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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 08/11/2025, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Silvia Orlando Presidente
Dott.ssa Eleonora Pappalettere Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 14 / 2024 R.G. ;
promosso da:
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. CALVI DAVIDE ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in VIA CARLO
EMANUELE III N. 7 12100 CUNEO;
- appellante contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
US MA ed elettivamente domiciliato in INDIRIZZO ELETTRONICO;
- parte appellata
Oggetto: contratti di finanziamento.
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino
1) in via istruttoria ammettere CTU tecnico contabile come richiesta nella parte narrativa;
2) nel merito, a) riformare integralmente la sentenza emessa dal Tribunale di Cuneo n.
475/2023 pubblicata il 29 giugno 2023, RG. N. 1952/2022 Repert. 875/2023 del 29 giugno
2023 non notificata, respingendo la domanda originariamente proposta e, in via subordinata condannare l'appellante nei limiti del giusto e del provato;
b) condannare la controparte alla refusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato con
d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio”.
Per parte appellata: “Voglia l'adita Corte d'Appello di Torino, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare:
Nel merito: rigettare l'appello proposta dal signor in quanto Parte_1
infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in atti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e per l'effetto confermare la Sentenza n. 475/2023 pubblicata in data 29.06.2023 dal Tribunale di Cuneo;
in via istruttoria;
rigettare le istanze istruttorie avanzate 1 da controparte perché meramente esplorative per tutti i motivi e le ragioni così come dedotte in atti da intendersi in questa sede integralmente richiamate e, in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – Gli antefatti e il giudizio di primo grado.
1.1 - concludeva nel settembre 2000 il contratto di Parte_1
finanziamento n. 600208 con la società finanziaria per un importo di £ Parte_2
8.349.600, da rimborsarsi in 48 rate mensili;
lo i rendeva successivamente Parte_1
inadempiente nel pagamento delle rate, con conseguente decadenza dal beneficio del termine.
2 1.2 - assumendo di essersi resa sub-cessionaria del credito Controparte_1 restitutorio all'esito di una serie di passaggi ( , divenuta nel frattempo Parte_2
aveva ceduto il credito a e aveva poi CP_2 CP_3 CP_3 ceduto a , chiedeva e otteneva dal Tribunale di Cuneo l'emissione del CP_1 decreto ingiuntivo n. 570/2022, notificato il 16.06.2022, per l'importo di € 16.755,23, oltre interessi e spese.
1.3 - CE proponeva opposizione al predetto decreto ingiuntivo, Parte_1
contestando:
(a) la prescrizione del credito, essendo il primo atto interruttivo una lettera datata luglio 2012;
(b) la prescrizione degli interessi, relativamente ai quali andava applicato il termine quinquennale dell'art. 2948 c.c.;
(c) l'erronea quantificazione del credito;
(d) l'indeterminatezza degli interessi;
ed (e) l'usurarietà degli interessi pattuiti, per cui chiedeva l'ammissione di CTU volta a verificare il carattere usurario del tasso praticato.
1.4 - Con sent. n. 475/2023, pubblicata il 29.06.2023, il Tribunale di Cuneo rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opponente alle spese, sulla base dei seguenti rilievi:
- trattandosi di azione volta a far valere la responsabilità contrattuale per inadempimento del debitore, spetta al creditore che agisca per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno di provare l'esistenza del titolo, allegando l'inadempimento della controparte contrattuale, mentre incombe su quest'ultima la prova estintiva del diritto del creditore;
- la società finanziaria aveva provato la propria pretesa creditoria, producendo nel procedimento monitorio il contratto di finanziamento originariamente stipulato con la per un importo di complessive £ 8.349.000 da restituirsi in n. Parte_3
48 rate da £ 173.950 ciascuna;
il contratto riportava le specifiche condizioni economiche e, in particolare, l'indicazione del TAN e del EG. Nel settembre 2001 era stato raggiunto l'accordo per un piano di rientro della morosità fino a quel momento maturata, per la cifra di £ 2.760.623 e alla data del 22.10.2010 la morosità ammontava ad €
4.152,78 per capitale e ad € 4.728,00 per interessi di mora, come attestato dall'estratto conto prodotto, per un totale di € 9.681,28; su tale somma erano poi stati calcolati gli
3 interessi nella misura entro soglia del 15%, il tutto per il complessivo importo oggetto di ingiunzione;
- lo on aveva invece assolto il proprio onere di provare il fatto estintivo o Parte_1 modificativo della pretesa della convenuta opposta: (a) l'eccezione di prescrizione del credito era infondata giacché già nel 2004 era intervenuta comunicazione di intervenuta decadenza dal beneficio del termine, tornata al mittente per compiuta giacenza, e vi era poi una successiva diffida, inviata il 30.06.2012; (b) l'eccezione di prescrizione quinquennale degli interessi non poteva essere accolta, dato che la prescrizione decennale si applicava anche alla prestazione accessoria di corresponsione degli interessi, poiché la rateizzazione in molteplici versamenti periodici di un unico debito nascente dal contratto non comportava il frazionamento in distinti rapporti obbligatori;
- la contestazione relativa alla erroneità del credito era infondata, attesa la sua genericità
Contr e la prova fornita da in merito alla propria pretesa creditoria;
- la contestazione relativa alla indeterminatezza degli interessi era infondata poiché palesemente superata dal dato documentale, atteso che il contratto riportava specificamente l'indicazione del TAN e del EG applicati;
- la contestazione relativa alla usurarietà degli interessi era infondata, trattandosi di una circostanza meramente prospettata e priva di qualsivoglia allegazione sul punto;
per le stesse ragioni che la prospettazione dell'usura era generica e mancante di specifiche allegazioni e di elementi di prova a sostegno, la CTU doveva ritenersi del tutto esplorativa.
2. – L'appello di Parte_1
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1
Con ordinanza in data 15.5.2024, la Corte ha respinto l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata.
2.1 - Con il primo motivo (“errata valutazione delle prove ed emergenze istruttorie, con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c.”), l'appellante denuncia che il
Tribunale sarebbe incorso in errore perché dal documento posto a fondamento della decisione (ossia il contratto di finanziamento originariamente stipulato con
[...]
Contr prodotto da nel procedimento monitorio), si evince che il Parte_3 finanziamento erogato era di £ 5.000.000, e non di £ 8.349.000; l'appellante sostiene di aver provato nel corso del giudizio che l'importo effettivamente erogato era pari ad € 2582,28 e,
4 a tal proposito, produce (quale doc. n. 3) il contratto concluso con nel Parte_2
mese di ottobre 2000.
Il motivo è infondato.
Come si evince testo del contratto di finanziamento, al doc. 1 fasc. monitorio, l'importo totale di £ 8.349.000 corrisponde alla somma finanziata al lordo dei costi del finanziamento, mentre il minor importo di £ 5.000.000 è la somma effettivamente messa a disposizione del mutuatario dopo detratte in pagamento le spese. In pratica, il mutuante, trattenendo da subito le spese sull'importo complessivamente mutuato, ha ottenuto il pagamento immediato (come è prassi in questo genere di operazioni creditizie) dei costi dell'operazione.
2.2 - Con il secondo, articolato motivo, riguardante la “mancata ammissione dei mezzi di prova” e la “indeterminatezza degli interessi”, l'appellante ribadisce che la somma a titolo di interessi è indeterminata e non pattuita per iscritto, in violazione dell'art. 1284, 4° co., c.c.
Risulterebbero, invece, pattuiti gli interessi usurari del 3% al mese, pari al 36% all'anno: tale importo non solo è prescritto, ma incorre anche nell'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1815, 2° co., c.c. A questo proposito, le locuzioni utilizzate (“comunque da contenersi entro i limiti dei tassi soglia rilevati trimestralmente ex L. 108/1996 o quella diversa determinata anche in relazione al tasso al momento vigente nella misura massima consentita”) dimostrano che la somma pretesa a titolo di interessi (che comunque è prescritta) è palesemente indeterminata.
In ogni caso, si ribadisce che il capitale che l'appellata sostiene di aver erogato è pari ad €
2.582,28 e che il diritto di ripetizione di tale somma è prescritto. Dunque, i frutti civili (che, come detto, sono prescritti e indeterminati) andrebbero calcolati su tale capitale.
Si rileva inoltre la presenza di “diritti anatocistici”.
Il TAN del contratto era indicato nel 27,89%, mentre il EG nel 31,75%. Tale tasso era
“indeterminato ed usurario”.
Si insiste per l'ammissione di una CTU contabile, ritenuta imprescindibile ai fini della soluzione della presente causa.
Il motivo è infondato sotto tutti i profili in cui è stato articolato.
2.2.1 – Riguardo alla presunta usura sugli interessi corrispettivi, trattandosi di operazione di mutuo, il TEGM, ai fini della usurarietà, va valutato alla data della stipula, ossia al settembre
2000 (art. 1 d.l. 394/2000, di interpretazione autentica dell'art. 1 l. 108/96, nonché Cass.,
Sez. Unite, 19.10.2017, n. 24.675).
5 Tra il 30.06 e il 30.09.2000, secondo il D.M. 23.06.2000, per i “Crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche” (non è un'operazione con cessione del quinto), il tasso medio era del 10,95 %; il tasso usurario, secondo l'art. 2, co. 4, l. 108/96 nel testo in allora vigente (ante modifica del d.l. 70/2011), era pari al 16.425 %, ossia al tasso medio aumentato del 50 %; il EG qui è del 31,75 %.
Il D.M. 23.06.2000 prevede le seguenti categorie omogenee di operazioni creditizie ex art. 2, co. 2, l. 108/96:
- “crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche”;
- “anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari”.
Trattandosi di finanziamento concesso da un intermediario non bancario (la finanziaria
, si rientra nella categoria “Anticipi, sconti commerciali, crediti Parte_3 personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari”, per la quale il D.M. di riferimento (ossia il D.M. 23.06.2000) prevede un tasso medio del 21,18 % (operazioni fino a 10 milioni di lire), con un conseguente tasso soglia del 31,77 %, che è maggiore del tasso applicato nella fattispecie, pari al 31,75 %.
L'interesse corrispettivo convenuto non è, pertanto, usurario.
2.2.2 – Con riguardo, poi, agli interessi moratori, occorre partire dal rilievo che il primo
Giudice ha affermato in sentenza (pag. 3) che sulla somma complessivamente dovuta, comprensiva di capitale e di interessi corrispettivi fino a quel momento maturati, erano stati Contr applicati gli interessi nella misura entro soglia del 15%, come da doc. 6 fasc. di primo grado.
Il punto non è stato oggetto di uno specifico motivo di censura da parte dell'appellante e deve, pertanto, ritenersi coperto da giudicato.
Ora, la Cass., Sez. Unite, 18/09/2020, n. 19.597, ha stabilito che la disciplina antiusura si applica bensì anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del
TEGM non preclude l'applicazione dei DD.MM. di cui all'art. 2, co. 1, l. 108/96, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
pertanto, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia è dato dal TEGM, incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal 4° co. dell'art. 2 cit.; laddove invece i DD.MM. non rechino l'indicazione della maggiorazione media per gli interessi di mora, la comparazione va effettuata tra il TEG del singolo rapporto,
6 comprensivo degli interessi moratori, e il TEGM come rilevato nei decreti. Con la precisazione, peraltro, che dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, 2° co., c.c., ma nel senso che gli interessi moratori saranno dovuti solo nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, 1° co., c.c., mentre nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, co.
2, lett. f) e 36, co. 1, del d.lgs. 206/2005, essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio.
Nella fattispecie, il punto “o” delle condizioni generali del contratto di finanziamento, nel caso di risoluzione e/o decadenza dal beneficio del termine prevede che siano dovuti sulla somma residua gli interessi di mora al 10 %, salvo il risarcimento degli ulteriori danni;
il TEG del rapporto è indicato al 31,75 %, il TEG comprensivo degli interessi di mora è quindi al
41,75 %, il TEGM rilevato nei decreti, aumentato della metà ai sensi dell'art. 2, co. 4, l.
108/96, nella versione vigente all'epoca dei fatti (ante 2011), è del 31,77 %.
Tuttavia, detto tasso del 41,7 %, determinato secondo le condizioni generali di contratto, non risulta in concreto essere mai stato applicato, poiché, secondo quanto statuito dal
Tribunale di Cuneo, la somma richiesta dalla società odierna appellante col ricorso monitorio comprende gli interessi moratori che sono stati contenuti entro al tasso del 15 % (inferiore come sopra al tasso soglia vigente all'epoca), e tale statuizione, per quanto detto, deve ritenersi coperta da giudicato perché non specificamente impugnata dallo Parte_1
L'eccezione di usurarietà degli interessi moratori deve anch'essa essere respinta.
2.2.3 – Per quel che riguarda l'eccezione di prescrizione:
- per gli interessi corrispettivi non opera la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948,
n. 4, c.c., bensì la prescrizione decennale ordinaria essendo quella derivante da un contratto di mutuo/finanziamento un'obbligazione unitaria, suscettibile di esecuzione sia istantanea che differita o ripartita, nella quale è prevista una pluralità di termini successivi per l'adempimento di una prestazione che, però, è unica ed eseguibile dal debitore anche uno actu (Cass., 3.09.1993, n. 9295);
- quanto al capitale, già nel 2004 era intervenuta comunicazione di decadenza dal beneficio
Contr del termine (missiva del 4.02.2004, doc. 7 fasc. pervenuta all'indirizzo del destinatario e non ritirata, con conseguente compiuta giacenza al 18.02.2004) e vi era poi una successiva diffida inviata il 30.06.2012 (il doc. 6 monitorio, che non è in atti, ma l'odierno appellante non ha mai contestato in primo grado di averlo ricevuto, agli effetti dell'art. 115,
1° co., c.p.c.); alla data di notifica del decreto ingiuntivo, al 16.06.2022, ed in rapporto all'atto
7 interruttivo immediatamente precedente, non erano ancora decorsi i dieci anni dell'art. 2946
c.c.
2.2.4 – Non c'è indeterminatezza degli interessi, venendo specificati il TAN e EG (il contratto è peraltro stato concluso prima del d.lgs. 141/2010).
2.2.5 – Non c'è anatocismo per il fatto che gli interessi di mora vengono applicati sulle rate scadute, già comprensive di interessi corrispettivi, posto che il divieto di anatocismo sulle operazioni regolate dal TUB opera soltanto per gli interessi corrispettivi, e non per gli interessi di mora che attengono alla patologia del rapporto.
Ed infatti:
- l'art. 120, co. 2, TUB, nel testo applicabile ratione temporis, prevedeva che il CICR stabilisse “le modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”;
- l'art. 3, co. 2, delib. CICR 9.02.2000 (rubricato “finanziamenti con rimborso rateale”), attuativo di detta norma primaria, prevede che “quando il mancato pagamento determina la risoluzione del contratto di finanziamento, l'importo complessivamente dovuto può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di risoluzione. su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”.
3. – Conclusioni e spese.
L'appello, per concludere, deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza;
esse vanno liquidate nei medi tariffari, esclusa la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi.
Va dichiarata infine la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro Parte_1 Controparte_1
8 avverso la sent. n. 475/2023, emessa dal Tribunale di Cuneo in data 29.06.2023, con atto di citazione notificato in data 29.12.2023:
a) respinge l'appello;
b) condanna lla rifusione delle spese processuali di questo Parte_1 grado di giudizio in favore di spese che liquida in complessivi in € CP_1
3.966, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
c) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 07/11/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Silvia Orlando Dott. Corrado Croci
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Silvia Orlando Presidente
Dott.ssa Eleonora Pappalettere Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 14 / 2024 R.G. ;
promosso da:
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. CALVI DAVIDE ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in VIA CARLO
EMANUELE III N. 7 12100 CUNEO;
- appellante contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
US MA ed elettivamente domiciliato in INDIRIZZO ELETTRONICO;
- parte appellata
Oggetto: contratti di finanziamento.
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino
1) in via istruttoria ammettere CTU tecnico contabile come richiesta nella parte narrativa;
2) nel merito, a) riformare integralmente la sentenza emessa dal Tribunale di Cuneo n.
475/2023 pubblicata il 29 giugno 2023, RG. N. 1952/2022 Repert. 875/2023 del 29 giugno
2023 non notificata, respingendo la domanda originariamente proposta e, in via subordinata condannare l'appellante nei limiti del giusto e del provato;
b) condannare la controparte alla refusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato con
d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio”.
Per parte appellata: “Voglia l'adita Corte d'Appello di Torino, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare:
Nel merito: rigettare l'appello proposta dal signor in quanto Parte_1
infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in atti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e per l'effetto confermare la Sentenza n. 475/2023 pubblicata in data 29.06.2023 dal Tribunale di Cuneo;
in via istruttoria;
rigettare le istanze istruttorie avanzate 1 da controparte perché meramente esplorative per tutti i motivi e le ragioni così come dedotte in atti da intendersi in questa sede integralmente richiamate e, in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – Gli antefatti e il giudizio di primo grado.
1.1 - concludeva nel settembre 2000 il contratto di Parte_1
finanziamento n. 600208 con la società finanziaria per un importo di £ Parte_2
8.349.600, da rimborsarsi in 48 rate mensili;
lo i rendeva successivamente Parte_1
inadempiente nel pagamento delle rate, con conseguente decadenza dal beneficio del termine.
2 1.2 - assumendo di essersi resa sub-cessionaria del credito Controparte_1 restitutorio all'esito di una serie di passaggi ( , divenuta nel frattempo Parte_2
aveva ceduto il credito a e aveva poi CP_2 CP_3 CP_3 ceduto a , chiedeva e otteneva dal Tribunale di Cuneo l'emissione del CP_1 decreto ingiuntivo n. 570/2022, notificato il 16.06.2022, per l'importo di € 16.755,23, oltre interessi e spese.
1.3 - CE proponeva opposizione al predetto decreto ingiuntivo, Parte_1
contestando:
(a) la prescrizione del credito, essendo il primo atto interruttivo una lettera datata luglio 2012;
(b) la prescrizione degli interessi, relativamente ai quali andava applicato il termine quinquennale dell'art. 2948 c.c.;
(c) l'erronea quantificazione del credito;
(d) l'indeterminatezza degli interessi;
ed (e) l'usurarietà degli interessi pattuiti, per cui chiedeva l'ammissione di CTU volta a verificare il carattere usurario del tasso praticato.
1.4 - Con sent. n. 475/2023, pubblicata il 29.06.2023, il Tribunale di Cuneo rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opponente alle spese, sulla base dei seguenti rilievi:
- trattandosi di azione volta a far valere la responsabilità contrattuale per inadempimento del debitore, spetta al creditore che agisca per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno di provare l'esistenza del titolo, allegando l'inadempimento della controparte contrattuale, mentre incombe su quest'ultima la prova estintiva del diritto del creditore;
- la società finanziaria aveva provato la propria pretesa creditoria, producendo nel procedimento monitorio il contratto di finanziamento originariamente stipulato con la per un importo di complessive £ 8.349.000 da restituirsi in n. Parte_3
48 rate da £ 173.950 ciascuna;
il contratto riportava le specifiche condizioni economiche e, in particolare, l'indicazione del TAN e del EG. Nel settembre 2001 era stato raggiunto l'accordo per un piano di rientro della morosità fino a quel momento maturata, per la cifra di £ 2.760.623 e alla data del 22.10.2010 la morosità ammontava ad €
4.152,78 per capitale e ad € 4.728,00 per interessi di mora, come attestato dall'estratto conto prodotto, per un totale di € 9.681,28; su tale somma erano poi stati calcolati gli
3 interessi nella misura entro soglia del 15%, il tutto per il complessivo importo oggetto di ingiunzione;
- lo on aveva invece assolto il proprio onere di provare il fatto estintivo o Parte_1 modificativo della pretesa della convenuta opposta: (a) l'eccezione di prescrizione del credito era infondata giacché già nel 2004 era intervenuta comunicazione di intervenuta decadenza dal beneficio del termine, tornata al mittente per compiuta giacenza, e vi era poi una successiva diffida, inviata il 30.06.2012; (b) l'eccezione di prescrizione quinquennale degli interessi non poteva essere accolta, dato che la prescrizione decennale si applicava anche alla prestazione accessoria di corresponsione degli interessi, poiché la rateizzazione in molteplici versamenti periodici di un unico debito nascente dal contratto non comportava il frazionamento in distinti rapporti obbligatori;
- la contestazione relativa alla erroneità del credito era infondata, attesa la sua genericità
Contr e la prova fornita da in merito alla propria pretesa creditoria;
- la contestazione relativa alla indeterminatezza degli interessi era infondata poiché palesemente superata dal dato documentale, atteso che il contratto riportava specificamente l'indicazione del TAN e del EG applicati;
- la contestazione relativa alla usurarietà degli interessi era infondata, trattandosi di una circostanza meramente prospettata e priva di qualsivoglia allegazione sul punto;
per le stesse ragioni che la prospettazione dell'usura era generica e mancante di specifiche allegazioni e di elementi di prova a sostegno, la CTU doveva ritenersi del tutto esplorativa.
2. – L'appello di Parte_1
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1
Con ordinanza in data 15.5.2024, la Corte ha respinto l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata.
2.1 - Con il primo motivo (“errata valutazione delle prove ed emergenze istruttorie, con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c.”), l'appellante denuncia che il
Tribunale sarebbe incorso in errore perché dal documento posto a fondamento della decisione (ossia il contratto di finanziamento originariamente stipulato con
[...]
Contr prodotto da nel procedimento monitorio), si evince che il Parte_3 finanziamento erogato era di £ 5.000.000, e non di £ 8.349.000; l'appellante sostiene di aver provato nel corso del giudizio che l'importo effettivamente erogato era pari ad € 2582,28 e,
4 a tal proposito, produce (quale doc. n. 3) il contratto concluso con nel Parte_2
mese di ottobre 2000.
Il motivo è infondato.
Come si evince testo del contratto di finanziamento, al doc. 1 fasc. monitorio, l'importo totale di £ 8.349.000 corrisponde alla somma finanziata al lordo dei costi del finanziamento, mentre il minor importo di £ 5.000.000 è la somma effettivamente messa a disposizione del mutuatario dopo detratte in pagamento le spese. In pratica, il mutuante, trattenendo da subito le spese sull'importo complessivamente mutuato, ha ottenuto il pagamento immediato (come è prassi in questo genere di operazioni creditizie) dei costi dell'operazione.
2.2 - Con il secondo, articolato motivo, riguardante la “mancata ammissione dei mezzi di prova” e la “indeterminatezza degli interessi”, l'appellante ribadisce che la somma a titolo di interessi è indeterminata e non pattuita per iscritto, in violazione dell'art. 1284, 4° co., c.c.
Risulterebbero, invece, pattuiti gli interessi usurari del 3% al mese, pari al 36% all'anno: tale importo non solo è prescritto, ma incorre anche nell'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1815, 2° co., c.c. A questo proposito, le locuzioni utilizzate (“comunque da contenersi entro i limiti dei tassi soglia rilevati trimestralmente ex L. 108/1996 o quella diversa determinata anche in relazione al tasso al momento vigente nella misura massima consentita”) dimostrano che la somma pretesa a titolo di interessi (che comunque è prescritta) è palesemente indeterminata.
In ogni caso, si ribadisce che il capitale che l'appellata sostiene di aver erogato è pari ad €
2.582,28 e che il diritto di ripetizione di tale somma è prescritto. Dunque, i frutti civili (che, come detto, sono prescritti e indeterminati) andrebbero calcolati su tale capitale.
Si rileva inoltre la presenza di “diritti anatocistici”.
Il TAN del contratto era indicato nel 27,89%, mentre il EG nel 31,75%. Tale tasso era
“indeterminato ed usurario”.
Si insiste per l'ammissione di una CTU contabile, ritenuta imprescindibile ai fini della soluzione della presente causa.
Il motivo è infondato sotto tutti i profili in cui è stato articolato.
2.2.1 – Riguardo alla presunta usura sugli interessi corrispettivi, trattandosi di operazione di mutuo, il TEGM, ai fini della usurarietà, va valutato alla data della stipula, ossia al settembre
2000 (art. 1 d.l. 394/2000, di interpretazione autentica dell'art. 1 l. 108/96, nonché Cass.,
Sez. Unite, 19.10.2017, n. 24.675).
5 Tra il 30.06 e il 30.09.2000, secondo il D.M. 23.06.2000, per i “Crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche” (non è un'operazione con cessione del quinto), il tasso medio era del 10,95 %; il tasso usurario, secondo l'art. 2, co. 4, l. 108/96 nel testo in allora vigente (ante modifica del d.l. 70/2011), era pari al 16.425 %, ossia al tasso medio aumentato del 50 %; il EG qui è del 31,75 %.
Il D.M. 23.06.2000 prevede le seguenti categorie omogenee di operazioni creditizie ex art. 2, co. 2, l. 108/96:
- “crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche”;
- “anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari”.
Trattandosi di finanziamento concesso da un intermediario non bancario (la finanziaria
, si rientra nella categoria “Anticipi, sconti commerciali, crediti Parte_3 personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari”, per la quale il D.M. di riferimento (ossia il D.M. 23.06.2000) prevede un tasso medio del 21,18 % (operazioni fino a 10 milioni di lire), con un conseguente tasso soglia del 31,77 %, che è maggiore del tasso applicato nella fattispecie, pari al 31,75 %.
L'interesse corrispettivo convenuto non è, pertanto, usurario.
2.2.2 – Con riguardo, poi, agli interessi moratori, occorre partire dal rilievo che il primo
Giudice ha affermato in sentenza (pag. 3) che sulla somma complessivamente dovuta, comprensiva di capitale e di interessi corrispettivi fino a quel momento maturati, erano stati Contr applicati gli interessi nella misura entro soglia del 15%, come da doc. 6 fasc. di primo grado.
Il punto non è stato oggetto di uno specifico motivo di censura da parte dell'appellante e deve, pertanto, ritenersi coperto da giudicato.
Ora, la Cass., Sez. Unite, 18/09/2020, n. 19.597, ha stabilito che la disciplina antiusura si applica bensì anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del
TEGM non preclude l'applicazione dei DD.MM. di cui all'art. 2, co. 1, l. 108/96, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
pertanto, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia è dato dal TEGM, incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal 4° co. dell'art. 2 cit.; laddove invece i DD.MM. non rechino l'indicazione della maggiorazione media per gli interessi di mora, la comparazione va effettuata tra il TEG del singolo rapporto,
6 comprensivo degli interessi moratori, e il TEGM come rilevato nei decreti. Con la precisazione, peraltro, che dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, 2° co., c.c., ma nel senso che gli interessi moratori saranno dovuti solo nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, 1° co., c.c., mentre nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, co.
2, lett. f) e 36, co. 1, del d.lgs. 206/2005, essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio.
Nella fattispecie, il punto “o” delle condizioni generali del contratto di finanziamento, nel caso di risoluzione e/o decadenza dal beneficio del termine prevede che siano dovuti sulla somma residua gli interessi di mora al 10 %, salvo il risarcimento degli ulteriori danni;
il TEG del rapporto è indicato al 31,75 %, il TEG comprensivo degli interessi di mora è quindi al
41,75 %, il TEGM rilevato nei decreti, aumentato della metà ai sensi dell'art. 2, co. 4, l.
108/96, nella versione vigente all'epoca dei fatti (ante 2011), è del 31,77 %.
Tuttavia, detto tasso del 41,7 %, determinato secondo le condizioni generali di contratto, non risulta in concreto essere mai stato applicato, poiché, secondo quanto statuito dal
Tribunale di Cuneo, la somma richiesta dalla società odierna appellante col ricorso monitorio comprende gli interessi moratori che sono stati contenuti entro al tasso del 15 % (inferiore come sopra al tasso soglia vigente all'epoca), e tale statuizione, per quanto detto, deve ritenersi coperta da giudicato perché non specificamente impugnata dallo Parte_1
L'eccezione di usurarietà degli interessi moratori deve anch'essa essere respinta.
2.2.3 – Per quel che riguarda l'eccezione di prescrizione:
- per gli interessi corrispettivi non opera la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948,
n. 4, c.c., bensì la prescrizione decennale ordinaria essendo quella derivante da un contratto di mutuo/finanziamento un'obbligazione unitaria, suscettibile di esecuzione sia istantanea che differita o ripartita, nella quale è prevista una pluralità di termini successivi per l'adempimento di una prestazione che, però, è unica ed eseguibile dal debitore anche uno actu (Cass., 3.09.1993, n. 9295);
- quanto al capitale, già nel 2004 era intervenuta comunicazione di decadenza dal beneficio
Contr del termine (missiva del 4.02.2004, doc. 7 fasc. pervenuta all'indirizzo del destinatario e non ritirata, con conseguente compiuta giacenza al 18.02.2004) e vi era poi una successiva diffida inviata il 30.06.2012 (il doc. 6 monitorio, che non è in atti, ma l'odierno appellante non ha mai contestato in primo grado di averlo ricevuto, agli effetti dell'art. 115,
1° co., c.p.c.); alla data di notifica del decreto ingiuntivo, al 16.06.2022, ed in rapporto all'atto
7 interruttivo immediatamente precedente, non erano ancora decorsi i dieci anni dell'art. 2946
c.c.
2.2.4 – Non c'è indeterminatezza degli interessi, venendo specificati il TAN e EG (il contratto è peraltro stato concluso prima del d.lgs. 141/2010).
2.2.5 – Non c'è anatocismo per il fatto che gli interessi di mora vengono applicati sulle rate scadute, già comprensive di interessi corrispettivi, posto che il divieto di anatocismo sulle operazioni regolate dal TUB opera soltanto per gli interessi corrispettivi, e non per gli interessi di mora che attengono alla patologia del rapporto.
Ed infatti:
- l'art. 120, co. 2, TUB, nel testo applicabile ratione temporis, prevedeva che il CICR stabilisse “le modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”;
- l'art. 3, co. 2, delib. CICR 9.02.2000 (rubricato “finanziamenti con rimborso rateale”), attuativo di detta norma primaria, prevede che “quando il mancato pagamento determina la risoluzione del contratto di finanziamento, l'importo complessivamente dovuto può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di risoluzione. su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”.
3. – Conclusioni e spese.
L'appello, per concludere, deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza;
esse vanno liquidate nei medi tariffari, esclusa la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi.
Va dichiarata infine la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro Parte_1 Controparte_1
8 avverso la sent. n. 475/2023, emessa dal Tribunale di Cuneo in data 29.06.2023, con atto di citazione notificato in data 29.12.2023:
a) respinge l'appello;
b) condanna lla rifusione delle spese processuali di questo Parte_1 grado di giudizio in favore di spese che liquida in complessivi in € CP_1
3.966, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
c) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 07/11/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Silvia Orlando Dott. Corrado Croci
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