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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/03/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZ. I CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 18 marzo 2025, davanti al G.I. dott.ssa Maria Militello, viene chiamato il procedimento n. R.G. 527/18
E' comparso, per il ricorrente, l'avv. Donatella Sabbatino per delega dell'avv.
Sorbello
Nessuno è comparso per il resistente
L'avv. Sabbatino insiste nelle richieste istruttorie e si riporta alla propria posizione.
Il G.I. dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
pagina 1 di 13 I SEZIONE CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Maria Militello, all'udienza del 18 marzo
2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile di primo grado iscritta al n. 527 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore (p. Parte_1
iva , con sede in Messina, c.da Roccamotore – Larderia, rappresentata P.IVA_1
e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Gaetano Sorbello e Salvatore
Sorbello, presso il cui studio in Messina, via T. Cannizzaro n. 87 ha eletto domicilio, sostituiti dall'avv. Donatella Sabbatino opponente
E
, rappresentato e difeso dal Controparte_1
Dirigente dell' , ing. ed Controparte_1 Controparte_2
elettivamente domiciliato in Messina, via Ugo Bassi is. 116 n. 103/a opposto
OGGETTO: opposizione ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI: come da verbale in atti
CONSIDERATO IN FATTO
Con ricorso in opposizione ex art. 22 della legge 689/1981 la Commerciale Pt_1
(d'ora in avanti solo per comodità espositiva) agiva in giudizio
[...] Pt_1
chiedendo la revoca e/o l'annullamento delle ordinanze ingiunzioni nn. 17/0730 e
17/0731 emesse nei suoi confronti dall' di Messina Controparte_1
in data 13.12.2017 e notificate in data 29.12.2017.
Rappresentava che le ordinanza opposte ingiungevano alla il pagamento di € Pt_1
73.448,72 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione delle disposizioni di pagina 2 di 13 cui agli artt. 3, 7 e 9, co. 1, della legge n. 68/1999, non avendo, la società, provveduto, per cause ad essa imputabili, a coprire la quota dell'obbligo di cui all'art. 3 trascorsi 60 giorni dalla data in cui era insorto l'obbligo di assunzione. In particolare, la GICAP avrebbe omesso di assumere i seguenti lavoratori: Per_1
, , , ,
[...] Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5
, , , e Persona_6 Persona_7 Persona_8 Persona_9 Persona_10
(ordinanza n. 17/0730) e (ordinanza n. 17/0731). Persona_11
Eccepiva, preliminarmente, la prescrizione estintiva quinquennale di cui all'art. 28 della legge n. 689/1981.
Nel merito si doleva della illegittimità delle ordinanze, le quali non permettevano alla società opponente di approntare una adeguata difesa non riportando la data di inizio degli accertamenti, conclusi in data 14.02.2013.
Circa i singoli lavoratori rilevava che era stato avviato, in data Persona_5
03.04.2012, presso altro datore di lavoro e che, quindi, il periodo sanzionabile non poteva essere quello indicato nella ordinanza ingiunzione (12.12.2010 – 05.11.2012); che , avviato dall'Ufficio del Lavoro con la qualifica di “ausiliario Persona_1 di vendita”, non accettava la proposta della società di assunzione presso il p.v. di S.
Agata di Militello ed agiva in giudizio nei confronti della GICAP con ricorso rigettato dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina;
che , Persona_3
avviata dall'Ufficio con la qualifica di “generico”, non veniva assunta in CP_1
quanto in organico non erano disponibili posti con tale qualifica;
che Persona_2
non si presentava presso gli uffici della per essere assunto dopo la nota di Pt_1
avviamento dell'Ufficio del Lavoro;
che non accettava la Controparte_3
proposta della società di assunzione presso il p.v. di S. Agata di Militello, manifestando la volontà di essere assunto a Messina, ed agiva in giudizio nei confronti della con ricorso rigettato dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Pt_1
Messina; che in relazione ai lavoratori , , , Persona_4 Persona_6 Persona_7
pagina 3 di 13 , e la non riscontrava alcuna Persona_8 Persona_9 Persona_10 Pt_1 nota di avviamento dell'Ufficio del Lavoro.
Chiedeva, quindi, di accogliere l'opposizione e, per l'effetto, di dichiarare illegittime le ordinanze opposte;
di dichiarare estinta l'obbligazione di pagare per inosservanza del termine di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981; con vittoria di spese e compensi.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l' , contestando le conclusioni di controparte. Controparte_1
Circa l'eccezione di prescrizione osservava la correttezza della notifica delle ordinanze nel termine quinquennale, decorrente dalla data dell'ultimo accertamento, ossia il 14.02.2013.
Nel merito, osservava che il verbale veniva elevato nei confronti della GICAP, in quanto l' , dopo svariate verifiche, accertava, in data Controparte_1
14.12.2013, che la società opponente non provvedeva a coprire la quota d'obbligo di cui all'art. 3 della legge n. 68/1999 per undici lavoratori. Aggiungeva che, nelle note difensive del 05.11.2012, la non menzionava l'assenza delle note di Pt_1
avviamento notificate dall'Ufficio del Lavoro per i lavoratori , Per_4 Per_6 R_
, e limitandosi ad affermare di non aver potuto assumere tali Per_8 Per_9 Per_10
lavoratori a causa di una non meglio provata crisi aziendale.
Chiedeva, pertanto, di rigettare l'opposizione confermando la validità delle ordinanze ingiunzioni opposte.
All'udienza del 18.3.2025 – in cui subentrava la scrivente – sentita la discussione, il
Giudice riservava la decisione.
RITENUTO IN DIRITTO
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente.
Com'è noto il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 della legge n.
689/1981 decorre dalla data di commissione della violazione.
Nel caso di specie, a fronte di differenti violazioni contestate alla GICAP, può considerarsi la data più risalente tra tutti i periodi sanzionati dall' del CP_1
pagina 4 di 13 Lavoro, ossia l'08.09.2010; è da tale data che deve computarsi il termine prescrizionale di cinque anni previsto dalla legge.
Non deve, tuttavia, trascurarsi che l'eventuale notifica del verbale unico di accertamento determina l'interruzione del termine di prescrizione, che inizia a decorrere ex novo dalla data della notifica, in forza del richiamo, operato dall'art. 28 della legge n. 689/1981, alle norme del codice civile sulla interruzione della prescrizione.
Nel caso di specie, l' ha proceduto a notificare alla società ricorrente e al CP_1
suo rappresentante legale il verbale unico di accertamento in data 20.02.2013 (cfr. all.
2 comparsa di costituzione) e, pertanto, è da tale data che deve farsi decorrere il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 28 della legge n. 689/1981.
Le ordinanze ingiunzione opposte venivano notificate alla società ricorrente in data
08.01.2018 e 10.01.2018 e al rappresentante legale in data 29.12.2017 e 21.12.2017
(cfr. all. 1 comparsa di costituzione), e quindi, regolarmente nel termine di cinque anni decorrente dalla notifica del verbale di accertamento (20.02.2013).
Passando al merito, il ricorso in opposizione della è parzialmente fondato e Pt_1
va, pertanto, accolto in parte per i motivi di seguito esposti.
Giova premettere che il presente giudizio, instaurato a seguito di opposizione ad un'ordinanza ingiunzione emessa dalla Controparte_4
, ha ad oggetto la fondatezza (o meno) della pretesa creditoria
[...] avanzata dall'autorità amministrativa, sicché grava sull'ente resistente che ha emesso il provvedimento opposto l'onere di dimostrare gli elementi costitutivi della propria pretesa e, quindi, la legittimità del potere sanzionatorio esercitato.
Sul punto è consolidato l'orientamento dei giudici di legittimità, secondo i quali l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché, come nelle cause incoate mediante opposizione a ordinanza ingiunzione, il titolare del diritto sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. Ne consegue che nel giudizio promosso da un soggetto per pagina 5 di 13 l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' CP_1
Lavoro sulla base del verbale ispettivo, incombe su quest'ultimo l'onere di dare
[...]
prova dei fatti costitutivi del credito preteso, in quanto soggetto che riveste la qualifica sostanziale di attore (ex multis Cass, civ. ord. n. 26289/2017, Cass. civ. n.
12108/2010, Cass. civ. n. 22862/2010).
Ciò premesso, risulta dagli atti di causa che la era destinataria di due Pt_1 differenti ordinanze con cui l' ingiungeva il pagamento della Controparte_1
complessiva somma di € 73.448,72 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 3, 7 e 9, co. 1 della legge n. 68/1999, per mancata copertura delle quote riservate a persone disabili, per i periodi indicati (cfr. all. 1 comparsa di costituzione).
In particolare, le suddette ordinanze venivano emesse sulla scorta del verbale unico di accertamento n. 09 del 14.02.2013 (cfr. all. 2 comparsa di costituzione), dal quale si evince quanto segue.
L'iter accertativo che conduceva al suddetto verbale aveva inizio in data 13.06.2011,
a fronte di una segnalazione dell'Ufficio del Lavoro per la mancata assunzione, da parte della del lavoratore e, successivamente, veniva Pt_1 Persona_4
ampliato sulla scorta di ulteriori segnalazioni e denunce relative ai lavoratori Per_1
(denuncia del 18.07.2011), (nota del 06.10.2011),
[...] Persona_2
(nota del 28.10.2011), (denuncia del Persona_11 Persona_5
30.01.2012), , e (nota del 14.02.2012). Persona_8 Persona_7 Persona_6
L'iter proseguiva con il deposito, da parte della società opponente, della documentazione richiesta dall' (nota del 05.03.2012) e con la segnalazione CP_1 da parte dell'Ufficio per il Lavoro di una scopertura di 14 disabili e 3 appartenenti alle categorie di cui all'art. 18 della legge n. 68/1999 (nota del 13.03.2012).
Successivamente venivano riscontrate ulteriori segnalazioni e denunce relativamente ai lavoratori (denuncia del 21.05.2012), (nota Controparte_3 Persona_9
del 19.06.2012) e (nota del 28.06.2012), tanto che si rendevano Persona_10
pagina 6 di 13 necessarie ulteriori indagini mediante accesso ispettivo presso la avvenuto in Pt_1
data 12.07.2012 (cfr. all. 5 comparsa di costituzione). Infine, anche la lavoratrice denunciava la mancata assunzione (denuncia del 24.07.2012). Da Persona_3
ultimo, in data 05.11.2012, la forniva la documentazione e le notizie richieste Pt_1 dopo l'accesso ispettivo del luglio 2012, a seguito della cui analisi veniva emesso il suddetto verbale per violazione degli artt. 3, 7 e 9 della legge n. 68/1999.
Con riferimento alla disciplina applicabile, è utile richiamare quanto disposto dagli articoli asseritamente violati dall'opponente, nella formulazione ratione temporis applicabile.
L'art 3, sull'assunzione obbligatoria per le quote di riserva, recita: “I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura: a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.”.
L'art. 7, sulle modalità operative dell'assunzione, chiarisce che: “ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 3 i datori di lavoro assumono i lavoratori facendone richiesta di avviamento agli uffici competenti ovvero attraverso la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 11”.
L'art. 9, co. 1, 2 e 3, con riferimento alle cd. “richieste di avviamento” precisa che: “I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all'assunzione dei lavoratori disabili. In caso di impossibilità di avviare lavoratori con la qualifica richiesta, o con altra concordata con il datore di lavoro, gli uffici competenti avviano lavoratori di qualifiche simili, secondo l'ordine di graduatoria e previo addestramento o tirocinio da svolgere anche attraverso le modalità previste dall'articolo 12. La richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche attraverso l'invio agli uffici competenti dei prospetti informativi di cui al comma 6 da parte dei datori di lavoro
(…)”; il successivo co. 6, infatti, stabilisce che “i datori di lavoro pubblici e privati,
pagina 7 di 13 soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Se, rispetto all'ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non è tenuto ad inviare il prospetto.”.
Da quanto sin qui richiamato si deve rilevare come ai fini dell'adempimento dell'obbligo di assunzione di cui alla legge n. 68/1999, i datori di lavoro possono assumere i lavoratori mediante richiesta di avviamento o mediante la stipula di convenzioni. Nel caso di mancata assunzione entro il termine previsto, l'Ufficio del
Lavoro avvia i lavoratori secondo l'ordine di graduatoria per la qualifica richiesta o altra specificamente concordata con il datore di lavoro sulla base delle qualifiche disponibili mediante le note di avviamento. Il legislatore ha poi espressamente previsto che la richiesta di avviamento, che deve essere formulata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 9, si intende assolta anche tramite l'invio del prospetto informativo – il cui termine ordinario è fissato al 31 gennaio di ogni anno.
Con riferimento alla vicenda per cui è causa, da un esame della documentazione in atti non è stato possibile riscontrare una copia della richiesta di avviamento eventualmente formulata dalla Pt_1
Ciononostante, si deve ritenere comunque assolto l'onere di presentazione della richiesta di avviamento previsto dall'art. 9 della legge n. 68/1999, tenuto conto del fatto che lo stesso , con nota del 03.05.2011, menzionava il Controparte_1
“prospetto informativo” del 31.01.2011 quale presupposto per l'accertamento della mancata assunzione di 12 lavoratori disabili (cfr. all. 3 della comparsa di costituzione) e che, ai sensi dell'art. 9, co 6 della legge n. 68/1999, tale prospetto equivale alla richiesta di avviamento.
pagina 8 di 13 Ciò posto, occorre differenziare la posizione dei lavoratori la cui mancata assunzione determinava l'adozione dell'ordinanza opposta.
Con riferimento al lavoratore si ritiene che la mancata assunzione Persona_1
non sia imputabile a fatto e colpa della Pt_1
E difatti, l'art. 15, co. 4, della legge n. 68/1999 dispone che per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell'obbligo di cui all'articolo 3, il datore di lavoro stesso è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa.
Nel caso in esame, dalla documentazione in atti emerge chiaramente come la mancata assunzione del non sia imputabile all'opponente. Il Tribunale di Messina – Per_1
sezione Lavoro, con sentenza n. 1254/2016 del 15.07.2016 (cfr. all. ricorso), accertava come, a fronte della proposta della GICAP di assumere il con la Per_1
qualifica di “ausiliario alle vendite” presso il punto vendita di S. Agata di Militello, era il lavoratore a rifiutare l'offerta.
Errava, pertanto, l' resistente a sanzionare la per la Controparte_1 Pt_1
mancata assunzione del (periodo sanzionato 10.08.2011 – 05.11.2012), dal Per_1
momento che la società ricorrente dimostrava di essersi adoperata per adempiere agli obblighi occupazionali di cui alla legge n. 68/1999.
Anche con riferimento ai lavoratori , , , Persona_4 Persona_6 Persona_7
, e si ritiene Persona_8 Persona_9 Persona_10 Persona_11
che la mancata assunzione non sia imputabile a fatto e colpa della Pt_1
La società opponente, in particolare, impugnando le ordinanze lamentava che per i predetti lavoratori l'Ufficio del Lavoro non aveva inoltrato le relative note di avviamento.
Invero, come sopra rilevato, la ricorrente puntualmente assolveva all'onere su di essa gravante inoltrando, in data 31.01.2011, il prospetto informativo all'Ufficio del
Lavoro, in ciò esaurendosi l'obbligo incombente sul datore di lavoro.
pagina 9 di 13 Parte opposta, al contrario, non forniva alcuna prova del fatto che i suddetti lavoratori, a fronte della richiesta di avviamento presentata dalla fossero stati Pt_1 effettivamente “avviati” mediante inoltro alla società delle cd. note di avviamento.
Per vero, il verbale di accertamento n. 09 del 14.02.2013 menzionava le differenti note di avviamento;
tuttavia, tale dato va interpretato alla luce del valore probatorio che si intende attribuire ai verbali redatti dagli ispettori del lavoro.
Sul punto, infatti, deve osservarsi che secondo il consolidato orientamento della
Suprema Corte, i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali (al pari di quelli redatti dagli altri pubblici ufficiali) fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la medesima fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante (Cass. n. 17355/2009). In particolare, per le circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese de relato o in seguito a ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, e il materiale raccolto dal verbalizzante dev'essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale, se può valutarne l'importanza ai fini della prova, non può mai attribuirgli valore di vero e proprio accertamento, addossando all'opponente l'onere di provare l'insussistenza dei fatti contestatigli (cfr.
Cass. n. 3973/1998); ciò, peraltro, coerentemente col principio secondo cui l'opposto, benché convenuto in senso formale, è attore sostanziale del procedimento per opposizione e incombe, pertanto, su di lui l'onere di provare le ragioni del proprio credito.
Orbene, stante la contestazione dell'opponente circa il mancato avviamento dei suddetti lavoratori, si ritiene che la documentazione prodotta dall Controparte_1
opposto non sia idonea a dimostrare in alcun modo se, a fronte della richiesta
[...] di avviamento presentata dalla l'Ufficio del Lavoro abbia inoltrato alla Pt_1
pagina 10 di 13 società le note di avviamento necessarie all'assunzione dei lavoratori con disabilità; ne deriva che non può ritenersi sussistente la violazione della normativa di tutela di cui alla legge n. 68/1999 con riferimento ai lavoratori , Persona_4 Per_6
, , , e
[...] Persona_7 Persona_8 Persona_9 Persona_10
Persona_11
Con riferimento al lavoratore , si osserva che la non lamentava Persona_2 Pt_1
la mancata ricezione della nota di avviamento, rilevando anzi che a seguito del corretto avviamento del lavoratore, quest'ultimo non si presentava presso gli uffici della società per essere assunto. Tale ultima circostanza, tuttavia, rimaneva priva di riscontro probatorio, non avendo la GICAP dimostrato di essersi adoperata per finalizzare l'assunzione del né risultando agli atti elementi ulteriori dai quali Per_2
possa desumersi che la mancata assunzione del lavoratore sia dipesa da cause non imputabili alla società ricorrente.
Ne deriva che, con riferimento al lavoratore , deve ritenersi sussistente Persona_2
la violazione contestata dall'Ispettorato del Lavoro per l'intero periodo indicato nel verbale di accertamento, ossia 02.11.2011 – 05.11.2012, per un importo pari a complessivi € 6.673,48 (€ 20,92 per giorni 319).
Anche con riferimento al lavoratore , la non contestava Persona_5 Pt_1
l'invio della nota di avviamento, limitandosi ad osservare l'errore dell'ordinanza ingiunzione opposta nella parte in cui individuava il periodo sanzionabile.
Parte ricorrente, difatti, produceva in atti nota di avviamento n. 1887 relativa al lavoratore , dalla quale era possibile verificare come lo stesso fosse stato Per_5
avviato al lavoro presso un differente datore di lavoro in data 03.04.2012.
Ne deriva che, con riferimento al lavoratore , deve ritenersi Persona_5
sussistente la violazione contestata dall , individuandosi, però, Controparte_1
come termine ultimo del periodo sanzionabile il giorno 02.04.2012, non essendo possibile sanzionare la società opponente per il periodo successivo in cui il lavoratore veniva regolarmente avviato presso altro datore di lavoro.
pagina 11 di 13 L'importo dovuto dalla società ricorrente va, quindi, rimodulato in € 11.358,58, pari alla somma tra € 2.153,78 per il periodo 08.09.2010 – 17.01.2011 (€ 19,06 x giorni
113) ed € 9.204,80 per il periodo 18.01.2011 – 02.04.2012 (€ 20,92 x giorni 440).
Con riferimento, infine, alla lavoratrice , la ne giustificava Persona_3 Pt_1
la mancata assunzione sulla scorta della mancata disponibilità in organico di posti di lavoro con la qualifica di “generico”.
Parte opponente, infatti, rilevava che la non era stata assunta in quanto veniva Per_3
avviata con la qualifica di “generico” (cfr. all. ricorso), a fronte di una differente richiesta da parte della società, la quale inviava il prospetto informativo per diverse specifiche mansioni (“tecnico di computer e grafica – macellaio – controllore PDV di qualità – addetto alle analisi dei flussi – web master”).
Orbene, se è vero che il datore di lavoro può legittimamente rifiutare l'assunzione di un lavoratore con qualifica che risulti, dall'atto di avviamento, differente rispetto a quanto richiesto, è anche vero che, nel caso di specie, in assenza di una copia del prospetto informativo presentato dalla GICAP non è possibile verificare la veridicità di quanto allegato dalla opponente circa le qualifiche richieste all'Ufficio del Lavoro.
Non risultano, peraltro, in atti elementi ulteriori dai quali possa desumersi che la mancata assunzione del lavoratore sia dipesa da cause non imputabili alla società ricorrente, con la conseguenza che, con riferimento alla lavoratrice
[...]
deve ritenersi sussistente la violazione contestata dall' del Per_3 CP_1
Lavoro, per l'intero periodo indicato nel verbale di accertamento, ossia 15.08.2012 –
05.11.2012, per un importo pari a complessivi € 1.485,32 (€ 20,92 per giorni 71).
Alla luce di quanto sin qui esposto e, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dalla GICAP, le ordinanze n. 17/0731 (relativa al lavoratore Per_11
e n. 17/0730 (relativa agli altri lavoratori) vanno annullate e parte
[...]
opponente va condannata al pagamento in favore della della Controparte_4
somma di complessivi € 19.517,38 per le contestazioni ivi confermate, ut supra chiarito.
pagina 12 di 13 Stante l'esito del giudizio, in cui l'opponente è parzialmente vittorioso, vanno compensate per metà tra le parti le spese processuali.
L' va condannato a pagare, in favore Controparte_1
della l'altra metà delle spese processuali, che si liquidano in euro Parte_1
2.931,50 (importo già dimezzato) oltre spese generali, iva e cpa, importo così determinato: euro 393,00 per spese, euro 459,50 per studio, euro 388,50 per fase introduttiva, euro 840,00 per trattazione, euro 850,50 per fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Maria
Militello, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 527/2018 R.G. così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione proposta dalla e, Parte_1
per l'effetto, annulla le ordinanze ingiunzione nn. 17/0730 e 17/0731;
2) condanna la al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
, della somma di € 19.517,38, per le ragioni di cui in motivazione. CP_4
3) Compensa per metà tra le parti le spese processuali
4) Condanna l' di Messina al pagamento, in favore Controparte_1
della dell'altra metà delle spese processuali, che liquida in euro Parte_1
2.931,50 oltre spese generali, iva e cpa
Così deciso in Messina, il 18.3.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Maria Militello)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Angelo
Catalano, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Prima
Sezione Civile del Tribunale di Messina
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