TRIB
Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/05/2025, n. 2152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2152 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione Lavoro
❖➢ in persona del giudice, dott. Marco Bottino all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 9.5.25 in base all'art 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429, 1° comma c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 4921 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
rappresentata e difesa in virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo Parte_1
dall' avv.to D'Aniello Giuseppe e D'Aniello Alessio
RICORRENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore difeso come in atti CP_1
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.4.24 il ricorrente, premesso di essere titolare di pensione n.
044-200107067775 cot. invciv, ha esposto che in data 12.1.24 l' , a seguito di visita di CP_1
revisione, aveva ricalcolato la pensione derivando un indebito a suo carico pari ad euro
4.820,20 per il periodo dal 1.1.23 al 31.1.24.
Parte ricorrente ha allegato che l'esito della visita di revisione non gli veniva comunicato dall'ente e che era venuto a conoscenza dell'indebito solo in data 12.1.24.
Il ricorrente, ha quindi chiesto accertarsi l'illegittimità del provvedimento dell' ; ha CP_2 chiesto altresì accertarsi l'irripetibilità dell'indebito per assenza di mala fede. Ha chiesto in particolare, di limitare la richiesta di restituzione con decorrenza dalla data di notifica del
1 provvedimento di revoca, primo atto con il quale era venuto a conoscenza della revoca della prestazione.
Si è costituita l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Alle prestazioni di natura assistenziale non sono applicabili le sanatorie previste dagli artt. 1 commi 260-265 L. n. 662/1996 e 38 L. n. 448/2001.
In particolare Cass. n. 1446 del 2008, richiamata di recente, tra l'altro, da Corte d'Appello
Venezia del 25.10.2012, ha chiarito che le prestazioni economiche agli invalidi civili costituiscono l'oggetto di obbligazioni (pubbliche) ex lege, in quanto nascono al verificarsi dei fatti previsti dalle norme. Di conseguenza, i procedimenti amministrativi preordinati ad accertare tali fatti e, quindi, l'esistenza o l'inesistenza dell'obbligazione (originaria o sopravvenuta), ancorché i detti fatti siano complessi ed il relativo accertamento abbia natura critica, cioè di giudizio, con l'opinabilità che contrassegna tutti i giudizi, rivestono natura meramente ricognitiva, funzionale all'attuazione dei rapporti obbligatori, perciò escludendo la configurabilità di poteri amministrativi e di provvedimenti costitutivi degli effetti
(giurisprudenza pacifica: vedi, per tutte, Cass., sez. un. , 8 aprile 1975, n, 1261 e 24 ottobre
1991, n. 11329). Ciò implica che il diritto nasce in coincidenza con l'insorgenza dei requisiti e non certo per effetto degli atti cd. di "concessione", come impropriamente talora denominati dalle norme;
allo stesso modo, i cd. atti di revoca non sono altro che ricognizioni in ordine all'inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione e non certo provvedimenti espressione della cd. "autotutela amministrativa", che è potere discrezionale di apprezzamento della conformità della situazione all'interesse pubblico (vedi, per tutte,
Cass. 256/2001; 8713/1999; 5138/1994).
Il descritto assetto ordinamentale si pone in diretta derivazione dai principi espressi dall'art. 38 Cost., attributivi del "diritto" al mantenimento e all'assistenza sociale spettante ai cittadini inabili e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, nonché del diritto alla previdenza per i lavoratori. In linea generale, perciò, le prestazioni derivanti dalla solidarietà sociale non possono riconoscersi a coloro che non possiedono i requisiti previsti dalla legge per essere titolari del diritto.
2 Tuttavia, nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Al riguardo, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38
Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare
(C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993).
Nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali. Su questo specifico punto si è espressa la Corte costituzionale, giudicando manifestamente infondate le questioni di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e
38 Cost., comma 1, dell'art. 1, commi 260 - L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 265, e della L.
9 marzo 1989, n. 88, art. 52, comma 2, nelle parti in cui, pongono limiti alla ripetibilità dell'indebito previdenziale ma non anche di quello assistenziale. Ha precisato il giudice delle leggi che, a seguito delle modifiche del quadro normativo introdotte dal D.L. n. 323 del
1996, art. 4 e dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, comma 8, si è realizzato un avvicinamento della disciplina, sia transitoria che a regime, della indebita percezione delle prestazioni assistenziali a quella dell'indebito previdenziale, per effetto del quale avvicinamento la normativa censurata può dirsi del tutto rispettosa degli invocati parametri in quanto, attesa la peculiarità dell'accertamento dell'insussistenza del requisito sanitario
3 richiesto per ottenere le prestazioni assistenziali, non è necessario che la disciplina che ne regolamenta le conseguenze sia assolutamente identica a quella relativa all'indebita percezione delle prestazioni previdenziali, e considerato che gli assistiti risultano tutelati in modo idoneo e quindi nel rispetto dell'art. 38 Cost., comma 1 (Corte costituzionale, 27 ottobre 2000, n. 448; 22 luglio 2004, n. 264). La stessa Corte costituzionale, in tema di ambito di applicazione della L. n. 448 del 2001, art. 38, commi 7 e 8, ha ritenuto legittima la non estensione ai trattamenti pensionistici erogati dall'DA (sent. 28 aprile 2006, n. 178) ed altresì rilevato il carattere straordinario ed eccezionale dell'intervento legislativo nella materia dell'indebito previdenziale (sent. 13 gennaio 2006, n. 1).
Non è in dubbio che la liquidazione originaria della pensione di cui era beneficiario il ricorrente, sia stata effettuata sulla base di un provvedimento definitivo. La fattispecie è allora disciplinata dagli artt. 52 legge n. 88/89 e art. 13 legge n. 412/1991.
Ai sensi dell'art. 52 legge n. 88/89, “le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. ….”
Ai sensi dell'art. 13 legge n 412/1991, “le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L.
9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura
4 della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
La normativa è chiara nel prevedere l'applicabilità della sanatoria a prescindere dalla natura dell'errore in cui sia incorso l' (e, dunque, anche in caso di errore del tutto incolpevole), CP_2 salva l'ipotesi di omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta.
Orbene occorre analizzare il caso di fatti sopravvenuti incidenti sulla spettanza della prestazione erogata.
La prestazione può essere liquidata in modo corretto, tuttavia nel corso della sua vita possono intervenire norme o fatti incidenti sul diritto o la misura, che devono dar luogo ad una tempestiva riforma del provvedimento (ricostituzione o revoca).
In tali casi la recuperabilità delle somme indebitamente corrisposte deve essere determinata secondo i seguenti criteri:
- gli indebiti erogati in conseguenza di una mancata o errata valutazione di fatti sopravvenuti al provvedimento di prima liquidazione o di riliquidazione, diversi dalle situazioni reddituali, e conosciuti dall' (es. revisione sanitaria, liquidazione di altra prestazione in cumulabile o CP_2
incompatibile con quella in godimento, variazione delle maggiorazioni sociali in conseguenza della situazione del coniuge, scadenza della contitolarità della pensione ai superstiti, liquidazione di pensione al minimo a titolare di altra pensione al minimo, scadenza dell'assegno di invalidità, scadenza della pensione di reversibilità, pagamento all'estero di prestazioni in esportabili, liquidazione di altro assegno di accompagnamento, etc.) sono suscettibili di sanatoria;
- qualora i fatti sopravvenuti, diversi dalle situazioni reddituali, debbano essere dichiarati dall'interessato (e non siano già a conoscenza dell' ), le somme indebitamente erogate fino CP_1
alla data di comunicazione da parte dell'interessato devono essere recuperate.
Tanto premesso in termini generali, nel caso di specie, e' da escludersi, pertanto, qualunque ipotesi di dolo del percettore della prestazione, considerato che non sono emersi elementi in grado di condurre a tale conclusione e ritenuto che l' non ha provveduto a dare prova di CP_1
tale elemento soggettivo.
5 Inoltre nel caso in esame il fatto incidente sulla rideterminazione della prestazione consiste nell'esito della visita di revisione effettuata in data 5.4.23 e mai notificata al ricorrente il quale veniva a conoscenza della pretesa restitutoria dell' solo a seguito di comunicazione di CP_1
indebito avvenuta in data12.1.24.
Devono, pertanto, essere dichiarate irripetibili le somme oggetto delle richieste di restituzione nei limiti di quelle maturate prima della comunicazione di cui al 12.1.24. Devono, CP_1
pertanto, essere dichiarate irripetibili le somme oggetto delle richieste di restituzione con CP_1
la conseguente condanna di quest'ultimo alla restituzione, in favore di parte ricorrente, degli importo eventualmente già trattenuti a tale titolo.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
CP_ nei confronti dell' in persona del legale rapp.te p.t., così provvede: accoglie la
[...]
domanda e, per l'effetto, dichiara non tenuto il ricorrente al pagamento della somma di euro
4.820,20 oggetto di parte della richiesta di restituzione con note del 12.1.24 e del CP_1
17.1.24 con la conseguente condanna di quest'ultimo alla restituzione delle somma già trattenuta a tale titolo, oltre accessori di legge;
condanna l' resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1.780,00 per CP_1
compenso professionale, oltre oneri accessori come per legge con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Aversa, 14.5.25
Il Giudice
Dott. Marco Bottino
.
6 7