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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/01/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Rosa B. Cristofano Consigliere rel.
3. dr. Maristella Agostinacchio Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 13.1.2025 , la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 910/2023 R.G. SEZ. LAV., vertente
TRA
, nata a [...] il [...] c.f. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], assistita, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, dall'Avv. Rosario Schiano Lomoriello (c.f. - PEC: C.F._2
tel. 081/3427086 cell. Email_1
349/6609120 - presso il cui studio, sito in LI al Vico Latilla 18 elettivamente domicilia.
Appellante
C O N T R O
(C.F. n. Controparte_1
), con sede in Roma, alla via Ciro il Grande, n. 21 in persona del P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore
Appellato -non costituito OGGETTO : appello avverso la sentenza n. 5226-2022 depositata in data 17.11.2022 ed emessa dal Giudice del lavoro presso il Tribunale di LI RD nella causa iscritta al n. R.G. 6076/2021, non notificata.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 21.4.2023 l'appellante in epigrafe indicata ha proposto appello avverso la sentenza n. 5226/2022 sopra citata, con la quale il giudice del lavoro del Tribunale di LI RD aveva rigettato il ricorso introduttivo del giudizio di merito proposto a mezzo dichiarazione di dissenso ex art 445 bis, comma 4 cpc, per le contestazioni delle conclusioni del medico incaricato nel procedimento di accertamento tecnico preventivo per motivi sanitari. A fondamento del gravame ha dedotto l'erroneità delle valutazioni espresse dal CTU e recepite dal primo giudice, il quale non aveva tenuto in debito conto delle numerose patologie da cui era affetta l'assistita , ulteriormente aggravatesi nel corso degli anni , che la rendevano sicuramente meritevole della concessione dell'indennità di accompagnamento richiesta. Ha concluso chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza , di dichiarare il diritto di essa istante all'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla domanda amministrativa ( 26.10.2017)o da altra data e per l'effetto, condannare l' al pagamento dei consequenziali ratei maturati e maturandi, oltre interessi CP_1 legali e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo;
vinte le spese del doppio grado , con attribuzione - Notificato l'atto, non si è costituito l' . Controparte_2
La Corte ha disposto la trattazione scritta;
, quindi, all'odierna udienza come
“sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., acquisite le note di trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è inammissibile.
Va premesso che con ricorso per Atp ex art. 445 bis c.p.c., depositato nella cancelleria del Tribunale di LI RD , in funzione di giudice di lavoro, l'originaria parte ricorrente aveva chiesto l'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. All'esito dell'TP, il CTU nominato aveva escluso la sussistenza del presupposti fondanti la provvidenza economica richiesta . Parte ricorrente, con comunicazione di dissenso alle conclusioni della espletata CTU, aveva impugnato le risultanze dell'accertamento tecnico d'ufficio, proponendo il ricorso introduttivo del presente giudizio di merito , nel corso del quale veniva disposta nuova CTU con incarico al dr. , già nominato del procedimento per TP , il quale Persona_1 confermava l'insussistenza dei presupposti per la concessione della provvidenza economica per cui è causa . La causa, così incardinata, è stata definita con la sentenza oggetto del presente gravame.
Tanto premesso ,in punto di diritto occorre preliminarmente illustrare sinteticamente le linee fondamentali della disciplina dettata dall'art. 445 bis cpc, che è stato introdotto dall'art. 38, comma 1, legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni in materia di contenzioso previdenziale ed assistenziale. Detto articolo stabilisce:
“Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile., presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso. La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione. Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile” (comma inserito con art. 27, c. 1, lett. f, legge 12 novembre 2011, n. 183). La norma dispone che, prima di dare inizio ad un giudizio a cognizione piena, il ricorrente deve promuovere istanza di accertamento tecnico preventivo al fine di verificare le condizioni sanitarie che legittimano la pretesa fatta valere. L'espletamento di tale accertamento costituisce condizione di procedibilità della domanda. All'esito di tale indagine il giudice fissa un termine alle parti per le eventuali osservazioni, in mancanza delle quali le risultanze sono omologate con decreto, inoppugnabile ed immodificabile. Qualora, invece, non vi sia accordo tra le parti, chi ha formulato contestazioni avverso le risultanze della consulenza, deve, a pena di inammissibilità, depositare ricorso entro il termine perentorio di trenta giorni, specificando i motivi della contestazione. Questa fase contenziosa, successiva ed eventuale, che si apre solo al cospetto di contestazioni all'TP, si chiude con una sentenza la quale non è appellabile. La non appellabilità è stata espressamente sancita dall'art.27 comma 1 lettera f) della legge 183/2011 che ha aggiunto il comma 7 all'art. 445 bis del codice.
La breve disamina della normativa in questione consente di rilevare che il legislatore non ha in alcun modo previsto, nel procedimento così disciplinato, l'intervento della Corte di Appello su questioni concernenti lo stato di invalidità perché o in assenza di contestazioni vi è stata omologa, non impugnabile né modificabile, oppure la contestazione vi è stata, si è instaurato il procedimento contenzioso terminato con una sentenza anch'essa non soggetta ad appello. Tale interpretazione risulta avallata dalla giurisprudenza della Suprema Corte ormai consolidata che, con sentenza n. 9755 del 09.04.2019, nell'illustrare i lineamenti dell'art. 445 bis del codice di proceduta civile introdotto dall'art.38 del DL n.98/2011 convertito in legge n.11/201, al fine di pronunciarsi sulla possibilità per il giudice di merito di statuire oltre che sul requisito sanitario anche sul diritto sostanziale che si intende realizzare, ha avuto modo di esaminare la ratio della disposizione normativa. La Corte, in motivazione, ha affermato che: “la novella al codice di rito, con l'introduzione dell'art. 445- bis, ha avuto il dichiarato fine di realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa, di deflazionare il contenzioso e di contenere la durata delle controversie previdenziali e assistenziali nei termini di ragionevolezza sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali”. In questa prospettiva, “Il legislatore ha attribuito ad un più rapido accertamento della condizione sanitaria il valore risolutivo del considerevole numero di controversie e ha ritenuto che l'introduzione di un modello procedimentale improntato ad un sommario accertamento, seguito da un eventuale giudizio di cognizione, potesse sortire effetti acceleratori e deflativi del contenzioso. La Corte di legittimità ha affermato che il fine della disposizione che ci occupa è
“di far sì che le questioni sanitarie vengano decise esclusivamente e definitivamente in primo grado, con il decreto di omologa o con la sentenza, precludendo che vengano rimesse in discussione in appello, evidentemente confidando che ciò conduca ad una più rapida definizione delle relative controversie, nella convinzione che l'elemento sanitario, nella gran parte dei casi, assume rilievo risolutivo, e ciò anche scontando l'inconveniente per cui, talvolta, può essere antieconomico, quanto ai tempi ed al dispendio economico, decidere sulle condizioni sanitarie al cospetto di elementi che già, prima facie, rendano ben edotti che la prestazione non sarebbe comunque conseguibile.
8. D'altra parte riservare all'accertamento sanitario la possibilità di esperire due diverse fasi in primo grado - l'una di predisposizione automatica di consulenza medica e l'altra, eventuale, rimessa esclusivamente alla volontà delle parti e quindi sottratta all'iniziativa giudiziale, che è incentrata peraltro sulle contestazioni mosse alle conclusioni del CTU - è stata evidentemente considerata dal legislatore garanzia sufficiente a precludere la riproposizione in appello delle questioni sanitarie”. (Cass. n. 6010 del 14 marzo 2014). Ad abundantiam, questo Collegio rileva che la Corte Costituzionale con sentenza n. 243 del 22 ottobre 2014 ha ritenuto che “la previsione della inappellabilità della sentenza resa nel giudizio instaurato ex art 445 bis comma 6 non integra una irragionevole limitazione alla piena realizzabilità e tutelabilità dei diritti previdenziali e assistenziali, quali diritti soggettivi perfetti ed indisponibili, essendo che “la garanzia del doppio grado di giurisdizione non gode, di per sé, di copertura costituzionale (ex multis, ordinanze n. 42 del 2014; n. 190 del 2013; n. 410 del 2007 e n. 84 del 2003)”. Ad ogni modo, la sentenza di opposizione è ricorribile per Cassazione ex art. 360 c.p.c., per violazione di legge, sicché anche la relazione di CTU posta a base della decisione e richiamata dal giudice in motivazione può essere contestata per motivi di legittimità, quale ad esempio violazione di legge - (cfr. anche Cass. sent. n. 5566 del 06/03/2017) .
Per tutto quanto sin qui esposto l'appello va respinto siccome inammissibile , assorbita ogni altra questione. Nulla va statuito in ordine alle spese del grado , stante la mancata costituzione di parte appellata. Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi di procedimenti –come quello di specie - pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-dichiara inammissibile l'appello;
-nulla per le spese del grado;
-dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza da parte dell'appellante dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in LI il 13.1.2025
Il consigliere estensore Il Presidente Dr. Rosa B. Cristofano dr. Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Rosa B. Cristofano Consigliere rel.
3. dr. Maristella Agostinacchio Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 13.1.2025 , la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 910/2023 R.G. SEZ. LAV., vertente
TRA
, nata a [...] il [...] c.f. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], assistita, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, dall'Avv. Rosario Schiano Lomoriello (c.f. - PEC: C.F._2
tel. 081/3427086 cell. Email_1
349/6609120 - presso il cui studio, sito in LI al Vico Latilla 18 elettivamente domicilia.
Appellante
C O N T R O
(C.F. n. Controparte_1
), con sede in Roma, alla via Ciro il Grande, n. 21 in persona del P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore
Appellato -non costituito OGGETTO : appello avverso la sentenza n. 5226-2022 depositata in data 17.11.2022 ed emessa dal Giudice del lavoro presso il Tribunale di LI RD nella causa iscritta al n. R.G. 6076/2021, non notificata.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 21.4.2023 l'appellante in epigrafe indicata ha proposto appello avverso la sentenza n. 5226/2022 sopra citata, con la quale il giudice del lavoro del Tribunale di LI RD aveva rigettato il ricorso introduttivo del giudizio di merito proposto a mezzo dichiarazione di dissenso ex art 445 bis, comma 4 cpc, per le contestazioni delle conclusioni del medico incaricato nel procedimento di accertamento tecnico preventivo per motivi sanitari. A fondamento del gravame ha dedotto l'erroneità delle valutazioni espresse dal CTU e recepite dal primo giudice, il quale non aveva tenuto in debito conto delle numerose patologie da cui era affetta l'assistita , ulteriormente aggravatesi nel corso degli anni , che la rendevano sicuramente meritevole della concessione dell'indennità di accompagnamento richiesta. Ha concluso chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza , di dichiarare il diritto di essa istante all'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla domanda amministrativa ( 26.10.2017)o da altra data e per l'effetto, condannare l' al pagamento dei consequenziali ratei maturati e maturandi, oltre interessi CP_1 legali e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo;
vinte le spese del doppio grado , con attribuzione - Notificato l'atto, non si è costituito l' . Controparte_2
La Corte ha disposto la trattazione scritta;
, quindi, all'odierna udienza come
“sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., acquisite le note di trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è inammissibile.
Va premesso che con ricorso per Atp ex art. 445 bis c.p.c., depositato nella cancelleria del Tribunale di LI RD , in funzione di giudice di lavoro, l'originaria parte ricorrente aveva chiesto l'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. All'esito dell'TP, il CTU nominato aveva escluso la sussistenza del presupposti fondanti la provvidenza economica richiesta . Parte ricorrente, con comunicazione di dissenso alle conclusioni della espletata CTU, aveva impugnato le risultanze dell'accertamento tecnico d'ufficio, proponendo il ricorso introduttivo del presente giudizio di merito , nel corso del quale veniva disposta nuova CTU con incarico al dr. , già nominato del procedimento per TP , il quale Persona_1 confermava l'insussistenza dei presupposti per la concessione della provvidenza economica per cui è causa . La causa, così incardinata, è stata definita con la sentenza oggetto del presente gravame.
Tanto premesso ,in punto di diritto occorre preliminarmente illustrare sinteticamente le linee fondamentali della disciplina dettata dall'art. 445 bis cpc, che è stato introdotto dall'art. 38, comma 1, legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni in materia di contenzioso previdenziale ed assistenziale. Detto articolo stabilisce:
“Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile., presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso. La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione. Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile” (comma inserito con art. 27, c. 1, lett. f, legge 12 novembre 2011, n. 183). La norma dispone che, prima di dare inizio ad un giudizio a cognizione piena, il ricorrente deve promuovere istanza di accertamento tecnico preventivo al fine di verificare le condizioni sanitarie che legittimano la pretesa fatta valere. L'espletamento di tale accertamento costituisce condizione di procedibilità della domanda. All'esito di tale indagine il giudice fissa un termine alle parti per le eventuali osservazioni, in mancanza delle quali le risultanze sono omologate con decreto, inoppugnabile ed immodificabile. Qualora, invece, non vi sia accordo tra le parti, chi ha formulato contestazioni avverso le risultanze della consulenza, deve, a pena di inammissibilità, depositare ricorso entro il termine perentorio di trenta giorni, specificando i motivi della contestazione. Questa fase contenziosa, successiva ed eventuale, che si apre solo al cospetto di contestazioni all'TP, si chiude con una sentenza la quale non è appellabile. La non appellabilità è stata espressamente sancita dall'art.27 comma 1 lettera f) della legge 183/2011 che ha aggiunto il comma 7 all'art. 445 bis del codice.
La breve disamina della normativa in questione consente di rilevare che il legislatore non ha in alcun modo previsto, nel procedimento così disciplinato, l'intervento della Corte di Appello su questioni concernenti lo stato di invalidità perché o in assenza di contestazioni vi è stata omologa, non impugnabile né modificabile, oppure la contestazione vi è stata, si è instaurato il procedimento contenzioso terminato con una sentenza anch'essa non soggetta ad appello. Tale interpretazione risulta avallata dalla giurisprudenza della Suprema Corte ormai consolidata che, con sentenza n. 9755 del 09.04.2019, nell'illustrare i lineamenti dell'art. 445 bis del codice di proceduta civile introdotto dall'art.38 del DL n.98/2011 convertito in legge n.11/201, al fine di pronunciarsi sulla possibilità per il giudice di merito di statuire oltre che sul requisito sanitario anche sul diritto sostanziale che si intende realizzare, ha avuto modo di esaminare la ratio della disposizione normativa. La Corte, in motivazione, ha affermato che: “la novella al codice di rito, con l'introduzione dell'art. 445- bis, ha avuto il dichiarato fine di realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa, di deflazionare il contenzioso e di contenere la durata delle controversie previdenziali e assistenziali nei termini di ragionevolezza sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali”. In questa prospettiva, “Il legislatore ha attribuito ad un più rapido accertamento della condizione sanitaria il valore risolutivo del considerevole numero di controversie e ha ritenuto che l'introduzione di un modello procedimentale improntato ad un sommario accertamento, seguito da un eventuale giudizio di cognizione, potesse sortire effetti acceleratori e deflativi del contenzioso. La Corte di legittimità ha affermato che il fine della disposizione che ci occupa è
“di far sì che le questioni sanitarie vengano decise esclusivamente e definitivamente in primo grado, con il decreto di omologa o con la sentenza, precludendo che vengano rimesse in discussione in appello, evidentemente confidando che ciò conduca ad una più rapida definizione delle relative controversie, nella convinzione che l'elemento sanitario, nella gran parte dei casi, assume rilievo risolutivo, e ciò anche scontando l'inconveniente per cui, talvolta, può essere antieconomico, quanto ai tempi ed al dispendio economico, decidere sulle condizioni sanitarie al cospetto di elementi che già, prima facie, rendano ben edotti che la prestazione non sarebbe comunque conseguibile.
8. D'altra parte riservare all'accertamento sanitario la possibilità di esperire due diverse fasi in primo grado - l'una di predisposizione automatica di consulenza medica e l'altra, eventuale, rimessa esclusivamente alla volontà delle parti e quindi sottratta all'iniziativa giudiziale, che è incentrata peraltro sulle contestazioni mosse alle conclusioni del CTU - è stata evidentemente considerata dal legislatore garanzia sufficiente a precludere la riproposizione in appello delle questioni sanitarie”. (Cass. n. 6010 del 14 marzo 2014). Ad abundantiam, questo Collegio rileva che la Corte Costituzionale con sentenza n. 243 del 22 ottobre 2014 ha ritenuto che “la previsione della inappellabilità della sentenza resa nel giudizio instaurato ex art 445 bis comma 6 non integra una irragionevole limitazione alla piena realizzabilità e tutelabilità dei diritti previdenziali e assistenziali, quali diritti soggettivi perfetti ed indisponibili, essendo che “la garanzia del doppio grado di giurisdizione non gode, di per sé, di copertura costituzionale (ex multis, ordinanze n. 42 del 2014; n. 190 del 2013; n. 410 del 2007 e n. 84 del 2003)”. Ad ogni modo, la sentenza di opposizione è ricorribile per Cassazione ex art. 360 c.p.c., per violazione di legge, sicché anche la relazione di CTU posta a base della decisione e richiamata dal giudice in motivazione può essere contestata per motivi di legittimità, quale ad esempio violazione di legge - (cfr. anche Cass. sent. n. 5566 del 06/03/2017) .
Per tutto quanto sin qui esposto l'appello va respinto siccome inammissibile , assorbita ogni altra questione. Nulla va statuito in ordine alle spese del grado , stante la mancata costituzione di parte appellata. Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi di procedimenti –come quello di specie - pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-dichiara inammissibile l'appello;
-nulla per le spese del grado;
-dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza da parte dell'appellante dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in LI il 13.1.2025
Il consigliere estensore Il Presidente Dr. Rosa B. Cristofano dr. Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.