Sentenza 27 agosto 2003
Massime • 1
A seguito della modifica - ad opera dell'art. 55 della legge 26 novembre 1990, n. 353 - dell'art. 350 cod. proc. civ., con la soppressione della figura dell'istruttore nel giudizio di appello e del potere allo stesso attribuito di dichiarare con ordinanza l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'estinzione del gravame, nonché dell'abrogazione - ad opera dell'art. 89 della stessa legge (come modificato dall'art. 3 D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, conv. in legge 6 dicembre 1994, n. 673) - dell'art. 357 cod. proc. civ., che prevedeva il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità o estinzione dell'appello, deve ritenersi che l'adozione di siffatti provvedimenti spetti senz'altro al collegio (nella nuova struttura collegiale del giudizio di appello prevista dal testo modificato dell'art. 350 cod. proc. civ., e salva la monocraticità dello stesso giudizio davanti al tribunale introdotta dall'art. 74 D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, che ha ulteriormente modificato l'art. 350 cod. proc. civ.), il quale provvede con sentenza, trattandosi di provvedimenti che definiscono il giudizio decidendo una questione pregiudiziale attinente al processo e che devono, dunque, rivestire detta forma ai sensi dell'art. 279, n. 2, cod. proc. civ.; con l'ulteriore conseguenza che, per il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, allorché tali provvedimenti siano stati erroneamente assunti con ordinanza, essi sono comunque soggetti alla disciplina della sentenza per quanto riguarda sia il regime delle impugnazioni (onde l'ammissibilità del ricorso per cassazione), sia i requisiti formali di validità (che sono quelli di cui all'art. 132 cod. proc. civ. e, in particolare, la sottoscrizione sia del presidente che del giudice estensore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/08/2003, n. 12537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12537 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENGHINI Massimo - Presidente -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. FIORETTI FR Maria - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PE CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TEVERE 46/B, presso l'avvocato ERODICO CONSIGLIO, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIANO MADONIA, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
TE VA, AXA SPA;
- intimati -
avverso l'ordinanza del Tribunale di PALERMO, depositata il 17/12/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/01/2003 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Espone il ricorrente FR LI:
che, con citazione del febbraio-marzo 1997, egli conveniva in giudizio SA IL e l'assicuratore di questo, s.p.a. L'Abeille, per il risarcimento dei danni derivanti da un sinistro stradale;
resisteva la società assicuratrice, mentre il IL rimaneva contumace e l'adito giudice di pace di Palermo, con sentenza del 1^ settembre 1998, respingeva la domanda non essendo provati i fatti a fondamento della stessa;
che la decisione era da lui appellata davanti al Tribunale di Palermo, con citazione notificata alla s.p.a. l'Abeille il 14 gennaio 1999, cui non seguiva l'iscrizione a ruolo, e con nuova citazione notificata il 25 febbraio 1999 alla predetta società ed il 26 febbraio 1999, con le forme di cui all'art. 143 c.p.c., al IL;
che, iscritta la causa a ruolo, si costituiva la sola società convenuta Axa s.p.a. (ex L'Abeille s.p.a.), resistendo al gravame;
che il Tribunale, con ordinanza depositata il 17 dicembre 1999, dichiarava improcedibile l'appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c., non essendosi l'appellante costituito nel termine di dieci giorni dalla prima notifica della citazione del 14 gennaio 1999. Il LI ricorre per cassazione avverso tale ordinanza. Gli intimati Axa s.p.a. e SA IL non svolgono difese. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il ricorso, deducendo violazione degli artt. 348 e 165 c.p.c. e vizio di motivazione, lamenta che il Tribunale abbia dichiarato improcedibile l'appello prendendo in considerazione, erroneamente, il primo atto di citazione, che non era stato iscritto a ruolo - dunque non era pendente - e del quale il Tribunale aveva avuto conoscenza soltanto perché copia di esso era stata allegata, per l'ufficiale giudiziario, alla seconda citazione, al fine di ottenere la notifica di quest'ultima al IL ai sensi dell'art. 143 c.p.c.. 2. - L'esame dei motivi di ricorso è assorbito dalla dichiarazione, cui questa Corte deve provvedere di ufficio, della nullità del provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 161, secondo comma, c.p.c., per le ragioni che si passa ad illustrare.
2.1. - Occorre premettere che il provvedimento impugnato ha forma di ordinanza e, come tale, è sottoscritto dal solo presidente del collegio, e che al processo in esame si applicano, ratione temporis, le norme del codice di rito come novellate dalla l. 26 novembre 1990, n. 353 (e successive modifiche).
A seguito della sostituzione - ad opera dell'art. 55 della citata l. 353/1990 - dell'art. 350 c.p.c., con la soppressione della figura dell'istruttore nel giudizio di appello e del potere allo stesso attribuito di dichiarare con ordinanza l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'estinzione del gravame, nonché dell'abrogazione - ad opera dell'art. 89 della stessa legge (come modificato dall'art. 3 d.l. 7 ottobre 1994, n. 571, conv. in l. 6 dicembre 1994, n. 673) dell'art. 357 c.p.c., che prevedeva il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'inamissibilità, improcedibilità o estinzione dell'appello, deve ritenersi che l'adozione di siffatti provvedimenti spetti senz'altro al collegio (nella nuova struttura collegiale del giudizio di appello prevista dal nuovo testo dell'art. 350 c.p.c.:
struttura applicabile, ratione temporis, alla fattispecie in esame, nonostante la reintrodotta monocraticità del giudizio di appello davanti al tribunale - ad opera dell'art. 74 d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51, che ha ulteriormente modificato l'art. 350 c.p.c. - in virtù della norma transitoria di cui all'art. 135, comma 1, d.lg. cit.), il quale provvede con sentenza (cfr. Cass. 5250/1999 e 5610/2001). Si tratta, invero, di provvedimenti che definiscono il giudizio decidendo una questione pregiudiziale attinente al processo, e che devono, dunque, rivestire la forma della sentenza ai sensi dell'art. 279, n. 2, c.p.c.. Conseguentemente, per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma affermato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di distinzione tra sentenza e ordinanza, anche allorché la statuizione di improcedibilità sia stata - come nella specie - erroneamente assunta con ordinanza, tale provvedimento, avendo sostanza di sentenza, è comunque soggetto alla disciplina di quest'ultima per quanto riguarda sia il regime delle impugnazioni (onde l'ammissibilità del ricorso per Cassazione in esame), sia i requisiti formali di validità, che sono quelli di cui all'art. 132 c.p.c. e dunque, in particolare, la sottoscrizione sia del presidente che del giudice estensore;
di guisa che, ove il presidente non cumuli in sè anche la qualità di relatore, la presenza della sua sola sottoscrizione rende il provvedimento medesimo viziato dalla nullità insanabile di cui all'art. 161, secondo comma, c.p.c., la quale può essere fatta valere con il ricorso per Cassazione, ma, in caso di proposizione di questo per motivi diversi, deve essere rilevata, anche di ufficio, dalla corte di legittimità, con cassazione del provvedimento impugnato e rinvio della causa ad altro giudice equiordinato, cui spetta di verificare la effettiva sussistenza dei presupposti per la declaratoria di improcedibilità e, nell'ipotesi affermativa, di provvedervi nelle forme di legge (cfr. Cass. 910/1995, in fattispecie di appello secondo il rito del lavoro, nel quale, com'è noto, il principio della trattazione collegiale preesisteva alla richiamata novella del 1990).
Il provvedimento qui impugnato reca, come si è all'inizio evidenziato, la sola sottoscrizione del presidente, in tale esclusiva qualità (non anche, come pure sarebbe in astratto possibile, in quella di estensore), mentre risulta espressamente dal provvedimento stesso che relatore della causa era altro componente del collegio (ciò che fa presumere, in mancanza di diverse indicazioni in atti, che lo stesso giudice fosse anche estensore del provvedimento). Esso, pertanto, non può che essere dichiarato nullo ai sensi della citata disposizione dell'art. 161 c.p.c. e cassato con rinvio ad altro giudice, individuato in altra Sezione del Tribunale di Palermo, che provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sul ricorso, dichiara la nullità del provvedimento impugnato ed assorbiti i motivi di ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione del Tribunale di Palermo.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2003