Art. 18.
Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1951, n. 1340 , che sostituisce l' articolo 14 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 , e' modificato come segue:
"Gli assistenti volontari non possono superare, per ciascuna cattedra, il doppio del numero degli assistenti di ruolo previsti in organico per la cattedra stessa. Per le cattedre cui non trovansi assegnati assistenti ordinari, non potra' essere superato il numero di due volontari. In via, eccezionale, in relazione a particolari esigenze delle singole cattedre, il rettore, previo parere favorevole del Consiglio della Facolta' o Scuola interessata, puo' richiedere al Ministro per la pubblica istruzione di essere autorizzato a nominare un numero maggiore di assistenti volontari. L'autorizzazione e' concessa, sentito il parere della Prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione".
Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1951, n. 1340 , che sostituisce l' articolo 14 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 , e' modificato come segue:
"Gli assistenti volontari non possono superare, per ciascuna cattedra, il doppio del numero degli assistenti di ruolo previsti in organico per la cattedra stessa. Per le cattedre cui non trovansi assegnati assistenti ordinari, non potra' essere superato il numero di due volontari. In via, eccezionale, in relazione a particolari esigenze delle singole cattedre, il rettore, previo parere favorevole del Consiglio della Facolta' o Scuola interessata, puo' richiedere al Ministro per la pubblica istruzione di essere autorizzato a nominare un numero maggiore di assistenti volontari. L'autorizzazione e' concessa, sentito il parere della Prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione".