CA
Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/06/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI CATANZARO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, riunita in camera consiglio e composta da:
dott. Alberto Nicola Filardo Presidente dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1862/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi civili e vertente tra
(C.F. e Partita Iva: Parte_1
), con Sede in Torino alla Via Corte D' Appello N.11, P.IVA_1 iscritta al N.117/1883-151 V3/21 del Registro Delle Imprese di Torino, in persona di un suo procuratore Dott. per Parte_2 il presente giudizio rappresentato e difeso – per mandato su foglio separato che costituisce parte integrante del presente atto – dall' Avv. Roberto Chiodo (C.F.: ), presso il cui C.F._1 studio in Cosenza al Corso Mazzini N. 217 elettivamente è domiciliata.
- appellante e
(CF: nata a [...] CP_1 C.F._2
l'11.5.1993 ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Gianpaolo Russo (CF:
ed elettivamente domiciliata in Catanzaro C.F._3 alla Via De Gasperi n. 48, presso e nello studio dell'avv. Giuseppe Palermo, in forza di mandato in calce all'atto di costituzione e risposta in appello.
- appellata
RAGIONI DELLA DECISIONE
ha proposto appello Parte_1 avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. numero di repertorio 824/2019 pubblicata il 6.9.2019 dal Tribunale di Lamezia Terme, con cui è stata condannata al pagamento in favore di CP_1 di euro 39.000,00 per invalidità permanente, euro 528,00 a titolo di diaria da ricovero, euro 3.648,90 per rimborso spese mediche, e così in totale euro 43.176,90, oltre interessi, come per legge;
condannata, altresì, alla costituzione e conseguente pagamento della rendita vitalizia, in misura pari ad euro 6.200,00, al lordo e rivalutabile, da corrispondere annualmente trascorsi 12 mesi dall'effetto della polizza, oltre interessi come per legge, e spese di lite. Si è costituita insistendo per il rigetto del CP_1 gravame e la conferma della sentenza impugnata. Dopo la prima udienza di comparizione delle parti, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata avanzata dall'appellante, rigettata la richiesta di consulenza tecnica di ufficio, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 9.5.2023. A tale udienza, poiché le parti non depositavano note scritte, veniva fissata una nuova udienza all'8.4.2025 (anticipata d'ufficio dal 25.11.2025 a seguito della soppressione della Terza Sezione Civile). Anche a tale udienza, nessuna delle parti depositava note scritte e quindi il collegio tratteneva la causa in decisione, senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il conseguenziale provvedimento. Pertanto, risultano sussistenti i presupposti normativi per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e per dichiarare l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 127 ter, IV comma c.p.c., a cui la Corte provvede con sentenza. Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza ex art. Parte_1
702 bis c.p.c. numero di repertorio 824/2019 resa dal Tribunale di pag. 2/3 Lamezia Terme in data 6.9.2019, a conclusione del procedimento n. 1862/2019 r.g.a.c., così provvede:
- dichiara l'estinzione del presente giudizio di appello e dispone la cancellazione della causa dal ruolo;
- spese compensate;
Catanzaro, 27.5.2025.
Il consigliere estensore Il Presidente Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 3/3
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, riunita in camera consiglio e composta da:
dott. Alberto Nicola Filardo Presidente dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1862/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi civili e vertente tra
(C.F. e Partita Iva: Parte_1
), con Sede in Torino alla Via Corte D' Appello N.11, P.IVA_1 iscritta al N.117/1883-151 V3/21 del Registro Delle Imprese di Torino, in persona di un suo procuratore Dott. per Parte_2 il presente giudizio rappresentato e difeso – per mandato su foglio separato che costituisce parte integrante del presente atto – dall' Avv. Roberto Chiodo (C.F.: ), presso il cui C.F._1 studio in Cosenza al Corso Mazzini N. 217 elettivamente è domiciliata.
- appellante e
(CF: nata a [...] CP_1 C.F._2
l'11.5.1993 ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Gianpaolo Russo (CF:
ed elettivamente domiciliata in Catanzaro C.F._3 alla Via De Gasperi n. 48, presso e nello studio dell'avv. Giuseppe Palermo, in forza di mandato in calce all'atto di costituzione e risposta in appello.
- appellata
RAGIONI DELLA DECISIONE
ha proposto appello Parte_1 avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. numero di repertorio 824/2019 pubblicata il 6.9.2019 dal Tribunale di Lamezia Terme, con cui è stata condannata al pagamento in favore di CP_1 di euro 39.000,00 per invalidità permanente, euro 528,00 a titolo di diaria da ricovero, euro 3.648,90 per rimborso spese mediche, e così in totale euro 43.176,90, oltre interessi, come per legge;
condannata, altresì, alla costituzione e conseguente pagamento della rendita vitalizia, in misura pari ad euro 6.200,00, al lordo e rivalutabile, da corrispondere annualmente trascorsi 12 mesi dall'effetto della polizza, oltre interessi come per legge, e spese di lite. Si è costituita insistendo per il rigetto del CP_1 gravame e la conferma della sentenza impugnata. Dopo la prima udienza di comparizione delle parti, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata avanzata dall'appellante, rigettata la richiesta di consulenza tecnica di ufficio, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 9.5.2023. A tale udienza, poiché le parti non depositavano note scritte, veniva fissata una nuova udienza all'8.4.2025 (anticipata d'ufficio dal 25.11.2025 a seguito della soppressione della Terza Sezione Civile). Anche a tale udienza, nessuna delle parti depositava note scritte e quindi il collegio tratteneva la causa in decisione, senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il conseguenziale provvedimento. Pertanto, risultano sussistenti i presupposti normativi per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e per dichiarare l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 127 ter, IV comma c.p.c., a cui la Corte provvede con sentenza. Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza ex art. Parte_1
702 bis c.p.c. numero di repertorio 824/2019 resa dal Tribunale di pag. 2/3 Lamezia Terme in data 6.9.2019, a conclusione del procedimento n. 1862/2019 r.g.a.c., così provvede:
- dichiara l'estinzione del presente giudizio di appello e dispone la cancellazione della causa dal ruolo;
- spese compensate;
Catanzaro, 27.5.2025.
Il consigliere estensore Il Presidente Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 3/3