di manleva.
Con il secondo motivo di gravame parte appellante si duole della sentenza impugnata per non aver rilevato l'inadempimento degli obblighi informativi contestati a carico della banca e presenti in tutte le convenzioni, avendo il primo giudice erroneamente dedotto che, nelle convenzioni successive a quella del 1997, non vi sarebbe alcun obbligo da parte della banca di informare la cooperativa dell'inadempimento del proprio socio garantito e contestando, altresì, la natura di contratto autonomo di garanzia in riferimento al contenuto delle convenzioni in essere, con conseguente verificarsi dell'invocata inefficacia della garanzia. L'assunto non è condivisibile.
Osserva la Corte che, come già correttamente rilevato dal giudice di prima istanza, solo la convenzione del 9.01.2006 disciplina, all'art. 15, l'ipotesi di inadempimento dell'impresa finanziata, al verificarsi del quale la banca dovrà informare la cooperativa -nelle svariate forme di comunicazione ivi indicate- nel termine massimo di 120 giorni e, contestualmente, potrà avviare le proprie azioni di recupero del credito;
la convenzione precedente del 25.09.1997 non presenta una siffatta previsione e, anzi, contiene la deroga all'art. 1957 c.c. (cfr. pag. 16), con espressa rinuncia ad opporre eccezioni, mentre la convenzione del 31.03.2014 non contempla alcun termine per la comunicazione dell'inadempimento alla cooperativa e prevede sia la formale rinuncia della stessa al beneficio della preventiva escussione, sia la rinuncia ad opporre preventivamente eccezioni in relazione al credito vantato dalla banca (cfr. pag. 3).
Pur nella diversità della loro stesura tecnica riconducibile anche alle varie epoche temporali di riferimento, le tre convenzioni contemplano in modo del tutto analogo le conseguenze dell'ipotesi in cui il credito concesso al soggetto garantito entri in una persistente situazione di difficoltà, conseguentemente legittimando la banca all'escussione della cooperativa, senza previa necessaria dimostrazione di aver preventivamente aggredito in via esecutiva il patrimonio del debitore inadempiente garantito: da tali disposizioni si ricava in modo inequivoco che trattasi di convenzioni che in virtù delle clausole tipiche in esso contenute di “pagamento a semplice richiesta” e “rinuncia ad opporre eccezioni” , vadano inquadrate nell'alveo del contratto autonomo di garanzia, del tutto sganciato dal rapporto garantito ed idoneo ad esimere il giudice dall'esame delle sue clausole e delle eccezioni di tipo non imperativo dalla natura di contratto autonomo di garanzia.
L'assunto è in linea con il consolidato orientamento di legittimità, per la quale l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, essendo tale clausola incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione di tipo tradizionale (Cass., Sez. Un., sent. n. 3947 del 18.02.2010). In definitiva, per poter configurare un contratto autonomo di garanzia, è necessario che dal contratto emerga la volontà dei contraenti di rendere autonoma la garanzia, imponendo al garante non solo di pagare immediatamente ma anche di non sollevare in modo assoluto (anche in un secondo momento) eccezioni (in questo senso, sent.
Cass. 28.02.2007, n. 4661).
Tornando all'esame del caso di specie, il Collegio condivide in quanto logico e convincente il ragionamento del primo giudice, il quale ha ritenuto che la disposizione relativa al termine di 120 giorni per la comunicazione dell'inadempimento del debitore garantito risulta avere uno scopo differente da quello perseguito dall'art. 1957 c.c. e che “dall'interpretazione della convenzione risulta che la garanzia concessa dalla cooperativa non risulta correlata alla scadenza dell'obbligazione principale, ma al suo integrale adempimento. In questi casi la giurisprudenza ha chiarito che l'azione del creditore non è soggetta al termine di cui all'art. 1957 c.c.”, rilevando all'esito di un'interpretazione letterale del testo contrattuale la mancata previsione, in caso d'inosservanza del termine suddetto, della conseguenza della decadenza dalla garanzia e dovendo, altresì, considerarsi il comportamento antecedente e successivo tenuto dalle parti nello stipulare convenzioni di contenuto similare, con il logico riscontro che “il termine di 120 giorni risulta legato al potere di agire per il recupero del credito da parte della banca ovvero della cooperativa contro il debitore socio” (cfr. pag.
15 sent.) e non alla decadenza dalla garanzia;
con la conseguenza che esso non può ritenersi essenziale, atteso che “il mancato rispetto del termine di 120 giorni per la comunicazione contenente
l'inadempimento del socio garantito non determina alcuna impossibilità per il fideiussore di esercitare il proprio diritto di surroga attesa la facoltà riservata alla cooperativa di agire in via autonoma nei confronti del garante/socio. Né tale impossibilità è stata in alcun modo allegata da parte attrice” (cfr. pag. 18 sent.).
L'interpretazione letterale e teleologica della clausola in esame porta, dunque, incontrovertibilmente ad affermare che l'obbligo di garanzia assunto da parte appellante non è stato correlato alla scadenza dell'obbligazione principale, ma al suo integrale soddisfacimento: così ricostruita la volontà delle parti, non può che farsi applicazione nel caso di specie del consolidato principio di diritto per cui
“Allorché la polizza fideiussoria è correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale, ma al suo integrale soddisfacimento, l'azione del creditore non è più soggetta ad alcun termine di decadenza, con conseguente estraneità della relativa situazione rispetto all'area di operatività dell'art. 1957 c.c.” (cfr. Cass. sent. n. 16836 del 13.08.2015; n. 8839 del 13.04.2007; n. 16233 del
3.08.2005; n. 16758 del 27.11.2002), derivandone quindi l'assoluta irrilevanza dell'avvenuta osservanza o meno del termine nel caso controverso.
In conclusione, non essendo intervenuta la lamentata decadenza dalla garanzia, neppure per i finanziamenti disciplinati dalla convenzione del 9.01.2006, alcuna richiesta restitutoria può essere accolta in favore della cooperativa.
Le argomentazioni che precedono vanno tenute in considerazione anche in riferimento all'ulteriore doglianza appellante del mancato rispetto da parte della banca, in relazione ad altre posizioni garantite per le quali la comunicazione di inadempimento è stata rispettata, dell'obbligo di soddisfarsi del proprio credito attingendo le somme dovute solo ed esclusivamente dal conto vincolato (c.d. “fondo rischi”) gravato da pegno in favore della banca e non da altro saldo creditore relativo ad un conto non vincolato dalla convenzione, così risultando che la banca avrebbe addebitato importi a sé spettanti per complessivi €.165.810,71 sul fondo libero, con ciò violando l'obbligo di attingere solo dal fondo vincolato;
specifica, altresì, parte appellante di aver sollevato eccezione di inadempimento al fine di bloccare la già pervenuta richiesta di escussione dell'importo di €.857.948,72, relativo a n. 56 ulteriori posizioni, di cui n. 43 prive della comunicazione di inadempimento per un controvalore di
€.658.155,41 e che alla data del 13.12.2016, nell'imminenza della notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio, i conti correnti destinati al fondo rischi presentavano un saldo creditore complessivo di €.986.203,56 di cui €.909.917,57 giacenti sul c/c n. 210/6880 ed €.76.285,99 sul c/c n. 210/4934. Pertanto, le somme già pagate su escussioni non regolari per le quali si richiedeva la retrocessione erano pari ad €.798.226,06, rappresentante circa il 65% del totale delle escussioni subite per €.1.225.795,51.
Anche il suddetto motivo è infondato, non risultando in atti la prova degli eseguiti addebiti della somma di €.165.810,71 sul conto corrente non vincolato n. 4843, che comunque prevede l'esistenza di un patto di compensazione, in virtù del quale è consentito alla banca di portare in compensazione le somme ivi giacenti con altre ad essa dovute a qualsiasi titolo: il Tribunale, sul punto, ha correttamente stabilito che “Tale allegazione non è stata specificamente contestata da parte attrice e pertanto deve ritenersi provata ex art. 115 c.p.c.” (cfr. pag. 21 sent.), non risultando che la difesa attorea abbia in primo grado eccepito alcunché al riguardo, neppure in modo generico, negli atti successivi di causa (quali i verbali di udienza e negli atti difensivi conclusivi ex art. 190 c.p.c.), né che essa abbia dimostrato circostanze di segno opposto da cui poter dedurre l'infondatezza dell'eccezione della banca convenuta.
Di conseguenza, alla banca non può addebitarsi alcun comportamento inadempiente, neppure in violazione dell'art. 2911 c.c., per non aver eseguito alcun pignoramento ai danni dello stesso debitore che le aveva concesso pegno su altri suoi beni, ma il mero l'esercizio di un diritto espressamente riconosciutole.
La Corte rigetta, infine, l'istanza di CTU contabile/finanziaria finalizzata alla ricostruzione del rapporto in termini di dare/avere relativamente alle escussioni dei contratti di finanziamento oggetto della domanda riconvenzionale proposta dalla banca ed accolta dal primo giudice, essendo genericamente motivata “sulla base delle mosse contestazioni su comportamenti non ispirati a criteri di legittimità (da parte di ” e, di conseguenza, qualora ammessa, risulterebbe Parte_4 del tutto esplorativa e lesiva dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo.
Alla luce di quanto considerato, l'appello dev'essere rigetto e la sentenza di primo grado confermata.
Le spese di lite del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
In considerazione del rigetto dell'appello, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater
DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228
(applicabile ratione temporis, essendo stato l'appello proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico della parte appellante (cfr. Cass. civile, sez. II, 5.02.2018, n. 2753).
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_3
avverso la sentenza n. 986/2022 in data 1.09.2022 del Tribunale di Ancona, così
[...] provvede:
- Rigetta l'appello proposto;
- Conferma per l'effetto l'impugnato provvedimento;
- Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 115/02, come modificato dalla L. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del co. 1 bis dello stesso art. 13;
- Condanna l'appellante alla refusione, in favore di parte appellata delle spese Controparte_1 processuali del grado di appello, che liquida in complessivi €.15.658 (di cui €.
2.853 per studio controversia, €.
3.318 per fase introduttiva ed €.
9.487 per fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario al 15% sulle voci imponibili di legge ed oltre al rimborso delle spese vive documentate.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 17.06.2025.
Il Presidente
dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Giudice Ausiliario Est.
dott.ssa Paola Damiani