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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 01/04/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE e LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2231 /2024
Oggi 01/04/2025, preso atto delle note sostitutive di udienza depositate nell'interesse delle parti
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura.
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE E LAVORO in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia Immordino, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2231/2024 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Vincenzo Salvo ( per mandato in atti Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo
( t) per procura generale alle liti in notaio in Email_2 Per_1
atti.
RESISTENTE
OGGETTO: post ATPO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il CP_1
possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno mensile di invalidità civile ex art. 13 Legge 118/71 e per la sussistenza
2 dei requisiti per la maggiorazione contributiva ex art. 80 L. n. 388 del 2000, ovvero quelli per l'esenzione ticket.
Resisteva in giudizio l contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso di cui CP_1
chiedeva il rigetto.
La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e decisa sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta.
Il ricorso va accolto nei termini di cui alla CTU in atti.
Giova precisare che ai fini della corresponsione dell'assegno mensile di invalidità, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 118/1971, l'istante deve, innanzitutto, possedere una riduzione della propria capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%, ed inoltre non deve svolgere attività lavorativa.
Ed invero il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ritenuto l'odierna parte ricorrente invalida nella misura del
100% (cfr. relazione in atti).
Sotto il profilo strettamente sanitario, il dott. con ragionamento Persona_2
completo e scevro da qualunque censura razionale ha asseverato che: “Sulla base delle
infermità di cui il Sig. è affetto poste in diagnosi rapportate alle tabelle ministeriali Parte_1
vigenti (Decreto Ministeriale del 05.02.1992) e dell'esame obiettivo effettuato affermo che il Sig.
presenta i requisiti medico-legali per la concessione dell'assegnao mensile Parte_1
di assistenza in quanto il complesso delle infermità poste in essere riduce permanentemente la
capacità lavorativa del ricorrente in misura pari al 100%.”
Inoltre, il CTU “sulla scorta di quanto riconosciuto nella consulenza tecnica afferma che oltre
all'assegno mensile il ricorrente possiede i requisiti per la maggiorazione contributiva ex art. 80L. n.
388 del 2000, ovvero quelli per l'esenzione ticket”.
Il CTU nella perizia ha fornito completa e adeguata risposta al quesito sottoposto,
illustrando analiticamente tutte le patologie da cui è affetto il ricorrente e indicando per ogni singola patologia, codice tabellare di riferimento (DM 05.02.92) e percentuale invalidità,
giungendo così al grado invalidante complessivo.
3 Per quanto riguarda la data di decorrenza il dott. ha asseverato che il Persona_2
beneficio decorre dal 18.10.2024.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno condivise perché immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti motivazioni e considerazioni medico-legali (cfr. relazione di consulenza in atti).
Parte ricorrente è dunque in possesso dei requisiti sanitario per percepire l'assegno di invalidità di cui all'art.13 L.118/71 e la maggiorazione contributiva ex art. 80 L. n. 388 del
2000, ovvero quelli per l'esenzione ticket, a decorrere dal 18.10.2024.
Il ricorso va dunque accolto nei predetti termini.
Vanno integralmente compensate le spese di lite tenuto conto della decorrenza della prestazione successiva alla domanda amministrativa e alla visita da parte della competente
Commissione (cfr. sul punto Cassazione civile, sez. VI , n. 7307/2011: Ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la soccombenza costituisce un'applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo;
pertanto, con riferimento alle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, sussiste parziale soccombenza della parte privata, idonea a giustificare la compensazione delle spese, sia nell'ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, sia nell'ipotesi in cui, ancorché esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale;
v. anche
Cassazione civile sez. VI, n. 26565/2016; Cassazione civile sez. VI, n. 5722/2021).
Vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU già liquidate con CP_1
separato provvedimento.
P.Q.M.
1. accoglie parzialmente il ricorso e dichiara che parte ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento all'assegno mensile di assistenza ex art 13
4 L. 118/71 e per la sussistenza dei requisiti per la maggiorazione contributiva ex art. 80 L. n.
388 del 2000, ovvero quelli per l'esenzione ticket dal giorno 18.10.2024;
2. compensa integralmente le spese di lite;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate CP_1
con separato provvedimento.
Marsala, il 1.4.2025
IL GIUDICE
-Cinzia Immordino Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Cinzia Immordino in conformità
alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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