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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIII, sentenza 18/02/2026, n. 2849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2849 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2849/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DEL SORBO VINCENZO, Presidente
CHIANURA PIETRO VITO, LA
SORRENTINO ARMANDO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11793/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120249039054438000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1402/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso spedito con posta elettronica certificata del 19/06/2025 ad Agenzia Entrate Riscossione e
Agenzia Entrate D.P. II Napoli, depositato nella segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria in data
20/06/2025, il sig. SO VI, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'Intimazione di Pagamento n. 071 2024 90390544 38 000, notificata in data 12/06/2025, riferita alle sottostanti
Cartelle di Pagamento:
1) n. 071 2014 00340706 38 000, notificata il 14/04/2014, relativa a Ritenute alla fonte Irpef ed Addizionali per l'anno di imposta 2010, pari a € 13.728,19;
2) n. 071 2014 00518416 25 000, notificata il 28/05/2014, relativa ad IVA ed IRPEF per l'anno di imposta
2010, pari a € 48.340,82;
3) n. 071 2014 00596094 48 000, notificata il 28/05/2014, relativa ad IRAP per l'anno di imposta 2010, pari a € 3.459,53;
per un totale pari ad € 65.884,26.
Avendo ritenuto la predetta Intimazione di Pagamento ingiusta, illegittima ed infondata, ne ha proposto l'impugnazione per i seguenti motivi:
- Mancata notifica degli atti presupposti, non essendo state mai notificate le Cartelle di Pagamento ivi richiamate;
- Intervenuta prescrizione del credito azionato, essendo decorso il termine quinquennale previsto dalla legge, in assenza di alcun atto interruttivo;
- Intervenuta decadenza del potere di accertamento, essendo stato violato il termine di cui all'art. 25 D.L. n.
46 del 26/02/1999;
chiedendone l'annullamento con vittoria di spese e compensi, con distrazione in favore del Procuratore costituito, dichiaratosi antistatario, insistendo nelle istanze e nelle conclusioni con le Memorie Illustrative depositate il 09/09/2025.
Agenzia Entrate Associazione_1, costituita nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il 16/09/2025, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, attesa la regolare notificazione, non solo delle Cartelle di Pagamento richiamate nell'Intimazione di Pagamento impugnata, ma anche del successivo seguente atto esattivo:
- Comunicazione Preventiva di Iscrizione Ipotecaria n. 071 76 2014 000036 07 000 in data 24/11/2014; che, oltre a cristallizzare la pretesa creditoria, ha interrotto il termine prescrizionale decennale.
A riprova dell'infondatezza del ricorso ha pure fatto rilevare che, in data 14/02/2019, il ricorrente aveva pure prodotto Istanza di Definizione Agevolata nella quale aveva ricompreso le Cartelle di Pagamento richiamate nell'attuale atto impugnato.
Versando in atti la relativa documentazione ed insistendo sulla legittimità del proprio operato, ha concluso per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
Agenzia Entrate Riscossione, non si è costituita nel giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Al fine di legittimare l'Intimazione di Pagamento, Agenzia Entrate Associazione_1 ha prodotto la documentazione, non contestata da parte ricorrente, comprovante la circostanza che, in data 14/02/2019, in riferimento alle predette Cartelle, il ricorrente aveva presentato istanza per accedere ai benefici della definizione agevolata
(Nominativo_1) con la quale si era impegnato ad estinguere la debitoria attraverso un piano di rateazione evidentemente non rispettato.
E' evidente, pertanto, che l'adesione alla Definizione Agevolata, nonchè l'istanza di rateizzazione del debito oggetto delle cartelle, è incompatibile con l'affermazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle stesse.
Il contribuente, infatti, ha formulato la sua richiesta di pagamento rateale in relazione ad atti impositivi presupposti relativi ad importi che non può negare di conoscere (Indirizzo_1/2018, n. 27672/2020, n. 11338/2023 e n. 3414/2024).
Aggiungasi, inoltre, che la richiesta di rateizzazione poiché presuppone la conoscenza delle somme che costituiscono l'oggetto delle Cartelle di Pagamento costituisce, di per sé, un atto interruttivo della prescrizione conformemente a quanto previsto dall'art. 2944 c.c. in base al quale la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere, essendo sufficiente nel contribuente la consapevolezza del debito e la volontarietà della condotta.
Ne consegue che, non può essere accolta né l'eccezione di mancata notifica degli atti presupposti, né quella di intervenuta prescrizione, atteso che il relativo termine è stato interrotto proprio dalla presentazione e dall'accoglimento dell'istanza di Nominativo_1, accolta il 14/02/2019.
Per i sueposti motivi il ricorso deve essere respinto e parte ricorrente condannata al pagamento delle spese di giudizio liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli,
RESPINGE
il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giustizia che liquida in € 3.000,00 oltre oneri accessori, se dovuti.
Napoli, 28/01/2026
Il LA Il Presidente Dr. Pietro Vito Chianura Dott. VI Del Sorbo
(firma digitale) (firma digitale)
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DEL SORBO VINCENZO, Presidente
CHIANURA PIETRO VITO, LA
SORRENTINO ARMANDO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11793/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120249039054438000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1402/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso spedito con posta elettronica certificata del 19/06/2025 ad Agenzia Entrate Riscossione e
Agenzia Entrate D.P. II Napoli, depositato nella segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria in data
20/06/2025, il sig. SO VI, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'Intimazione di Pagamento n. 071 2024 90390544 38 000, notificata in data 12/06/2025, riferita alle sottostanti
Cartelle di Pagamento:
1) n. 071 2014 00340706 38 000, notificata il 14/04/2014, relativa a Ritenute alla fonte Irpef ed Addizionali per l'anno di imposta 2010, pari a € 13.728,19;
2) n. 071 2014 00518416 25 000, notificata il 28/05/2014, relativa ad IVA ed IRPEF per l'anno di imposta
2010, pari a € 48.340,82;
3) n. 071 2014 00596094 48 000, notificata il 28/05/2014, relativa ad IRAP per l'anno di imposta 2010, pari a € 3.459,53;
per un totale pari ad € 65.884,26.
Avendo ritenuto la predetta Intimazione di Pagamento ingiusta, illegittima ed infondata, ne ha proposto l'impugnazione per i seguenti motivi:
- Mancata notifica degli atti presupposti, non essendo state mai notificate le Cartelle di Pagamento ivi richiamate;
- Intervenuta prescrizione del credito azionato, essendo decorso il termine quinquennale previsto dalla legge, in assenza di alcun atto interruttivo;
- Intervenuta decadenza del potere di accertamento, essendo stato violato il termine di cui all'art. 25 D.L. n.
46 del 26/02/1999;
chiedendone l'annullamento con vittoria di spese e compensi, con distrazione in favore del Procuratore costituito, dichiaratosi antistatario, insistendo nelle istanze e nelle conclusioni con le Memorie Illustrative depositate il 09/09/2025.
Agenzia Entrate Associazione_1, costituita nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il 16/09/2025, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, attesa la regolare notificazione, non solo delle Cartelle di Pagamento richiamate nell'Intimazione di Pagamento impugnata, ma anche del successivo seguente atto esattivo:
- Comunicazione Preventiva di Iscrizione Ipotecaria n. 071 76 2014 000036 07 000 in data 24/11/2014; che, oltre a cristallizzare la pretesa creditoria, ha interrotto il termine prescrizionale decennale.
A riprova dell'infondatezza del ricorso ha pure fatto rilevare che, in data 14/02/2019, il ricorrente aveva pure prodotto Istanza di Definizione Agevolata nella quale aveva ricompreso le Cartelle di Pagamento richiamate nell'attuale atto impugnato.
Versando in atti la relativa documentazione ed insistendo sulla legittimità del proprio operato, ha concluso per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
Agenzia Entrate Riscossione, non si è costituita nel giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Al fine di legittimare l'Intimazione di Pagamento, Agenzia Entrate Associazione_1 ha prodotto la documentazione, non contestata da parte ricorrente, comprovante la circostanza che, in data 14/02/2019, in riferimento alle predette Cartelle, il ricorrente aveva presentato istanza per accedere ai benefici della definizione agevolata
(Nominativo_1) con la quale si era impegnato ad estinguere la debitoria attraverso un piano di rateazione evidentemente non rispettato.
E' evidente, pertanto, che l'adesione alla Definizione Agevolata, nonchè l'istanza di rateizzazione del debito oggetto delle cartelle, è incompatibile con l'affermazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle stesse.
Il contribuente, infatti, ha formulato la sua richiesta di pagamento rateale in relazione ad atti impositivi presupposti relativi ad importi che non può negare di conoscere (Indirizzo_1/2018, n. 27672/2020, n. 11338/2023 e n. 3414/2024).
Aggiungasi, inoltre, che la richiesta di rateizzazione poiché presuppone la conoscenza delle somme che costituiscono l'oggetto delle Cartelle di Pagamento costituisce, di per sé, un atto interruttivo della prescrizione conformemente a quanto previsto dall'art. 2944 c.c. in base al quale la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere, essendo sufficiente nel contribuente la consapevolezza del debito e la volontarietà della condotta.
Ne consegue che, non può essere accolta né l'eccezione di mancata notifica degli atti presupposti, né quella di intervenuta prescrizione, atteso che il relativo termine è stato interrotto proprio dalla presentazione e dall'accoglimento dell'istanza di Nominativo_1, accolta il 14/02/2019.
Per i sueposti motivi il ricorso deve essere respinto e parte ricorrente condannata al pagamento delle spese di giudizio liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli,
RESPINGE
il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giustizia che liquida in € 3.000,00 oltre oneri accessori, se dovuti.
Napoli, 28/01/2026
Il LA Il Presidente Dr. Pietro Vito Chianura Dott. VI Del Sorbo
(firma digitale) (firma digitale)