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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/12/2025, n. 9772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9772 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33280/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato ai sensi degli artt. 281 terdecies, 281 sexies co. 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33280/2025 promossa da:
C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. ZONETTI LUCA e dell'avv. PELLEGRIN ANDREA ( , elettivamente domiciliato in VIA MARZIALE 27 ROMA presso i difensori C.F._1
ATTRICE contro
C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da atto introduttivo del giudizio.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso di data 8.9.2025 conviene in giudizio chiedendo Parte_1 Controparte_1 la sua condanna al pagamento in proprio favore dell'importo di € 9.868,64 a titolo di conguaglio ai sensi dell'art. 15.3 del contratto di agenzia stipulato in data 28.11.2014.
ritualmente citata, non si è costituita in giudizio. Controparte_1
***
Risulta documentalmente che:
- in data 28.11.2014 (ora quale preponente e Controparte_2 Parte_1 [...] quale agente hanno stipulato un contratto di agenzia, in base al quale la seconda ha assunto CP_1
l'incarico di promuovere per conto della prima “la conclusione di contratti di abbonamento alla rete telefonica del PREPONENTE e l'attivazione di Piani Ricaricabili, nonché l'attivazione di Se5rvizi di
Telecomunicazione offerti dal PREPONENTE” (art. 1.2);
- l'art. 15.1 regola il meccanismo di liquidazione delle provvigioni maturate a favore dell'agente e il conteggio degli addebiti a suo carico per storno provvigioni;
- l'art. 15.3 del contratto prevede che “Ogni osservazione dell'AGENTE sul conteggio di cui sub 15.1 e sulle singole sue appostazioni, dovrà pervenire per iscritto come regolato dall'art. 23.6 al
PREPONENTE entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento, in difetto di che si intenderà definitivamente accettato, con decadenza dell'AGENTE da ogni possibile eccezione e contestazione”;
- con nota del 13.1.2021 la preponente ha diffidato l'agente al pagamento dell'importo complessivo di
€ 10.499,95, computato tenendo conto sia dei crediti di sia dei propri, inclusi quelli Controparte_1 derivanti dall'indennità di mancato preavviso.
È documentata l'emissione da parte di di note di credito a conferma dell'importo Controparte_1 oggetto della domanda della società attrice.
Scorporando il credito vantato da quest'ultima a titolo di indennità di mancato preavviso in relazione al recesso della preponente - oggetto di allegazione da parte di - che non costituisce Parte_1 oggetto del presente giudizio, la somma dovuta dalla convenuta ammonta a € 9.868,64. Cont Nessuna osservazione in sede stragiudiziale risulta essere stata formulata da rispetto CP_1 alla quantificazione dei propri crediti operata da né rispetto alla citata missiva Pt_1 Parte_1
pagina 2 di 3 del 13.1.2021, trasmessa ai sensi dell'art. 15.3 del contratto;
in applicazione di tale previsione, il conteggio effettuato dall'attrice deve ritenersi definitivamente accettato.
Ne deriva l'accoglimento delle domande formulate da quest'ultima.
Le decisioni in tema di spese processuali tengono conto del principio della soccombenza, della determinazione dei valori medi ai sensi del D.M. 55/2014 alla luce del valore della domanda e dell'attività processuale concretamente esercitata, che non include la fase istruttoria, con la riduzione di quella di decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Condanna al pagamento in favore di della somma di € Controparte_1 Parte_1
9.898,64 oltre agli interessi legali dal 13.1.2021 al saldo e agli interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda al saldo.
2) Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Controparte_1 Parte_1 liquidate in € 264,00 per spese, € 2.547,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
Milano, 17 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato ai sensi degli artt. 281 terdecies, 281 sexies co. 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33280/2025 promossa da:
C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. ZONETTI LUCA e dell'avv. PELLEGRIN ANDREA ( , elettivamente domiciliato in VIA MARZIALE 27 ROMA presso i difensori C.F._1
ATTRICE contro
C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da atto introduttivo del giudizio.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso di data 8.9.2025 conviene in giudizio chiedendo Parte_1 Controparte_1 la sua condanna al pagamento in proprio favore dell'importo di € 9.868,64 a titolo di conguaglio ai sensi dell'art. 15.3 del contratto di agenzia stipulato in data 28.11.2014.
ritualmente citata, non si è costituita in giudizio. Controparte_1
***
Risulta documentalmente che:
- in data 28.11.2014 (ora quale preponente e Controparte_2 Parte_1 [...] quale agente hanno stipulato un contratto di agenzia, in base al quale la seconda ha assunto CP_1
l'incarico di promuovere per conto della prima “la conclusione di contratti di abbonamento alla rete telefonica del PREPONENTE e l'attivazione di Piani Ricaricabili, nonché l'attivazione di Se5rvizi di
Telecomunicazione offerti dal PREPONENTE” (art. 1.2);
- l'art. 15.1 regola il meccanismo di liquidazione delle provvigioni maturate a favore dell'agente e il conteggio degli addebiti a suo carico per storno provvigioni;
- l'art. 15.3 del contratto prevede che “Ogni osservazione dell'AGENTE sul conteggio di cui sub 15.1 e sulle singole sue appostazioni, dovrà pervenire per iscritto come regolato dall'art. 23.6 al
PREPONENTE entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento, in difetto di che si intenderà definitivamente accettato, con decadenza dell'AGENTE da ogni possibile eccezione e contestazione”;
- con nota del 13.1.2021 la preponente ha diffidato l'agente al pagamento dell'importo complessivo di
€ 10.499,95, computato tenendo conto sia dei crediti di sia dei propri, inclusi quelli Controparte_1 derivanti dall'indennità di mancato preavviso.
È documentata l'emissione da parte di di note di credito a conferma dell'importo Controparte_1 oggetto della domanda della società attrice.
Scorporando il credito vantato da quest'ultima a titolo di indennità di mancato preavviso in relazione al recesso della preponente - oggetto di allegazione da parte di - che non costituisce Parte_1 oggetto del presente giudizio, la somma dovuta dalla convenuta ammonta a € 9.868,64. Cont Nessuna osservazione in sede stragiudiziale risulta essere stata formulata da rispetto CP_1 alla quantificazione dei propri crediti operata da né rispetto alla citata missiva Pt_1 Parte_1
pagina 2 di 3 del 13.1.2021, trasmessa ai sensi dell'art. 15.3 del contratto;
in applicazione di tale previsione, il conteggio effettuato dall'attrice deve ritenersi definitivamente accettato.
Ne deriva l'accoglimento delle domande formulate da quest'ultima.
Le decisioni in tema di spese processuali tengono conto del principio della soccombenza, della determinazione dei valori medi ai sensi del D.M. 55/2014 alla luce del valore della domanda e dell'attività processuale concretamente esercitata, che non include la fase istruttoria, con la riduzione di quella di decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Condanna al pagamento in favore di della somma di € Controparte_1 Parte_1
9.898,64 oltre agli interessi legali dal 13.1.2021 al saldo e agli interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda al saldo.
2) Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Controparte_1 Parte_1 liquidate in € 264,00 per spese, € 2.547,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
Milano, 17 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
pagina 3 di 3