Art. 31.
I capi delle rappresentanze diplomatiche all'estero vigilano sull'opera dei consoli, i quali riferiscono direttamente al Comitato nazionale sull'adempimento del loro incarico e ne ricevono istruzioni.
Il Comitato nazionale, per tutto quanto concerne la assistenza e la protezione degli orfani di guerra residenti all'estero, prende accordi, per tramite della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il Ministero degli affari esteri.
I capi delle rappresentanze diplomatiche all'estero vigilano sull'opera dei consoli, i quali riferiscono direttamente al Comitato nazionale sull'adempimento del loro incarico e ne ricevono istruzioni.
Il Comitato nazionale, per tutto quanto concerne la assistenza e la protezione degli orfani di guerra residenti all'estero, prende accordi, per tramite della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il Ministero degli affari esteri.