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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 09/06/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4815 /2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4815/2024 V.G.; avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio;
posta in decisione con decreto reso in data 16.5.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nato ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in AVOLA, VIA LINCOLN N. 27, presso lo studio dell'avv. TIRALONGO SEBASTIANO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nata a [...] Parte_2 C.F._2
il 25/10/1987 e residente in [...], elettivamente domiciliata in AVOLA, VIA
MAZZINI N. 72, presso lo studio dell'avv. VACCARISI NATALE, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (atti comunicati in data 9.12.2024);
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51, c.p.c. depositato in data 30.11.2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato il giorno
5.3.2013.
pagina 1 di 4 Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio con rito civile in data 5.3.2013 in Comune di Avola;
- che dall'unione sono nati i figli il 10.4.2014 e il 18.10.2019; Per_1 Per_2
- di essersi separati consensualmente con decreto di omologa (n. 135/2022), emesso da questo
Tribunale in data 24.3.02022 (v. documenti allegati).
In dettaglio, in seno al ricorso e nelle successive note scritte le parti chiedevano la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
- I figli minorenni e , nel pieno rispetto del principio di bigenitorialità, sono Per_1 Per_2
affidati ad entrambi i genitori e convivranno stabilmente con la madre consentendogli di conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori nonché con
l'habitat domestico, quale centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare e del minore;
- I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e divere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra;
- I coniugi dichiarano di aver già provveduto a ripartire fra di loro tutti i beni mobili nonché a dividere i denari, i titoli e/o ogni altra liquidità e/o utilità e di non aver più nulla a richiedere
e/o pretendere l'uno dall'altro;
- I coniugi vivranno separati con l'obbligo reciproco di non recarsi molestia alcuna. Entrambi prestano sin d'ora, con la sottoscrizione del presente ricorso, il consenso necessario per il rilascio dei rispettivi passaporti, compresi i passaporti dei figli minorenni, senza limitazioni internazionali;
- Il SI. , considerate le sue precarie condizioni economiche, sarà tenuto Parte_1
a corrispondere alla SI.ra , entro giorno 5 di ogni mese, quale Parte_2
contributo per il mantenimento dei figli, la somma di euro 400,00 da rivalutare annualmente in base all'andamento dell'indice ISTAT;
- I ricorrenti dichiarano, altresì, di farsi carico in ragione del 50% ciascuno delle spese straordinarie (a titolo meramente esemplificativo: scolastiche, universitarie, mediche e ricreative) sostenute negli interessi dei propri figli minorenni e , previamente Per_1 Per_2
concordate e successivamente documentate;
- Il SI. potrà tenere con se ogni volta che vorrà i figli minorenni Parte_1 Per_3
, salvo il necessario preavviso e coordinamento con la madre e compatibilmente con gli
[...]
impegni ed interessi dei minori;
- Durante il periodo estivo, ciascuno dei genitori avrà diritto di tenere i figli minorenni con sé
pagina 2 di 4 per l'intero mese di Luglio o Agosto, ad anni alterni;
- Il minori trascorreranno alternativamente con la madre ed il padre le festività natalizie e pasquali come segue: i giorni 24, 25, 26 dicembre, un anno con il padre e l'anno successivo con la madre;
i giorni 31 dicembre e 1 gennaio con la madre e l'anno successivo con il padre.
Per le festività pasquali, i minorenni trascorreranno la Santa Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo un anno con la madre e l'anno successivo con il padre;
All'esito dell'udienza del 15.5.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., il giudice , preso atto dell'accordo, poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L.
1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Inoltre, le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale dei figli minori, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appare adeguato a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c..
Anche le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative al mantenimento dei minori, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Volontaria Giurisdizione, definitivamente pronunciando: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti il giorno 5.3.2013, iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Avola dell'anno 2013 (Anno 2013 – n. 4 –
pagina 3 di 4 Parte I); omologa le condizioni del divorzio inerenti ai figli minori e provvede in conformità alle stesse;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Avola di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 3.06.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4815/2024 V.G.; avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio;
posta in decisione con decreto reso in data 16.5.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nato ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in AVOLA, VIA LINCOLN N. 27, presso lo studio dell'avv. TIRALONGO SEBASTIANO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nata a [...] Parte_2 C.F._2
il 25/10/1987 e residente in [...], elettivamente domiciliata in AVOLA, VIA
MAZZINI N. 72, presso lo studio dell'avv. VACCARISI NATALE, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (atti comunicati in data 9.12.2024);
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51, c.p.c. depositato in data 30.11.2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato il giorno
5.3.2013.
pagina 1 di 4 Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio con rito civile in data 5.3.2013 in Comune di Avola;
- che dall'unione sono nati i figli il 10.4.2014 e il 18.10.2019; Per_1 Per_2
- di essersi separati consensualmente con decreto di omologa (n. 135/2022), emesso da questo
Tribunale in data 24.3.02022 (v. documenti allegati).
In dettaglio, in seno al ricorso e nelle successive note scritte le parti chiedevano la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
- I figli minorenni e , nel pieno rispetto del principio di bigenitorialità, sono Per_1 Per_2
affidati ad entrambi i genitori e convivranno stabilmente con la madre consentendogli di conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori nonché con
l'habitat domestico, quale centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare e del minore;
- I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e divere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra;
- I coniugi dichiarano di aver già provveduto a ripartire fra di loro tutti i beni mobili nonché a dividere i denari, i titoli e/o ogni altra liquidità e/o utilità e di non aver più nulla a richiedere
e/o pretendere l'uno dall'altro;
- I coniugi vivranno separati con l'obbligo reciproco di non recarsi molestia alcuna. Entrambi prestano sin d'ora, con la sottoscrizione del presente ricorso, il consenso necessario per il rilascio dei rispettivi passaporti, compresi i passaporti dei figli minorenni, senza limitazioni internazionali;
- Il SI. , considerate le sue precarie condizioni economiche, sarà tenuto Parte_1
a corrispondere alla SI.ra , entro giorno 5 di ogni mese, quale Parte_2
contributo per il mantenimento dei figli, la somma di euro 400,00 da rivalutare annualmente in base all'andamento dell'indice ISTAT;
- I ricorrenti dichiarano, altresì, di farsi carico in ragione del 50% ciascuno delle spese straordinarie (a titolo meramente esemplificativo: scolastiche, universitarie, mediche e ricreative) sostenute negli interessi dei propri figli minorenni e , previamente Per_1 Per_2
concordate e successivamente documentate;
- Il SI. potrà tenere con se ogni volta che vorrà i figli minorenni Parte_1 Per_3
, salvo il necessario preavviso e coordinamento con la madre e compatibilmente con gli
[...]
impegni ed interessi dei minori;
- Durante il periodo estivo, ciascuno dei genitori avrà diritto di tenere i figli minorenni con sé
pagina 2 di 4 per l'intero mese di Luglio o Agosto, ad anni alterni;
- Il minori trascorreranno alternativamente con la madre ed il padre le festività natalizie e pasquali come segue: i giorni 24, 25, 26 dicembre, un anno con il padre e l'anno successivo con la madre;
i giorni 31 dicembre e 1 gennaio con la madre e l'anno successivo con il padre.
Per le festività pasquali, i minorenni trascorreranno la Santa Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo un anno con la madre e l'anno successivo con il padre;
All'esito dell'udienza del 15.5.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., il giudice , preso atto dell'accordo, poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L.
1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Inoltre, le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale dei figli minori, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appare adeguato a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c..
Anche le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative al mantenimento dei minori, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Volontaria Giurisdizione, definitivamente pronunciando: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti il giorno 5.3.2013, iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Avola dell'anno 2013 (Anno 2013 – n. 4 –
pagina 3 di 4 Parte I); omologa le condizioni del divorzio inerenti ai figli minori e provvede in conformità alle stesse;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Avola di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 3.06.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
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