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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 15/12/2025, n. 1490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1490 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, all'udienza del 15 dicembre 2025, esaurita la discussione, all'esito della camera di consiglio, ha pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281- sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 69 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2025, vertente tra
(C.F.: ), nato a [...] il 2 Parte_1 C.F._1 aprile 1956, residente a [...], elettivamente domiciliata a Teramo, in via Ciotti, n. 11, presso e nello studio dell'Avv. Mirko
Di NI che, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Pasquale
Tiberii, lo rappresentano e difendono, come da procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
- parte opponente -
e
(C.F.: ), in persona dell'Amministratore Controparte_1 P.IVA_1
Unico dott. con sede a Milano, in via Soperga, n. 9, e per essa CP_2 in qualità di procuratrice e mandataria, (C.F.: Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a P.IVA_2
Milano, in via Soperga n. 9, elettivamente domiciliata a Roma, in via Barberini
n. 86, presso e nello studio dell'Avv. Pierluigi Federici, che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti conferita dall'A.D. Controparte_4 con atto a rogito Notaio Dott. , notaio in Milano, Persona_1 iscritto in data 7 maggio 2024 (rep. 13.115, racc. 10.372) registrata a Milano 1 il giorno 10 maggio 2024 al numero 34998;
- parte opposta -
1 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento di somme.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. celebrata in data 15 dicembre 2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 633 ss. c.p.c. depositato in data 21 ottobre 2024 avanti al Tribunale di Teramo, VELA e per essa, in qualità di Controparte_1 procuratrice e mandataria, a chiesto ed ottenuto (nel Controparte_5 procedimento monitorio rubricato al R.G. n. 2302/2024) il decreto ingiuntivo n. 948/2024, con il quale è stato ingiunto al sig. di pagare Parte_1 la somma di € 244.080,10, oltre interessi, spese della procedura monitoria, esborsi ed accessori come per legge.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo, emesso in data 22 ottobre 2024, comunicato dalla Cancelleria in data 5 novembre 2024 e tempestivamente notificato, il sig. ha spiegato rituale opposizione con atto di Parte_1
citazione notificato in data 7 gennaio 2025, mediante il quale, convenendo in e per essa, in qualità di procuratrice e mandataria, Controparte_1 ha chiesto al Tribunale: “1) In via preliminare, posto che Controparte_5 la presente controversia rientra tra le materie per le quali è previsto l'espletamento della mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 D.Lgs n. 28/2010, rientrando nell'ambito dei contratti bancari, si chiede di assegnare un termine a carico della parte convenuta-opposta per la proposizione della mediazione a pena di improcedibilità
/inammissibilità del diritto di credito oggetto della presente opposizione;
2) Nel merito, posto che controparte non ha prodotto il contratto di cessione del credito tra la
e la società , nonché quella precedente tra la banca Controparte_6 CP_1
e la stessa mancando la prova dell'effettiva Controparte_7 Controparte_6 CP_ acquisizione del credito, accertare e dichiarare che la società è Controparte_1 priva della legittimazione ad agire e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare e/o dichiarare inefficace nei confronti del sig. il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto;
2) Nel merito, accertare e dichiarare che, essendo intervenuta la dichiarazione di fallimento della società con la sentenza Controparte_8
n. 56 del 23.11.2021 emessa dal Tribunale di Teramo, è ormai scaduto il termine di cui all'art. 1957 c.c. entro il quale può essere avanzata formale istanza di pagamento
2 al fideiussore;
per l'effetto, accertare e dichiarare che il sig. nulla Parte_1 deve in ogni caso alla società unipersonale a qualsiasi titolo;
3) CP_1 CP_1
Parimenti nel merito, rilevata la piena applicabilità al rapporto di fideiussione oggetto della presente causa del cd. Codice del Consumo, stante la natura di “Consumatore” da riconoscere al sig. , accertare e dichiarare l'assoluta nullità, ai Parte_1 sensi degli artt. 33 e seguenti del Codice del Consumo, delle clausole contrattuali sottoscritte dal fideiussore e, in particolare dell'articolo 5 contenente la deroga del termine di scadenza semestrale stabilito dall'art. 1957 c.c.; 4) Ulteriormente nel merito, stante l'inidoneità dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB a fungere da prova documentale del credito, accertare e dichiarare che il diritto di credito vantato dalla società unipersonale non è provato né certo nel suo Controparte_1 ammontare;
5) Per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
In ogni caso: 6) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”
Con comparsa di costituzione depositata in data 29 aprile 2025, si è costituita in giudizio e per essa, in qualità di Controparte_1
procuratrice e mandataria, contestando l'opposizione Controparte_5 avversaria e rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare: • concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 948/2024 RG n.
2302/2024 del 05.11.2024 nei confronti del sig. (C.F. Parte_1
), non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di C.F._1 pronta soluzione;
• rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto opposto per tutti i motivi sopra esposti, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta;
• concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010.; Nel merito, in via principale: • rigettare integralmente l'avversa opposizione e tutte le domande attoree per i motivi esposti in narrativa in quanto infondate in fatto, trattandosi di opposizione palesemente infondata e, comunque, non supportata da prova scritta, né, comunque, di pronta soluzione e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 948/2024 RG n.
2302/2024 emesso dal Tribunale di Teramo in data 05.11.2024; Nel merito, in via subordinata: • nella denegata e non creduta ipotesi di mancata conferma del decreto ingiuntivo opposto, condannare in ogni caso il sig. (C.F. Parte_1
) nato il [...] in [...] e residente in 64100 – TE, C.F._1
Teramo in Via Fonte Regina n. 14, al pagamento in favore di Controparte_1
3 e per essa in qualità di procuratrice e mandataria della somma di Controparte_3
€ 244.080,10 oltre interessi e spese dalla domanda al saldo, oltre interessi legali, spese del presente procedimento, oltre spese di registrazione e successive occorrende, ovvero il differente importo del credito vantato dall'odierna opposta. Con vittoria di spese e compensi di lite.”
Alla prima udienza del 14 luglio 2025, il Tribunale, dopo aver osservato che, alla luce degli allegazioni e deduzioni delle parti, i motivi di opposizione dedotti nel libello introduttivo ed in particolare il difetto di legittimazione attiva (rectius difetto di titolarità dal lato attivo del rapporto obbligatorio azionato) in capo all'opposta presenta profili di rilevanza tali, in punto di fumus della pretesa creditoria, da suggerire, almeno allo stato degli atti ed impregiudicata ogni diversa e più approfondita valutazione in sede decisoria, di non concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, specie alla luce della continua evoluzione che si riscontra in senso alla giurisprudenza di legittimità in ordine agli oneri alligatori e probatori in caso di cessione in blocco di crediti, ha rigettato la richiesta ex art. 648 c.p.c. di concessione della provvisoria esecutorietà avanzata dalla parte opposta e, dopo aver preso atto della mancata attivazione della procedura mediazione, prevista nel caso di specie - stante la materia oggetto del contendere - a pena di improcedibilità ai sensi dell'art 5 d.l.gs. n. 28 del 2010, ha assegnato a parte opposta – che peraltro lo ha espressamente richiesto essa stessa nella propria comparsa di costituzione e risposta – termine di quindici giorni per l'instaurazione del procedimento di mediazione, fissando l'udienza del 17 novembre 2025 per la verifica dell'esito della mediazione e per l'eventuale prosieguo del giudizio.
Senonché, alla predetta udienza del 17 novembre 2025, il Tribunale, (i) rilevato che unicamente parte opponente ha depositato, in data 14 novembre
2025, note di trattazione scritta, con le quali ha “evidenzia[to] che non risulta avviata dalla società convenuta-opposta il procedimento di mediazione obbligatoria nonostante fosse stato assegnato alla controparte termine di 15 giorni per tale incombente. Posto che tale adempimento rappresenta una condizione di procedibilità dell'azione, ne consegue che sussistono i presupposti per disporre la revoca del decreto ingiuntivo opposto”, (ii) considerato che, nel caso in cui la mediazione obbligatoria non venga promossa, a divenire improcedibile è la domanda giudiziale azionata con ricorso monitorio e (iii) ritenuto quindi che la causa
4 potesse essere decisa sulla base della documentazione prodotta agli atti, risultando matura per la decisione senza necessità di svolgimento di ulteriore attività istruttoria, ha fissato per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ex art. 281-sexies c.p.c. l'udienza odierna (15 dicembre
2025).
Quindi, all'esito della odierna udienza, lette le note di trattazione scritta depositate unicamente da parte opponente (nonostante la verificata regolare comunicazione del precedente provvedimento del 17 novembre 2025 ai procuratori di entrambe le parti costituite), lo scrivente magistrato si è ritirato in camera di consiglio, al cui termine la causa è stata decisa come di seguito.
Il mancato esperimento della procedura di mediazione ex d.lgs. n.
28/2010, che, nel presente giudizio, alla luce della materia oggetto del contendere, si eleva a condizione di procedibilità ed il cui onere di attivazione nel termine di legge di quindici giorni (come già rilevato in corso di causa) grava unicamente e necessariamente sulla parte opposta, nella sua veste di attrice sostanziale – e ciò in conformità alla pronuncia n. 19596/2020 resa a
Sezioni Unite dalla Cassazione (secondo cui “nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione
è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”), il cui portato è stato oltretutto recepito a livello normativo dal novellato art. 5-bis del d.lgs. 28/2010, ratione temporis al caso per cui è processo, che oggi espressamente dispone che, “quando l'azione di cui all'articolo 5, comma
1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo” – osta all'esame del merito della controversia, conducendo ad una pronuncia in rito di improcedibilità della domanda giudiziale ex art. 633 ss. c.p.c. avanzata dalla parte già ricorrente in fase monitoria ed oggi opposta nell'odierno procedimento, la quale, nonostante abbia peraltro richiesto essa stessa la concessione del “termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs.
5 28/2010” (cfr. comparsa di costituzione del 29 aprile 2025 ed anche le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 14 luglio 2025), non ha fornito la dimostrazione di averla introdotta, come eccepito dall'opponente.
Di conseguenza, dal momento che parte opposta non ha fornito la dimostrazione di aver adempiuto all'onere espressamente impostole, non avendo la stessa riferito nulla al riguardo, né in ogni caso avendo versato in atti documentazione attestante l'attivazione della procedura in esame, non può che essere dichiarata la improcedibilità della domanda giudiziale monitoria per il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo oggetto della odierna opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo il D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e succ. mod., in rapporto allo scaglione minimo per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, in ragione dell'attività difensiva in concreto svolta dal procuratore di parte opponente, anche tenuto conto della definizione della controversia con decisione in rito, e con esclusione della fase istruttoria, per assenza di attività istruttoria diversa da quella meramente documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando sulla causa civile contraddistinta dal numero di R.G. 69/2025 fra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. DICHIARA la improcedibilità della domanda giudiziale monitoria per il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria e, per l'effetto,
2. REVOCA il decreto ingiuntivo n. 948/2024 emesso dal Tribunale di Teramo
(nel procedimento monitorio allibrato al R.G. n. 2302/2024) in data 22 ottobre 2024, comunicato dalla Cancelleria in data 5 novembre 2024;
3. NN parte opposta alla refusione in favore di parte opponente delle spese di lite, che sono liquidate nella somma di € 4.217,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del 15 dicembre 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, all'udienza del 15 dicembre 2025, esaurita la discussione, all'esito della camera di consiglio, ha pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281- sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 69 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2025, vertente tra
(C.F.: ), nato a [...] il 2 Parte_1 C.F._1 aprile 1956, residente a [...], elettivamente domiciliata a Teramo, in via Ciotti, n. 11, presso e nello studio dell'Avv. Mirko
Di NI che, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Pasquale
Tiberii, lo rappresentano e difendono, come da procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
- parte opponente -
e
(C.F.: ), in persona dell'Amministratore Controparte_1 P.IVA_1
Unico dott. con sede a Milano, in via Soperga, n. 9, e per essa CP_2 in qualità di procuratrice e mandataria, (C.F.: Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a P.IVA_2
Milano, in via Soperga n. 9, elettivamente domiciliata a Roma, in via Barberini
n. 86, presso e nello studio dell'Avv. Pierluigi Federici, che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti conferita dall'A.D. Controparte_4 con atto a rogito Notaio Dott. , notaio in Milano, Persona_1 iscritto in data 7 maggio 2024 (rep. 13.115, racc. 10.372) registrata a Milano 1 il giorno 10 maggio 2024 al numero 34998;
- parte opposta -
1 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento di somme.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. celebrata in data 15 dicembre 2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 633 ss. c.p.c. depositato in data 21 ottobre 2024 avanti al Tribunale di Teramo, VELA e per essa, in qualità di Controparte_1 procuratrice e mandataria, a chiesto ed ottenuto (nel Controparte_5 procedimento monitorio rubricato al R.G. n. 2302/2024) il decreto ingiuntivo n. 948/2024, con il quale è stato ingiunto al sig. di pagare Parte_1 la somma di € 244.080,10, oltre interessi, spese della procedura monitoria, esborsi ed accessori come per legge.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo, emesso in data 22 ottobre 2024, comunicato dalla Cancelleria in data 5 novembre 2024 e tempestivamente notificato, il sig. ha spiegato rituale opposizione con atto di Parte_1
citazione notificato in data 7 gennaio 2025, mediante il quale, convenendo in e per essa, in qualità di procuratrice e mandataria, Controparte_1 ha chiesto al Tribunale: “1) In via preliminare, posto che Controparte_5 la presente controversia rientra tra le materie per le quali è previsto l'espletamento della mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 D.Lgs n. 28/2010, rientrando nell'ambito dei contratti bancari, si chiede di assegnare un termine a carico della parte convenuta-opposta per la proposizione della mediazione a pena di improcedibilità
/inammissibilità del diritto di credito oggetto della presente opposizione;
2) Nel merito, posto che controparte non ha prodotto il contratto di cessione del credito tra la
e la società , nonché quella precedente tra la banca Controparte_6 CP_1
e la stessa mancando la prova dell'effettiva Controparte_7 Controparte_6 CP_ acquisizione del credito, accertare e dichiarare che la società è Controparte_1 priva della legittimazione ad agire e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare e/o dichiarare inefficace nei confronti del sig. il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto;
2) Nel merito, accertare e dichiarare che, essendo intervenuta la dichiarazione di fallimento della società con la sentenza Controparte_8
n. 56 del 23.11.2021 emessa dal Tribunale di Teramo, è ormai scaduto il termine di cui all'art. 1957 c.c. entro il quale può essere avanzata formale istanza di pagamento
2 al fideiussore;
per l'effetto, accertare e dichiarare che il sig. nulla Parte_1 deve in ogni caso alla società unipersonale a qualsiasi titolo;
3) CP_1 CP_1
Parimenti nel merito, rilevata la piena applicabilità al rapporto di fideiussione oggetto della presente causa del cd. Codice del Consumo, stante la natura di “Consumatore” da riconoscere al sig. , accertare e dichiarare l'assoluta nullità, ai Parte_1 sensi degli artt. 33 e seguenti del Codice del Consumo, delle clausole contrattuali sottoscritte dal fideiussore e, in particolare dell'articolo 5 contenente la deroga del termine di scadenza semestrale stabilito dall'art. 1957 c.c.; 4) Ulteriormente nel merito, stante l'inidoneità dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB a fungere da prova documentale del credito, accertare e dichiarare che il diritto di credito vantato dalla società unipersonale non è provato né certo nel suo Controparte_1 ammontare;
5) Per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
In ogni caso: 6) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”
Con comparsa di costituzione depositata in data 29 aprile 2025, si è costituita in giudizio e per essa, in qualità di Controparte_1
procuratrice e mandataria, contestando l'opposizione Controparte_5 avversaria e rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare: • concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 948/2024 RG n.
2302/2024 del 05.11.2024 nei confronti del sig. (C.F. Parte_1
), non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di C.F._1 pronta soluzione;
• rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto opposto per tutti i motivi sopra esposti, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta;
• concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010.; Nel merito, in via principale: • rigettare integralmente l'avversa opposizione e tutte le domande attoree per i motivi esposti in narrativa in quanto infondate in fatto, trattandosi di opposizione palesemente infondata e, comunque, non supportata da prova scritta, né, comunque, di pronta soluzione e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 948/2024 RG n.
2302/2024 emesso dal Tribunale di Teramo in data 05.11.2024; Nel merito, in via subordinata: • nella denegata e non creduta ipotesi di mancata conferma del decreto ingiuntivo opposto, condannare in ogni caso il sig. (C.F. Parte_1
) nato il [...] in [...] e residente in 64100 – TE, C.F._1
Teramo in Via Fonte Regina n. 14, al pagamento in favore di Controparte_1
3 e per essa in qualità di procuratrice e mandataria della somma di Controparte_3
€ 244.080,10 oltre interessi e spese dalla domanda al saldo, oltre interessi legali, spese del presente procedimento, oltre spese di registrazione e successive occorrende, ovvero il differente importo del credito vantato dall'odierna opposta. Con vittoria di spese e compensi di lite.”
Alla prima udienza del 14 luglio 2025, il Tribunale, dopo aver osservato che, alla luce degli allegazioni e deduzioni delle parti, i motivi di opposizione dedotti nel libello introduttivo ed in particolare il difetto di legittimazione attiva (rectius difetto di titolarità dal lato attivo del rapporto obbligatorio azionato) in capo all'opposta presenta profili di rilevanza tali, in punto di fumus della pretesa creditoria, da suggerire, almeno allo stato degli atti ed impregiudicata ogni diversa e più approfondita valutazione in sede decisoria, di non concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, specie alla luce della continua evoluzione che si riscontra in senso alla giurisprudenza di legittimità in ordine agli oneri alligatori e probatori in caso di cessione in blocco di crediti, ha rigettato la richiesta ex art. 648 c.p.c. di concessione della provvisoria esecutorietà avanzata dalla parte opposta e, dopo aver preso atto della mancata attivazione della procedura mediazione, prevista nel caso di specie - stante la materia oggetto del contendere - a pena di improcedibilità ai sensi dell'art 5 d.l.gs. n. 28 del 2010, ha assegnato a parte opposta – che peraltro lo ha espressamente richiesto essa stessa nella propria comparsa di costituzione e risposta – termine di quindici giorni per l'instaurazione del procedimento di mediazione, fissando l'udienza del 17 novembre 2025 per la verifica dell'esito della mediazione e per l'eventuale prosieguo del giudizio.
Senonché, alla predetta udienza del 17 novembre 2025, il Tribunale, (i) rilevato che unicamente parte opponente ha depositato, in data 14 novembre
2025, note di trattazione scritta, con le quali ha “evidenzia[to] che non risulta avviata dalla società convenuta-opposta il procedimento di mediazione obbligatoria nonostante fosse stato assegnato alla controparte termine di 15 giorni per tale incombente. Posto che tale adempimento rappresenta una condizione di procedibilità dell'azione, ne consegue che sussistono i presupposti per disporre la revoca del decreto ingiuntivo opposto”, (ii) considerato che, nel caso in cui la mediazione obbligatoria non venga promossa, a divenire improcedibile è la domanda giudiziale azionata con ricorso monitorio e (iii) ritenuto quindi che la causa
4 potesse essere decisa sulla base della documentazione prodotta agli atti, risultando matura per la decisione senza necessità di svolgimento di ulteriore attività istruttoria, ha fissato per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ex art. 281-sexies c.p.c. l'udienza odierna (15 dicembre
2025).
Quindi, all'esito della odierna udienza, lette le note di trattazione scritta depositate unicamente da parte opponente (nonostante la verificata regolare comunicazione del precedente provvedimento del 17 novembre 2025 ai procuratori di entrambe le parti costituite), lo scrivente magistrato si è ritirato in camera di consiglio, al cui termine la causa è stata decisa come di seguito.
Il mancato esperimento della procedura di mediazione ex d.lgs. n.
28/2010, che, nel presente giudizio, alla luce della materia oggetto del contendere, si eleva a condizione di procedibilità ed il cui onere di attivazione nel termine di legge di quindici giorni (come già rilevato in corso di causa) grava unicamente e necessariamente sulla parte opposta, nella sua veste di attrice sostanziale – e ciò in conformità alla pronuncia n. 19596/2020 resa a
Sezioni Unite dalla Cassazione (secondo cui “nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione
è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”), il cui portato è stato oltretutto recepito a livello normativo dal novellato art. 5-bis del d.lgs. 28/2010, ratione temporis al caso per cui è processo, che oggi espressamente dispone che, “quando l'azione di cui all'articolo 5, comma
1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo” – osta all'esame del merito della controversia, conducendo ad una pronuncia in rito di improcedibilità della domanda giudiziale ex art. 633 ss. c.p.c. avanzata dalla parte già ricorrente in fase monitoria ed oggi opposta nell'odierno procedimento, la quale, nonostante abbia peraltro richiesto essa stessa la concessione del “termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs.
5 28/2010” (cfr. comparsa di costituzione del 29 aprile 2025 ed anche le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 14 luglio 2025), non ha fornito la dimostrazione di averla introdotta, come eccepito dall'opponente.
Di conseguenza, dal momento che parte opposta non ha fornito la dimostrazione di aver adempiuto all'onere espressamente impostole, non avendo la stessa riferito nulla al riguardo, né in ogni caso avendo versato in atti documentazione attestante l'attivazione della procedura in esame, non può che essere dichiarata la improcedibilità della domanda giudiziale monitoria per il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo oggetto della odierna opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo il D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e succ. mod., in rapporto allo scaglione minimo per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, in ragione dell'attività difensiva in concreto svolta dal procuratore di parte opponente, anche tenuto conto della definizione della controversia con decisione in rito, e con esclusione della fase istruttoria, per assenza di attività istruttoria diversa da quella meramente documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando sulla causa civile contraddistinta dal numero di R.G. 69/2025 fra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. DICHIARA la improcedibilità della domanda giudiziale monitoria per il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria e, per l'effetto,
2. REVOCA il decreto ingiuntivo n. 948/2024 emesso dal Tribunale di Teramo
(nel procedimento monitorio allibrato al R.G. n. 2302/2024) in data 22 ottobre 2024, comunicato dalla Cancelleria in data 5 novembre 2024;
3. NN parte opposta alla refusione in favore di parte opponente delle spese di lite, che sono liquidate nella somma di € 4.217,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del 15 dicembre 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
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