Sentenza 17 gennaio 2023
Massime • 1
In tema di giudizio abbreviato, la riduzione di cui all'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere operata, nel caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni, nella misura unitaria di un terzo prevista per i delitti, essendo la pena del reato continuato parametrata su quella stabilita per il delitto in applicazione della regola del cumulo delle pene concorrenti ex art. 76 cod. pen.
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- 1. Unificazione quoad poenam o favor rei: quale riduzione di pena nel giudizio abbreviato su delitti e contravvenzioni in continuazione?Luca Agostini · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Sommario: 1. Le coordinate della quaestio iuris - 2. Il conflitto nella giurisprudenza della Corte di Cassazione - 3. La parola alle Sezioni Unite? 1. Le coordinate della quaestio iuris Punto di partenza di queste concise riflessioni è il dato normativo: l'art. 442, co. 2°, c.p.p. prevede che «In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto». Detta differenza nel regime premiale connesso all'accesso al giudizio abbreviato fu introdotta dall'art. 1, co. 44°, della L. 23 giugno 2017, n. 103, che mirava a renderlo più appetibile di quanto non …
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RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la decisione di primo grado emessa dal Tribunale di Chieti, all'esito di rito abbreviato, con cui Andrea E. è stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200 di multa per i reati di cui agli artt. 56, 624 e 707 c.p., commessi il 2 ottobre 2021, applicata l'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, c.p., ritenuta equivalente alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale, e considerata la continuazione criminosa tra gli stessi reati. La pena del reato continuato è stata poi complessivamente ridotta di un terzo, ai sensi dell'art. 442, comma 2, c.p.p. La condanna è …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/01/2023, n. 40079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40079 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2023 |
Testo completo
6 - Presidente - GEPPINO RAGO UP 17/01/2023- UI CC R.G.N. 26765/2022 IG DO EP SC -- Relatore - EP NICASTRO ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ER TO, nato in [...] il [...] ST RI, nato a [...] il [...] IR BE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza DE 23/03/2022 DEla Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere EP NICASTRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona DE Sostituto Procuratore Generale PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio DEla sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alla pena pecuniaria irrogata all'imputato PI RI;
udito l'Avv. STEFANO NICOLUCCI, difensore di PI RI, il quale si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento; udito l'Avv. MARA LOCORO, difensore di AC MI, la quale, dopo dibattimento, si è integralmente riportata ai motivi di ricorso;
udito l'Avv. ANTONINO LASTORIA, difensore di ZI OB, il quale, dopo dibattimento, ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza DE 23/03/2022, la Corte d'appello di Roma, nel riformare parzialmente la sentenza DE 18/05/2021 DE G.u.p. DE Tribunale di Tivoli, emessa in esito a giudizio abbreviato, confermava la condanna di MI AC, RI PI e OB ZI per i reati di estorsione aggravata in concorso (artt. 110 e 629, secondo comma, cod. pen.), lesione personale aggravata in concorso (artt. 110, 582 e 585 cod. pen., in relazione agli artt. 576, primo comma, n. 1, e 61, n. 2, cod. pen.), porto in luogo pubblico di un'arma comune da sparo aggravato in concorso (art. 110 e 61, n. 2, cod. pen., e artt. 4 e 7 DEla legge 2 ottobre 1967, n. 895) e porto di un coltello a scatto e di un coltello a serramanico aggravato in concorso (artt. 110 e 61, n. 2, cod. pen., e art. 4 DEla legge 18 aprile 1975, n. 110). Secondo i capi d'imputazione, i predetti quattro reati erano stati contestati ai tre imputati: a) quello di estorsione aggravata in concorso, perché, «in concorso tra loro, mediante minaccia consistita nel puntargli una pistola calibro 38 prima all'addome e poi al volto, nonché mediante violenza consistita nello sferrargli un pugno dietro la nuca, si procuravano un ingiusto profitto costringendo SI IO a consegnargli la somma in contanti di 150 €, quale rata per un pregresso debito derivante dall'acquisto di cocaina» (capo a); b) quello di lesione personale aggravata in concorso, perché, «in concorso tra loro, e al fine di commettere il reato di cui al capo a), colpendolo con un pugno dietro la nuca, cagionavano a ME IO lesioni personali consistite in un trauma cranico, contusione DE collo, distrazione dei muscoli laterocervicali, contusione alla parete addominale, giudicate guaribili con prognosi di giorni 20 s.c.» (capo b); c) quello di porto in luogo pubblico di un'arma aggravato in concorso, perché, in concorso tra loro e al fine di commettere il reato di cui al capo a), portavano in luogo pubblico una pistola a tamburo calibro 38 marca SmithWesson con matricola abrasa e 5 proiettili inseriti, che il ZI puntava prima al basso ventre e poi al volto DE SI» (capo c, riqualificato dal Tribunale di Tivoli come porto in luogo pubblico di arma comune da sparo); d) quello di porto di un coltello a scatto e di un coltello a serramanico aggravato in concorso, perché, «in concorso tra loro e al fine di commettere il reato di cui al capo a), portavano in luogo pubblico un coltello a scatto DEla lunghezza totale di cm 22 con lama di cm 11 e un coltello a serramanico di tipo svizzero DEla lunghezza totale di cm 15 con lama di cm 6» (capo d). Fatti commessi in Palestrina il 13 dicembre 2019. 2 2. Avverso l'indicata sentenza DEla Corte d'appello di Roma, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, per il tramite dei propri rispettivi difensori, gli imputati MI AC, RI PI e OB ZI.
3. Il ricorso di MI AC è affidato a quattro motivi.
3.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'«[i] nosservanza ed erronea applicazione DEla legge penale con riferimento agli artt. 24, 111 Costituzione». Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Roma, nonostante abbia attribuito un rilievo fondamentale, ai fini DEla ricostruzione DE fatto e DEl'affermazione di responsabilità, a quanto risultava dall'acquisito filmato DElo stesso fatto (che era stato ripreso da telecamere di videosorveglianza), abbia negato la visione di tale filmato nel contraddittorio, con la conseguente violazione DE diritto di difesa.
3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l'«illogicità e/o contraddittorietà [DEla] motivazione» DEla sentenza impugnata con riguardo all'affermazione di responsabilità. Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Roma: a) abbia ritenuto l'irrilevanza DEla diversità tra la dinamica DE fatto che risultava dal menzionato filmato e le descrizioni DElo stesso fatto, diverse anche tra di loro, fornite dalla persona offesa IO ME e nel verbale di arresto degli imputati;
b) abbia ricostruito lo stesso fatto in modo «contrastante rispetto a quanto emerge chiaramente dalla visione DE filmato»; c) abbia affermato, in un primo passaggio, che dal filmato «non si ved[eva] AC infilare la mano nei pantaloni, passare la pistola a ZI» e «si vede a un certo punto AC armeggiare con il proprio giubbotto» (pag. 12) e, in un secondo passaggio, nel negare l'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., che lo stesso AC «aveva effettivamente estratto la pistola e l'aveva passata a ZI» (pag. 19); d) non abbia considerato quanto da lui dichiarato in sede di spontanee dichiarazioni circa il «suc ruolo meramente passivo e, soprattutto, non essendo a conoscenza di alcun tipo di condotta illecita posta in essere≫ (così il ricorso), versione che era «in linea con quanto emerge dall'esame DE filmato».
3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione DEl'art. 114 cod. pen. e, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l'«illogicità e/o contraddittorietà [DEla] motivazione» DEla sentenza impugnata con riguardo all'argomentazione DE mancato riconoscimento DEl'attenuante, prevista dal predetto art. 114 cod. pen., DEla partecipazione di minima importanza. 3 Il ricorrente rappresenta che dal menzionato filmnato risulta un atteggiamento meramente passivo DE sig. AC» e lamenta che la Corte d'appello di Roma, nonostante il già ricordato fondamentale rilievo da essa attribuito a quanto risultava dallo stesso filmato, abbia ritenuto irrilevanti i fatti che da esso non si vede l'imputato infilare la mano nei pantaloni e passare la pistola al ZI» e «non si ved[e] una DEle persone presenti avvicinarsi al volto DEla p.o. e profferire minacce», attribuendo al AC, in contrasto con quanto in precedenza affermato, di avere estratto la pistola e averla passata al ZI e di avere concluso l'incontro minacciando la persona offesa.
3.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e «[c]arenza di motivazione>> DEla sentenza impugnata, con riguardo all'argomentazione DE mancato riconoscimento DEle circostanze attenuanti generiche, in particolare, alla valenza attribuita al proprio comportamento processuale.
4. Il ricorso di RI PI è affidato a otto motivi.
4.1. Con il primo motivo relativo all'affermazione di responsabilità per il - reato di estorsione aggravata in concorso - il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà e la manifesta illogicità DEla motivazione DEla sentenza impugnata «per travisamento DEla prova [...] in quanto la violenza e minaccia sono successive al perfezionamento DE reato». Il ricorrente rappresenta che da tutto il compendio probatorio, e anche dall'interpretazione data dalla Corte d'appello di Roma al più volte menzionato filmato, le contestate minaccia e violenza erano successive alla dazione DEla somma di denaro da parte DEla persona offesa e, quindi, erano intervenute quando l'estorsione (evidentemente per pregresse azioni minacciose o violente DE ZI e di altri soggetti, cui era rimasto estraneo il PI) si era già perfezionata», con la conseguente insussistenza DE reato. Il ricorrente deduce poi come sia la versione dei fatti fornita dal ME sia la versione dei fatti fornita nel verbale di arresto fossero state smentite dalla visione DE filmato dal quale risultava, tra l'altro, che, dopo avere sferrato uno - schiaffo al ME, il PI si allontanava, sicché quanto accadde dopo non avvenne alla presenza DElo stesso PI (il quale, perciò, anche ad ammettere che sia stata estratta un'arma, non ebbe la possibilità di avvedersi DEla presenza di essa) - dal che si desumerebbe sia l'inattendibilità DE ME, attesa la sua «incapacità di percepire i fatti che accadono in sua presenza», sia che gli agenti di polizia giudiziaria che operarono l'arresto «avevano ricostruito l'episodio a posteriori». Il ricorrente contesta poi la tesi DEla Corte d'appello di Roma secondo cui l'episodio in contestazione DE 13 dicembre 2021 costituirebbe il momento 4 terminale di una precedente condotta estorsiva posta in essere dagli stessi imputati, rappresentando, al riguardo, che la stessa Corte d'appello: a) quanto al precedente episodio risultante dal colloquio telefonico tra il ZI e il ME (registrato da quest'ultimo), da un lato, avrebbe travisato la prova in quanto il cittadino albanese cui si fa riferimento in tale colloquio non era il AC (che è croato) e, dall'altro lato, avrebbe «arricchi[to]» la prova in quanto, con riguardo allo stesso episodio, il ME non aveva visto una pistola ma solo un gesto che aveva percepito come possibilmente rivelatore DEla presenza di un'arma, con la conseguenza che sarebbe inficiata da travisamento DEla prova anche la successiva affermazione DEla Corte d'appello di Roma secondo cui i tre imputati si sarebbero presentati alla persona offesa «ancora una volta armati con la solita pistola»; b) avrebbe travisato la prova anche là dove afferma che il ME «aveva riconosciuto i tre come già visti in passato insieme in occasione di altre richieste, e quanto accaduto lì era solo l'ultimo segmento minaccioso e violento di un'estorsione che durava da tempo», atteso che «in nessuna parte DEla denuncia il ME sostiene che i due imputati erano le persone che appunto accompagnavano il ZI», che egli accompagnò il ZI dal ME solo in una precedente occasione in cui «non accade nulla di significativo» e che, come aveva chiarito in sede di spontanee dichiarazioni, aveva incontrato il ME insieme al ZI e al AC solo il 13 dicembre 2019 e non in precedenti occasioni;
c) si sarebbe discosta[ta] dalla imputazione», nella quale «non viene fatto alcun riferimento a condotte pregresse», così «esten[ndendola] a condotte pregresse al 13.12.2019».
4.2. Con il secondo motivo - relativo sempre all'affermazione di responsabilità per il reato di estorsione aggravata in concorso il ricorrente deduce, in relazione - all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà e la manifesta illogicità DEla motivazione DEla sentenza impugnata «per travisamento DEla prova in ordine alla ritenuta consapevolezza DEla natura illecita DE credito vantato nei confronti DEla persona offesa Mancanza DE dolo di estorsione». Il ricorrente, dopo avere esposto che, anche per le ragioni evidenziate nel primo motivo, «dagli eventi che hanno preceduto l'incontro DE 13.12.2019 non è possibile ricavare la consapevolezza da parte DE PI DEla natura illecita DE credito azionato dal ZI», lamenta che la Corte d'appello di Roma avrebbe inammissibilmente desunto la sussistenza di tale consapevolezza e, quindi, DE dolo DE reato concorsuale di estorsione, dal solo apporto materiale da lui prestato ai fatti DE 13 dicembre 2019, così erroneamente sovrapponendo l'accertamento DEl'elemento psicologico a quello inerente all'elemento oggettivo.
4.3. Con il terzo motivo -relativo all'affermazione di responsabilità per il reato di lesione personale aggravata in concorso il ricorrente deduce, in relazione 5 all'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la violazione e la falsa applicazione DEla legge penale» e degli artt. 576, primo comma, n. 1), e 61, n. 2), cod. pen., in quanto la Corte d'appello di Roma «avrebbe dovuto riformare la sentenza di prime cure per insussistenza DEla circostanza aggravante di cui all'art. 576, comma 1, n. 1 c.p. ed emettere declaratoria di non doversi procedere per mancanza di querela». Il ricorrente sostiene che la tesi DEla Corte d'appello di Roma secondo cui egli avrebbe colpito la persona offesa con un pugno alla nuca e questo avrebbe cagionato alla stessa persona offesa le lesioni certificate nel referto medico agli atti sarebbe il frutto di un duplice travisamento DEla prova in quanto non vi è alcun pugno alla nuca sferrato dall'imputato e il referto di Pronto Soccorso non è compatibile con tale dinamica». Sotto il primo aspetto, il ricorrente rappresenta, da un lato, che il Tribunale di Tivoli, sulla scorta DE filmato, aveva parlato di un colpo al capo e non alla nuca e, dall'altro lato, che dalla visione DE filmato emergeva che si era trattato «di uno schiaffo sferrato lateralmente e quindi né di un pugno, né di un colpo alla nuca». Per tale ragione, sotto secondo aspetto, il referto DE Pronto soccorso non sarebbe «in grado di dimostrare il nesso causale tra la condotta DE PI e le lesioni», in particolare, non sarebbe in grado di spiegare la "contusione DEla parete addominale" [...] né il relativo "trauma cranico" e ciò a dimostrazione DEla verosimile esistenza di una patologia pregressa DE ME [...] che non consente di dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio l'effetto che sulla persona offesa ha causato lo schiaffo DEl'imputato, con conseguente impossibilità di ricondurre la condotta nell'alveo applicativo DE reato di cui all'art. 582 c.p., ma semmai in quello di cui all'art. 581 c.p., improcedibile per mancata presentazione DEla querela da parte DEla persona offesa».
4.4. Con il quarto motivo - relativo sempre all'affermazione di responsabilità per il reato di lesione personale aggravata in concorso il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la violazione e la falsa applicazione «DEla legge penale» e degli artt. 576, primo comma, n. 1), e 61, n. 2), cod. pen., in quanto la Corte d'appello di Roma «avrebbe dovuto riformare la sentenza di prime cure per insussistenza DEla circostanza aggravante di cui all'art. 576, comma 1, n. 1 c.p. ed emettere declaratoria di non doversi procedere per mancanza di querela». Il ricorrente rappresenta che dalla stessa sentenza impugnata risulterebbe che la condotta di lesioni era stata posta in essere dopo che si era perfezionato, con la consegna dei 150 euro, il reato fine di estorsione, con le conseguenze DEla non configurabilità DEl'attribuita aggravante di cui all'art. 61, n. 2), cod. pen., e DEl'improcedibilità DE reato di lesioni per difetto di querela. 6 4.5. Con il quinto motivo - relativo all'affermazione di responsabilità per il reato di porto in luogo pubblico di arma comune da sparo il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la violazione e la falsa applicazione «DEla legge penale» e DEl'art. 110 cod. pen. e degli artt. 4 e 7 DEla legge n. 895 DE 1967, nonché, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la carenza e la manifesta illogicità DEla motivazione DEla sentenza impugnata in quanto la Corte d'appello di Roma «avrebbe dovuto riformare la sentenza di prime cure ed assolvere l'imputato dal reato di cui al capo c) per non aver commesso il fatto per insussistenza di una condotta concorsuale DE PI». Il ricorrente rappresenta in primo luogo che la Corte d'appello di Roma avrebbe omesso di confrontarsi con la propria censura, avanzata nell'atto di appello, relativa alla mancanza di prova in ordine alla pregressa conoscenza da parte DE PI DEla detenzione DEl'arma da parte DE ZI, non potendosi escludere che ciò sia stata una iniziativa personale di costui, non preventivamente rappresentata al primo>>. In secondo luogo, il ricorrente rappresenta che la ricostruzione operata dalla stessa Corte d'appello di Roma sarebbe inficiata da un travisamento DEla prova, atteso che dal filmato (e anche dai fotogrammi presenti nella consulenza tecnica DE pubblico ministero e dalle proprie spontanee dichiarazioni) risulterebbe che egli, dopo avere colpito la persona offesa, «si allontana, non partecipa più alla discussione, né ha possibilità di avvedersi DEla presenza DEl'arma», con la conseguenza che neppure sarebbe ipotizzabile una sua adesione successiva all'uso DEla stessa da parte DE ZI.
4.6. Con il sesto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà e la manifesta illogicità DEla motivazione DEla sentenza impugnata con riguardo alla mancata concessione DEle circostanze attenuanti generiche e DEla circostanza attenuante DE danno patrimoniale di speciale tenuità prevista dall'art. 62, n. 4), cod. pen. Il ricorrente lamenta anzitutto che la Corte d'appello di Roma sarebbe rimasta DE tutto silente sulla propria richiesta, avanzata con l'atto di appello, di riconoscimento di quest'ultima circostanza attenuante, senza che, nella motivazione DEla sentenza impugnata, sia riscontrabile neppure un rigetto implicito. In secondo luogo, quanto alla mancata concessione DEle circostanze attenuanti generiche, ricorrente lamenta che essa si fonderebbe: da un lato, su un'«informazione inesistente», cioè la sua ritenuta «pervicacia criminosa (segnalata dalla pluralità di incontri che aveva [...] avuto con la p.o.)», atteso che quest'ultima circostanza «non risulta dal compendio probatorio»; dall'altro lato, 7 sull'elemento DEl'esercizio di facoltà processuali, il quale non può essere valutato al fine di negare le attenuanti generiche.
4.7. Con il settimo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la violazione e la falsa applicazione DEla legge penale e, in particolare, DEl'art. 81, secondo comma, cod. pen., lamentando che la pena irrogata è contra legem per errore di calcolo e per omessa motivazione in ordine all'entità DEl'aumento ex art. 81 c.p.». Il ricorrente rappresenta anzitutto l'errore di calcolo nel quale sarebbe incorsa la Corte d'appello di Roma atteso che se, come sostenuto dalla stessa Corte, «i singoli aumenti devono riprodurre quelli stabiliti [...] per ZI OB», poiché a questi, quanto alla pena pecuniaria, erano stati irrogati gli aumenti di € 250,00 di multa per il reato di cui al capo b), € 300,00 di multa per il reato di cui al capo c) ed € 50,00 di multa per il reato di cui al capo d), la pena pecuniaria che gli doveva essere applicata prima DEla diminuzione per il rito doveva essere di € 5.600,00 di multa - corrispondenti alla pena base di € 5.000,00 più i menzionati aumenti di € 250,00, € 300,00 ed € 50,00 - e non di € 6.000,00 di multa. In ogni caso, secondo il ricorrente, l'onere di motivazione degli aumenti di pena per i tre reati satellite non potrebbe essere adempiuto, come ha invece fatto la Corte d'appello di Roma, mediante il generico rinvio agli aumenti di pena per i reati satellite applicati dal giudice di primo grado al coimputato ZI, non solo per la già evidenziata erroneità sul piano aritmetico DElo stesso rinvio, ma anche perché appare maggiormente rispondente alla dinamica DEl'evento parametrare tali aumenti a quelli stabiliti per la posizione AC», atteso che la Corte d'appello aveva «dimostra[to] di apprezzare la maggiore intensità DEla risoluzione criminosa e il più consistente apporto materiale fornito dal ZI nella realizzazione DE reato rispetto agli altri due imputati», con la conseguenza che «appare, oltre che aritmeticamente errato, anche illogico e contraddittorio applicare al PI gli stessi aumenti di pena applicati al ZI (anziché quelli DE AC), il tutto in assenza di qualsivoglia motivazione in ordine alla diversità di trattamento rispetto al AC, la cui posizione è assimilabile al più a quella DE PI».
4.8. Con l'ottavo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la violazione e la falsa applicazione DEla legge penale e, in particolare, DEl'art. 81 cod. pen. e DEl'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, lamentando che «la pena irrogata è contra legem per mancata riduzione DEla metà per il reato contravvenzionale capo d) e per omessa considerazione dei reati puniti con - pene eterogenee». 0 0 8 Sotto un primo profilo, il ricorrente lamenta che i giudici di merito abbiano ridotto la pena irrogata per il reato satellite contravvenzionale di cui al capo d) DEl'imputazione di un terzo anziché DEla metà, in contrasto con il citato art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 DE 2017. Il ricorrente rappresenta che la Corte d'appello di Roma avrebbe dovuto applicare tale più favorevole trattamento sanzionatorio anche d'ufficio e che sarebbe ammissibile il ricorso per cassazione volto a fare valere l'erronea applicazione, per la contravvenzione, DEla diminuzione di un terzo anziché DEla metà, attesa la rilevabilità d'ufficio DE trattamento sanzionatorio più favorevole. Sotto un secondo profilo, il ricorrente rappresenta come, venendo qui in rilievo la continuazione tra reati puniti con pene eterogenee, l'avere la Corte d'appello di Roma aumentato la pena prevista per il reato più grave, con la conseguente conversione DEla pena per il reato satellite contravvenzionale in una pena più grave per genere o specie in particolare, una fattispecie contravvenzionale - punita con il solo arresto o l'ammenda viene a essere punita con la reclusione e la multa si tradurrebbe in una violazione DE principio DE favor rei che ispira - l'istituto DE reato continuato.
5. Il ricorso di OB ZI è affidato a un unico motivo, con il quale il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. con riferimento all'art. 629, secondo comma, cod. pen., l'erronea pen., applicazione DEla legge penale con riguardo alla sussistenza degli elementi costitutivi DE DEitto di estorsione di cui al capo a) DEl'imputazione nonché la carenza e l'illogicità DEla motivazione DEla sentenza impugnata anche per I'omesso riscontro ai motivi di appello». Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Roma avrebbe omesso di giustificare adeguatamente la divergenza tra quanto risultava dal più volte menzionato filmato dei fatti e quanto dichiarato sia dalla persona offesa sia dalla polizia giudiziaria nel verbale di arresto, e avrebbe altresì omesso di dare riscontro, se non in modo meramente apparente, alle doglianze avanzate nel proprio atto di appello, con le quali «aveva censurato la mancata valorizzazione DE filmato proprio in relazione alla consumazione DE reato di estorsione aggravata>, essendosi «limita[ta] a proporre generiche affermazioni sulla sostanziale attendibilità DEle dichiarazioni DEla persona offesa, e DE verbale» e avendo mancato di valutare proprio quelle prove trascurate dal GUP, in questo modo incorrendo nello stesso errore motivazionale in cui era incappato il Giudice di primo grado;
non solo, la sentenza di secondo grado, nonostante le specifiche censure mosse con l'atto di appello ed involgenti tali specifiche questioni, non ha offerto alcuna replica a tale puntuale rilievo». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di MI AC è inammissibile.
1.1. primo motivo è manifestamente infondato. Si deve infatti ritenere che la Corte d'appello di Roma abbia legittimamente negato che, ai fini DE rispetto DE contraddittorio, fosse necessaria la visione DE filmato DE fatto (che, come si è detto, era stato ripreso da telecamere di essa ha videosorveglianza) davanti alla stessa Corte, atteso che, come correttamente rilevato, il predetto filmato era già stato visionato, alla presenza dei difensori degli imputati, nel corso DEl'udienza che si era tenuta il 18 maggio 2021 davanti al Tribunale di Tivoli - nel pieno rispetto, perciò, DE contraddittorio e dei diritti DEla difesa - ed era nella disponibilità DEla Corte ai fini DEla decisione, la quale mostra di averlo essa stessa visionato («la Corte terrà in considerazione quanto emerge dal video, unico contributo in grado di provare in maniera oggettiva la ricostruzione DE fatto»).
1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. In primo luogo, appare DE tutto logico che la Corte d'appello di Roma, disponendo di un filmato DE fatto, cioè di un'oggettiva rappresentazione di esso, abbia ritenuto di fondare la propria decisione su tale prova documentale e di considerare, perciò, non rilevanti le descrizioni che, DElo stesso fatto, erano state fornite dalla persona offesa IO ME e dagli stessi agenti di polizia giudiziaria che avevano proceduto all'arresto degli imputati. Parimenti DE tutto logica appare la motivazione DEla Corte d'appello di Roma in ordine all'irrilevanza DEle inesattezze DEle predette descrizioni con riguardo alle condotte specificamente poste in essere da ciascun imputato, non solo perché, come si è detto, tali condotte risultavano oggettivamente dal menzionato filmato, ma anche perché: da un lato, le predette inesattezze potevano derivare, quanto al ME, dallo stato di agitazione e di paura in cui egli ebbe a trovarsi nella concitazione DE fatto, e, comunque, erano attribuibili a soggetti - tra cui anche, come si è detto, gli agenti DEla polizia giudiziaria - che non avevano alcun interesse ad attribuire singoli atti all'uno piuttosto che all'altro degli imputati;
dall'altro lato, compresenza al fatto di tutti e tre gli imputati, rendeva attribuibile lo stesso a tutti, a prescindere dalla paternità dei singoli atti compiuti da ciascuno. In secondo luogo, risulta DE tutto generica la doglianza DE ricorrente secondo cui la Corte d'appello di Roma avrebbe ricostruito il fatto in modo contrastante rispetto a quanto emerge chiaramente dalla visione DE filmato», avendo lo stesso ricorrente DE tutto omesso di indicare in cosa consisterebbe tale lamentato contrasto. In terzo luogo, non sussiste la lamentata contraddizione tra le affermazioni DEla Corte d'appello di Roma secondo cui, da un lato, dal filmato «non si ved[eva] 10 AC infilare la mano nei pantaloni, passare la pistola a ZI» e «si vede a un certo punto AC armeggiare con il proprio giubbotto» (pag. 12) e, dall'altro lato, che lo stesso AC «aveva effettivamente estratto la pistola e l'aveva passata a ZI», atteso che la stessa Corte d'appello, nel fare le prime due citate affermazioni, aveva chiarito che, subito dopo che il AC aveva armeggiato con il proprio giubbotto, «la pistola appare nella mano di ZI», con la conseguenza che non appare né contraddittorio né illogico che la stessa Corte d'appello abbia ritenuto che la pistola, in quanto era apparsa nella mani DE ZI subito dopo che il AC aveva armeggiato con il proprio giubbotto, fosse stata passata al ZI dal AC. In quarto luogo, con riguardo alla lamentata omessa considerazione di quanto il ricorrente aveva dichiarato in sede di spontanee dichiarazioni, si deve osservare che: a) quanto al suo asserito «ruolo meramente passivo», esso è palesemente smentito dalla già evidenziata logica per le ragioni che si sono dette - - conclusione DEla Corte d'appello di Roma secondo cui fu proprio il AC a passare al ZI la pistola con la quale fu commessa la minaccia, oltre che dal fatto, pure evidenziato dalla Corte d'appello (pag. 12), che era stato il AC a concludere l'incontro dei tre imputati con il SI, segnatamente, come era stato da questi riferito, minacciandolo con la frase «io sono cattivo, torno domattina a prendere i soldi» (e la Corte d'appello ha altresì evidenziato come alla fine DEla visionata registrazione DE fatto si vedesse il AC colloquiare con il SI); b) quanto alla sua asserita non «conoscenza di alcun tipo di condotta illecita posta in essere», si tratta, all'evidenza, di una prospettazione DE tutto generica, atteso che il ricorrente ha DE tutto omesso di indicare una qualsivoglia ragione lecita DEla minacciosa e violenta richiesta di denaro che era stata da lui avanzata nei confronti DE ME.
1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. circostanza attenuante DEla minimaAi fini DEl'integrazione DEla partecipazione (art. 114 cod. pen.), non è sufficiente una minore efficacia causale DEl'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza DE tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale DEl'iter criminoso. Ne deriva che, ai fini DEl'applicabilità DEl'attenuante in questione, non è sufficiente procedere a una mera comparazione tra le condotte dei vari soggetti concorrenti, ma occorre accertare attraverso una valutazione DEla tipologia DE fatto - criminoso perpetrato in concreto con tutte le sue componenti soggettive, oggettive e ambientali Oil grado di efficienza causale, sia materiale, sia psicologica, dei singoli comportamenti, rispetto alla produzione DEl'evento, configurandosi la 11 minima partecipazione, di cui all'art. 114 cod. pen., solo quando la condotta DE correo abbia inciso sul risultato finale DEl'impresa criminosa in maniera DE tutto marginale, cioè tale da poter essere avulsa, senza apprezzabili conseguenze pratiche, dalla serie causale produttiva DEl'evento (Sez. 5, n. 21082 DE 13/04/2004, Terreno, Rv. 229201-01; successivamente, tra le moltissime: Sez. 6, n. 34539 DE 23/06/2021, I., Rv. 281857-01; Sez. 2, n. 835 DE 18/12/2012, Modafferi, Rv. 254051-01). Nel caso in esame, la Corte d'appello di Roma ha correttamente disconosciuto al AC l'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., avendo ritenuto, come si è già detto esaminando il secondo motivo, da un lato, in modo DE tutto logico, che il AC avesse passato al ZI la pistola con la quale fu cornmessa la minaccia, e, dall'altro lato, che lo stesso AC, come era stato riferito dalla persona offesa SI, aveva minacciato la stessa con la frase «io sono cattivo, torno domattina a prendere i soldi», il che aveva trovato conferma nella visione DE filmato che mostrava il AC che, conformemente a quanto affermato dal ME, al termine DEl'incontro con i tre imputati, colloquiava con la stessa persona offesa. Tale logica ricostruzione DE contributo dato dal AC all'esecuzione DE reato esclude, all'evidenza, che la condotta di tale correo abbia inciso sul risultato finale DEl'impresa criminosa in maniera marginale, cioè tale da poter essere avulsa, senza apprezzabili conseguenze pratiche, dalla serie causale produttiva DEl'evento, con la conseguente logica e corretta negazione DEla circostanza attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen.
1.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato. In tema di attenuanti generiche, il giudice DE merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini DEla concessione o DEl'esclusione (Sez. 5, n. 43952 DE 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini DEl'esclusione DEle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali DEl'imputato). Nel motivare il diniego DEla concessione DEle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 DE 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 DE 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01). 12 Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o no il riconoscimento DE beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità DE colpevole o all'entità DE reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 DE 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-01; Sez. 2, n. 3609 DE 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01). Nel caso di specie, la Corte d'appello di Roma ha negato la concessione DEle circostanze attenuanti generiche ritenendo decisivi e prevalenti, a tale fine, gli elementi, attinenti all'entità DE reato e alla capacità a DEinquere DEl'imputato, DEla pervicacia criminosa, confermata dalla pluralità di incontri che il AC aveva avuto con la persona offesa, DEla disponibilità di armi utilizzate ai fini DEle intimidazioni, DEle minacce rivolte direttamente dallo stesso AC alla persona offesa alla fine DEl'incontro con essa DE 13 dicembre 2019, legittimamente ritenendo neutro», anche a fronte di tali elementi, il fatto che l'imputato avesse reso DEle spontanee dichiarazioni. Alla luce dei consolidati principi DEla giurisprudenza di legittimità sopra esposti, tale motivazione si deve ritenere sufficiente e, in quanto espressiva di un giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità.
2. Il ricorso di RI PI deve essere rigettato.
2.1. Il primo motivo non è fondato, attesa l'insussistenza DEle contraddittorietà e manifesta illogicità DEla motivazione con esso denunciate. La Corte d'appello di Roma ha ritenuto che i fatti che erano accaduti il 13 dicembre 2019 altro non fossero che l'ultimo segmento violento e minaccioso di una condotta estorsiva da tempo e ancora in corso, come era dimostrato dall'esistenza di precedenti incontri con la persona offesa, ai quali aveva partecipato anche il PI - la Corte d'appello di Roma ha in particolare rammentato quello DE 2 novembre 2019, nel corso DE quale, come era stato riferito dallo stesso PI in sede di sommarie informazioni, si era parlato di un debito DE ME nel confronti DE ZI di € 500,00 (e il Tribunale di Tivoli fa riferimento anche a un incontro, documentato dal sistema di videosorveglianza, DE 5 dicembre 2019) e dal fatto che il pugno che era stato sferrato dal - PI alla persona offesa il 13 dicembre 2019 si doveva ritenere motivato, tenuto conto, evidentemente, DEl'indicato ammontare DE debito DE ME, dalla ritenuta insufficienza DEla somma di € 150,00 che, quel giorno, era stata consegnata dal ME al ZI. Tale motivazione appare priva di contraddizioni e illogicità manifeste, e giustifica logicamente che la Corte d'appello di Roma abbia conseguentemente ritenuto l'irrilevanza, ai fini DEl'integrazione DE DEitto di estorsione, DE fatto che, 13 il 13 dicembre 2019, la minaccia (consistita nel mostrare, da parte DE ZI, la pistola al ME) e la violenza (consistita nel pugno sferrato allo stesso ME proprio dal PI) fossero state successive alla consegna al ZI DEla somma di € 150,00. Tale motivazione resiste alle censure DE ricorrente atteso: a) quanto si è già detto in ordine alla logicamente ritenuta irrilevanza DEla posteriorità temporale, rispetto alla consegna DE denaro, DEle minaccia e violenza poste in essere il 13 dicembre 2019; che la Corte d'appello di Roma ha motivato che, dal più volte menzionato filmato, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, quando fu posta essere la minaccia a mano armata, il PI era presente (la Corte fa in particolare riferimento alle pagg. 26-27 DEla relazione DE consulente tecnico); b) si è già detto, esaminando il secondo motivo DE ricorso DE AC, come la Corte d'appello di Roma, disponendo di un filmato DE fatto, abbia ritenuto di fondare la propria decisione su tale prova documentale e di considerare, perciò, non rilevanti le descrizioni che, DElo stesso fatto, erano state fornite dalla persona offesa IO ME e dagli stessi agenti di polizia giudiziaria che avevano proceduto all'arresto degli imputati;
c) non appare né contraddittorio né manifestamente illogico ritenere che, come ha fatto la Corte d'appello di Roma, poiché, nel corso DE precedente incontro, che risultava dal colloquio telefonico tra il ZI e il ME da questi registrato, il ZI aveva fermato il AC che stava per estrarre qualcosa dalla cintola - compiendo, cioè, lo stesso gesto che avrebbe poi compiuto il 13 dicembre 2019 - anche nella prima occasione, come era stato acclarato nella seconda, il AC e il ZI portassero una pistola, mentre appare irrilevante l'erronea attribuzione allo stesso AC DEla nazionalità albanese, anziché croata, atteso che era indubbio che si trattasse DEla persona DE AC;
d) contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte d'appello di Roma non si può ritenere essersi «discostata dall[a] imputazione», atteso che la stessa Corte ha condannato i tre imputati per il fatto a essi contestato nella stessa imputazione, limitandosi a collocare lo stesso fatto nell'ambito DEla condotta estorsiva da tempo in corso ai danni DE ME.
2.2. Il secondo motivo è inammissibile per genericità. A fronte di una pretesa DE ZI di ottenere dal ME, tramite minaccia e violenza, il corrispettivo DEla vendita, allo stesso ME, di sostanza stupefacente cioè di una pretesa certamente non tutelabile dall'ordinamento (Sez. 3, n. 9880 DE 24/01/2020, Tordo, Rv. 278767-01; Sez. 6, n. 1672 DE 20/12/2013, dep. 2014, Dò, Rv. 258284-01; Sez. 2, n. 40051 DE 14/10/2011, Conversano, Rv. 251547-01) e DE contributo materiale dato dal PI, tramite le condotte minacciose e violente che si sono dette, per il conseguimento, da parte DE ZI, DE menzionato profitto ingiusto, il ricorrente ha DE tutto omesso 14 anche solo di allegare qualsiasi fatto, riscontrabile, quindi, dalla pubblica accusa, dal quale fosse possibile desumere la ragione, diversa da quella illecita indicata, che egli riteneva essere a fondamento DEla pretesa che aveva concorso, con minaccia e violenza, ad azionare. -2.3. Il terzo motivo e il quarto motivo i quali, concernendo entrambi l'affermazione di responsabilità per il reato di lesione personale aggravata in concorso, possono essere esaminati congiuntamente - non sono fondati. Partendo dall'esame DE terzo motivo, si deve osservare come la Corte d'appello di Roma abbia evidenziato come, dalla visione DE più volte menzionato filmato, fosse possibile vedere il PI che colpiva il ME con un violento pugno alla nuca, portato improvvisamente da dietro, e che si trattò, appunto, di un pugno, e non di un semplice schiaffo, come sostenuto dalla difesa DE PI (pag. 11). Tale valutazione DEla predetta prova documentale - rispetto alla quale il ricorrente reitera quanto aveva già sostenuto in sede di appello - non è sindacabile in questa sede. Né rileva che il Tribunale di Tivoli avesse parlato di un colpo al capo (e non alla nuca), atteso che ciò che conta è, evidentemente, quanto è stato ritenuto dalla Corte d'appello di Roma nella sentenza qui impugnata. La stessa Corte d'appello di Roma ha quindi ritenuto la compatibilità tra le lesioni riportate dal ME, diagnosticate dai sanitari DE pronto soccorso DEl'ospedale di Palestrina, di «trauma cranico, contusione DE collo, distrazione dei muscoli laterocervicali» (senza menzionare la contusione alla parete addominale), con il pugno che era stato sferrato dal PI alla nuca DE ME, tenuto conto anche che, sempre dal filmato, risultava la violenza DE pugno e che esso fu portato da dietro, senza che la persona offesa potesse aspettarselo. Tale valutazione DEla menzionata compatibilità appare DE tutto coerente e logica, sicché non può essere in alcun modo rivisitata in questa sede, mentre risulta DE tutto congetturale, in quanto priva di alcun riscontro negli atti DE procedimento, l'asserzione DE ricorrente circa la verosimile esistenza di una patologia pregressa DE ME». Quanto al quarto motivo, si è già detto, esaminando il prirno motivo, come la Corte d'appello di Roma abbia logicamente ritenuto che i fatti che erano accaduti il 13 dicembre 2019 altro non fossero che l'ultimo segmento violento e minaccioso di una condotta estorsiva da tempo e ancora in corso, tanto che il pugno che era stato sferrato dal PI alla persona offesa il 13 dicembre 2019 si doveva ritenere motivato dalla ritenuta insufficienza DEla somma di € 150,00 che, quel 13 dicembre 2019, era stata consegnata dal ME al ZI. Alla luce di ciò, appare DE tutto corretta in diritto la ritenuta sussistenza DEla circostanza aggravante DE cosiddetto nesso teleologico, atteso che, per la 15 configurabilità di tale circostanza aggravante, è sufficiente che, indipendentemente dalla unicità o pluralità DEle condotte criminose o dalla contestualità DEle stesse, la volontà DE soggetto agente sia diretta alla commissione DE reato-fine e che, a tale scopo, egli si sia servito DE reato-mezzo, (Sez. 5, n. 22 DE 26/11/2019, dep. 2020, Tamburrino, Rv. 277754-01), come era avvenuto nel caso di specie, nel quale, per le ragioni che si sono dette, risulta l'evidente strumentalità DE reato di lesioni rispetto alla conclusione (ed eventuale prosecuzione) di quello di estorsione. Ne consegue che DE tutto correttamene la Corte d'appello di Roma ha ritenuto la sussistenza DE reato di lesioni aggravato dal cosiddetto nesso teleologico, procedibile d'ufficio.
2.4. Il quinto motivo relativo all'affermazione di responsabilità per il reato di porto in luogo pubblico di arma comune da sparo non è fondato. Quanto al secondo profilo DE motivo, che è logicamente preliminare, si è già evidenziato, nel rigettare il primo motivo, come la Corte d'appello di Roma abbia motivato che, dal più volte menzionato filmato, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, quando fu posta essere la minaccia a mano armata, il PI era presente (come si è detto, la Corte fa in particolare riferimento alle pagg. 26- 27 DEla relazione DE consulente tecnico). Tale valutazione DEla predetta prova documentale -rispetto alla quale il ricorrente reitera quanto aveva già sostenuto in sede di appello non è sindacabile in questa sede. - Quanto al primo profilo DE motivo, specificamente relativo al concorso DE PI nel porto DEla pistola che era stata passata dal AC al ZI, la Corte d'appello di Roma ha ritenuto tale concorso anche DE PI sulla base DEle circostanze che questi era presente quando fu posta in essere la minaccia a mano armata nei confronti DE ME, avendo altresì reputato che il comportamento DElo stesso PI, che aveva con sé due coltelli e che, come si è detto, aveva colpito il ME con un violento colpo alla nuca per "punirlo" DEla ritenuta insufficienza DEla somma di € 150,00, dimostrasse il suo originario concorso all'estorsione come poi realizzata, con l'uso, quindi, anche DEla pistola. Tale motivazione DEla rappresentazione e DEl'adesione DE PI a un'estorsione che comportava l'impiego di un'arma e all'utilizzazione DEla stessa arma nella realizzazione DE reato appare priva di contraddizioni e illogicità manifeste, nonché conforme alla giurisprudenza DEla Corte di cassazione in tema di concorso nel reato di porto in luogo pubblico di un'arma (Sez. 1, n. 40702 DE 21/12/2017, dep. 2018, Foschini, Rv. 274364-01; Sez. 2, n. 46286 DE 23/09/2003, Inglese, Rv. 226971-01).
2.5. Il sesto motivo non è fondato. 16 Quanto al lamentato mancato riconoscimento DEla circostanza attenuante DE danno patrimoniale di speciale tenuità prevista dall'art. 62, n. 4), cod. pen., si deve rammentare che tale attenuante non è configurabile in riferimento al DEitto di estorsione, di natura plurioffensiva, quando, seppur derivato dalle azioni violente o minacciose un pregiudizio patrimoniale di modesto valore economico, lo stesso sia accompagnato però da rilevanti conseguenze sulla libertà e integrità fisica e morale DEla vittima (Sez. 2, n. 46504 DE 13/09/208, B., Rv. 274080-01, la quale ha attribuito rilievo al perdurante stato d'ansia determinato dalle reiterate e pesanti minacce esercitate dall'imputato. In precedenza, in senso analogo: Sez 2, n. 12456 DE 04/03/2008, Umina, Rv. 239749-01, la quale ha affermato il principio secondo cui, ai fini DEla configurabilità DEl'attenuante DE danno di speciale tenuità in riferimento al DEitto di estorsione, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione DEla persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, atteso che il DEitto ha natura di reato plurioffensivo perché lede non solo il patrimonio ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale aggredite per la realizzazione DE profitto, con la conseguenza che solo ove la valutazione complessiva DE pregiudizio sia di speciale tenuità si può fare luogo all'applicazione DEl'attenuante in questione;
Sez. 2, n. 45985 DE 23/10/2013, Donati, Rv. 257755-01). Il ricorrente ha DE tutto omesso di confrontarsi con tale giurisprudenza DEla Corte di cassazione e non ha quindi considerato le rilevanti conseguenze DE commesso reato di estorsione sulla libertà e integrità fisica e morale DE ME, il quale era stato vittima di una protratta condotta ricattatoria, culminata in una minaccia con una pistola e in una violenza che gli aveva cagionato lesioni guaribili in venti giorni, conseguenze che alla luce DEle predetta non considerata giurisprudenza DEla Corte di cassazione - appaiono palesemente incompatibili con il riconoscimento DEl'invocata circostanza attenuante. Quanto al lamentato mancato riconoscimento DEle circostanze attenuanti generiche, richiamati i principi, già ricordati al punto 1.4, affermati dalla Corte di cassazione in materia, si deve rilevare che la Corte d'appello di Roma ha negato la concessione DEle richieste circostanze attenuanti generiche ritenendo decisivi e prevalenti, a tale fine, gli elementi, attinenti all'entità DE reato e alla capacità a DEinquere DEl'imputato, DEla pervicacia criminosa, confermata dalla pluralità di incontri che il PI aveva avuto con la persona offesa DEla cui effettiva - sussistenza, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, si è già detto al punto 2.1 DEla disponibilità di armi utilizzate ai fini DEle intimidazioni, DEla violenza - (costituita dal menzionato forte pugno alla nuca) esercitata dall'imputato sulla 17 persona offesa, legittimamente ritenendo neutro», anche a fronte di tali elementi, il fatto che l'imputato avesse reso DEle spontanee dichiarazioni. Alla luce dei consolidati principi DEla giurisprudenza di legittimità sopra esposti, tale motivazione si deve ritenere sufficiente e, in quanto espressiva di un giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità.
2.6. Il settimo motivo non è fondato. Anzitutto, non si può ritenere sussistente il lamentato errore nel calcolo DEla pena pecuniaria, atteso che, posto che la Corte d'appello di Roma ha fatto riferimento all'irrogazione, da parte DE Tribunale di Tivoli, di una maggiorazione di pena per la continuazione «identica a quella praticata per ZI», tale riferimento non può che intendersi riferito alla pena detentiva, atteso che l'aumento per la continuazione che era stato irrogato al PI dallo stesso Tribunale di Tivoli era identico a quello DE ZI solo con riguardo alla pena detentiva (sei mesi di reclusione per entrambi), mentre era diverso con riguardo alla pena pecuniaria (€ 1.000,00 per il PI ed € 600,00 per il ZI). Quanto alla doglianza secondo cui l'aumento per la continuazione irrogato al PI, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello di Roma, avrebbe dovuto essere parametrato a quello irrogato al AC, piuttosto che a quello irrogato al ZI, si deve anzitutto osservare che, secondo la costante giurisprudenza DEla Corte di cassazione, la determinazione DEla pena rientra tra i poteri discrezionali DE giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando, nel caso di maggiorazioni per la continuazione, come nel caso di specie siano irrogati aumenti di esigua entità, poiché in tale caso è escluso in radice ogni abuso DE potere discrezionale conferito al giudice dall'art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 DE 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005-01). Né, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, si può ritenere arbitraria l'irrogazione al PI di un aumento per la continuazione analogo (quanto alla pena detentiva) a quello irrogato al ZI, piuttosto che a quello irrogato al AC, ove solo si tenga conto DE fatto che, dei tre imputati, il PI era quello che aveva usato materialmente violenza nei confronti DEla persona offesa e le aveva materialmente cagionato le conseguenti lesioni.
2.7. L'ottavo motivo non è fondato sotto entrambi i profili in cui è articolato. Quanto al primo profilo, il Collegio, pur non ignorando l'esistenza di precedenti di segno opposto (Sez. 1, n. 39087 DE 24/05/2019, Mersini, Rv. 276869-01; Sez. 2, n. 14068 DE 27/02/2019, Selvaggio, Rv. 275772-01), ritiene di aderire all'orientamento, espresso da più recenti pronunce DEla Corte di cassazione, secondo cui, in tema di giudizio abbreviato, la riduzione di cui all'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 103 DE 2017, deve essere operata, nel caso di continuazione tra DEitti e contravvenzioni, nella misura 18 unitaria di un terzo prevista per i DEitti, essendo la pena DE reato continuato parametrata su quella stabilita per il DEitto in applicazione DEla regola DE cumulo DEle pene concorrenti ex art. 76 cod. pen. (Sez. 6, n. 48834 DE 07/11/2022, Sterrantino, Rv. 284076-01; Sez. 3, n. 41755 DE 06/07/2021, A., Rv. 282670- 01). Quanto al secondo profilo, il Collegio ritiene di dare seguito all'orientamento ribadito dalle Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 40983 DE 21/06/2018, Giglia, Rv. 273751-01) secondo cui l'art. 81 cod. pen. comporta che l'aumento di pena per il reato satellite si debba effettuare secondo il criterio DEla pena unica progressiva "per moltiplicazione", rendendo ornogenea la pena per il reato satellite a quella DElo stesso genere, sia pure più grave, DE reato base, senza che tale omogeneizzazione, discendendo dalla previsione DE menzionato art. 81 cod. pen., si possa ritenere comportare alcuna violazione DE principio DE favor rei.
3. Il ricorso di OB ZI è inammissibile. Anzitutto, come si è visto esaminando il secondo motivo DE ricorso di MI AC, la Corte d'appello di Roma ha ritenuto di fondare la propria decisione sulla prova documentale costituita dal filmato che rappresentava il fatto, considerando, perciò, logicamente, non rilevanti le descrizioni che, DElo stesso fatto, erano state fornite dalla persona offesa IO ME e dagli stessi agenti di polizia giudiziaria che avevano proceduto all'arresto degli imputati. Si è pure detto come, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la stessa Corte d'appello di Roma abbia argomentato in modo DE tutto logico anche in ordine all'irrilevanza DEle inesattezze DEle predette descrizioni con riguardo alle condotte specificamente poste in essere da ciascun imputato, sulla scorta degli argomenti che, non solo tali condotte risultavano oggettivamente dal menzionato filmato, ma anche che: da un lato, le predette inesattezze potevano derivare, quanto al ME, dallo stato di agitazione e di paura in cui egli ebbe a trovarsi nella concitazione DE fatto, e, comunque, erano attribuibili a soggetti - tra cui anche, come si è detto, gli agenti DEla polizia giudiziaria che non avevano alcun interesse ad attribuire singoli atti all'uno piuttosto che all'altro degli imputati;
dall'altro lato, la compresenza al fatto di tutti e tre gli imputati, rendeva attribuibile lo stesso a tutti, a prescindere dalla paternità dei singoli atti compiuti da ciascuno. In secondo luogo, quanto alla censura DE ricorrente secondo cui la Corte d'appello di Roma non avrebbe dato adeguato riscontro alle doglianze che erano state sollevate con il proprio atto di appello, la stessa censura risulta DE tutto generica e, quindi, inammissibile, atteso che il ricorrente non ha neppure indicato quali risultanze DE filmato DE fatto non sarebbero state «valorizzate» dalla Corte d'appello di Roma, quali prove, già «trascurate dal GUP», la Corte d'appello 19 avrebbe omesso di valutare, e, più in generale, a quali doglianze DE proprio atto di appello la Corte romana non avrebbe replicato.
4. Pertanto: i ricorsi di OB ZI e di MI AC devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi DEl'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento DEle spese DE procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione DEla causa di inammissibilità, al pagamento DEla somma di euro tremila in favore DEla cassa DEle ammende;
il ricorso di RI PI deve essere rigettato, con la conseguente condanna DE ricorrente, ai sensi DEl'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento DEle spese DE procedimento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi di ZI OB e AC MI che condanna al pagamento DEle spese processuali e DEla somma di euro tremila in favore DEla cassa DEle ammende, Rigetta il ricorso di PI RI che condanna al pagamento DEle spese processuali. Così deciso il 17/01/2023. Il Consigliere estensore Il Presidente GE AG US IC DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE 1 3 OTT. 2023 IL IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO LA EL 2 020