Sentenza 30 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 30/03/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 663/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente relatore dott.ssa Laura Di Lauro Giudice dott.ssa Francesca Di Donato Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 663/2024 R.G. avente ad oggetto: ricorso cumulativo per la separazione personale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili promosso da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Monfalcone (GO) in Corso del Popolo n. 4 presso lo studio dell'avv. BANDELLI
ROBERTA, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
e
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._2
Monfalcone (GO) in Corso del Popolo n. 23 presso lo studio dell'avv. BELLETTI
CATERINA, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti, relativamente alla domanda di separazione personale:
1
autorizzandoli a vivere separati.
2) Disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Monfalcone (GO) Via M.
Buonarotti n. 37, rispondente alla P.T. 15401 del C.C. di Monfalcone alla sig.ra Parte_1
, facendo obbligo al marito di rilasciarla, con i suoi oggetti ed effetti personali,
[...] nonché con i beni di cui all'allegata lista che viene condivisa con la consegna di tutte le chiavi in suo possesso e trasferire la sua residenza, entro il 15 aprile 2025 e facendo altresì obbligo alla moglie di provvedere alle volture di tutte le utenze a suo nome entro la medesima data;
3) Disporre l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori con loro collocazione presso la residenza della madre;
4) Disporre che il padre frequenti i figli nei seguenti tempi:
a) a settimane alterne dall'uscita dalla scuola del giovedì sino al lunedì mattina, allorchè il genitore li riaccompagnerà a scuola, nonché nella giornata del martedì, dall'uscita della scuola, sino alle ore 21 con riaccompagno a casa della madre;
b) Nei fine settimana che i minori trascorreranno con la madre: il martedì e il giovedì con relativi pernotti (dall'uscita da scuola al riaccompagno la mattina successiva): ove detta organizzazione risultasse troppo onerosa per i minori, il padre li riaccompagnerà dalla madre alle ore 21.00 del martedì;
c) Per 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, periodi che dovranno essere comunicati entro il 30 maggio di ciascun anno;
d) Le festività natalizie verranno suddivise tra i genitori ad anni alterni dall'inizio delle vacanze natalizie al 30 dicembre con un genitore e dal 30 dicembre sera al 6 gennaio con l'altro, per l'anno 2025 la prima settimana competerà al padre: la giornata della Pasqua sarà trascorsa con l'uno e la giornata della Pasquetta con l'altro, sempre ad anni alterni per l'anno 2025 i minori trascorreranno la Pasqua con il padre e Pasquetta con la madre;
e) Le restanti festività e/o ponti: verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza presso l'uno e l'altro dei genitori e gestite secondo la turnistica in cui cadranno (compresi S. Nicolò e Carnevale); festa della mamma e del papà con i rispettivi genitori, così come per i compleanni degli stessi. Il compleanno dei minori: verrà possibilmente trascorso dalla famiglia assieme, ovvero, in mancanza di
2 accordo alternando di anno in anno la presenza dei genitori, anche tra mattina e pomeriggio;
f) Nelle giornate di rispettiva competenza, qualora il genitore affidatario fosse impegnato in attività lavorativa pomeridiana e l'altro genitore lo desiderasse e fosse libero da impegni, previo accordo tra le parti, i minori verranno prelevati da scuola da quest'ultimo con loro accompagnamento all'abitazione della nonna paterna/materna o con accompagnamento dal padre/madre alla fine del turno lavorativo: qualora dovessero esserci impegni di natura lavorativa, scolastica o extra scolastica da parte del genitore affidatario sarà l'altro genitore che verrà avvertito per tempo ad occuparsi dei figli;
g) Restano salvi i colloqui telefonici e la videochiamate quotidiane dei genitori con i figli nei periodi che i minori trascorreranno con l'altro genitore;
In ogni caso il sig. e la sig.ra si comunicheranno reciprocamente i luoghi Pt_2 Parte_1
ove i minori alloggeranno.
5) Disporre il mantenimento ordinario dei figli da parte di ciascun genitore, con suddivisione, per ½ ciascuno, delle spese straordinarie così come indicate nel Protocollo
d'intesa dell'Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia Sezione Territoriale di Gorizia dd. 01/06/16 n. 720/16, ad eccezione delle spese mediche coperte da polizza derivante da accordo di welfare. Il residuo di spesa non coperto dalla polizza viene suddiviso a metà tra i genitori. I genitori divideranno equamente il bonus dote famiglia e gli ulteriori bonus inerenti ai figli ove il padre avesse sostenuto, per la sua quota, le spese.
6) Disporre che l'assegno unico venga percepito interamente dalla signora Parte_1
, con integrazione da parte del signor , in favore della stessa,
[...] Parte_2
dell'importo risultante dalla differenza, ove dello assegno risultasse inferiore alla misura mensile attuale pari ad €460,00;
7) Dare atto che le rate del mutuo fondiario gravante sull'immobile già casa coniugale verranno corrisposte da ambedue i coniugi nella misura mensile di €211,40 ciascuno;
8) I coniugi si danno atto della reciproca autosufficienza economica, per cui rinunciano reciprocamente a qualsiasi assegno di mantenimento e/o di alimenti;
9) I coniugi rinunciano reciprocamente alla domanda di addebito formulata nei precedenti atti;
3 10) I coniugi si obbligano reciprocamente a suddividere tra di loro, nella misura di ½ ciascuno, l'ammontare di tutti i depositi/risparmi accumulati e così gli importi di cui al libretto postale, alla Polizza Valore Futuro n. 023205462 Alleanza Assicurazioni e ai buoni fruttiferi e si impegnano altresì a suddividere tra di loro, nella misura di ½ ciascuno,
i denari contenuti nel salvadanaio;
i libretti di risparmio dei minori verranno custoditi da entrambi i genitori uno ciascuno;
11) I coniugi si autorizzano reciprocamente al rinnovo e al rilascio dei documenti necessari per l'espatrio anche a favore dei minori;
12) Dare atto che le spese vengono compensate tra le parti;
13) Dare atto che le parti rinunciano sin d'ora, con la sottoscrizione del presento atto, all'impugnazione della sentenza di separazione, prestandovi sin d'ora acquiescenza.”
Conclusione del P.M.
Visto, nulla si oppone
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) I ricorrenti hanno contratto matrimonio in Staranzano (GO) in data 12/07/2014 (reg.
Atti di Matrimonio, anno 2014, parte 2, serie A, atto n. 3), nel corso del quale sono nati i figli a Monfalcone il 23/08/2015 (GO) e a Monfalcone Persona_1 Persona_2
(GO) il 28/09/2017.
Con ricorso depositato il 13/09/2024 , premessa l'insostenibilità della Parte_1
convivenza e del vincolo coniugale, ha domandato pronunciarsi, ai sensi dell'art. 473- bis.49 c.p.c., la separazione giudiziale personale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi riportate;
nello specifico, la ricorrente ha chiesto di disporre l'assegnazione della casa familiare in suo favore, l'affidamento condiviso dei minori, l'addebito della separazione al coniuge, la contribuzione dell'assegno di mantenimento pari a € 200,00, oltre alle spese straordinarie pari al 50%, e l'attribuzione in via esclusiva in suo favore dell'assegno unico familiare.
Il Presidente del Tribunale, previa assegnazione del fascicolo, ha provveduto a fissare udienza per la comparizione delle parti, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473- bis.17 c.p.c.
Si è costituito in giudizio il sig. il quale ha articolato le sue difese mediante Parte_2
il deposito di una memoria difensiva. Il resistente ha aderito in parte alle richieste avanzate
4 dalla ricorrente, discostandosi segnatamente in punto di addebito della separazione, di assegnazione della casa familiare, di attribuzione dell'assegno unico familiare e di pagamento delle spese processuali.
Nei termini espressamente previsti dalla legge le parti hanno depositato le rispettive memorie integrative.
All'udienza di prima comparizione d.d. 20/12/2024 le parti hanno chiesto al Giudice relatore di differire l'udienza al fine di consentire alle stesse di addivenire ad una soluzione almeno parzialmente congiunta della controversia.
A seguito di ulteriori differimenti di udienza volti a consentire alle parti di definire in via concordata l'integrale assetto delle condizioni di separazione, con note sostitutive dell'udienza d.d. 24/03/2025, le parti hanno raggiunto un accordo in merito alle conclusioni di separazione, trasfuso nel foglio di conclusioni congiunte depositato.
Conseguentemente il Giudice ha ordinato la discussione della causa trattenendo la medesima in decisione e riservandosi di riferire al collegio per la decisione previa trasmissione degli atti al P.M. per il parere, che veniva successivamente acquisito.
II) Orbene, visto il parere favorevole del P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo le raggiunte conclusioni contrarie ad alcuna norma imperativa ed essendo esse conformi all'interesse dei figli.
Avendo le parti proposto domanda cumulativa di separazione e divorzio congiunto, con separata ordinanza va disposta la rimessione della lite sul ruolo per la prosecuzione del giudizio ai fini della pronunzia sulla domanda di divorzio.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni riportate in epigrafe, da intendersi qui integralmente ritrascritte;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della presente sentenza;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Staranzano (reg. Atti di Matrimonio, anno 2014, parte 2, serie A, atto n. 3) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
5 - dispone la rimessione in istruttoria con separata ordinanza per la domanda cumulativa di cessazione degli effetti civili.
- spese compensate.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 27/03/2025.
Il Presidente est.
dott. Riccardo Merluzzi
6