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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 2842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2842 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - VIII sezione civile, in persona dei Magistrati:
dott. Alessandro Cocchiara Presidente
dott. Antonio Quaranta Consigliere
dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al RG n.3232/2020 vertente TRA
(codice fiscale ); Parte_1 C.F._1
(codice fiscale ); Parte_2 C.F._2
(codice fiscale ), tutti rappresentati e Parte_3 C.F._3 difesi, dall'Avv. Giovanni Minauro, codice fiscale , C.F._4 elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso, in Solopaca (BN), 820386, Via Bellaura, 55, che li rappresenta e difende in virtù di procura ad litem in calce all'atto di citazione in riassunzione;
Appellanti nel giudizio di rinvio- CONTRO con sede in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n. Controparte_1
14 (iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso, C.F. e P.IVA n. P.IVA_1
), quale successore a titolo particolare nel diritto controverso per atto P.IVA_2
28 giugno 2013 per Notaio in Milano, rep. n. 18.568/5.996 con Persona_1 effetto dal 1° luglio 2013, delle quale impresa Controparte_2 designata per la dal Fondo di Garanzia Vittima della Strada ai Parte_4 sensi dell'art. 286 Codice dell'Assicurazioni Private (D.L.T.
7.9.2005 n.209), in persona dei legali rappresentanti pro tempore Dott. e Dott. Controparte_3
, rappresentata e difesa dall'Avv. Renato Magaldi, codice fiscale Controparte_4
, giusta procura alle liti del 18 dicembre 2014 di rep. Notaio C.F._5 in Treviso Rep. n. 186905/Racc. n. 30367 e con questi Persona_2 elett.te dom.ta in Napoli, alla P.zza Carità n. 32; -Appellata nel giudizio di rinvio-
OGGETTO: riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito di Cassazione con rinvio, del giudizio d'appello iscritto al R.G. 4003/2012 avverso la sentenza n. 5423/2018 pronunciata da questa Corte, in diversa composizione, pubblicata il 27.11.2018.
CONCLUSIONI
- per gli appellanti nel giudizio di rinvio: " in accoglimento dei proposti motivi di gravame ed in applicazione dei principi fissati dalla Suprema Corte nella sentenza N.
1 13293/2020, riformare in toto l'impugnata sentenza n° 71/2012 del G.U. del Tribunale di Benevento, ex Sezione distaccata di Guardia Sanframondi e, conseguentemente: A) - in via principale, riconoscere e dichiarare che il sinistro per cui è causa, nel quale rimaneva vittima il giovane , stretto congiunto degli attori, si verificava per responsabilità Persona_3 esclusiva o prevalente del conducente del veicolo rimasto non identificato;
B) - per l'effetto, condannare la quale Impresa Designata per la liquidazione dei sinistri Controparte_5 facenti carico al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la in Parte_4 persona del suo legale rapp.te p.t., al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali sofferti dagli attori , e a causa del decesso del loro Parte_1 Parte_2 Parte_3 menzionato stretto congiunto, ovvero al pagamento, in favore degli stessi - nelle rispettive qualità di padre, madre e sorella della vittima del sinistro - di quelle somme loro spettanti, iure proprio ed a titolo di risarcimento danno non patrimoniale da perdita parentale, che l'adito Giudice di Appello, in applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano e/o di altri analoghi criteri di liquidazione, riterrà, in misura corrispondente all'esclusivo o prevalente grado di responsabilità riconosciuta a carico del conducente del veicolo rimasto non identificato, giuste e congrue ai fini del chiesto risarcimento, con danno da liquidarsi all'attualità e con gli interessi legali dalla domanda;
C) - in via gradata, in applicazione della presunzione di cui all'art. 2054 c.c., riconoscere e dichiarare che il sinistro per cui è causa si verificava quantomeno per pari responsabilità concorsuale di ambedue i veicoli coinvolti nel sinistro (dunque, per responsabilità concorsuale del 50% da porre a carico del conducente del veicolo rimasto non identificato) e, per l'effetto, condannare la quale Impresa Designata per la Controparte_5 liquidazione dei sinistri facenti carico al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la in persona del suo legale rapp.te p.t., al risarcimento del suddetto Parte_4 danno non patrimoniale da perdita parentale in misura corrispondente a tale grado di responsabilità, ovvero al pagamento, al medesimo titolo, della metà delle somme liquidabili in favore degli attori in caso di riconoscimento di responsabilità esclusiva a carico del conducente del veicolo rimasto non identificato, con importi da liquidarsi all'attualità e maggiorati degli interessi legali dalla domanda;
D) - condannare, in ogni caso, la quale Impresa Designata per la Controparte_5 liquidazione dei sinistri facenti carico al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese diritti Parte_4 ed onorari di causa del doppio grado di giudizio di merito, nonché del giudizio di legittimità, da liquidarsi in applicazione dei vigenti parametri forensi".
- Per l'appellata nel giudizio di rinvio Controparte_1
"a) in via principale rigettare l'appello con vittoria di spese e competenze di giudizio, comprese quelle del giudizio di legittimità; b) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, affinché il risarcimento venga quantificato entro il limite del massimale di legge vigente all'epoca del sinistro”.
2 Svolgimento del processo Primo grado Con atto notificato il 30.04.2007 i signori , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
(i primi due quali genitori, la terza quale germana del de cuius ),
[...] Persona_3 nell'instaurare il giudizio di I grado, poi iscritto al N. 7222/2007 R.G. del Tribunale
Benevento, premettevano che: il giovane mentre procedeva a bordo della propria moto Aprilia tipo GS. Tg. Per_3
BN034744, verso le ore 01.00 del 25/04/2003, sulla via Titerno del comune di Cusano Mutri, giunto in prossimità dell'incrocio con la S.P. Cerreto Sannita - Cusano Mutri, veniva urtato sulla propria sinistra da un veicolo, rimasto ignoto, che determinava la caduta della moto ed il successivo impatto del conducente contro lo spigolo di un fabbricato ivi esistente sulla destra del senso di marcia del motociclo;
il ragazzo veniva soccorso e trasportato presso l'Ospedale "Maria delle Grazie" di Cerreto Sannita, ove gli veniva riscontrata "una vasta ferita alla regione frontale con fuoriuscita di materia cerebrale ed un politrauma, con prognosi riservata"; dopo un primo ricovero presso l'Ospedale Sacro Cuore di Gesù - Fatebenefratelli di Benevento, ove i sanitari diagnosticavano un coma di III grado, veniva disposto l'immediato trasferimento dello stesso presso l' Controparte_6
, anche per la necessità di specifiche consulenze otorino-neurologiche
[...] ed un maxillo facciale;
dopo un estenuante ricovero di tredici giorni nel reparto di rianimazione, il giorno 08/05/2003, alle ore 08.30, accertatane la morte cerebrale, il giovane veniva dichiarato deceduto e, con espresso consenso dei familiari, sottoposto al prelievo degli organi per la donazione;
nelle more del procedimento penale iniziato contro ignoti, veniva disposta ed espletata c.t.p. a firma del Perito Industriale , dalle cui risultanze Controparte_7 emergeva che la caduta della moto condotta dal compianto ed il Persona_3 conseguente impatto dello stesso contro il fabbricato furono causati da un urto laterale provocato da un veicolo rimasto ignoto;
sulla moto condotta dal giovane, venivano riscontrate delle macchie di vernice di natura diversa da quella di colore viola della stessa che interessavano la manopola sinistra del manubrio, la sede dello stelo forcella di sinistra ed il bordo del parafango anteriore sinistro;
siccome il sinistro de quo veniva causato da veicolo non identificato, essi istanti hanno diritto ad ottenere dal F.G.V.S. (oggi Consap), ovvero dall'impresa designata per territorio, ex art. 20 1. 990/1969 e succ. modif., il risarcimento dei danni morali e materiali sofferti a seguito del decesso del loro congiunto;
nonostante formale richiesta a mezzo lett. Racc. A/R del 25/04/2005, le
[...]
n.q. di rappresentante del F.G.V.S. (oggi Consap) per la regione Controparte_5
non hanno provveduto a risarcire agli istanti i danni da essi patiti;
Pt_4
3 concludevano affinché fosse riconosciuto che il sinistro di cui in narrativa venne causato da veicolo non identificato;
per l'effetto, condannata la n.q. di impresa designata Controparte_2
o cessionaria del F.G.V.S. per la in persona del suo rapp.te p.t., Parte_4 al risarcimento dei danni morali e materiali sofferti dagli attori a causa del decesso del giovane , così come quantificati in corso di causa da espletanda c.t.u., Persona_3 con gli interessi legali dalla domanda;
condannata la nella predetta qualità, al pagamento Controparte_2 delle spese, diritti ed onorari di causa. In via istruttoria chiedeva l'ammissione di c.t.u. al fine di accertare la dinamica dell'incidente de quo e la riconducibilità della causazione dello stesso a responsabilità del conducente di veicolo non identificato, nonché prova testi indicando a testi i sigg.: - e ,”. Testimone_1 Controparte_7
Il convenuto si costituiva tardivamente, contestava gli assunti di fatto degli attori ed adduceva che il giudizio era stato irritualmente instaurato con atto di citazione,
e non con ricorso e nelle forme del rito del lavoro, come allora previsto dalla l. 102/2006.
Mutato il rito da ordinario in rito del lavoro, come previsto dalle allora vigenti disposizioni di cui all'art. 3 della cit. l. n. 102/2006, veniva assegnato un termine per l'integrazione degli atti introduttivi. In particolare, gli attori precisavano che la domanda risarcitoria era stata proposta iure proprio e iure hereditatis, comprensiva del danno biologico patito dalla vittima del sinistro (verificatosi in data 25/04/2003 mentre il decesso di era avvenuto in data 08/05/2003 dopo un apprezzabile Persona_3 lasso temporale), nonché del danno morale c.d. terminale patito dal de cuius. Integravano la lista testi con l'indicazione del Sig. e depositavano Testimone_2
: 1. - copia relazione servizio e comunicazione notizia di reato con allegato rilevamento tecnico descrittivo del sinistro redatta dai CC. di Cerreto Sannita in relazione al sinistro per cui è causa;
2. - referto di pronto soccorso Presidio
Ospedaliero Maria delle Grazia di Cerreto Sannita in data 25/04/2003; 3. - copia provvedimento GIP Tribunale di Benevento di riapertura delle indagini del 04/08/03; 4. - copia decreto G.I.P di fissazione di udienza in Camera di Consiglio del 03/12/2007, a seguito di opposizione a decreto di archiviazione in relazione al proc. pen. N. 3221/07 R.G. n. r. Ignoti e n. 5068/07 Reg. G.I.P. Ignoti;
5. - copia articolo di stampa tratto da “Il Sanno Quotidiano” del 25/04/06; 6. - copia pagina web ricerca “Google” sito internet “ .it”. 7. - certificato di stato di famiglia Email_1 di essi istanti. La convenuta non integrava la propria comparsa di risposta. Controparte_5
Espletata l'istruttoria, precisate le conclusioni la causa veniva quindi assegnata in
4 decisione con i termini di cui all'art 190 cpc. All'esito, il Tribunale di Benevento, Sezione Distaccata di Guardia Sanframondi, con sentenza n. 71/2012, pubblicata il 18.05.2012, così provvedeva: "1) rigetta la domanda attorea, in quanto infondata;
2) compensa le spese di liti" in ragione dell'assenza di prova in ordine al sinistro ed alla sua imputabilità ad un veicolo rimasto sconosciuto ritenendo gli indizi non gravi, precisi e concordanti (art. 2729 c.c.)
GIUDIZIO DI APPELLO;
Con atto consegnato per la notifica all'ufficiale giudiziale in data 18.09.2012, Pt_1
, , nonché proponevano appello avverso la
[...] Parte_2 Parte_3 sentenza n. 71/2012 pronunciata dal Tribunale di Benevento- Sezione Distaccata di Guardia Sanframondi- in data 17-18.05.2012, in ragione di due ordini di motivi afferenti : “1) l'errata, insufficiente ed illogica valutazione del materiale istruttorio acquisito agli atti di causa. Violazione dell'art. 2729 c.c.; 2) Sul quantum debeatur”, concludendo:
“A) in via principale, per riconoscere e dichiarare che il sinistro per cui è causa, nel quale rimaneva vittima il Sig. si verificava per responsabilità esclusiva Persona_3
o prevalente del conducente del veicolo rimasto non identificato;
B) per l'effetto, condannare la quale impresa designata e Controparte_5 cessionaria del F.G.V.S. per la in persona del suo l.r.p.t., al Parte_4 risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti dagli attori, iure proprio o iure hereditatis, a causa del decesso del loro stretto congiunto, ovvero al pagamento:
1) in favore di , padre della vittima del sinistro, iure proprio ed a titolo Parte_1 di danno non patrimoniale da perdita parentale, di quella somma che, in applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano e/o di altri analoghi criteri di liquidazione ritenuti applicabili, si riterrà di liquidare in misura corrispondente all'esclusivo o prevalente grado di responsabilità riconosciuta a carico del conducente del veicolo rimasto non identificato, con danno da liquidarsi all'attualità, oltre interessi interessi legali come chiesti in narrativa;
2) in favore di , madre della vittima del sinistro, iure proprio ed Parte_2
a titolo di danno non patrimoniale da perdita parentale, di quella somma che, in applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano e/o di altri analoghi criteri di liquidazione ritenuti applicabili, l'adito Giudice di Appello riterrà, in misura corrispondente all'esclusivo o prevalente grado di responsabilità riconosciuta a carico del conducente del veicolo rimasto non identificato, giusta e congrua ai fini del chiesto risarcimento, con danno da liquidarsi all'attualità e con gli interessi legali come chiesti in narrativa;
3) in favore di , sorella della vittima del sinistro, iure proprio ed a Parte_3 titolo di danno non patrimoniale da perdita parentale, di quella somma che, in applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano e/o di altri analoghi di
5 liquidazione ritenuti applicabili, l'adito Giudice di Appello riterrà, in misura corrispondente all'esclusivo o prevalente grado di responsabilità riconosciuta a carico del conducente del veicolo rimasto non identificato, giusta e congrua ai fini del chiesto risarcimento, con danno da liquidarsi all'attualità e con gli interessi legali come chiesti in narrativa;
4- in favore di , e Parte_1 Parte_2 [...]
iure hereditatis e per il danno non patrimoniale subito dalla vittima Pt_3 prima del suo decesso, della somma, da ripartire tra essi eredi secondo i criteri della successione legittima di cui all'art. 571 c.c., di quella somma che, a tale titolo, l'adito
Giudice di Appello riterrà giusta e congrua ai fini del chiesto risarcimento;
il tutto con pronuncia contenuta nei limiti dei massimali di legge, con danno liquidato all'attualità e con gli interessi legali come sopra chiesti;
C) in via gradata, in applicazione della presunzione di cui all'art. 2054 c.c., riconoscere e dichiarare che il sinistro per cui è causa si verificava quantomeno per pari responsabilità concorsuale di ambedue i veicoli coinvolti nel sinistro (dunque, per responsabilità concorsuale del 50% da porre a carico del conducente del veicolo rimasto non identificato) e, per l'effetto, condannare la quale Controparte_5 impresa designata e cessionaria del F.G.V.S. per la in persona Parte_4 del suo legale rapp.te p.t., al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali - ivi compreso quello subito dalla vittima del sinistro prima del suo decesso e trasmissibile iure hereditatis - subiti dagli attori a causa della perdita del loro stretto congiunto, ovvero al pagamento, ai predetti titoli, della metà delle somme liquidabili in caso di riconoscimento di responsabilità esclusiva a carico del conducente del veicolo rimasto non identificato, con danni liquidati all'attualità e con gli interessi legali come chiesti in narrativa;
D) condannare, in ogni caso, la quale impresa designata e Controparte_5 cessionaria del F.G.V.S. per la in persona del suo legale rapp.te Parte_4
p.t., al pagamento delle spese diritti ed onorari di causa del doppio grado di giudizio”.
La causa veniva iscritta a ruolo al r.g.c. n. 4003/2012. Instauratosi il contraddittorio si costituivano le , in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, quale impresa designata per la della Gestione del FGVS, contestando estensivamente gli assunti Parte_4 dell'appellante ed instando per il rigetto dell'interposto gravame infondato in fatto ed in diritto, con rivalsa di spese e competenze del secondo grado di giudizio. La causa all'udienza collegiale del 19.6.2018 veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. per il deposito di comparse conclusionale e memorie di replica.
Con sentenza n. 5423/2018, pubblicata il 27.11.2018, la Corte d'Appello di Napoli,
6 IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvedeva:
“a) dichiara ex art. 342 c.p.c. inammissibile l'appello; b) condanna in solido gli appellanti a rimborsare alla appellata , in persona del legale rappresentante Controparte_2 legale pro tempore, quale impresa designata per la della Gestione del Parte_4
FGVS, le spese del secondo grado di giudizio che, liquida in E.8.814,00 per compenso professionale, oltre spese generali, iva e cpa come per legge”.
RIASSUNZIONE EX ART. 392 C.P.C. A SEGUITO DI CASSAZIONE CON RINVIO Con atto in riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito di Cassazione con rinvio, notificato il 28.09.2020, gli odierni ricorrenti riassumevano il giudizio N. 4003/2012 R.G., riportandosi alle deduzioni e conclusioni già formulate nel relativo atto notificato in data 18/09/2012 e nei successivi atti difensivi prodotti nel medesimo giudizio.
La causa veniva iscritta a ruolo al r.g.c. n. 3232/2020.
Si costitutiva la impugnando estensivamente l'appello in Controparte_1 riassunzione in quanto improponibile, inammissibile ed infondato, chiedendo il rigetto con tutte le conseguenze di legge.
Alla prima udienza del 15.01.2021, la Corte rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 07.07.2023, fino a pervenire all'udienza del 08/07/24 allorquando riservava la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione della relativa ordinanza. Parte appellante depositava comparsa conclusionale, parte appellata non effettuava alcun deposito.
Tutto quanto fin qui anteposto va dichiarata la tempestività dell'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. notificata il 28.09.2020 a fronte dell'ordinanza n. 13293/2020, non notificata, pubblicata il 01.07.2020, il cui termine utile per la riassunzione de quo cadeva il 30.10.2020 nel rispetto del termine di legge.
Tanto premesso, passando ai
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che il presente giudizio trae origine dal rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza n. 13293/2020, la quale ha cassato la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 5423/2018 per erronea dichiarazione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c.
Orbene, in ossequio all'art. 384, comma 2, c.p.c., e al principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “il giudice del rinvio è vincolato al
7 principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione” (Cass. Sez. U, 16.06.2006, n. 13916; Cass. civ., Sez. III, 27.06.2018, n. 16939).
In particolare, la Suprema Corte ha stabilito che l'appello interposto dagli odierni appellanti conteneva censure precise, argomentate e logicamente correlate alle ragioni esposte nella sentenza di primo grado, risultando quindi pienamente conforme ai requisiti sostanziali richiesti dal novellato art. 342 c.p.c. Pertanto, il presente Collegio è tenuto a pronunciarsi sul merito delle domande risarcitorie proposte dagli appellanti, sulla base degli elementi istruttori acquisiti e dei motivi di gravame già dedotti.
Passando all'esame dei singoli motivi
1) col primo l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado con riguardo alla ricostruzione della dinamica del sinistro e sull'accertamento della responsabilità Il motivo è fondato. La vicenda oggetto del presente giudizio attiene alla richiesta di risarcimento dei danni, iure proprio e iure hereditatis, proposta dai congiunti del sig. , Persona_3 deceduto l'8 maggio 2003 a seguito delle gravi lesioni riportate in un incidente stradale avvenuto il 25 aprile 2003, mentre era alla guida del proprio motociclo. Secondo gli appellanti, la caduta del mezzo e il conseguente impatto fatale con un fabbricato sarebbero stati determinati dall'urto laterale con un veicolo non identificato, che si è successivamente dato alla fuga. A supporto della domanda, gli attori hanno depositato: a) la CTP del Prof. e le fotografie ivi allegate;
CP_7
b) la relazione dei Carabinieri di Cerreto Sannita;
c) la documentazione sanitaria prodotta durante il ricovero del giovane;
c) gli atti del procedimento penale Per_3 aperto contro ignoti, conclusosi con un decreto di archiviazione;
d) le dichiarazioni testimoniali, rese in primo grado.
Orbene, secondo la Corte di legittimità la corretta applicazione dell'art. 2729 cod. civ. presuppone un apprezzamento degli elementi acquisiti in giudizio, dai quali inferire quello ignoto, che riconosca ad essi efficacia probatoria, "quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziarla", se risultino "in grado di acquisirla ove valutati nella loro convergenza globale", ovvero "accertandone la pregnanza conclusiva" (Cass. Sez. Lav., ord. 16 luglio 2018, n. 18822, Rv. 649915-01), e ciò in quanto "la valutazione della prova presuntiva esige che il giudice di merito esamini tutti gli indizi di cui disponga non già considerandoli isolatamente, ma valutandoli complessivamente ed alla luce l'uno dell'altro, senza negare valore ad uno o più di essi sol perché equivoci, così da stabilire se sia comunque possibile ritenere accettabilmente probabile l'esistenza del fatto da provare" (Cass. Sez.3, sent. 13 marzo 2014, n. 5787, Rv. 630512- 01);
- che il ragionamento presuntivo, per vero, costituisce un iter logico che non è un
8 risalire all'indietro, ma piuttosto un procedere in avanti», verso un'ipotesi da verificare, ovvero verso la dimostrazione di un fatto che è prefigurato come possibile conclusione dell'inferenza in cui si articola il ragionamento presuntivo" (in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 22 giugno 2020, n. 1218, non massimata sul punto;
carattere "inferenziale" del ragionamento presuntivo si vedano anche, da ultimo, e tra le innumerevoli, Cass. sez. 5, sent. 5 giugno 2019, n. 15454, Rv. 654383-01; Cass. Sez. 6-2, ord. 291 gennaio 2019, n. 2482, Rv. 652386-02); Ne segue che, in tema di formazione della prova critica valgono i medesimi criteri di cui all'art. 2729 c.c., laddove: la "precisione" va riferita all'indizio costituente il punto di partenza dell'inferenza e postula che esso sia ben determinato nella realtà storica;
la "gravità" va ricollegata al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola d'esperienza adottata, è possibile desumere da quello noto;
la "concordanza", infine, richiede che il fatto ignoto sia, di regola, desunto da una pluralità di indizi gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza. (cfr. ex plurimis Cassazione civile sez. trib.,
07/06/2019, n.15454) Tanto premesso il consulente di parte prof. nella propria relazione scrive: CP_7 il motoveicolo condotto da come motociclo di marca Aprilia tipo GS targato BN Persona_3
034 744 telaio numero GS 055 0 di 18 8 45 data di prima immatricolazione 15 luglio 1992 di color viola con carenature laterali rosse e bianche intestato dal 20/09/2001 alla signora e comproprietario . Parte_2 Persona_3
All'atto dell'ispezione il motociclo presentava la rottura della carenatura della capolino anteriore;
la rottura della carenatura laterale sinistra;
deformazione delle forcelle anteriori e danni conseguenti alla caduta sul lato destro del conducente per strisciamento contro l'asfalto della sede stradale. In particolare, si fa notare che il veicolo presentava delle macchie di vernice di natura diversa dal colore della moto interessanti la manopola sinistra del manubrio la sede dello stelo forcella sinistra e bordo parafango anteriore sinistro. Dette macchie di colore grigio verde non sono congruenti con un'eventuale semplice caduta al suolo del motociclo e sono riconducibili ad una data recente probabilmente a quelle del sinistro poiché, a quanto riferisce la signora la signora non erano preesistenti”. Pt_2
Afferma il primo giudice che nessuno dei testi escussi aveva assistito al sinistro. Tra questi uno soltanto ribadendo quanto già dichiarato in serie di sommarie informazioni testimoniali, riferiva di aver udito delle persone adulte (che non conosceva) occorse nell'immediatezza del fatto che probabilmente il sinistro si era verificato per responsabilità di un altro veicolo rimasto non identificato (cfr. dichiarazioni rese da Testimone_1 all'udienza del 13/11/2008) che aveva urtato la moto del nella sua parte anteriore Per_3 sinistra” Ed ancora il teste riferisce “posso precisare che il , di cui ero Testimone_2 Per_3 molto amico, ci teneva molto alla sua moto e faceva di tutto per tenerla in ottime condizioni anche con riferimento all'estetica della stessa nel senso che, in modo certosino, provvedeva a
9 pulirla e ad eliminare ogni minimo graffio”. La valutazione complessiva di tali circostanze consente di ritenere altamente probabile la presenza di un veicolo rimasto sconosciuto quale compartecipe nella causazione del sinistro per cui è causa. In tal senso depongono: a) i rilievi dei danni rinvenuti dal CTP sul lato sinistro della moto quando invece e l'impatto di quest'ultima con il terreno è avvenuta con la parte destra;
b) la circostanza (riferita dal teste che le persone occorse Tes_1 nell'immediatezza del fatto avessero riferito di un probabile impatto con un veicolo rimasto sconosciuto;
c) quanto riferito dal teste secondo cui “il teneva moltissimo Tes_2 Per_3 all'estetica della moto”in uno con le dichiarazioni rese dalla signora al CTP Pt_2 secondo cui le macchie di vernice grigia riscontrate sulla parte sinistra del motoveicolo non erano presenti prima del sinistro;
d) il rilievo che trattavasi di macchie recenti come evidenziato dal CTP;
e) il fatto che la strada avesse andamento rettilineo nel tratto interessato dal sinistro ove si ricongiungeva con con la strada provinciale (cr. dichiarazioni teste ). Tes_2
Orbene, rilevato che, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr Cassazione civile sez. II, 12/02/2021, n.3692), per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida ai sensi degli articoli 2727 e 2729 del Cc, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto - in forza di una regola d'esperienza - come conseguenza meramente probabile, secondo un criterio di normalità. In altre parole, è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit (in virtù di una inferenza di natura probabilistica), sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza, mentre è da escludere che possa attribuirsi valore probatorio a una presunzione fondata su dati meramente ipotetici. In sintesi l'inferenza presuntiva non richiede che il fatto ignoto sia l'unica conseguenza possibile del fatto noto, bensì che risulti come la più probabile secondo la regolarità causale e la comune esperienza.
L'impossibilità di ricostruire l'esatta dinamica del sinistro comporta l'applicazione dell'art 2054 com. 2 cc
Affermata la responsabilità concorrente di un veicolo ignoto nella causazione del danno per cui è causa occorre ora procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, iure proprio, in favore dei genitori e della sorella della vittima nonché al risarcimento del danno biologico patito in vita dalla vittima da ripartirsi tra gli odierni ricorrenti iure hereditatis.
10 Quanto al primo, (Cass. civ., Sez. III, 13.05.2011, n. 10579; Cass. civ., Sez. III,
26.06.2014, n. 14402), il danno deve essere liquidato in via equitativa, avendo riguardo alle Tabelle del Tribunale di Milano, parametro riconosciuto per garantire uniformità e uguaglianza nella quantificazione.
Ebbene, tenuto conto dell'età della vittima, del grado di parentela, dell'età del congiunto al momento del sinistro vanno liquidati:
1) Alla madre:
Il congiunto ha 63 anni, è genitore della vittima ed era convivente La vittima aveva 18 anni al momento del decesso Nel nucleo familiare primario sono presenti 2 familiari SVILUPPO del CALCOLO Tabella di riferimento: 2024 Valore del Punto Base: € 3.911,00 Punti in base all'età del congiunto: 16
Punti in base all'età della vittima: 26
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 70 IMPORTO del RISARCIMENTO € 332.435,00; occorre ora devalutare detto importo dal mese di aprile 2025
Al mese di: aprile 2003 secondo il seguente schema di calcolo:
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Indice aprile 2025: 121,3
Indice aprile 2003: 120,4 Raccordo Indici: 1,47
Indice di Devalutazione: 0,675
Totale Devalutazione: € 107.968,42 Importo Devalutato: € 224.466,58 Sull'importo così ottenuto occorre Calcolare gli Interessi Legali sul Capitale Rivalutato Annualmente Capitale Iniziale: € 224.466,58 Data Iniziale: 25/04/2003 Data Finale: 30/04/2025
Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg) Decorrenza Rivalutazione: aprile 2003
11 Scadenza Rivalutazione: aprile 2025 Indice Istat utilizzato: FOI generale
Indice alla Decorrenza: 120,4 Indice alla Scadenza: 121,3 Raccordo Indici: 1,47 Coefficiente di Rivalutazione: 1,481 Totale Rivalutazione: € 107.968,42 Capitale Rivalutato: € 332.435,00
Totale Colonna Giorni: 8041 Totale Interessi: € 103.002,89 Rivalutazione + Interessi: € 210.971,31 Capitale Rivalutato + Interessi: € 435.437,89 L'importo così determinato va ridotto del 50% in ragione dell'applicazione dell'art 2054 cc pervenendo così all'importo di € 217.718,945 oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo.
2) Al padre: Il congiunto ha 68 anni, è genitore della vittima ed era convivente La vittima aveva 18 anni al momento del decesso Nel nucleo familiare primario sono presenti 2 familiari SVILUPPO del CALCOLO Tabella di riferimento: 2024 Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 16
Punti in base all'età della vittima: 26
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 70
IMPORTO del RISARCIMENTO € 332.435,00 Occorre ora devalutare detto importo dal mese di aprile 2025 Al mese di: aprile 2003 secondo il seguente schema di calcolo: Indice Istat utilizzato: FOI generale Indice Aprile 2025: 121,3 Indice Aprile 2003: 120,4 Raccordo Indici: 1,47
Indice di Devalutazione: 0,675 Totale Devalutazione: € 107.968,42 Importo Devalutato: € 224.466,58 Sull'importo così ottenuto occorre Calcolare gli Interessi Legali sul Capitale
12 Rivalutato Annualmente Capitale Iniziale: € 224.466,58
Data Iniziale: 25/04/2003 Data Finale: 30/04/2025 Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg) Decorrenza Rivalutazione: aprile 2003 Scadenza Rivalutazione: aprile 2025 Indice Istat utilizzato: FOI generale
Indice alla Decorrenza: 120,4 Indice alla Scadenza: 121,3 Raccordo Indici: 1,47 Coefficiente di Rivalutazione: 1,481 Totale Rivalutazione: € 107.968,42 Capitale Rivalutato: € 332.435,00 Totale Colonna Giorni: 8041
Totale Interessi: € 103.002,89 Rivalutazione + Interessi: € 210.971,31 Capitale Rivalutato + Interessi: € 435.437,89 L'importo così determinato va ridotto del 50% in ragione dell'applicazione dell'art 2054 cc pervenendo così all'importo di € 217.718,945 oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo.
3) Alla sorella:
Il congiunto ha 44 anni, è fratello della vittima ed era convivente La vittima aveva 18 anni al momento del decesso Il congiunto ha convissuto con la vittima per meno di 30 anni Nel nucleo familiare primario sono presenti 2 familiari
Controparte_8
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 14
Punti in base all'età della vittima: 20
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 20
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 66
IMPORTO del RISARCIMENTO € 137.538,00 Occorre ora Devalutare detto importo Dal mese di: aprile 2025 Al mese di: aprile 2003 secondo il seguente schema di calcolo:
13 Indice Istat utilizzato: FOI generale Indice Aprile 2025: 121,3
Indice Aprile 2003: 120,4 Raccordo Indici: 1,47 Indice di Devalutazione: 0,675 Totale Devalutazione: € 44.669,67 Importo Devalutato: € 92.868,33 L'importo va ora maggiorato degli interessi compensativi sulle somme rivalutate di anno in anno sino alla decisione secondo il seguente schema di calcolo: Capitale Iniziale: € 92.868,33 Data Iniziale: 25/04/2003 Data Finale: 30/04/2025 Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg) Decorrenza Rivalutazione: aprile 2003
Scadenza Rivalutazione: aprile 2025 Indice Istat utilizzato: FOI generale indice alla Decorrenza: 120,4 Indice alla Scadenza: 121,3 Raccordo Indici: 1,47 Coefficiente di Rivalutazione: 1,481 Totale Rivalutazione: € 44.669,67
Capitale Rivalutato: € 137.538,00 Totale Colonna Giorni: 8041 Totale Interessi: € 42.615,27 Rivalutazione + Interessi: € 87.284,94 Capitale Rivalutato + Interessi: € 180.153,27 Detto importo va ridotto alla metà in ragione della riconosciuta pari responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti ovvero in € 90.076,635 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
Passando all'esame della domanda proposta iure hereditatis, gli attori hanno chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale patito dal de cuius nell'intervallo di tempo intercorso tra l'errore medico ed il decesso.
A tale proposito, si osserva che, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, "in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicche', ove il decesso si
14 verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità iure haereditatis di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo (Sez. U, Sentenza n. 15350 del 22/07/2015, Rv. 635985 - 01).
Viceversa, nel caso in cui tra la lesione e la morte si interponga un apprezzabile lasso di tempo, tale periodo giustifica il riconoscimento, in favore del danneggiato, del c.d. danno biologico terminale, cioè il danno biologico stricto sensu (ovvero danno al bene salute), al quale, nell'unitarietà del genus del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno morale peculiare improntato alla fattispecie ("danno morale terminale"), ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus, se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di "lucidità agonica", in quanto in grado di percepire la sua situazione e in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale e il decesso nel caso in cui la persona sia rimasta "manifestamente lucida" (Sez. 3 -, Sentenza n. 26727 del 23/10/2018, Rv. 650909 - 01)" [in questi termini, in motivazione, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 28989 del 11/11/2019].
Spetta dunque agli eredi, sulla scorta della giurisprudenza suindicata, il risarcimento del danno biologico terminale sofferto dal de cuius, liquidabile indipendentemente dalla percezione dell'imminente exitus [si veda anche, in tal senso, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 21837 del 30/08/2019.
Nel caso di specie, tenuto conto che trattavasi di soggetto di 18 anni, in coma di terzo grado per 13 giorni cui è seguita la morte senza ripresa di coscienza in applicazione delle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano 2024 il danno biologico è pari all'indennità temporanea assoluta computata per 13 gg con la personalizzazione del 50% attesa la gravità delle lesioni al cranio riportate dando luogo ad un'invalidità temporanea totale € 1.495,00. L'importo può essere personalizzato aumentandolo del 50% pervenendo così all'importo di € 2.242,50. Esso, calcolato all'attualità, va devalutato al momento del sinistro pervenendo così al danno biologico temporaneo totale di € 1.495,00. Occorre ora devalutare tale importo al momento del sinistro secondo il seguente schema di calcolo: Importo da Devalutare: € 2.242,50
15 Dal mese di: aprile 2025 Al mese di: aprile 2003
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Indice aprile 2025: 121,3
Indice aprile 2003: 120,4 Raccordo Indici: 1,47
Indice di Devalutazione: 0,675 Totale Devalutazione: € 728,32
Importo Devalutato: € 1.514,18. Procedendo ora al computo degli interessi compensativi applicati al capitale rivalutato di anno in anno secondo il seguente schema di calcolo: Capitale Iniziale: € 1.514,18 Data Iniziale: 25/04/2003 Data Finale: 30/04/2025 Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)
Decorrenza Rivalutazione: aprile 2003 Scadenza Rivalutazione: aprile 2025 Indice Istat utilizzato: FOI generale;
ndice alla Decorrenza: 120,4 Indice alla Scadenza: 121,3 Raccordo Indici: 1,47 Coefficiente di Rivalutazione: 1,481
Totale Rivalutazione: € 728,32 Capitale Rivalutato: € 2.242,50 Totale Colonna Giorni: 8041 Totale Interessi: € 694,85 Rivalutazione + Interessi: € 1.423,17 Capitale Rivalutato + Interessi: € 2.937,35
La somma dovrà essere ridotta del 50% in applicazione dell'art 2054 cc (= € 1.468,675) e ripartita tra gli aventi diritto in ragione di 1/3 ciascuno pari ad
€ 489,55 secondo le norme della successione legittima secondo l'art 571 cc 1. Su tutte le somme sopra specificate spettano gli interessi legali dalla pronuncia al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sono liquidate in favore degli odierni ricorrenti in riassunzione in ragione del 50% in ragione della pari responsabilità riconosciuta in capo ai conducenti dei veicoli coinvolti ex art 2054 cc e precisamente: per il primo grado: considerate le cause di valore indeterminabile di bassa complessità:
16 50% di € 518,00 + € 27,00 = 545,00 per spese vive nonché di € 12.185,60 per compenso professionale maggiorato (art. 4, comma 2) comprensivo degli aumenti = ovvero €
272,5 per spese vive nonché € 6.092,80 per compensi professionali oltre iva e cpa come per legge.
per il grado di appello: 50% di € 777,00 + € 27,00 = 402,00 per spese vive nonché di € 11.113,60 per compenso professionale tabellare (valori medi) maggiorato comprensivo degli aumenti (art. 4, comma 2) ovvero € 402,00 per spese vive nonché € 5.556,80 per compensi professionali oltre iva e cpa come per legge.
per il giudizio di legittimità: 50% di € 1036,00 + € 27,00 = € 531,50 per spese vive nonché di € 8.820,80 per compenso tabellare (valori medi) maggiorato comprensivo degli aumenti (art. 4, comma) ovvero € 531,00 per spese nonché € 4.410,00 oltre iva e cpa come per legge;
per il giudizio di riassunzione in appello: 50% di € 777,00 + € 27,00 = 402,00 per spese vive nonché di € 13.197,40 per compenso professionale tabellare (valori medi) maggiorato comprensivo degli aumenti (art. 4, comma 2 e 1 bis – predisposizione PCT ) ovvero € 402,00 per spese vive nonché € 6.598,70 per compensi professionali oltre iva e cpa come per legge.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza in epigrafe specificata pronunciata tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede: 1) accoglie l'appello ed in riforma della sentenza del Tribunale di Benevento n. 71/2012, pubblicata il 18.05.2012, così provvede:
2) dichiara che il sinistro che cagionò la morte di fu cagionato in Persona_3 ragione del 50% da un veicolo rimasto sconosciuto e, per l'effetto:
3) condanna la quale Impresa Designata per la liquidazione Controparte_5 dei sinistri facenti carico al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la in persona del suo legale rapp.te p.t. a risarcire Parte_4
i danni patiti iure proprio dagli odierni ricorrenti in riassunzione, liquidati come segue: a e € 217.718,945 oltre interessi legali dalla Parte_1 Parte_2 decisione al soddisfo;
a : € 90.076,635 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
Parte_3
i danni patiti iure hereditario dagli odierni ricorrenti in riassunzione e liquidati
17 in € 489,55 ciascuno secondo le norme della successione legittima ex art 571 cc 1, oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo;
4) condanna la quale Impresa Designata per la liquidazione Controparte_5 dei sinistri facenti carico al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la in persona del suo legale rapp.te p.t. a rifondere le spese di Parte_4 lite in favore degli odierni ricorrenti in riassunzione che liquida come segue:
per il primo grado in € 259,00 per spese vive nonché € 6.092,80 per compensi professionali oltre iva e cpa come per legge;
per il grado di appello: € 402,00 per spese vive nonché € 5.556,80 per compensi professionali oltre iva e cpa come per legge;
per il giudizio di legittimità : ovvero € 402,00 per spese nonché € 4.410,00 oltre iva e cpa come per legge;
per il giudizio di riassunzione in appello: € 402,00 per spese vive nonché € 6.598,70 per compensi professionali oltre iva e cpa come per legge. Così deciso nella Camera di Consiglio del 28/05/2025
Il Consigliere estensore IL Presidente dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
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