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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIX, sentenza 11/02/2026, n. 2293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2293 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2293/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BENEDUCE VALERIA, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8120/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3014F03257 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1716/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente, propone alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, in composizione
Monocratica, ricorso avverso l'avviso di accertamento n TF3014F03257/2024 emesso dall'Agenzia Delle
Entrate Direzione Provinciale I di Napoli con il quale chiede il pagamento di complessivi € 3.877,00 per una maggiore imposta sostitutiva per l'anno 2018 per la sua professione di odontoiatra.
Il suddetto avviso di accertamento deriva da un PVC della G.d.F, dal quale veniva accertato un maggior reddito pari ad € 35.927 composto dal reddito già dichiarato di € 9.402,00 più reddito presunto accertato di
€ 26.525,00; la maggiore imposta sostitutiva scaturita da richiamata accertamento risulta essere pari ad
€ 1.327,00 oltre a sanzione di interessi
Il ricorrente rileva che, in seguito a tale avviso di accertamento, ha presentato istanza di accertamento con adesione, che però si è concluso con esito negativo e, pertanto, propone ricorso chiedendo l'annullamento del suddetto atto impugnato e in subordine, il ricalcolo del reddito, visto che una parte degli impianti sarebbero stati installati a familiari gratuitamente, e che un'altra parte non sarebbe stata utilizzata perché non conforme all'ordine di acquisto e, per tale motivo, trattenuta dal rappresentante della Straumann, in attesa di determinarne l'utilizzo o la riconsegna;
inoltre rileva che il valore medio del compenso da lui percepito sarebbe pari a non più di € 500,00.
Si costituisce Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Napoli, che chiede il rigetto del ricorso, ritenendo di aver operato legittimamente, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio
All'odierna udienza, la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e documenti depositati, all'esito della discussione pubblica, provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato
L'avviso impugnato prende abbrivio dall'attività accertativa effettuata dalla Guardia di Finanza Gruppo di
Frattamaggiore trasfusa poi nel P.V.C. del 24/4/2024, relativamente all'adempimento degli obblighi tributari ai fini II.DD., IVA e degli altri tributi, per il periodo dall'01/01/2018 al 28/2/2024 in relazione alle operazioni effettuate dal contribuente nella propria attività di odontoiatra
Dal controllo eseguito i militari verbalizzanti hanno ricostruito i componenti positivi di reddito, valorizzando gli acquisti di impianti dentali, sulla scorta delle fatture di acquisto rinvenute, al netto delle note di credito emesse e moltiplicando il valore ottenuto per il compenso medio percepito pari a € 1.200,00, stabilito in base all'importo indicato dal professionista nel corso del contraddittorio del 13/3/2024
Dall'avviso impugnato si evince come i dati ed elementi, acquisititi dall'Ufficio ha fatto emergere che come il contribuente ha conseguito per l'anno di imposta 2018 una maggiore base imponibile da sottoporre a tassazione
Nell'atto impugnato l'Agenzia ha adottato il metodo di controllo analitico con ricostruzione induttiva dei ricavi
(ex art 39 comma 1 lettera D DPR 600/1973) e, avverso le presunzioni di cui l'ente finanziario si è avvalso, al fine di determinare l'attività non dichiarata e dunque la pretesa di cui all'accertamento, parte contribuente può dimostrare il contrario, visto che al riguardo si verifica un'inversione dell'onere della prova a suo carico.
A differenza del metodo induttivo puro, con il metodo analitico, l'Ufficio procede solo a completare i dati contabili e le lacune riscontrate, sulla scorta delle scritture contabili, ricorrendo, ai fini della dimostrazione dell'esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati ovvero dell'inesistenza di componenti negativi dichiarati, anche presunzioni semplici
Avverso la ricostruzione operata dall'Ente, parte contribuente deve dimostrare non soltanto l'effettività di quanto dichiarato, ma anche il valore del compenso medio percepito non supera euro 500,00, ma tale prova non è stata fornita
Pertanto si condividono le argomentazioni illustrate dall'amministrazione resistente atteso che effettivamente l'avviso impugnato contiene tutti gli elementi di fatto di diritto che hanno portato all'emissione di tale atto, in quanto la motivazione illustra in modo chiaro e univoco tutti i presupposti fattuali
Non emergono chiare evidenze documentali in relazione alla circostanza riguardante l'utilizzo di impianti in forma gratuita e il compenso medio percepito, determinato invece dai verbalizzanti nella misura di € 1.200,00 per singolo impianto, così come emerso in contraddittorio con la parte in data 13/3/2024 nel corso della verifica e poi il contribuente ha anche presentato comunicazione di adesione al processo verbale di constatazione, confermando la legittimità dei rilievi relativi agli anni 2018, 2019, 2020 e 2023 e condizionandolo alla correzione di errori per gli anni 2021 e 2022.
Il Giudice ritiene, pertanto, che non possano trovare accoglimento le doglianze sollevate nel ricorso in esame
Sul punto si condividono le argomentazioni illustrate dall'Amministrazione resistente atteso che, effettivamente, l'atto de quo contiene tutti gli elementi di fatto e di diritto che hanno portato l'Ufficio alla sua emissione.
Ne consegue che l'atto impugnato deve ritenersi adeguatamente motivato perché in esso sono contenuti tutti gli elementi che hanno consentito di ricostruire le ragioni della maggiore pretesa tributaria, anche per quanto concerne il calcolo degli interessi applicati, gli oneri ed i compensi di riscossione , visto che il contenuto della cartella di pagamento è redatto secondo uno schema vincolato nei suoi elementi necessari.
Per quanto esposto, la Corte, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nella misura di E. 300,00 più oneri accessori se dovuti
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BENEDUCE VALERIA, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8120/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3014F03257 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1716/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente, propone alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, in composizione
Monocratica, ricorso avverso l'avviso di accertamento n TF3014F03257/2024 emesso dall'Agenzia Delle
Entrate Direzione Provinciale I di Napoli con il quale chiede il pagamento di complessivi € 3.877,00 per una maggiore imposta sostitutiva per l'anno 2018 per la sua professione di odontoiatra.
Il suddetto avviso di accertamento deriva da un PVC della G.d.F, dal quale veniva accertato un maggior reddito pari ad € 35.927 composto dal reddito già dichiarato di € 9.402,00 più reddito presunto accertato di
€ 26.525,00; la maggiore imposta sostitutiva scaturita da richiamata accertamento risulta essere pari ad
€ 1.327,00 oltre a sanzione di interessi
Il ricorrente rileva che, in seguito a tale avviso di accertamento, ha presentato istanza di accertamento con adesione, che però si è concluso con esito negativo e, pertanto, propone ricorso chiedendo l'annullamento del suddetto atto impugnato e in subordine, il ricalcolo del reddito, visto che una parte degli impianti sarebbero stati installati a familiari gratuitamente, e che un'altra parte non sarebbe stata utilizzata perché non conforme all'ordine di acquisto e, per tale motivo, trattenuta dal rappresentante della Straumann, in attesa di determinarne l'utilizzo o la riconsegna;
inoltre rileva che il valore medio del compenso da lui percepito sarebbe pari a non più di € 500,00.
Si costituisce Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Napoli, che chiede il rigetto del ricorso, ritenendo di aver operato legittimamente, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio
All'odierna udienza, la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e documenti depositati, all'esito della discussione pubblica, provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato
L'avviso impugnato prende abbrivio dall'attività accertativa effettuata dalla Guardia di Finanza Gruppo di
Frattamaggiore trasfusa poi nel P.V.C. del 24/4/2024, relativamente all'adempimento degli obblighi tributari ai fini II.DD., IVA e degli altri tributi, per il periodo dall'01/01/2018 al 28/2/2024 in relazione alle operazioni effettuate dal contribuente nella propria attività di odontoiatra
Dal controllo eseguito i militari verbalizzanti hanno ricostruito i componenti positivi di reddito, valorizzando gli acquisti di impianti dentali, sulla scorta delle fatture di acquisto rinvenute, al netto delle note di credito emesse e moltiplicando il valore ottenuto per il compenso medio percepito pari a € 1.200,00, stabilito in base all'importo indicato dal professionista nel corso del contraddittorio del 13/3/2024
Dall'avviso impugnato si evince come i dati ed elementi, acquisititi dall'Ufficio ha fatto emergere che come il contribuente ha conseguito per l'anno di imposta 2018 una maggiore base imponibile da sottoporre a tassazione
Nell'atto impugnato l'Agenzia ha adottato il metodo di controllo analitico con ricostruzione induttiva dei ricavi
(ex art 39 comma 1 lettera D DPR 600/1973) e, avverso le presunzioni di cui l'ente finanziario si è avvalso, al fine di determinare l'attività non dichiarata e dunque la pretesa di cui all'accertamento, parte contribuente può dimostrare il contrario, visto che al riguardo si verifica un'inversione dell'onere della prova a suo carico.
A differenza del metodo induttivo puro, con il metodo analitico, l'Ufficio procede solo a completare i dati contabili e le lacune riscontrate, sulla scorta delle scritture contabili, ricorrendo, ai fini della dimostrazione dell'esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati ovvero dell'inesistenza di componenti negativi dichiarati, anche presunzioni semplici
Avverso la ricostruzione operata dall'Ente, parte contribuente deve dimostrare non soltanto l'effettività di quanto dichiarato, ma anche il valore del compenso medio percepito non supera euro 500,00, ma tale prova non è stata fornita
Pertanto si condividono le argomentazioni illustrate dall'amministrazione resistente atteso che effettivamente l'avviso impugnato contiene tutti gli elementi di fatto di diritto che hanno portato all'emissione di tale atto, in quanto la motivazione illustra in modo chiaro e univoco tutti i presupposti fattuali
Non emergono chiare evidenze documentali in relazione alla circostanza riguardante l'utilizzo di impianti in forma gratuita e il compenso medio percepito, determinato invece dai verbalizzanti nella misura di € 1.200,00 per singolo impianto, così come emerso in contraddittorio con la parte in data 13/3/2024 nel corso della verifica e poi il contribuente ha anche presentato comunicazione di adesione al processo verbale di constatazione, confermando la legittimità dei rilievi relativi agli anni 2018, 2019, 2020 e 2023 e condizionandolo alla correzione di errori per gli anni 2021 e 2022.
Il Giudice ritiene, pertanto, che non possano trovare accoglimento le doglianze sollevate nel ricorso in esame
Sul punto si condividono le argomentazioni illustrate dall'Amministrazione resistente atteso che, effettivamente, l'atto de quo contiene tutti gli elementi di fatto e di diritto che hanno portato l'Ufficio alla sua emissione.
Ne consegue che l'atto impugnato deve ritenersi adeguatamente motivato perché in esso sono contenuti tutti gli elementi che hanno consentito di ricostruire le ragioni della maggiore pretesa tributaria, anche per quanto concerne il calcolo degli interessi applicati, gli oneri ed i compensi di riscossione , visto che il contenuto della cartella di pagamento è redatto secondo uno schema vincolato nei suoi elementi necessari.
Per quanto esposto, la Corte, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nella misura di E. 300,00 più oneri accessori se dovuti