Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 28/01/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00760/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04747/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4747 del 2021, proposto da
SS OL in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima Azienda Agricola, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Imparato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Società Azienda Agricola Troiano Paola, Società Azienda Agricola Caruso Angelo, Società Azienda Agricola De Luca Rita, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
a – del provvedimento prot. n. 426648 del 25.08.2021 con il quale il Dirigente presso la Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per le Politiche Agricole e Forestali – U.O.D. “Servizio Territoriale Provinciale Salerno” ha comunicato “l'espugnazione della domanda di sostegno … presentata dalla ditta PO SI, dall'elenco delle domande ammissibili e finanziabili all'elenco delle domande non ammissibili”;
b – del verbale reso dalla Commissione di riesame all'esito della seduta del 02.08.2021, presupposto al provvedimento sub a);
c – del D.R.D. n. 262 dell'01.09.2021 recante la rettifica della Graduatoria Unica Regionale Definitiva, nell'ambito della quale la ricorrente risulta inserita nell'Allegato E “domande non ammissibili a valutazione”;
d - ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 210384 del 19.04.2021 con la quale la medesima U.O.D. ha comunicato, ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990, l'esito delle verifiche effettuate sulle istanze P.I.G. ammissibili e finanziabili di cui all'allegato B del D.R.D. n. 157/2020;
e – ove e per quanto occorra, della nota della Direzione Generale n. 2021.0027879 del 19.01.2021 con la quale sono stati trasmessi gli esiti delle attività di verifica svolti dalla Commissione centrale, presupposta ai provvedimenti impugnati;
f – ove e per quanto occorra, della nota dell'A.D.G. prot. n. 2021.0201561 del 14.04.2021 con la quale sono state dettate le attività da svolgere conseguenziali alle irregolarità riscontrate;
g - di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali
nonché per l'accertamento
del diritto della ricorrente a vedersi inclusa nella graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 novembre 2024 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Parte ricorrente espone:
- che con D.R.D. n. 239 del 13.10.2017 (pubblicato sul B.U.R.C. n. 75 del 16.10.2017), la Regione Campania aveva approvato il bando di attuazione del “Progetto Integrato Giovani” (tipologia di intervento 4.1.2 e tipologia di intervento 6.1.1) del P.S.R. Campania 2014/2020;
- che tale bando aveva l’obiettivo di incentivare il primo insediamento in agricoltura di giovani imprenditori, creare opportunità economiche per il mantenimento della popolazione giovanile nei territori rurali e nelle aree caratterizzate da processi di desertificazione sociale;
- di aver presentato domanda;
- che, nell’ambito della graduatoria provvisoria provinciale approvata con D.R.D. n. 35 del 03.02.2020, la domanda era stata inserita tra le domande ammissibili con un punteggio di 81 punti;
- che veniva approvato l’elenco delle domande di sostegno immediatamente finanziabili, tra cui anche la sua;
- che, successivamente, l’A.D.G. aveva attivato un procedimento di revisione, all’esito del quale la competente U.O.D. comunicava: - un presunto “disallineamento dei dati relativi alla produzione standard dell’azienda”;
- di aver depositato memoria, contestando tale assunto;
- che, tuttavia, l’Amministrazione adottava gli atti in epigrafe, sicché la domanda della parte ricorrente risultava inserita nell’Allegato “E”, tra le quelle “ non ammissibili a valutazione ”.
1.1 - Parte ricorrente ha quindi chiesto l’annullamento degli atti impugnati articolando le censure di seguito sintetizzate:
1) violazione dell'art. 7 l. n. 241/90 e dell'art. 10 bis l. n. 241/90, attesa la violazione delle garanzie procedimentali: il provvedimento impugnato, correggendo i dati precedentemente comunicati, a) ignora comunque le controdeduzioni del privato; b) muove da ragioni del tutto nuove, così violando il regime di cui agli artt. 7 e ss. della L. n. 241/1990; 2) contrariamente a quanto affermato dalla p.a., non vi è alcun disallineamento; la stessa p.a., nel verbale del 02.08.2021, chiarisce che “le foto aeree consultate sono le stesse che il titolare del fascicolo aziendale, valida con il CAA, all'atto della costituzione del fascicolo stesso; è la stessa Regione ad indicare, correttamente, la procedura da seguire in caso di anomalia: a) il titolare del fascicolo inserisce il numero di particella, la relativa superficie e la coltivazione presente; b) il GIS, riscontrata la coltivazione dichiarata sulla particella con la foto aerea, valida quanto dichiarato dal titolare del fascicolo; c) nell’ipotesi in cui il GIS riscontri un’anomalia, il titolare del fascicolo può attivare una procedura di riesame; orbene, nel caso di specie “per tutte le coltivazioni non riscontrate su dette foto aeree NON è stata individuata alcuna segnalazione da parte del titolare ad AGEA …”; e dunque il GIS ha validato quanto dichiarato dalla ricorrente; la p.a. non ha tenuto conto del fatto che la P.S. (cioè il valore medio della produzione lorda totale, comprendente sia il prodotto principale che gli eventuali prodotti secondari, conseguiti nel corso di un'annata agraria) va calcolata tenendo conto delle colture successive all’olivo (broccoletti di rapa; fava fresca), espressamente indicate sia nell’ambito dell’OTE utilizzato per il calcolo della CLASS CE Lite che nella relazione allegata al fascicolo aziendale; le coltivazioni riportate nell’OTE e nel BPOL non sostituiscono la coltura principale (olivo), ma sono in concomitanza e per tale ragione sono inserite solo nell’OTE e nel BPOL: il fascicolo aziendale chiede l’inserimento della sola coltura principale ovvero di quella presente al momento della validazione; 3) il provvedimento impugnato, al di là del nomen iuris , sostanzia un vero e proprio annullamento in autotutela, sicché vi è violazione dell'art. 21 novies l. n. 241/90, attesa la carenza di motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale all’annullamento dell’atto, la mancata comparazione con l’interesse privato alla conservazione dell’atto annullato e la scadenza del termine di 12 mesi; sussiste anche la violazione dell’affidamento ingenerato nel privato, anche alla luce del lungo tempo trascorso dall’adozione dell’atto.
2- Si è costituita l’Amministrazione chiedendo di rigettare il ricorso.
2.1 – Non hanno preso parte al giudizio le società intimate.
3 - All’udienza di smaltimento del 28 novembre 2024, il ricorso è stato assunto in decisione.
4 – Il ricorso è infondato.
4.1 - La prima censura, con cui ci si duole della violazione delle garanzie procedimentali ed in particolare dell’art. 10 bis l. n. 241/1990, è infondata. Come si evince dalla documentazione in atti, la comunicazione di avvio del procedimento di revoca del beneficio è stata data; né la comunicazione può dirsi illegittima o inidonea a raggiungere il proprio scopo sol per l’errata indicazione della norma. Quanto alla violazione dell’art. 10 bis, come ritenuto da questo Tribunale in casi analoghi, relativi alla medesima procedura, tale norma non trova applicazione “ tra l’altro, con riferimento alle procedure concorsuali; ciò, sia per evitare aggravi procedurali, che per ragioni di par condicio, trattandosi di procedimenti valutativi che si concludono con una graduatoria e che implicano, per le finalità proprie dell’inserimento nella medesima, interessi concorrenziali, anche nella fase che, precedendo l’esito finale, non vede controinteressati, in senso giuridico formale (T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V, 2 febbraio 2021, n. 702). In particolare, si considerano procedure concorsuali tutte quelle connotate dalla previa pubblicazione di un avviso di partecipazione, con la fissazione delle regole per ciascun partecipante e la successiva selezione delle domande (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 4 maggio 2022, n. 5554; T.A.R. Lazio Roma, sez. V, 2 marzo 2023, n. 3525). In tali procedimenti, l’istaurazione del contraddittorio con l’Amministrazione risulta incompatibile con le esigenze di celerità della procedura, a prescindere dalla circostanza che i partecipanti alla stessa si trovino in una situazione di concorrenza reciproca e dall’esistenza di una graduatoria finale di merito (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. III, 16 ottobre 2019, n. 4928). Ne deriva l’inoperatività dell’istituto del preavviso di rigetto nella procedura in analisi, trattandosi di una procedura selettiva di tipo concorsuale, data la presenza di criteri di ammissibilità e di valutazione delle istanze presentate, a fronte di un finanziamento erogabili ” (Tar Campania, Napoli, sez. IV, n. 5489/2024).
Né si può sostenere l’inesattezza dei dati indicati dalla Regione non avrebbe consentito alla parte ricorrente stessa di controdedurre, risultando in atti la pec in data 7/6/2021 con la quale, ad integrazione delle osservazioni recate nella precedente memoria del 4/5/2021, la ricorrente ha riscontrato gli ulteriori rilievi opposti con la nota regionale del 28/5/2021, controdeducendo anche in merito al nuovo valore della PS rilevato dalla Regione.
4.2 - Anche la seconda censura è infondata. Secondo la parte ricorrente, la procedura da seguire in caso di anomalia è la seguente: a) il titolare del fascicolo inserisce il numero di particella, la relativa superficie e la coltivazione presente; b) il GIS, riscontrata la coltivazione dichiarata sulla particella con la foto aerea, valida quanto dichiarato dal titolare del fascicolo; c) nell’ipotesi in cui il GIS riscontri un’anomalia, il titolare del fascicolo può attivare una procedura di riesame. Orbene, la tesi di parte ricorrente è che poiché il sistema GIS ha accettato quanto dichiarato dalla parte ricorrente stessa, l’atto con cui la Regione ha ritenuto la domanda inammissibile sarebbe illegittimo.
4.2.1 - La tesi non può essere condivisa. La ricorrente si riferisce al sistema di caricamento dei documenti necessari per presentare la domanda; orbene, che il sistema informatico predisposto dalla Regione non abbia, in sede di caricamento della documentazione da parte del ricorrente, rilevato anomalie – o, pur avendole rilevate, non abbia, successivamente al riesame, impedito il caricamento della documentazione stessa – non significa che all’Amministrazione siano preclusi controlli successivi, e più approfonditi, sull’attendibilità di quanto dichiarato ed allegato dalla parte privata in sede di proposizione della domanda.
4.2.1.1 - È quanto accaduto nel caso di specie, allorché l’Amministrazione ha eseguito controlli documentali, ma anche un sopralluogo in data 23/5/2023, giusta verbale in atti.
All’esito di tali verifiche, come si evince dal verbale redatto dalla commissione, è emerso che “ la coltivazione delle ortive avviene sulle stesse particelle su cui (da foto aeree) insistono un bosco, per una superficie pari ad ha 6.93.45, e un uliveto per ha 3,08. Infatti, la sola superficie riscontrata a seminativo è pari ad ha 0,07 (e non ha 1,07, come dichiarato dal richiedente). Orbene tale incongruenza, che rende il valore del Prodotto Standard artefatto, è facilmente desumibile dall'esame di quanto dichiarato nel fascicolo aziendale dalla Sig.ra OL SS.
Infatti, dallo stesso risulta che la SAT (Superficie Agricola Totale) condotta in fitto è pari ad ha 10.93.49. Se si considerasse la coltivazione delle ortive per ha 1,07, come il ricorrente ha dichiarato, la SAT sarebbe pari ad ha 11,22. Ciò non è possibile perché tale superficie sarebbe maggiore dell'intera superficie condotta in fitto che è pari ad ha 10.39.49. A tal proposito, si evidenzia, inoltre, relativamente alla SAT che nell'OTE del fascicolo, come riportato nella colonna n. 2 della tabella n. 1, considerando 1,07 ettari di ortive la superficie totale arriverebbe addirittura ad ha 13,17. D'altra parte, a conferma di quanto contestato, la SAT riscontata con le foto aeree è perfettamente in linea con la superficie condotta in affitto.
A conferma della totale contraddittorietà ed erroneità dei dati, si precisa che dalla verifica del sistema informativo territoriale del SIAN (GIS), la superficie delle particelle 5 e 12 del foglio 16 del Comune di GIOI, per l'intera consistenza, è investita a "BOSCO" e quindi non destinabile a coltivazioni ortive in pieno campo. La verifica è stata effettuata sia per gli anni antecedenti la presentazione della domanda (2017) sia per quella del (2020) e, in entrambi i casi, è confermato che la superficie delle particelle risulta investita a bosco. Si precisa che le foto aeree da cui sono state desunte le informazioni sopra riportate sono state consegnate in sede di accesso agli atti al ricorrente e che lo stesso non ne contesta alcunché ”.
Ai fini del decidere, rileva, quindi che:
- l’Amministrazione ha stimato che l’intera consistenza delle particelle n. 5 e 12 del fg. 16 del Comune di Gioi è investita a bosco e quindi non destinabile a coltivazioni in pieno campo; il dato è stato verificato sia con riferimento all’anno 2017 (quindi è infondato l’assunto ricorsuale secondo cui l’Amministrazione sarebbe partita da un dato temporale erroneo) che agli anni successivi;
- la superficie del bosco e dell’uliveto è rimasta invariata dall’epoca di presentazione della domanda fino a quella dei controlli;
- la coltivazione delle ortive non può evidentemente avvenire sulle superficie coltivata a bosco e olivo, ciò che contrasterebbe con i principi base dell’agronomia (con il che scolora la deduzione ricorsuale secondo cui la coltivazione delle ortive avverrebbe in concomitanza con la coltura principale – olivo);
- la coltivazione del broccoletto di rapa e delle fave può pertanto avvenire solo sulla minore superficie di mq 700 (e non su quella di ha 1,07 indicata nel fascicolo aziendale e nell’OTE), in tale modo riducendosi correlativamente il valore della P.S. al di sotto del limite di euro 12.000.
L’operato della Regione risulta quindi immune dai prospettati vizi, dovendosi peraltro rammentare che “ la valutazione delle domande nonché l'attribuzione dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice, ove prive di palesi profili di irragionevolezza, rientrano nella discrezionalità tecnica riconosciutale dal legislatore; per tale ragione, fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica, devono ritenersi inammissibili le censure che impingono il merito di valutazioni per loro natura opinabili, poiché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutorio al di fuori dei tassativi casi sanciti dall'art. 134 del c.p.a., senza considerare, poi, che per sconfessare i giudizi espressi dalla Commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrarne la palese inattendibilità e l'evidente insostenibilità, prova, nel caso all’esame, non fornita (cfr. T.A.R. Trentino-Alto Adige, Trento, sez. I, 08/08/2022, n.151 e 19/07/2022, n. 143) ” – Tar Campania, Napoli, sez. IV, sent. n. 6359/2023, inerente alla medesima procedura selettiva.
4.3 - Per quanto concerne la pretesa carenza di motivazione, questa Sezione ha già ritenuto che la revoca di un finanziamento indebito non necessita di particolare motivazione, atteso che l’interesse pubblico ad evitare l’illegittimo esborso di pubblico denaro deve ritenersi in re ipsa (Tar Campania, Napoli, sez. III, n. 474/2023). Quanto, poi, alla lesione dell’affidamento ed alla scadenza del termine entro cui esercitare il potere di autotutela, resta il fatto che la parte ricorrente ha dichiarato dati dimostratisi non veritieri: quand’anche, dunque, si volesse qualificare il provvedimento impugnato come un annullamento d’ufficio, non vi sarebbe alcun affidamento tutelabile e l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 21-novies comma 2-bis, ben potrebbe agire anche successivamente alla scadenza del termine annuale.
5 - Sussistono giusti motivi, attesa la peculiarità della questione, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
Nulla spese tra la parte ricorrente e le parti non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Terza Sezione, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Respinge il ricorso;
2. Compensa integralmente le spese tra le parti costituite.
3. Nulla spese tra la ricorrente e le parti non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere
Viviana Lenzi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Viviana Lenzi | Paolo Passoni |
IL SEGRETARIO