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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/12/2025, n. 2869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2869 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1772/2024 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Raffaella Caporale, all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del
22-12-2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni De Filippo;
Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del l. r. p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura interna;
CP_1
RESISTENTE
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 06-03-2024, parte ricorrente evidenziava che, con decreto di omologa del 22-06-2023, le era stato riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento e che, nonostante fosse decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo (22-06-2023) e dalla trasmissione del modello AP70 (26-06-2023) l' non aveva provveduto a liquidare la CP_1
prestazione richiesta;
concludeva per la condanna dell' al pagamento dei ratei scaduti e CP_1
non riscossi oltre accessori e spese di lite;
si costituiva in giudizio l' deducendo l'avvenuta CP_1
liquidazione della prestazione, come da comunicazione del 20-03-2024, concludendo per la declaratoria della intervenuta cessazione della materia del contendere;
oggi la causa è stata decisa con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ragione dell'avvenuta liquidazione della prestazione richiesta (cfr. note di trattazione del 22-12-2025).
Considerato che l' ha provveduto al pagamento della prestazione decorsi 120 giorni dalla CP_1
notifica del decreto di omologa e, quindi, ha dato causa al giudizio in ragione del ritardo con cui
1 ha provveduto alla liquidazione, va condannato alla rifusione delle spese di lite liquidate come da dispositivo, tenendo conto del mancato svolgimento della fase istruttoria, del valore della causa e della sua semplicità.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 800,00 per compensi CP_1
oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 23-12-2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Raffaella Caporale
2
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Raffaella Caporale, all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del
22-12-2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni De Filippo;
Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del l. r. p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura interna;
CP_1
RESISTENTE
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 06-03-2024, parte ricorrente evidenziava che, con decreto di omologa del 22-06-2023, le era stato riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento e che, nonostante fosse decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo (22-06-2023) e dalla trasmissione del modello AP70 (26-06-2023) l' non aveva provveduto a liquidare la CP_1
prestazione richiesta;
concludeva per la condanna dell' al pagamento dei ratei scaduti e CP_1
non riscossi oltre accessori e spese di lite;
si costituiva in giudizio l' deducendo l'avvenuta CP_1
liquidazione della prestazione, come da comunicazione del 20-03-2024, concludendo per la declaratoria della intervenuta cessazione della materia del contendere;
oggi la causa è stata decisa con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ragione dell'avvenuta liquidazione della prestazione richiesta (cfr. note di trattazione del 22-12-2025).
Considerato che l' ha provveduto al pagamento della prestazione decorsi 120 giorni dalla CP_1
notifica del decreto di omologa e, quindi, ha dato causa al giudizio in ragione del ritardo con cui
1 ha provveduto alla liquidazione, va condannato alla rifusione delle spese di lite liquidate come da dispositivo, tenendo conto del mancato svolgimento della fase istruttoria, del valore della causa e della sua semplicità.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 800,00 per compensi CP_1
oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 23-12-2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Raffaella Caporale
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