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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 124/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 13:45 con la seguente composizione collegiale:
GIACALONE GIOVANNI, Presidente e Relatore
RINALDI ETTORE, Giudice
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 790/2025 depositato il 04/09/2025
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Piemonte 3 - Sede Novara
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 22/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BIELLA e pubblicata il 17/02/2025
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 0 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
- DINIEGO RIMBORSO n. 1 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
- DINIEGO RIMBORSO n. 2 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 62/2026 depositato il 28/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede cessata materia con compensazione delle spese
Resistente/Appellato: chiede la vittoria delle spese processuali
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso rubricato al RGR n. 113/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LA (CGT1”), la società Resistente_1 SPA ha impugnato il silenzio-diniego avverso le istanze di rimborso della soppressa addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica per forniture a utenze con potenza disponibile non superiore a 200 kW;
Il giudizio di primo grado si è chiuso con la sentenza n. 22/2025, depositata il 17/02/2025, con cui la CGT1 di LA ha accolto il ricorso della società, decretando la legittimazione passiva dell'Ufficio delle Dogane di
LA in relazione al rimborso di cui tratta.
lHa proposto appello l'Ufficio avverso la suddetta sentenza della CGT1 di LA rubricato al RGA n. 790/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nelle more della trattazione del predetto appello, l'Ufficio ha preso atto della giurisprudenza nel frattempo formatasi in materia, caratterizzata da un'evoluzione articolata e lungamente disomogenea, che solo da ultimo ha assunto un orientamento uniforme nell'attribuire all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (“ADM”) la legittimazione a provvedere sulle istanze di rimborso in questione;
ha inoltre provveduto all'annullamento in autotutela del diniego tacito formatosi sulle istanze di rimborso oggetto del presente giudizio, considerato che, sia pur solo recentemente, si è delineato un assetto uniforme sulla natura dell'addizionale provinciale di cui si discute e della conseguente legittimazione passiva di ADM, anche per il rimborso attinente a forniture verso utenze con potenza disponibile non superiore a 200 kW.
Ha chiesto, pertanto, di emettere declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, in ragione della giurisprudenza nel frattempo formatasi in materia, caratterizzata da un'evoluzione articolata e lungamente disomogenea, che solo da ultimo ha assunto un orientamento uniforme.
La parte privata non si oppone all'estinzione, ma insiste nel riconoscimento delle spese di lite.
Essenso venuta meno la materia del contendere, va dichiarato estinto il giudizio. Ricorrendone i presupposti, va emessa pronuncia sulle spese di lite, che possono compensarsi sussistendo gravi e giustificati motivi, rappresnetati dal solo recente consolidamento della giurisprudenza di legittimità sulla legittimazione passiva di ADM rispetto alle istanze di rimborso in questione.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e ne compensa le spese.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 13:45 con la seguente composizione collegiale:
GIACALONE GIOVANNI, Presidente e Relatore
RINALDI ETTORE, Giudice
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 790/2025 depositato il 04/09/2025
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Piemonte 3 - Sede Novara
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 22/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BIELLA e pubblicata il 17/02/2025
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 0 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
- DINIEGO RIMBORSO n. 1 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
- DINIEGO RIMBORSO n. 2 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 62/2026 depositato il 28/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede cessata materia con compensazione delle spese
Resistente/Appellato: chiede la vittoria delle spese processuali
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso rubricato al RGR n. 113/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LA (CGT1”), la società Resistente_1 SPA ha impugnato il silenzio-diniego avverso le istanze di rimborso della soppressa addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica per forniture a utenze con potenza disponibile non superiore a 200 kW;
Il giudizio di primo grado si è chiuso con la sentenza n. 22/2025, depositata il 17/02/2025, con cui la CGT1 di LA ha accolto il ricorso della società, decretando la legittimazione passiva dell'Ufficio delle Dogane di
LA in relazione al rimborso di cui tratta.
lHa proposto appello l'Ufficio avverso la suddetta sentenza della CGT1 di LA rubricato al RGA n. 790/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nelle more della trattazione del predetto appello, l'Ufficio ha preso atto della giurisprudenza nel frattempo formatasi in materia, caratterizzata da un'evoluzione articolata e lungamente disomogenea, che solo da ultimo ha assunto un orientamento uniforme nell'attribuire all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (“ADM”) la legittimazione a provvedere sulle istanze di rimborso in questione;
ha inoltre provveduto all'annullamento in autotutela del diniego tacito formatosi sulle istanze di rimborso oggetto del presente giudizio, considerato che, sia pur solo recentemente, si è delineato un assetto uniforme sulla natura dell'addizionale provinciale di cui si discute e della conseguente legittimazione passiva di ADM, anche per il rimborso attinente a forniture verso utenze con potenza disponibile non superiore a 200 kW.
Ha chiesto, pertanto, di emettere declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, in ragione della giurisprudenza nel frattempo formatasi in materia, caratterizzata da un'evoluzione articolata e lungamente disomogenea, che solo da ultimo ha assunto un orientamento uniforme.
La parte privata non si oppone all'estinzione, ma insiste nel riconoscimento delle spese di lite.
Essenso venuta meno la materia del contendere, va dichiarato estinto il giudizio. Ricorrendone i presupposti, va emessa pronuncia sulle spese di lite, che possono compensarsi sussistendo gravi e giustificati motivi, rappresnetati dal solo recente consolidamento della giurisprudenza di legittimità sulla legittimazione passiva di ADM rispetto alle istanze di rimborso in questione.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e ne compensa le spese.