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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 17/07/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1761/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Mantova
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mauro Pietro Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1761/2023 promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. ANTICO DOMENICO, elettivamente domiciliato in VIA SAN GIROLAMO,
5 – CITTANOVA presso lo studio del predetto difensore (indirizzo telematico:
, come da mandato redatto su atto separato e Email_1
allegato alla citazione;
ATTORE contro
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
DELAINI DANIELE e dell'avv. Antonio Miglietta, elettivamente domiciliata in VIA
ROMA, 19 -MANTOVA presso lo studio dei predetti difensori, come da mandato redatto su atto separato e allegato alla comparsa di costituzione;
CONVENUTA
Oggetto: 140012 – vendita di cose mobili pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Per l'attore:
Voglia l'On.le Tribunale adìto, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa:
- accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale posto in essere dalla convenuta Controparte_1
per l'effetto, dichiarare risolto a ogni effetto di legge il contratto di vendita intercorso tra le parti;
- condannare la società convenuta, in persona del suo legale rappresentante, a risarcire all'attore tutti i danni derivati dalla predetta condotta e, per l'effetto,
- condannare la a corrispondere la somma euro 54.630,00 o la Controparte_1
maggiore somma che risulterà di giustizia, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e all'immagine commerciale, oltre interessi legali dalla data della domanda sino al giorno dell'effettivo ristoro;
- nella denegata ipotesi di rigetto della domanda risarcitoria, condannare l'odierna convenuta a restituire all'attore il doppio dell'importo percepito dalla stessa a titolo di caparra confirmatoria per effetto del contratto sottoscritto tra le parti;
- condannare la convenuta alla refusione di spese, diritti e onorari di causa, oltre IVA,
CPA e spese generali, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.
Per la convenuta:
Nel merito
Rigettare la domanda proposta dalla ditta siccome totalmente Parte_1
infondata in fatto e diritto per le ragioni compiutamente esposte nella comparsa di costituzione e risposta.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 5 Con atto di citazione notificato in data 29-6-2023 l'attore esponeva 1) che, in data 30-7-
2021, aveva sottoscritto la proposta di acquisto n. 25119 relativa alla fornitura da parte di di un autocarro marca IVECO, modello 120E22K per il prezzo Controparte_1
di € 142.740,00 e che, a garanzia dell'impegno assunto, aveva versato € 5.000,00 a titolo di caparra confirmatoria;
2) che, contattata parte venditrice per la consegna del mezzo, aveva constatato che l'autocarro pronto per la consegna era diverso dal modello ordinato essendo contrassegnato dal n. 120EL22K; 3) di avere inviato alla controparte diffida ad adempiere che non aveva sortito effetto;
4) che egli, imprenditore edile, nella certezza di poter disporre del veicolo ordinato, aveva assunto diversi impegni contrattuali confidando anche sul fatto che, se il bene acquistato fosse stato consegnato a marzo del
2022 come previsto in contratto, avrebbe potuto usufruire di agevolazioni fiscali quantificate in € 53.630,00; 5) che egli aveva dichiarato di risolvere il contratto ex art. 1453 c.c.: alla stregua di tali deduzioni l'istante chiedeva che venisse risolto il contratto per grave inadempimento della controparte, che la controparte venisse condannata a restituire il doppio della caparra nonché al risarcimento dei danni (anche all'immagine) quantificati in € 54.630,00 (comprensivi di € 1.000,00 per l'avvio della pratica con
). CP_2
Si costituiva la quale sosteneva 6) che la fornitura concerneva Controparte_1
anche il montaggio di una gru marca Ferrari 7111C A3J2 e che il contratto non prevedeva un preciso termine di consegna essendo contemplato solo una data di
“consegna prevista”; 7) che essa aveva ordinato la gru Ferrari e l'autocarro dopo essersi accertata della possibilità di assemblaggio da parte della e che, in Controparte_3
data 24-12-2021, aveva comunicato all'acquirente la conferma dell'ordine; 8) che lo scoppio del conflitto tra Ucraina e SI (produttori mondiali di materiali necessari per realizzare i semiconduttori) aveva comportato notevoli ritardi nella fornitura dei mezzi
(che venivano consegnati a il 13-10-2022 (la gru) e il 19-12-2022 Controparte_3
(l'autocarro); 9) che, il 2-2-2023, essa aveva comunicato all'acquirente che l'autocarro era giunto alla propria sede;
10) che non era ravvisabile un ritardo nell'approntamento pagina 3 di 5 del mezzo;
10) che la richiesta risarcitoria era esagerata tanto più che le agevolazioni fiscali di cui parte attrice lamentava la perdita erano state prorogate anche per l'anno
2023: alla luce di tali considerazioni la difesa della società convenuta concludeva per il rigetto della domanda. Disposto il mutamento del rito in quello semplificato e assunta la prova orale, la causa veniva rimessa in decisione alla udienza del 15-7-2025 (trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.) sulle conclusioni in epigrafe riportate.
La domanda merita accoglimento nei limiti che seguono.
In primo luogo, deve ritenersi fondata la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della società convenuta: in proposito va rilevato che non è contestato fra le parti che, nel momento in cui aveva dichiarato di essere pronta Controparte_1
alla consegna (e cioè nel febbraio del 2023), il mezzo effettivamente acquistato
(autocarro marca IVECO, modello 120E22K su cui avrebbe dovuto essere montata la gru marca Ferrari 7111C A3J2) non era disponibile né fu disponibile in seguito, tanto che all'attore venne proposta la consegna di un modello diverso (autocarro marca
IVECO, modello 120EL22K) come emerge dalle dichiarazioni rese dai testi Tes_1
e La mancata consegna del mezzo avente le qualità promesse,
[...] Testimone_2
nonostante il tempo trascorso (la consegna peraltro era prevista per marzo/aprile con tolleranza di 20 giorni), giustifica la risoluzione del contratto in questione.
Per effetto della risoluzione del contratto all'attore va restituito l'importo della caparra maggiorato degli interessi di cui all'art. 1284 co. I c.c. dalla notifica della citazione sino al saldo effettivo.
Non avendo l'attore inteso esercitare il diritto di recesso ex art. 1385 II co. c.c., non gli può essere attribuito il doppio della caparra atteso che il danno, proposta la domanda di risoluzione, deve essere liquidato secondo le regole generali (v. art. 1385 III co. c.c.; cfr.
Cass. 23-8-2007 n. 17923; Cass. 27-4-2016 n. 8417; Cass. 29-9-2020 n. 20532).
Non può riconoscersi il danno per mancata fruizione delle agevolazioni fiscali concernenti sia gli investimenti “Industria 4.0” sia i crediti d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno atteso che le agevolazioni fiscali in questione sono state pagina 4 di 5 prorogate per il 2023 rispettivamente dall'art. 1 co. 265 e 267 della legge n. 197/2022 e dall'art. 1 co. 44 della legge n. 234/2021 sicché l'attore era in grado (come peraltro risulta abbia fatto) di acquistare altro mezzo godendo delle predette agevolazioni.
Infine, nessuna somma può essere riconosciuta per danno all'immagine commerciale in quanto non provato né può essere attribuito l'importo di € 1.000,00 relativo alla consulenza di cui al documento n. 7 prodotto dall'attore non emergendo dalla causale ivi riportata la sussistenza del nesso di causalità con la presente vertenza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in conformità dei parametri medi di cui al d.m. 55/2014 e successive modifiche, tenendo conto dell'importo in concreto riconosciuto (anche con riferimento al contributo unificato) e con distrazione delle stesse in favore del difensore dell'attore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara risolto per inadempimento di il contratto di Controparte_1
compravendita stipulato fra essa e in data 30-7-2021; Parte_1
- condanna a pagare in favore dell'attore la somma di € 5.000,00 Controparte_1
oltre agli interessi calcolati ex art. 1284 co. 1 c.c. a far data dal 29-6-2023 sino al saldo definitivo;
- condanna altresì la parte a rimborsare all'attore le spese di lite, Controparte_1
che si liquidano in € 98,00 per spese, € 2.552,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali pari al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, spese che vanno distratte in favore del difensore dell'attore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c..
17 luglio 2025. CP_1
Il Giudice
dott. Mauro Pietro Bernardi
pagina 5 di 5