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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 06/05/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 998/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere relatore estensore dott.ssa Maria Angela Galioto Consigliere Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 998/2023
promossa da
società unipersonale, in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore (P.I. ), con sede in Siracusa, viale Teracati n. 156, P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Mauceri (C.F. e Salvatore Maiolino C.F._1
(C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Siracusa, viale C.F._2
Santa Panagia n. 136/A, giusta procura in atti;
appellante
contro
pagina 1 di 14 in persona del suo Presidente e legale CP_1 Controparte_2
rappresentante pro tempore (C.F. e P.I , con sede legale in , in piazzetta B. P.IVA_2 CP_2
Cairoli, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Concetta Codiglione, giusta procura in atti;
appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 24 febbraio 2021, la società Parte_2
interamente partecipata dal , proponeva opposizione avverso il decreto
[...] CP_3 Parte_3
ingiuntivo n. 44/2021 emesso dal Tribunale di Siracusa il 12 gennaio 2021 (nel procedimento iscritto al n. 4916/2020 r.g.), con cui le era stato ingiunto il pagamento, in favore della società
[...]
della somma di € 53.936,60 oltre interessi e spese, sulla base della fattura Parte_1
n. 47 del 21.02.2020 relativa al corrispettivo per l'esecuzione di un servizio di nolo a freddo con conducente di due caricatori CAT incluse benne a polipo, giusta il contratto tra le parti stipulato in regime di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016.
Nella resistenza della il Tribunale di Siracusa, con sentenza n. 488/2023, pubblicata in data Parte_1
13 marzo 2023, (resa nel procedimento iscritto al n. 950/2021 R.G.), in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dalla revocava il decreto sopra indicato e Parte_2
condannava la stessa opponente al pagamento in favore della società opposta Parte_1 della complessiva somma di € 39.990,00, oltre interessi al tasso e con la decorrenza di cui al
[...] ricorso monitorio, precisando nella motivazione che tale importo doveva considerarsi al netto dell'i.v.a. che sarebbe stata corrisposta direttamente dall'opponente all'erario in regime di c.d. split payment.
Compensava, infine, tra le parti le spese di lite.
pagina 2 di 14 Per la parziale riforma della suddetta sentenza, con atto di citazione notificato il 19 luglio 2023, ha proposto appello la società sulla base di tre motivi di gravame. Ha chiesto, pertanto, all'adita Parte_1
Cont Corte che, “accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale di in ordine al pagamento delle fatture n. 102766 del 17.02.2020, n. 101777 del 31.01.2020 e n. 102609 del 14.02.2020, condanni quest'ultima al pagamento dell'importo di Euro 4.218,38 IVA inclusa per effetto dello split payment, in aggiunta ad Euro 39.990,00, oggetto della sentenza di primo grado;
in ogni caso, riformare la sentenza impugnata in ordine alla previsione della compensazione delle spese di lite, condannando la al pagamento delle spese di primo grado sulla base delle argomentazioni svolte al punto CP_2
3.3 nella misura che la Corte d'Appello adita riterrà opportuna”.
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto dell'appello con la conseguente conferma CP_2
della pronuncia di primo grado.
All'udienza del 13 gennaio 2025, la causa, previa concessione di un termine per il deposito di note difensive ed esaurita la discussione orale, è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo di gravame, l'appellante denuncia la violazione degli artt. 1362 e ss. c.c., lamentando l'erronea interpretazione del contratto intercorso tra le parti per cui è causa.
1.1. - Sostiene, in particolare, l'appellante che ha errato il Tribunale a qualificare il contratto posto a fondamento della domanda creditoria come contratto di nolo stipulato in regime di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016, facendone discendere il rigetto della richiesta del pagamento di € 4.218,38, invece dovuto a titolo di rimborso dei costi di ordinaria e straordinaria manutenzione esclusi dall'offerta economica.
La sentenza del Tribunale ha ricostruito il contenuto sostanziale dell'accordo intercorso tra le parti nel senso che lo stesso avesse per oggetto “il nolo a freddo con conducente di n. 2 caricatori con benne a polipo, per la durata di due mesi (cfr. doc. 1, fasc. opposta), al prezzo complessivo di € 39.990,00 oltre
i.v.a., come da offerta emendata e allegata alla disposizione presidenziale R.A.P. d'urgenza n. 97 del
12.12.2019 (cfr. doc. 3, fasc. opponente e doc. 3, fasc. opposta)”.
pagina 3 di 14 La pronuncia impugnata ha motivato tale soluzione interpretativa sulla scorta di quanto desumibile dalla disposizione presidenziale da ultimo citata e ha, per l'effetto, accertato che da essa risultava che erano esclusi dalle pattuite condizioni contrattuali sia i costi di trasporto, sia anche quelli di manutenzione.
Per i primi costi, l'esclusione è stata definita “esplicita” alla luce del tenore del parere di congruità apposto a margine dell'offerta allegata: “non si ritiene di accettare i costi relativi al trasporto” (cfr. doc. 3, fasc. opponente).
Riguardo agli altri, per i quali l'esclusione non era stata esplicita, la stessa, secondo la ratio decidendi della sentenza, poteva e doveva comunque ricavarsi, in via interpretativa, adoperando le regole legali d'interpretazione e, in particolare, oltre a quelle dell'interpretazione letterale (art. 1362 c.c.) e dell'interpretazione sistematica (art. 1363 c.c.), il riferimento alle quali deve considerarsi implicito nella parte in cui la sentenza impugnata fa richiamo al tenore della disposizione presidenziale RAP che
Parte ha autorizzato, in via d'urgenza, l'accettazione con modifica dell'offerta economica della , anche quelle (espressamente menzionate nella motivazione) della: 1) interpretazione secondo buona fede (art. 1366 c.c.); 2) interpretazione globale (art. 1362, comma secondo, c.c.); 3) interpretazione c.d. utile (art. 1367 c.c.).
A fronte di tale ratio decidendi della sentenza impugnata, con il motivo in esame l'appellante ha contrapposto una differente interpretazione negoziale basata essenzialmente sull'interpretazione letterale di una singola clausola dell'offerta economica dell'11.09.2014, già versata in atti, presentata Parte dalla stessa , cioè quella che testualmente recita: “sono esclusi dalla presente offerta i costi del carburante e le spese per i materiali di consumo. Sono da intendersi esclusi, altresì, oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria e quant'altro non espressamente riportato nel documento de quo.”.
Sostiene, in particolare, la società appellante che tale offerta venne accettata per intero, da parte della
Contr
giusta la disposizione presidenziale d'urgenza n. 97 del 12.12.2019, già menzionata, ad esclusione dei costi di trasporto.
pagina 4 di 14 Sarebbe, pertanto, da considerare alla stregua di un dato inequivocabilmente acquisito quello in base al quale i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi noleggiati sarebbero stati posti a
Contr carico della e, quindi, esclusi dal canone di noleggio determinato in € 39.990.00, costituendo un'obbligazione accessoria a contenuto eventuale e non predeterminabile.
Sulla scorta di ciò, l'appellante considera errata la diversa interpretazione sposata dal Tribunale, fondata sulla circostanza, non veritiera, dell'esistenza di una presunta volontà delle parti di aggirare i limiti di spesa dell'art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs n. 50/2016 per gli affidi diretti, quando, invece, era vero che il costo del noleggio era stato stabilito entro il limite di € 40.000,00 e “le obbligazioni accessorie ed eventuali inerenti le manutenzioni ordinarie e straordinarie, non fanno gioco in ordine al quantum del corrispettivo, proprio per la natura non predeterminabile”.
Per tali ragioni, chiede che la sentenza impugnata venga riformata nella parte in cui è stata esclusa la rimborsabilità in favore della stessa delle spese affrontate per eseguire la manutenzione Parte_1 ordinaria e straordinaria dei mezzi dati a nolo in questione per il complessivo importo di € 4.218,38, portato dalle fatture prodotte in allegato al ricorso monitorio.
1.2. - Il motivo è infondato alla luce di quanto segue.
Parte 1.2.1. - In base all'iniziale offerta economica presentata dalla , datata 11.11.2019, i costi di
Contr trasporto erano messi a carico della nella specifica misura di € 1.500,00 per ciascun caricatore, così in totale € 3.000,00. Le altre voci, contemplate ai numeri 1 e 2 dello specchietto riassuntivo Parte dell'offerta presentata dalla , erano rappresentate dal canone mensile di noleggio, pari a €
10.000,00 per ciascun mezzo.
La disposizione presidenziale del 12.12.2019 della RAP, che ha autorizzato l'accettazione, con modifica, della sopra indicata offerta economica della REM:
a) ha fatto esplicito riferimento al regime degli affidamenti diretti, richiamando espressamente l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (norma che prevede un tetto massimo di spesa pari a €
40.000,00 per gli affidamenti diretti);
b) ha previsto l'esplicita eliminazione dei costi di trasporto (€ 3.000,00) che comparivano nell'offerta economica, recependo la valutazione contenuta nel parere di congruità del proprio dirigente (“come da Contr nota a margine dal , con l'eliminazione dei costi di trasporto”);
pagina 5 di 14 c) ha concluso, poi, nel senso di autorizzare, “in via d'urgenza, viste le motivazioni in premessa, il nolo con conducente di n. 2 benne a polipo alla ditta a socio unico… per mesi due e al costo Pt_1
complessivo di € 39.990 come da offerta emendata e qui allegata n. 17/19_19079_LM_LM del 11.12, ai sensi art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.”.
È avviso del Collegio che il complesso degli elementi desumibili dalle espressioni letterali del testo dell'offerta economica presentata dalla REM in data 11.11.2019, poi emendato dalla disposizione presidenziale della RAP del 12.12.2019, in uno alla considerazione della qualità soggettiva della stessa
RAP, società interamente partecipata dal (il punto non è oggetto di contrasto), Parte_4 consente di ritenere senz'altro condivisibile, siccome corretta e conforme alle regole legali d'interpretazione previste dal codice civile negli artt. 1362 e ss. c.c., la ricostruzione del contenuto sostanziale del contratto tra le parti fornita dal primo giudice nella sentenza impugnata, sopra sintetizzata.
Segnatamente, è lecito ritenere sulla scorta del chiaro tenore della suindicata disposizione presidenziale d'urgenza n. 97 del 12.12.2019 della RAP (cfr. doc. 3, fasc. opponente, e doc. 3, fasc. opposta) che le Parte parti, a parziale modifica dell'offerta economica, datata 11.12.2019, della , hanno pattuito un corrispettivo “complessivo” pari a € 39.990,00 (arrotondato € 40.000,00), escludendo tanto i costi di trasporto, quanto quelli di manutenzione.
A tale esito, per i primi costi, si perviene in base all'esplicita dicitura riportata nel parere di congruità apposto a margine dell'offerta dal dirigente della RAP (“non si ritiene di accettare i costi relativi al trasporto, cfr. doc. 3, fasc. originaria opponente), a sua volta richiamato dalla disposizione presidenziale d'autorizzazione in via d'urgenza che fa riferimento alla “offerta… pari ad € 39.990, Contr ritenuta congrua come da nota a margine dal con l'eliminazione dei costi di trasporto” (cfr. doc. Parte 3, fasc. di primo grado della , originaria parte opposta).
Per i costi di manutenzione, va osservato che, solo opinando in tal senso, si ottiene il risultato che il corrispettivo complessivo pattuito per il servizio di nolo in oggetto sia effettivamente mantenuto al di sotto del tetto massimo di spesa fissato dall'art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 per il particolare regime di affidamento diretto, prescelto dalle parti in sede di stipula negoziale.
pagina 6 di 14 Invero, nella disposizione presidenziale d'urgenza n. 97 del 12.12.2019 della R.A.P. risulta esplicitamente chiarito come l'autorizzazione alla stipula del nolo in questione sia stata rilasciata “al costo complessivo di € 39.990 [...] ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.”.
Non è in discussione, infatti, giova ripeterlo, l'avvenuta esclusione esplicita, nel testo concordato del contratto, dei costi di trasporto (€ 3.000,00).
L'espresso richiamo operato dalla (società interamente partecipata dal ) CP_2 Parte_4
al citato art. 36 D.Lgs. n. 50/2016 e il riferimento della stessa al costo complessivo di € 39.990,00, sostanzialmente coincidente con il tetto massimo di spesa indicato dallo stesso art. 36, co. 2, lett. a),
D.lgs. n. 50/2016, rimuovono, poi, ogni possibile dubbio sulla individuazione della effettiva volontà delle parti, che è stata evidentemente quella di stipulare il contratto di nolo in questione a un prezzo complessivo omnia, coincidente con quello indicato dall'art. 36, co. 2, lett. a), D.lgs. n. 50/2016, come tale contenuto entro la soglia massima prevista dalla legge per la specifica procedura prescelta
(affidamento diretto).
A fronte di ciò, la ha dato esecuzione al contratto di nolo in questione, in tal modo Parte_1
dimostrando, con il proprio comportamento concludente, di accettare senza riserve le condizioni indicate nella citata disposizione presidenziale del 12.12.2019 dall'altra parte.
Per converso, rileva il Collegio che la società appellante non ha adeguatamente spiegato, da un punto di vista interpretativo, come debba intendersi effettivamente il riferimento compiuto, nella disposizione presidenziale sopra citata, all'autorizzazione avvenuta “ai sensi art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.”, obliterando anche il riferimento al “costo complessivo”, pure compiuto nello stesso testo emendato del contratto, giusta la già menzionata disposizione.
Infatti, la parte appellante non ha adeguatamente valorizzato - ai fini della possibile riconduzione del prezzo contrattuale entro il tetto di spesa sopra indicato - né il regime pubblicistico cui soggiacciono i contratti stipulati dalla rilevante in via interpretativa avuto riguardo alla natura di società CP_2
partecipata al 100 % dalla mano pubblica ( , né il testo negoziale nella sua Parte_4 interezza come emendato dalla predetta disposizione presidenziale, che stabiliva che l'autorizzazione veniva concessa “ai sensi art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.”.
pagina 7 di 14 Ne consegue che l'interpretazione negoziale sostenuta dall'appellante viola l'art. 1363 c.c., che richiede di individuare la comune volontà delle parti, espressa nel testo dell'intero contratto sì come emendato dalla già menzionata disposizione presidenziale, interpretando il riferimento alle parole “esclusioni” degli “oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria” connettendole con le parole “costo complessivo”, nonché con l'espresso riferimento – altrimenti privo di qualsiasi ragion d'essere - alla volontà esternata dalle parti di stipulare il contratto “ai sensi art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.”.
Alla luce di queste specificazioni, l'interpretazione fornita dalla sentenza impugnata ha il pregio di offrire un esatto inquadramento dei canoni mensili (individuati come da offerta economica presentata
Parte dalla ), correlandoli anche con il tetto massimo di spesa indicato dal citato art. 36, co. 2, lett. a),
D.lgs. n. 50/2016, pure richiamato espressamente nella stessa disposizione presidenziale, e compendiando tutti questi elementi testuali con l'ulteriore riferimento, ivi contenuto, al “costo complessivo” oggetto di autorizzazione.
Attraverso l'interpretazione sistematica dell'intero contratto si comprende, dunque, l'effettiva portata Parte della modifica imposta dalla RAP all'offerta economica presentata dalla , tale da assorbire interamente la clausola sugli oneri di manutenzione, per definizione non conoscibili né quantificabili ex ante e, quindi, da considerarsi esclusi dal corrispettivo pattuito in una cifra omnia predeterminata (€
40.000,00, arrotondata), consentendo di trarre, nel solco dell'esito cui è pervenuto il Tribunale, conclusioni coerenti con una corretta individuazione della comune intenzione delle parti contraenti.
1.2.2. - Mette conto di sottolineare, poi, che, per giurisprudenza costante, “nell'interpretazione del contratto il criterio letterale va integrato, nell'obiettivo di ricostruire la volontà delle parti, con gli altri canoni ermeneutici idonei a dare rilievo alla ragione pratica del contratto, in conformità agli interessi che le parti medesime hanno inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale” (Cassazione civile, sez. III, 10/12/2024, n. 31811).
1.2.3. - L'interpretazione proposta dall'appellante è da ritenersi contraria, in primis, al criterio dell'interpretazione secondo buona fede (art. 1366 c.c.).
pagina 8 di 14 Invero, l'espressione “costo complessivo” deve essere interpretata (seguendo il ragionamento correttamente sviluppato dalla sentenza impugnata) partendo, innanzitutto, dal suo significato letterale
(pur senza fermarsi al medesimo, per come previsto dall'art. 1362 c.c., primo comma), coincidente con una cifra (arrotondata, € 40.000,00) a carattere fisso e omnicomprensiva, e non già sensibile a possibili oscillazioni in aumento, frutto di incontrollabili e non predeterminabili fattori (quali quelli connessi a eventuali necessità di manutenzione sia ordinaria che straordinaria, come tali futuri e incerti).
La buona fede impone di non speculare su falsi affidamenti, come sarebbe, nella specie, quello basato sulle espressioni letterali contenute in una singola clausola dell'originaria offerta economica. Tale clausola - sopra trascritta - sebbene non eliminata esplicitamente nel testo finale dell'accordo delle parti si pone in evidente contrasto con lo spirito della modifica all'offerta economica prevista dalla disposizione presidenziale della RAP e accettata, con il proprio comportamento concludente, dalla
Pt_1
Opinando diversamente, risulterebbe leso, pertanto, il ragionevole affidamento della società partecipata al 100% dal - la - nella conformità del testo emendato del contratto ai Parte_4 CP_2
limiti legali di spesa derivanti dalla legge speciale appositamente ed espressamente richiamata nella stessa disposizione presidenziale più volte menzionata.
Contr La nell'autorizzare la stipula in regime di affidamento diretto, ha fatto invero, come detto, espressamente riferimento all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 citato e ha concesso l'autorizzazione per un prezzo complessivo esattamente ragguagliato al tetto massimo di spesa per sé vincolante.
L'obbligo di lealtà che il canone di buona fede mira a preservare impone, perciò, all'altra parte (odierna appellante) di salvaguardare tale ragionevole affidamento della predetta parte, ossia la società partecipata CP_2
1.2.4. - L'interpretazione della comune volontà delle parti fatta propria dalla sentenza impugnata risulta essere, poi, conforme a quella desumibile dal comportamento successivo tenuto dalla la Parte_1
quale ha dato esecuzione al contratto come modificato in base alla disposizione presidenziale della
RAP.
Parte D'altra parte, la stessa ha prospettato di avere affrontato gli esborsi connessi alle necessità di manutenzione dei mezzi oggetto del nolo in questione (come da fatture allegate al decreto ingiuntivo opposto), anziché lasciare che fosse l'altra parte a farsene eventualmente carico.
pagina 9 di 14 Tale comportamento tenuto da uno dei contraenti nella fase di esecuzione della prestazione ben può essere utilizzato come criterio suppletivo per la determinazione della comune intenzione delle parti, e per la conferma del convincimento tratto dall'esame dell'accordo stesso (Cass. n. 2858/1975; Cass.
1122/1976).
1.2.5. - La conclusione, poi, non muta anche a volere ritenere applicabile alla fattispecie la regola d'interpretazione sussidiaria della conservazione del contratto (art. 1367 c.c.), in considerazione del fatto che la clausola (invocata dall'appellante), con cui le parti hanno previsto l'esclusione dei costi di manutenzione dall'offerta economica, non specifica, con espressioni letterali, a quale delle due parti debba incombere il relativo onere economico, potendo inferirsi, quindi, che permane un dubbio interpretativo, derivante dal fatto che l'offerta, nel testo modificato, non contiene più esclusivamente costi a carico del cliente, ma contempla oneri economici a carico di entrambe le parti (in quanto i costi
Parte relativi al trasporto sono messi a carico della ).
Parte Infatti, poiché una delle due interpretazioni (quella sostenuta dalla ) sforerebbe il tetto massimo di spesa indicato dalla legge speciale espressamente richiamata dalle parti per la stipula in regime di affidamento diretto dalle stesse prescelto, dovrebbe comunque preferirsi l'opzione interpretativa accolta dalla sentenza impugnata, e non quella che attribuisce alla clausola - eventualmente dubbia secondo i criteri dell'interpretazione soggettiva - un significato tale da comportare la sanzione della nullità per contrarietà a norma imperativa.
1.3. - Il primo motivo va, di conseguenza, rigettato, essendo l'interpretazione negoziale della sentenza impugnata esente da vizi.
1.4. - Né in direzione contraria può opinarsi sulla base dell'applicazione, invocata dall'appellante, della norma in tema di locazione dettata dall'art. 1590 c.c., che si riferisce alla diversa ipotesi del risarcimento del danno per l'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligo del conduttore di restituire la cosa locata nel medesimo stato in cui l'aveva ricevuta, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della stessa in conformità del contratto. La presente fattispecie attiene, invece, al rimborso di pretesi oneri manutentivi nel presupposto che essi farebbero parte del pattuito corrispettivo contrattuale per il servizio di nolo a freddo con conducente in questione.
2. - Con il secondo motivo, strutturato con più censure, l'appellante lamenta, poi, l'errata valutazione delle prove ed emergenze istruttorie e la violazione dell'art. 115 c.p.c.
pagina 10 di 14 2.1. - È infondata la prima censura del motivo con cui si sottopone a critica la sentenza impugnata, per
Parte avere il Tribunale statuito, al punto 3.4.2., che nessuna prova aveva offerto la in ordine al fatto che la rottura del tubo di trasmissione dell'olio idraulico del , che aveva reso Controparte_5 necessario l'intervento di manutenzione della per € 661,54 oltre i.v.a., si sarebbe verificata CP_6
per fatto imputabile a dipendenti della CP_2
Contr Sostiene la società appellante che la sentenza ha trascurato che, in effetti, la non aveva contestato la causa del guasto (dovuta a una maldestra manovra da parte degli operatori della stessa società).
Osserva il Collegio che tale argomentazione è priva di decisività, ai fini dell'accoglimento della censura in esame, atteso che, “in tema di preclusioni processuali, occorre distinguere tra fatti principali, posti a fondamento della domanda, e fatti secondari (dedotti per dimostrare i primi),
l'allegazione dei quali non è soggetta alle preclusioni dettate per i fatti principali, ma trova il suo ultimo termine preclusivo in quello eventualmente concesso ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., anche se richiesto ai soli fini dell'indicazione dei mezzi di prova o delle produzioni documentali” (Cass.
21332/2024).
Nella specie, correttamente il Tribunale ha (implicitamente) ritenuto tempestivo il riferimento, effettuato dalla REM per la prima volta nella memoria di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., n. 2 (cfr. pag. 2, lett. a, di tale atto), al suddetto fatto causativo del lamentato danno, avvenuto nel periodo Contr durante il quale il mezzo era concesso in nolo alla trattandosi di un'allegazione avente finalità probatoria.
Tuttavia, proprio le considerazioni sopra esposte in ordine al diverso regime delle preclusioni assertive tra fatti primari e secondari forniscono anche la giustificazione dell'infondatezza della censura in esame, con la quale l'appellante lamenta la violazione dell'art. 115 c.p.c., in quanto con la decisione impugnata il Tribunale avrebbe dovuto fare applicazione del principio di non contestazione.
È consolidato, infatti, nella giurisprudenza della Corte di Cassazione il principio secondo cui, per i fatti secondari - vale a dire quelli dedotti in mera funzione probatoria -, la non contestazione costituisce argomento di prova ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., per cui tali fatti possono essere contestati per la prima volta anche nel giudizio di appello (Cass. n. 40756/2021), come effettuato dall'appellata nella comparsa di risposta (v. pag. 5 lett. B).
pagina 11 di 14 A fronte di ciò, va, peraltro, ribadito anche in questa sede che la parte appellante non ha fornito alcuna prova a sostegno del proprio assunto, con la conseguenza che la censura deve essere rigettata.
2.2. - Con un altro profilo di doglianza, l'appellante deduce che la fattura inerente all'intervento di manutenzione straordinaria al tubo di trasmissione dell'olio sopra indicato sarebbe, comunque, riferibile a una spesa rientrante nelle obbligazioni previste contrattualmente, a prescindere dalla causa del danno riparato, come tale rimborsabile.
Allo stesso modo, con riferimento alle due residue fatture emesse da indicate e prodotte in CP_6 atti, l'appellante ha rilevato che essendo del tutto chiaro che le stesse si riferiscono a spese di manutenzione ordinaria di cui hanno necessitato i mezzi a seguito del nolo in questione il Tribunale
Parte avrebbe dovuto riconoscere il pagamento dei relativi importi in favore della e a carico della CP_2
Ininfluente sarebbe, infine, la considerazione compiuta dal Tribunale in ordine alla mancata prova del
Parte preventivo pagamento delle fatture stesse ad opera della , poiché, a prescindere dalla prova del
Contr pagamento, la su cui gravava tale obbligazione accessoria, era comunque tenuta a versare le somme.
Anche queste censure vanno rigettate, poiché sono basate sull'assunto che i costi relativi alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) dei mezzi costituirebbero un'obbligazione accessoria che Parte incombe ex contractu sulla , mentre - in base a quanto precede - tale obbligazione non è stata prevista nel contratto per cui è causa.
In ogni caso, deve ritenersi condivisibile la ratio decidendi della sentenza impugnata che, in via assorbente di ogni altra e pur fondata considerazione, ha ritenuto che l'eventuale accoglimento della domanda di rimborso fosse subordinata alla prova dell'avvenuto pagamento delle somme oggetto della richiesta di rimborso che non era stata fornita dalla società odierna appellante che ne aveva l'onere (art. 2697 c.c.). Il preteso diritto di vedersi rimborsati i costi di manutenzione non può, infatti, prescindere dalla prova dell'effettivo esborso.
2.3. - Quanto sopra è sufficiente per condurre al rigetto dell'intero motivo, esimendo questa Corte dall'esame dell'ulteriore profilo di censura riguardante l'ultima ratio decidendi, esposta nella sentenza ai punti 3.4.4., 3.4.4.1. e 3.4.4.2., con cui, ad abundantiam, il Tribunale ha rilevato che, comunque, gli Contr importi in questione non avrebbero potuto essere addebitati per intero alla per le ragioni ivi precisate.
pagina 12 di 14 3. - Il rigetto del primo e del secondo motivo dell'appello implica il rigetto anche del terzo motivo che lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché l'erronea motivazione sul punto della Parte compensazione delle spese di lite. Rileva la società che il Tribunale - che ha compensato le spese del giudizio in considerazione della parziale soccombenza reciproca, della peculiarità della vicenda in esame e del rifiuto della proposta conciliativa d'ufficio ex art. 185 - bis c.p.c. (formulata in misura coincidente con l'esito della controversia) come evidenziato nella motivazione della sentenza - avrebbe errato a non condannare la a rimborsarle le spese processuali del giudizio di primo grado. CP_2
Infatti, atteso il rigetto dei primi motivi di appello, inerenti al merito della pretesa creditoria a suo tempo azionata, in via monitoria, dall'odierna appellante nei confronti della è rimasto CP_2 confermato, oltre all'accoglimento parziale di tale domanda, il rifiuto senza giustificato motivo della proposta conciliativa (dal Tribunale formulata in misura coincidente con l'esito della controversia), sicché, in mancanza di altre contestazioni a carattere specifico, non può che ritenersi pienamente giustificata alla luce dell'esito finale del processo la operata compensazione delle spese processuali del giudizio di primo grado, anche tenendo conto del disposto della seconda parte del primo comma dell'art. 91 c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, applicabile alla fattispecie ratione temporis.
Infatti, a fronte delle puntuali e soddisfacenti considerazioni contenute nella sentenza, di per sé idonee a giustificare la disposta compensazione, la società si è limitata a contrapporre rilievi nel Parte_1
complesso generici e privi di specificità, in particolare con riguardo al profilo della riscontrata assenza di un giustificato motivo nel proprio rifiuto della proposta conciliativa.
Alla stregua delle superiori considerazioni, il proposto appello va, quindi, integralmente rigettato.
4. - Le spese del presente grado del giudizio – liquidate come in dispositivo – seguono la soccombenza e vanno poste a carico della in favore della Parte_1 CP_2
La liquidazione di tali spese è compiuta seguendo i parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, oggi vigente, in base ai valori medi, tenuto conto del valore della controversia (compreso nello scaglione tra € 5.200,01 e € 26.000,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta. Quanto alla sola fase di trattazione/istruttoria, nella liquidazione, si è tenuto conto dei valori minimi, in mancanza di attività a contenuto propriamente istruttorio (cfr. Cass.
Sez. II, 27.10.2023 n. 29857).
pagina 13 di 14 Atteso il rigetto dell'appello, va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per l'appello, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 998/2023 R.G.C.A., rigetta l'appello proposto dalla nei confronti della avverso la sentenza n. 488/2023, Parte_1 CP_2
pubblicata in data 13 marzo 2023, del Tribunale di Siracusa (resa nel procedimento iscritto al n.
950/2021 R.G.), che conferma;
condanna la società alla rifusione, in favore della parte appellata, delle spese del presente Parte_1 giudizio che liquida in complessivi € 4.888,00 per compensi di avvocato (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione e € 1.911,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, C.P.A. e IVA come per legge;
ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.
Così deciso in Catania il 17 marzo 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì'
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere relatore estensore dott.ssa Maria Angela Galioto Consigliere Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 998/2023
promossa da
società unipersonale, in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore (P.I. ), con sede in Siracusa, viale Teracati n. 156, P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Mauceri (C.F. e Salvatore Maiolino C.F._1
(C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Siracusa, viale C.F._2
Santa Panagia n. 136/A, giusta procura in atti;
appellante
contro
pagina 1 di 14 in persona del suo Presidente e legale CP_1 Controparte_2
rappresentante pro tempore (C.F. e P.I , con sede legale in , in piazzetta B. P.IVA_2 CP_2
Cairoli, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Concetta Codiglione, giusta procura in atti;
appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 24 febbraio 2021, la società Parte_2
interamente partecipata dal , proponeva opposizione avverso il decreto
[...] CP_3 Parte_3
ingiuntivo n. 44/2021 emesso dal Tribunale di Siracusa il 12 gennaio 2021 (nel procedimento iscritto al n. 4916/2020 r.g.), con cui le era stato ingiunto il pagamento, in favore della società
[...]
della somma di € 53.936,60 oltre interessi e spese, sulla base della fattura Parte_1
n. 47 del 21.02.2020 relativa al corrispettivo per l'esecuzione di un servizio di nolo a freddo con conducente di due caricatori CAT incluse benne a polipo, giusta il contratto tra le parti stipulato in regime di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016.
Nella resistenza della il Tribunale di Siracusa, con sentenza n. 488/2023, pubblicata in data Parte_1
13 marzo 2023, (resa nel procedimento iscritto al n. 950/2021 R.G.), in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dalla revocava il decreto sopra indicato e Parte_2
condannava la stessa opponente al pagamento in favore della società opposta Parte_1 della complessiva somma di € 39.990,00, oltre interessi al tasso e con la decorrenza di cui al
[...] ricorso monitorio, precisando nella motivazione che tale importo doveva considerarsi al netto dell'i.v.a. che sarebbe stata corrisposta direttamente dall'opponente all'erario in regime di c.d. split payment.
Compensava, infine, tra le parti le spese di lite.
pagina 2 di 14 Per la parziale riforma della suddetta sentenza, con atto di citazione notificato il 19 luglio 2023, ha proposto appello la società sulla base di tre motivi di gravame. Ha chiesto, pertanto, all'adita Parte_1
Cont Corte che, “accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale di in ordine al pagamento delle fatture n. 102766 del 17.02.2020, n. 101777 del 31.01.2020 e n. 102609 del 14.02.2020, condanni quest'ultima al pagamento dell'importo di Euro 4.218,38 IVA inclusa per effetto dello split payment, in aggiunta ad Euro 39.990,00, oggetto della sentenza di primo grado;
in ogni caso, riformare la sentenza impugnata in ordine alla previsione della compensazione delle spese di lite, condannando la al pagamento delle spese di primo grado sulla base delle argomentazioni svolte al punto CP_2
3.3 nella misura che la Corte d'Appello adita riterrà opportuna”.
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto dell'appello con la conseguente conferma CP_2
della pronuncia di primo grado.
All'udienza del 13 gennaio 2025, la causa, previa concessione di un termine per il deposito di note difensive ed esaurita la discussione orale, è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo di gravame, l'appellante denuncia la violazione degli artt. 1362 e ss. c.c., lamentando l'erronea interpretazione del contratto intercorso tra le parti per cui è causa.
1.1. - Sostiene, in particolare, l'appellante che ha errato il Tribunale a qualificare il contratto posto a fondamento della domanda creditoria come contratto di nolo stipulato in regime di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016, facendone discendere il rigetto della richiesta del pagamento di € 4.218,38, invece dovuto a titolo di rimborso dei costi di ordinaria e straordinaria manutenzione esclusi dall'offerta economica.
La sentenza del Tribunale ha ricostruito il contenuto sostanziale dell'accordo intercorso tra le parti nel senso che lo stesso avesse per oggetto “il nolo a freddo con conducente di n. 2 caricatori con benne a polipo, per la durata di due mesi (cfr. doc. 1, fasc. opposta), al prezzo complessivo di € 39.990,00 oltre
i.v.a., come da offerta emendata e allegata alla disposizione presidenziale R.A.P. d'urgenza n. 97 del
12.12.2019 (cfr. doc. 3, fasc. opponente e doc. 3, fasc. opposta)”.
pagina 3 di 14 La pronuncia impugnata ha motivato tale soluzione interpretativa sulla scorta di quanto desumibile dalla disposizione presidenziale da ultimo citata e ha, per l'effetto, accertato che da essa risultava che erano esclusi dalle pattuite condizioni contrattuali sia i costi di trasporto, sia anche quelli di manutenzione.
Per i primi costi, l'esclusione è stata definita “esplicita” alla luce del tenore del parere di congruità apposto a margine dell'offerta allegata: “non si ritiene di accettare i costi relativi al trasporto” (cfr. doc. 3, fasc. opponente).
Riguardo agli altri, per i quali l'esclusione non era stata esplicita, la stessa, secondo la ratio decidendi della sentenza, poteva e doveva comunque ricavarsi, in via interpretativa, adoperando le regole legali d'interpretazione e, in particolare, oltre a quelle dell'interpretazione letterale (art. 1362 c.c.) e dell'interpretazione sistematica (art. 1363 c.c.), il riferimento alle quali deve considerarsi implicito nella parte in cui la sentenza impugnata fa richiamo al tenore della disposizione presidenziale RAP che
Parte ha autorizzato, in via d'urgenza, l'accettazione con modifica dell'offerta economica della , anche quelle (espressamente menzionate nella motivazione) della: 1) interpretazione secondo buona fede (art. 1366 c.c.); 2) interpretazione globale (art. 1362, comma secondo, c.c.); 3) interpretazione c.d. utile (art. 1367 c.c.).
A fronte di tale ratio decidendi della sentenza impugnata, con il motivo in esame l'appellante ha contrapposto una differente interpretazione negoziale basata essenzialmente sull'interpretazione letterale di una singola clausola dell'offerta economica dell'11.09.2014, già versata in atti, presentata Parte dalla stessa , cioè quella che testualmente recita: “sono esclusi dalla presente offerta i costi del carburante e le spese per i materiali di consumo. Sono da intendersi esclusi, altresì, oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria e quant'altro non espressamente riportato nel documento de quo.”.
Sostiene, in particolare, la società appellante che tale offerta venne accettata per intero, da parte della
Contr
giusta la disposizione presidenziale d'urgenza n. 97 del 12.12.2019, già menzionata, ad esclusione dei costi di trasporto.
pagina 4 di 14 Sarebbe, pertanto, da considerare alla stregua di un dato inequivocabilmente acquisito quello in base al quale i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi noleggiati sarebbero stati posti a
Contr carico della e, quindi, esclusi dal canone di noleggio determinato in € 39.990.00, costituendo un'obbligazione accessoria a contenuto eventuale e non predeterminabile.
Sulla scorta di ciò, l'appellante considera errata la diversa interpretazione sposata dal Tribunale, fondata sulla circostanza, non veritiera, dell'esistenza di una presunta volontà delle parti di aggirare i limiti di spesa dell'art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs n. 50/2016 per gli affidi diretti, quando, invece, era vero che il costo del noleggio era stato stabilito entro il limite di € 40.000,00 e “le obbligazioni accessorie ed eventuali inerenti le manutenzioni ordinarie e straordinarie, non fanno gioco in ordine al quantum del corrispettivo, proprio per la natura non predeterminabile”.
Per tali ragioni, chiede che la sentenza impugnata venga riformata nella parte in cui è stata esclusa la rimborsabilità in favore della stessa delle spese affrontate per eseguire la manutenzione Parte_1 ordinaria e straordinaria dei mezzi dati a nolo in questione per il complessivo importo di € 4.218,38, portato dalle fatture prodotte in allegato al ricorso monitorio.
1.2. - Il motivo è infondato alla luce di quanto segue.
Parte 1.2.1. - In base all'iniziale offerta economica presentata dalla , datata 11.11.2019, i costi di
Contr trasporto erano messi a carico della nella specifica misura di € 1.500,00 per ciascun caricatore, così in totale € 3.000,00. Le altre voci, contemplate ai numeri 1 e 2 dello specchietto riassuntivo Parte dell'offerta presentata dalla , erano rappresentate dal canone mensile di noleggio, pari a €
10.000,00 per ciascun mezzo.
La disposizione presidenziale del 12.12.2019 della RAP, che ha autorizzato l'accettazione, con modifica, della sopra indicata offerta economica della REM:
a) ha fatto esplicito riferimento al regime degli affidamenti diretti, richiamando espressamente l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (norma che prevede un tetto massimo di spesa pari a €
40.000,00 per gli affidamenti diretti);
b) ha previsto l'esplicita eliminazione dei costi di trasporto (€ 3.000,00) che comparivano nell'offerta economica, recependo la valutazione contenuta nel parere di congruità del proprio dirigente (“come da Contr nota a margine dal , con l'eliminazione dei costi di trasporto”);
pagina 5 di 14 c) ha concluso, poi, nel senso di autorizzare, “in via d'urgenza, viste le motivazioni in premessa, il nolo con conducente di n. 2 benne a polipo alla ditta a socio unico… per mesi due e al costo Pt_1
complessivo di € 39.990 come da offerta emendata e qui allegata n. 17/19_19079_LM_LM del 11.12, ai sensi art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.”.
È avviso del Collegio che il complesso degli elementi desumibili dalle espressioni letterali del testo dell'offerta economica presentata dalla REM in data 11.11.2019, poi emendato dalla disposizione presidenziale della RAP del 12.12.2019, in uno alla considerazione della qualità soggettiva della stessa
RAP, società interamente partecipata dal (il punto non è oggetto di contrasto), Parte_4 consente di ritenere senz'altro condivisibile, siccome corretta e conforme alle regole legali d'interpretazione previste dal codice civile negli artt. 1362 e ss. c.c., la ricostruzione del contenuto sostanziale del contratto tra le parti fornita dal primo giudice nella sentenza impugnata, sopra sintetizzata.
Segnatamente, è lecito ritenere sulla scorta del chiaro tenore della suindicata disposizione presidenziale d'urgenza n. 97 del 12.12.2019 della RAP (cfr. doc. 3, fasc. opponente, e doc. 3, fasc. opposta) che le Parte parti, a parziale modifica dell'offerta economica, datata 11.12.2019, della , hanno pattuito un corrispettivo “complessivo” pari a € 39.990,00 (arrotondato € 40.000,00), escludendo tanto i costi di trasporto, quanto quelli di manutenzione.
A tale esito, per i primi costi, si perviene in base all'esplicita dicitura riportata nel parere di congruità apposto a margine dell'offerta dal dirigente della RAP (“non si ritiene di accettare i costi relativi al trasporto, cfr. doc. 3, fasc. originaria opponente), a sua volta richiamato dalla disposizione presidenziale d'autorizzazione in via d'urgenza che fa riferimento alla “offerta… pari ad € 39.990, Contr ritenuta congrua come da nota a margine dal con l'eliminazione dei costi di trasporto” (cfr. doc. Parte 3, fasc. di primo grado della , originaria parte opposta).
Per i costi di manutenzione, va osservato che, solo opinando in tal senso, si ottiene il risultato che il corrispettivo complessivo pattuito per il servizio di nolo in oggetto sia effettivamente mantenuto al di sotto del tetto massimo di spesa fissato dall'art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 per il particolare regime di affidamento diretto, prescelto dalle parti in sede di stipula negoziale.
pagina 6 di 14 Invero, nella disposizione presidenziale d'urgenza n. 97 del 12.12.2019 della R.A.P. risulta esplicitamente chiarito come l'autorizzazione alla stipula del nolo in questione sia stata rilasciata “al costo complessivo di € 39.990 [...] ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.”.
Non è in discussione, infatti, giova ripeterlo, l'avvenuta esclusione esplicita, nel testo concordato del contratto, dei costi di trasporto (€ 3.000,00).
L'espresso richiamo operato dalla (società interamente partecipata dal ) CP_2 Parte_4
al citato art. 36 D.Lgs. n. 50/2016 e il riferimento della stessa al costo complessivo di € 39.990,00, sostanzialmente coincidente con il tetto massimo di spesa indicato dallo stesso art. 36, co. 2, lett. a),
D.lgs. n. 50/2016, rimuovono, poi, ogni possibile dubbio sulla individuazione della effettiva volontà delle parti, che è stata evidentemente quella di stipulare il contratto di nolo in questione a un prezzo complessivo omnia, coincidente con quello indicato dall'art. 36, co. 2, lett. a), D.lgs. n. 50/2016, come tale contenuto entro la soglia massima prevista dalla legge per la specifica procedura prescelta
(affidamento diretto).
A fronte di ciò, la ha dato esecuzione al contratto di nolo in questione, in tal modo Parte_1
dimostrando, con il proprio comportamento concludente, di accettare senza riserve le condizioni indicate nella citata disposizione presidenziale del 12.12.2019 dall'altra parte.
Per converso, rileva il Collegio che la società appellante non ha adeguatamente spiegato, da un punto di vista interpretativo, come debba intendersi effettivamente il riferimento compiuto, nella disposizione presidenziale sopra citata, all'autorizzazione avvenuta “ai sensi art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.”, obliterando anche il riferimento al “costo complessivo”, pure compiuto nello stesso testo emendato del contratto, giusta la già menzionata disposizione.
Infatti, la parte appellante non ha adeguatamente valorizzato - ai fini della possibile riconduzione del prezzo contrattuale entro il tetto di spesa sopra indicato - né il regime pubblicistico cui soggiacciono i contratti stipulati dalla rilevante in via interpretativa avuto riguardo alla natura di società CP_2
partecipata al 100 % dalla mano pubblica ( , né il testo negoziale nella sua Parte_4 interezza come emendato dalla predetta disposizione presidenziale, che stabiliva che l'autorizzazione veniva concessa “ai sensi art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.”.
pagina 7 di 14 Ne consegue che l'interpretazione negoziale sostenuta dall'appellante viola l'art. 1363 c.c., che richiede di individuare la comune volontà delle parti, espressa nel testo dell'intero contratto sì come emendato dalla già menzionata disposizione presidenziale, interpretando il riferimento alle parole “esclusioni” degli “oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria” connettendole con le parole “costo complessivo”, nonché con l'espresso riferimento – altrimenti privo di qualsiasi ragion d'essere - alla volontà esternata dalle parti di stipulare il contratto “ai sensi art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.”.
Alla luce di queste specificazioni, l'interpretazione fornita dalla sentenza impugnata ha il pregio di offrire un esatto inquadramento dei canoni mensili (individuati come da offerta economica presentata
Parte dalla ), correlandoli anche con il tetto massimo di spesa indicato dal citato art. 36, co. 2, lett. a),
D.lgs. n. 50/2016, pure richiamato espressamente nella stessa disposizione presidenziale, e compendiando tutti questi elementi testuali con l'ulteriore riferimento, ivi contenuto, al “costo complessivo” oggetto di autorizzazione.
Attraverso l'interpretazione sistematica dell'intero contratto si comprende, dunque, l'effettiva portata Parte della modifica imposta dalla RAP all'offerta economica presentata dalla , tale da assorbire interamente la clausola sugli oneri di manutenzione, per definizione non conoscibili né quantificabili ex ante e, quindi, da considerarsi esclusi dal corrispettivo pattuito in una cifra omnia predeterminata (€
40.000,00, arrotondata), consentendo di trarre, nel solco dell'esito cui è pervenuto il Tribunale, conclusioni coerenti con una corretta individuazione della comune intenzione delle parti contraenti.
1.2.2. - Mette conto di sottolineare, poi, che, per giurisprudenza costante, “nell'interpretazione del contratto il criterio letterale va integrato, nell'obiettivo di ricostruire la volontà delle parti, con gli altri canoni ermeneutici idonei a dare rilievo alla ragione pratica del contratto, in conformità agli interessi che le parti medesime hanno inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale” (Cassazione civile, sez. III, 10/12/2024, n. 31811).
1.2.3. - L'interpretazione proposta dall'appellante è da ritenersi contraria, in primis, al criterio dell'interpretazione secondo buona fede (art. 1366 c.c.).
pagina 8 di 14 Invero, l'espressione “costo complessivo” deve essere interpretata (seguendo il ragionamento correttamente sviluppato dalla sentenza impugnata) partendo, innanzitutto, dal suo significato letterale
(pur senza fermarsi al medesimo, per come previsto dall'art. 1362 c.c., primo comma), coincidente con una cifra (arrotondata, € 40.000,00) a carattere fisso e omnicomprensiva, e non già sensibile a possibili oscillazioni in aumento, frutto di incontrollabili e non predeterminabili fattori (quali quelli connessi a eventuali necessità di manutenzione sia ordinaria che straordinaria, come tali futuri e incerti).
La buona fede impone di non speculare su falsi affidamenti, come sarebbe, nella specie, quello basato sulle espressioni letterali contenute in una singola clausola dell'originaria offerta economica. Tale clausola - sopra trascritta - sebbene non eliminata esplicitamente nel testo finale dell'accordo delle parti si pone in evidente contrasto con lo spirito della modifica all'offerta economica prevista dalla disposizione presidenziale della RAP e accettata, con il proprio comportamento concludente, dalla
Pt_1
Opinando diversamente, risulterebbe leso, pertanto, il ragionevole affidamento della società partecipata al 100% dal - la - nella conformità del testo emendato del contratto ai Parte_4 CP_2
limiti legali di spesa derivanti dalla legge speciale appositamente ed espressamente richiamata nella stessa disposizione presidenziale più volte menzionata.
Contr La nell'autorizzare la stipula in regime di affidamento diretto, ha fatto invero, come detto, espressamente riferimento all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 citato e ha concesso l'autorizzazione per un prezzo complessivo esattamente ragguagliato al tetto massimo di spesa per sé vincolante.
L'obbligo di lealtà che il canone di buona fede mira a preservare impone, perciò, all'altra parte (odierna appellante) di salvaguardare tale ragionevole affidamento della predetta parte, ossia la società partecipata CP_2
1.2.4. - L'interpretazione della comune volontà delle parti fatta propria dalla sentenza impugnata risulta essere, poi, conforme a quella desumibile dal comportamento successivo tenuto dalla la Parte_1
quale ha dato esecuzione al contratto come modificato in base alla disposizione presidenziale della
RAP.
Parte D'altra parte, la stessa ha prospettato di avere affrontato gli esborsi connessi alle necessità di manutenzione dei mezzi oggetto del nolo in questione (come da fatture allegate al decreto ingiuntivo opposto), anziché lasciare che fosse l'altra parte a farsene eventualmente carico.
pagina 9 di 14 Tale comportamento tenuto da uno dei contraenti nella fase di esecuzione della prestazione ben può essere utilizzato come criterio suppletivo per la determinazione della comune intenzione delle parti, e per la conferma del convincimento tratto dall'esame dell'accordo stesso (Cass. n. 2858/1975; Cass.
1122/1976).
1.2.5. - La conclusione, poi, non muta anche a volere ritenere applicabile alla fattispecie la regola d'interpretazione sussidiaria della conservazione del contratto (art. 1367 c.c.), in considerazione del fatto che la clausola (invocata dall'appellante), con cui le parti hanno previsto l'esclusione dei costi di manutenzione dall'offerta economica, non specifica, con espressioni letterali, a quale delle due parti debba incombere il relativo onere economico, potendo inferirsi, quindi, che permane un dubbio interpretativo, derivante dal fatto che l'offerta, nel testo modificato, non contiene più esclusivamente costi a carico del cliente, ma contempla oneri economici a carico di entrambe le parti (in quanto i costi
Parte relativi al trasporto sono messi a carico della ).
Parte Infatti, poiché una delle due interpretazioni (quella sostenuta dalla ) sforerebbe il tetto massimo di spesa indicato dalla legge speciale espressamente richiamata dalle parti per la stipula in regime di affidamento diretto dalle stesse prescelto, dovrebbe comunque preferirsi l'opzione interpretativa accolta dalla sentenza impugnata, e non quella che attribuisce alla clausola - eventualmente dubbia secondo i criteri dell'interpretazione soggettiva - un significato tale da comportare la sanzione della nullità per contrarietà a norma imperativa.
1.3. - Il primo motivo va, di conseguenza, rigettato, essendo l'interpretazione negoziale della sentenza impugnata esente da vizi.
1.4. - Né in direzione contraria può opinarsi sulla base dell'applicazione, invocata dall'appellante, della norma in tema di locazione dettata dall'art. 1590 c.c., che si riferisce alla diversa ipotesi del risarcimento del danno per l'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligo del conduttore di restituire la cosa locata nel medesimo stato in cui l'aveva ricevuta, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della stessa in conformità del contratto. La presente fattispecie attiene, invece, al rimborso di pretesi oneri manutentivi nel presupposto che essi farebbero parte del pattuito corrispettivo contrattuale per il servizio di nolo a freddo con conducente in questione.
2. - Con il secondo motivo, strutturato con più censure, l'appellante lamenta, poi, l'errata valutazione delle prove ed emergenze istruttorie e la violazione dell'art. 115 c.p.c.
pagina 10 di 14 2.1. - È infondata la prima censura del motivo con cui si sottopone a critica la sentenza impugnata, per
Parte avere il Tribunale statuito, al punto 3.4.2., che nessuna prova aveva offerto la in ordine al fatto che la rottura del tubo di trasmissione dell'olio idraulico del , che aveva reso Controparte_5 necessario l'intervento di manutenzione della per € 661,54 oltre i.v.a., si sarebbe verificata CP_6
per fatto imputabile a dipendenti della CP_2
Contr Sostiene la società appellante che la sentenza ha trascurato che, in effetti, la non aveva contestato la causa del guasto (dovuta a una maldestra manovra da parte degli operatori della stessa società).
Osserva il Collegio che tale argomentazione è priva di decisività, ai fini dell'accoglimento della censura in esame, atteso che, “in tema di preclusioni processuali, occorre distinguere tra fatti principali, posti a fondamento della domanda, e fatti secondari (dedotti per dimostrare i primi),
l'allegazione dei quali non è soggetta alle preclusioni dettate per i fatti principali, ma trova il suo ultimo termine preclusivo in quello eventualmente concesso ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., anche se richiesto ai soli fini dell'indicazione dei mezzi di prova o delle produzioni documentali” (Cass.
21332/2024).
Nella specie, correttamente il Tribunale ha (implicitamente) ritenuto tempestivo il riferimento, effettuato dalla REM per la prima volta nella memoria di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., n. 2 (cfr. pag. 2, lett. a, di tale atto), al suddetto fatto causativo del lamentato danno, avvenuto nel periodo Contr durante il quale il mezzo era concesso in nolo alla trattandosi di un'allegazione avente finalità probatoria.
Tuttavia, proprio le considerazioni sopra esposte in ordine al diverso regime delle preclusioni assertive tra fatti primari e secondari forniscono anche la giustificazione dell'infondatezza della censura in esame, con la quale l'appellante lamenta la violazione dell'art. 115 c.p.c., in quanto con la decisione impugnata il Tribunale avrebbe dovuto fare applicazione del principio di non contestazione.
È consolidato, infatti, nella giurisprudenza della Corte di Cassazione il principio secondo cui, per i fatti secondari - vale a dire quelli dedotti in mera funzione probatoria -, la non contestazione costituisce argomento di prova ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., per cui tali fatti possono essere contestati per la prima volta anche nel giudizio di appello (Cass. n. 40756/2021), come effettuato dall'appellata nella comparsa di risposta (v. pag. 5 lett. B).
pagina 11 di 14 A fronte di ciò, va, peraltro, ribadito anche in questa sede che la parte appellante non ha fornito alcuna prova a sostegno del proprio assunto, con la conseguenza che la censura deve essere rigettata.
2.2. - Con un altro profilo di doglianza, l'appellante deduce che la fattura inerente all'intervento di manutenzione straordinaria al tubo di trasmissione dell'olio sopra indicato sarebbe, comunque, riferibile a una spesa rientrante nelle obbligazioni previste contrattualmente, a prescindere dalla causa del danno riparato, come tale rimborsabile.
Allo stesso modo, con riferimento alle due residue fatture emesse da indicate e prodotte in CP_6 atti, l'appellante ha rilevato che essendo del tutto chiaro che le stesse si riferiscono a spese di manutenzione ordinaria di cui hanno necessitato i mezzi a seguito del nolo in questione il Tribunale
Parte avrebbe dovuto riconoscere il pagamento dei relativi importi in favore della e a carico della CP_2
Ininfluente sarebbe, infine, la considerazione compiuta dal Tribunale in ordine alla mancata prova del
Parte preventivo pagamento delle fatture stesse ad opera della , poiché, a prescindere dalla prova del
Contr pagamento, la su cui gravava tale obbligazione accessoria, era comunque tenuta a versare le somme.
Anche queste censure vanno rigettate, poiché sono basate sull'assunto che i costi relativi alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) dei mezzi costituirebbero un'obbligazione accessoria che Parte incombe ex contractu sulla , mentre - in base a quanto precede - tale obbligazione non è stata prevista nel contratto per cui è causa.
In ogni caso, deve ritenersi condivisibile la ratio decidendi della sentenza impugnata che, in via assorbente di ogni altra e pur fondata considerazione, ha ritenuto che l'eventuale accoglimento della domanda di rimborso fosse subordinata alla prova dell'avvenuto pagamento delle somme oggetto della richiesta di rimborso che non era stata fornita dalla società odierna appellante che ne aveva l'onere (art. 2697 c.c.). Il preteso diritto di vedersi rimborsati i costi di manutenzione non può, infatti, prescindere dalla prova dell'effettivo esborso.
2.3. - Quanto sopra è sufficiente per condurre al rigetto dell'intero motivo, esimendo questa Corte dall'esame dell'ulteriore profilo di censura riguardante l'ultima ratio decidendi, esposta nella sentenza ai punti 3.4.4., 3.4.4.1. e 3.4.4.2., con cui, ad abundantiam, il Tribunale ha rilevato che, comunque, gli Contr importi in questione non avrebbero potuto essere addebitati per intero alla per le ragioni ivi precisate.
pagina 12 di 14 3. - Il rigetto del primo e del secondo motivo dell'appello implica il rigetto anche del terzo motivo che lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché l'erronea motivazione sul punto della Parte compensazione delle spese di lite. Rileva la società che il Tribunale - che ha compensato le spese del giudizio in considerazione della parziale soccombenza reciproca, della peculiarità della vicenda in esame e del rifiuto della proposta conciliativa d'ufficio ex art. 185 - bis c.p.c. (formulata in misura coincidente con l'esito della controversia) come evidenziato nella motivazione della sentenza - avrebbe errato a non condannare la a rimborsarle le spese processuali del giudizio di primo grado. CP_2
Infatti, atteso il rigetto dei primi motivi di appello, inerenti al merito della pretesa creditoria a suo tempo azionata, in via monitoria, dall'odierna appellante nei confronti della è rimasto CP_2 confermato, oltre all'accoglimento parziale di tale domanda, il rifiuto senza giustificato motivo della proposta conciliativa (dal Tribunale formulata in misura coincidente con l'esito della controversia), sicché, in mancanza di altre contestazioni a carattere specifico, non può che ritenersi pienamente giustificata alla luce dell'esito finale del processo la operata compensazione delle spese processuali del giudizio di primo grado, anche tenendo conto del disposto della seconda parte del primo comma dell'art. 91 c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, applicabile alla fattispecie ratione temporis.
Infatti, a fronte delle puntuali e soddisfacenti considerazioni contenute nella sentenza, di per sé idonee a giustificare la disposta compensazione, la società si è limitata a contrapporre rilievi nel Parte_1
complesso generici e privi di specificità, in particolare con riguardo al profilo della riscontrata assenza di un giustificato motivo nel proprio rifiuto della proposta conciliativa.
Alla stregua delle superiori considerazioni, il proposto appello va, quindi, integralmente rigettato.
4. - Le spese del presente grado del giudizio – liquidate come in dispositivo – seguono la soccombenza e vanno poste a carico della in favore della Parte_1 CP_2
La liquidazione di tali spese è compiuta seguendo i parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, oggi vigente, in base ai valori medi, tenuto conto del valore della controversia (compreso nello scaglione tra € 5.200,01 e € 26.000,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta. Quanto alla sola fase di trattazione/istruttoria, nella liquidazione, si è tenuto conto dei valori minimi, in mancanza di attività a contenuto propriamente istruttorio (cfr. Cass.
Sez. II, 27.10.2023 n. 29857).
pagina 13 di 14 Atteso il rigetto dell'appello, va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per l'appello, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 998/2023 R.G.C.A., rigetta l'appello proposto dalla nei confronti della avverso la sentenza n. 488/2023, Parte_1 CP_2
pubblicata in data 13 marzo 2023, del Tribunale di Siracusa (resa nel procedimento iscritto al n.
950/2021 R.G.), che conferma;
condanna la società alla rifusione, in favore della parte appellata, delle spese del presente Parte_1 giudizio che liquida in complessivi € 4.888,00 per compensi di avvocato (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione e € 1.911,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, C.P.A. e IVA come per legge;
ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.
Così deciso in Catania il 17 marzo 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì'
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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