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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 01/07/2025, n. 1272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1272 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1204/2022 R.G.
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 01 luglio 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 03.06.2024, regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per l'avv. PIETRICOLA FRANCESCO ha concluso come da nota Parte_1 depositata in data 26/06/2025 per l'avv. UGO GIUSEPPE CENTORE l'avv. FOGLIA ANNA ha concluso come da nota depositata in data 27/06/2025 per nessuno è comparso CP_1
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 10:12 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 1204/2022 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1204/2022 R.G. promossa da: tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
PIETRICOLA FRANCESCO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Terracina (LT),
Via Badino, n. 104, in virtù di mandato allegato in atti;
attore contro avv. UGO GIUSEPPE CENTORE (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. C.F._2
FOGLIA ANNA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Formia (LT), Via dei
Carmelitani, n. 4, in virtù di mandato allegato in atti;
convenuto nonché contro
(c.f. ); CP_1 C.F._3 convenuto-contumace
OGGETTO: inadempimento contrattuale;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato in data 08.03.2022, il sig. Parte_1 conveniva in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – l'avv. UGO GIUSEPPE CENTORE e il sig.
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia al designando CP_1
Giudice presso l'adito Tribunale, contrariis rejectis, in accoglimento del presente ricorso, accertato
e dichiarato l'inadempimento dei signori Ugo Giuseppe CENTORE ed , in ordine CP_1 alle obbligazioni assunte con la scrittura del 14.8.2014, condannarli, in solido tra loro, alla restituzione in favore del signor se non del doppio dell'importo loro versato Parte_1 di euro 20.000,00 (ventimila/00), ai sensi e per gli effetti del dispoto di cui all'art. 1385 c. c., quantomeno dell'importo (originario) stesso.”.
A fondamento del ricorso, deduceva: - di aver sottoscritto, in data 14.8.2014, un contratto preliminare di compravendita, n.q. di promissario acquirente, con i convenuti, n.q. di promittenti venditori, avente ad oggetto un appartamento sito in Terracina (LT), località Borgo Hermada, Via Passerelle s.n.c., distinto al Catasto Fabbricati al f. n. 197, part. n. 290, sub 3; - di aver versato, contestualmente alla sottoscrizione del preliminare ed in favore del solo avv. Centore, su espresso accordo tra quest'ultimo e l'altro promittente venditore, sig. , l'importo di € 20.000,00 a titolo di caparra confirmatoria CP_1 mediante assegno n. 7182367037, regolarmente incassato;
- che, i convenuti pur impegnandosi nel contratto preliminare a richiedere ed ottenere il permesso in sanatoria ex L. n. 47/1985, presso il
Comune di Terracina, non gli avevano consegnato la relativa documentazione, necessaria sia per la stipula dell'atto pubblico, sia per l'erogazione del finanziamento richiesto;
- che, decorso il termine individuato per la stipula del contratto di compravendita, i convenuti avevano alienato a terzi l'immobile in questione;
- di aver richiesto, invano, la restituzione dell'importo versato a titolo di caparra.
Il convenuto avv. UGO GIUSEPPE CENTORE, tempestivamente costituitosi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 27.05.2022, contestando recisamente la ricostruzione avversaria ed evidenziando come la ritenzione della caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c. fosse da considerarsi legittima in ragione del grave inadempimento del ricorrente, sottrattosi poi alla stipula del definitivo, insisteva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di
Latina, - rigettare integralmente il ricorso, non fosse altro perché la domanda di parte ricorrente è destituita di qualsivoglia fondamento, sia in fatto che in diritto e confermare che nulla è dovuto al ricorrente dalla resistente;
- nonché condannarla al pagamento di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”.
Espletata con esito negativo la procedura di mediazione, acclarata la contumacia dell'altra parte convenuta, sig. , disposto il mutamento del rito, concessi i termini ex art. 183, co. 6, CP_1
c.p.c., la causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima, dinanzi a questo G.I., subentrato al precedente a far data dall'1.07.2022.
La domanda attorea è fondata e andrà, pertanto, accolta.
Nel caso di specie, l'odierna parte ricorrente ha chiesto, previo accertamento della parte promittente venditrice, la condanna di quest'ultima alla restituzione in proprio favore dell'importo di euro
20.000,00 (ventimila/00), ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 1385 c.c., versato per la compravendita sopra descritta, se non del doppio della somma.
La domanda in parola va riqualificata alla luce di un'attenta disamina della pattuizione inter partes.
Ciò posto, ai sensi dell'art. 7 della pattuizione sopramenzionata, le parti contraenti avevano pattuito il prezzo della compravendita del cespite immobiliare in complessivi euro 140.000,00, di cui euro
20.000,00 venivano versati alla firma della presente scrittura, «a titolo di acconto prezzo», dalla parte promissaria acquirente, ovvero l'odierno ricorrente, tramite assegno postale.
Orbene, nulla quaestio sull'effettiva consegna ed incasso di predetta somma dalla parte acquirente,
n.q. di promittente venditrice, segnatamente da parte del solo convenuto costituito per espresso accordo con il contumace.
Ciò posto, è opportuno rammentare come l'istituto della caparra confirmatoria, previsto e disciplinato dall'art. 1385 c.c., non vada confuso con l'acconto, che non ha funzione di garanzia, ma costituisce un adempimento parziale preventivo (cioè, un anticipo sul prezzo finale).
La consegna anticipata di una somma di denaro si considera caparra confirmatoria quando risulta che le parti hanno inteso perseguire non soltanto la funzione di anticipazione della prestazione dovuta, ma anche quella di rafforzamento di garanzia del vincolo obbligatorio (ex multis, Cass. 12472/2004;
Cass. n. 7935/1997: “La consegna anticipata di una somma di danaro effettuata dall'uno all'altro dei contraenti al momento della conclusione di un negozio ha natura di caparra confirmatoria qualora risulti che le parti abbiano inteso perseguire gli scopi di cui all'art. 1385 cod. civ., attribuendo all'anticipato versamento non soltanto l'obbiettiva funzione di anticipazione della prestazione dovuta, ma anche quella di rafforzamento e di garanzia del vincolo obbligatorio, così che, distinguendosi le due funzioni soltanto rispetto alla destinazione finale della somma versata, questa, in caso di esatto adempimento, verrà imputata in conto prezzo, mentre, nell'opposta ipotesi di inadempimento, verrà ritenuta dalla parte non inadempiente (ovvero richiesta nella misura del doppio), previo esercizio del diritto di recesso, a titolo di liquidazione anticipata del danno (salvo che detta parte non preferisca avvalersi dell'ordinaria azione contrattuale, domandando l'esecuzione in forma specifica o la risoluzione del contratto, con relativo risarcimento del danno). Ne consegue che, assolvendo la corrisposta somma di denaro a ciascuno dei ricordati scopi nella sua interezza, non è consentito al giudice di merito, in caso di successivo inadempimento di uno dei contraenti, ridurne (arbitrariamente) l'importo, attribuendo soltanto a parte di essa la funzione di caparra, ed alla parte restante quella di prestazione anticipata, con conseguente diritto di ritenzione soltanto parziale per il contraente non inadempiente (salva espressa pattuizione in tal senso convenuta tra le parti). Nel dubbio se la somma di denaro sia stata versata a titolo di acconto sul prezzo o a titolo di caparra, si deve ritenere che il versamento e avvenuto a titolo di acconto sul prezzo.”).
Secondo, invero, il consolidato e risalente indirizzo di legittimità non si considera quale caparra confirmatoria la dazione avvenuta a titolo di acconto (ex multis, C. 8488/2000; C. 3823/1995); a titolo di esempio, la dazione avvenuta nel silenzio delle parti è stata qualificata come acconto, e non come caparra, argomentando dalla funzione di quest'ultima, giacché l'intenzione di assoggettarsi ad una pena, anche se privata, non dovrebbe potersi ricavare in assenza di una chiara e precisa manifestazione di volontà.
Nel caso di specie, deve ritenersi che la somma di € 20.000,00 versata dal ricorrente, quale parte promissaria acquirente, ad una delle due parti promittenti venditrici, segnatamente in favore dell'avv.
Centore, costituisse esclusivamente un acconto, ovvero un pagamento parziale del prezzo finale della compravendita immobiliare.
Ed invero, secondo il costante indirizzo della Suprema Corte di Cassazione, affinché una clausola possa essere qualificata come caparra confirmatoria, l'accordo tra le parti in tal senso deve necessariamente essere esteriorizzato: in buona sostanza, affinché la dazione di una somma di denaro in anticipo sul prezzo pattuito per la prestazione sia qualificata come caparra confirmatoria, occorre una formulazione espressa e esplicita, dovendosi configurare, altrimenti, come un mero acconto della prestazione (Cass. n. 3833/1977).
Il carattere di “acconto” non può essere invalidato neppure dalle missive inviate dagli avv.ti Pietricola alla controparte dove viene qualificata la richiesta come “caparra” (in tal senso: Cass. 3014/1985, in cui si specifica che, ad escludere che si tratti di un acconto, può non essere sufficiente nemmeno la semplice dizione di "caparra"), trattandosi di atti unilaterali (vd. racc. a/r del 24.1.2018, all. ricorso).
Nella presente fattispecie, manca del tutto l'esteriorizzazione di una volontà che consenta di ritenere il predetto importo una caparra confirmatoria, né dalla lettura complessiva della scrittura privata inter partes emergono elementi da cui evincere che la corresponsione della somma in commento fosse stata prevista a titolo di rafforzamento e di garanzia del vincolo obbligatorio.
Nel dubbio, comunque, se la somma di denaro sia stata versata a titolo di acconto sul prezzo o a titolo di caparra, si deve ritenere che il versamento sia avvenuto a titolo di acconto sul prezzo, non potendosi ritenere che le parti si siano tacitamente assoggettate ad una «pena civile» (Cass.
10874/1994).
Alla luce di quanto sopra, stante la mancata specificazione nel contratto preliminare in commento che la somma di euro 20.000,00 fosse stata versata a titolo di caparra confirmatoria, essendo per contro stata espressamente prevista “a titolo di acconto”, deve, quindi, essere obbligatoriamente restituita nel caso in cui il contratto non si concluda, non potendo essere trattenuta come risarcimento danni da alcuna delle parti. Nel caso che qui occorre è dato pacifico ed incontestato che le odierne contendenti non siano addivenute alla stipula del definitivo e che, anzi, il cespite immobiliare promesso in vendita sia stato, invero, alienato a terzo soggetto.
L'acconto, come si è sopra detto, consiste nel pagamento anticipato, rispetto alla prestazione, di una parte del prezzo pattuito tra le parti, al fine di testimoniare alla controparte contrattuale l'effettiva volontà di concludere il contratto: non assolve, dunque, ad alcuna funzione risarcitoria e in ciò si differenzia dalla caparra confirmatoria (vd. Corte appello Milano sez. I, 09/06/2021, n.1801).
Ne consegue, pertanto, che, se la vendita non va in porto, per qualsiasi voglia ragione, dev'essere sempre restituito all'acquirente l'acconto, anche laddove sia stato quest'ultimo a tirarsi indietro.
La restituzione delle somme pagate in esecuzione di un contratto venuto meno va ricondotta nello schema dell'indebito oggettivo.
Conclusivamente, in ragione delle superiori argomentazioni, il convenuto costituito va condannato alla restituzione della somma, oggetto di indebito, pari ad euro 20.000,00, maggiorato di interessi legali dal dì della domanda sino all'effettivo soddisfo, in favore del ricorrente.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 5.200,01 ad euro
26.000,00), tenuto conto della bassa complessità della causa e del mancato espletamento di attività istruttoria. Sussistono invece giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra l'attore e il convenuto contumace, sig. , essendo quest'ultimo, ancorché parte venditrice, non CP_1 detentore della somma oggetto di acconto e di restituzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) in accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere la restituzione da parte del convenuto costituito della somma di euro 20.000,00, maggiorato di interessi legali dal dì della domanda sino all'effettivo soddisfo;
b) per l'effetto, condanna il convenuto costituito a rifondere, in favore del ricorrente, le somme di cui al capo a);
c) condanna il convenuto costituito a rimborsare al ricorrente le spese di lite che si liquidano in euro 2.540,00 per compensi di avvocato, euro 292,97 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge;
d) spese di lite integralmente compensate tra l'attore e il convenuto contumace. In Latina, allegato al verbale dell'udienza dell'01.07.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 1° luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 01 luglio 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 03.06.2024, regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per l'avv. PIETRICOLA FRANCESCO ha concluso come da nota Parte_1 depositata in data 26/06/2025 per l'avv. UGO GIUSEPPE CENTORE l'avv. FOGLIA ANNA ha concluso come da nota depositata in data 27/06/2025 per nessuno è comparso CP_1
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 10:12 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 1204/2022 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1204/2022 R.G. promossa da: tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
PIETRICOLA FRANCESCO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Terracina (LT),
Via Badino, n. 104, in virtù di mandato allegato in atti;
attore contro avv. UGO GIUSEPPE CENTORE (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. C.F._2
FOGLIA ANNA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Formia (LT), Via dei
Carmelitani, n. 4, in virtù di mandato allegato in atti;
convenuto nonché contro
(c.f. ); CP_1 C.F._3 convenuto-contumace
OGGETTO: inadempimento contrattuale;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato in data 08.03.2022, il sig. Parte_1 conveniva in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – l'avv. UGO GIUSEPPE CENTORE e il sig.
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia al designando CP_1
Giudice presso l'adito Tribunale, contrariis rejectis, in accoglimento del presente ricorso, accertato
e dichiarato l'inadempimento dei signori Ugo Giuseppe CENTORE ed , in ordine CP_1 alle obbligazioni assunte con la scrittura del 14.8.2014, condannarli, in solido tra loro, alla restituzione in favore del signor se non del doppio dell'importo loro versato Parte_1 di euro 20.000,00 (ventimila/00), ai sensi e per gli effetti del dispoto di cui all'art. 1385 c. c., quantomeno dell'importo (originario) stesso.”.
A fondamento del ricorso, deduceva: - di aver sottoscritto, in data 14.8.2014, un contratto preliminare di compravendita, n.q. di promissario acquirente, con i convenuti, n.q. di promittenti venditori, avente ad oggetto un appartamento sito in Terracina (LT), località Borgo Hermada, Via Passerelle s.n.c., distinto al Catasto Fabbricati al f. n. 197, part. n. 290, sub 3; - di aver versato, contestualmente alla sottoscrizione del preliminare ed in favore del solo avv. Centore, su espresso accordo tra quest'ultimo e l'altro promittente venditore, sig. , l'importo di € 20.000,00 a titolo di caparra confirmatoria CP_1 mediante assegno n. 7182367037, regolarmente incassato;
- che, i convenuti pur impegnandosi nel contratto preliminare a richiedere ed ottenere il permesso in sanatoria ex L. n. 47/1985, presso il
Comune di Terracina, non gli avevano consegnato la relativa documentazione, necessaria sia per la stipula dell'atto pubblico, sia per l'erogazione del finanziamento richiesto;
- che, decorso il termine individuato per la stipula del contratto di compravendita, i convenuti avevano alienato a terzi l'immobile in questione;
- di aver richiesto, invano, la restituzione dell'importo versato a titolo di caparra.
Il convenuto avv. UGO GIUSEPPE CENTORE, tempestivamente costituitosi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 27.05.2022, contestando recisamente la ricostruzione avversaria ed evidenziando come la ritenzione della caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c. fosse da considerarsi legittima in ragione del grave inadempimento del ricorrente, sottrattosi poi alla stipula del definitivo, insisteva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di
Latina, - rigettare integralmente il ricorso, non fosse altro perché la domanda di parte ricorrente è destituita di qualsivoglia fondamento, sia in fatto che in diritto e confermare che nulla è dovuto al ricorrente dalla resistente;
- nonché condannarla al pagamento di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”.
Espletata con esito negativo la procedura di mediazione, acclarata la contumacia dell'altra parte convenuta, sig. , disposto il mutamento del rito, concessi i termini ex art. 183, co. 6, CP_1
c.p.c., la causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima, dinanzi a questo G.I., subentrato al precedente a far data dall'1.07.2022.
La domanda attorea è fondata e andrà, pertanto, accolta.
Nel caso di specie, l'odierna parte ricorrente ha chiesto, previo accertamento della parte promittente venditrice, la condanna di quest'ultima alla restituzione in proprio favore dell'importo di euro
20.000,00 (ventimila/00), ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 1385 c.c., versato per la compravendita sopra descritta, se non del doppio della somma.
La domanda in parola va riqualificata alla luce di un'attenta disamina della pattuizione inter partes.
Ciò posto, ai sensi dell'art. 7 della pattuizione sopramenzionata, le parti contraenti avevano pattuito il prezzo della compravendita del cespite immobiliare in complessivi euro 140.000,00, di cui euro
20.000,00 venivano versati alla firma della presente scrittura, «a titolo di acconto prezzo», dalla parte promissaria acquirente, ovvero l'odierno ricorrente, tramite assegno postale.
Orbene, nulla quaestio sull'effettiva consegna ed incasso di predetta somma dalla parte acquirente,
n.q. di promittente venditrice, segnatamente da parte del solo convenuto costituito per espresso accordo con il contumace.
Ciò posto, è opportuno rammentare come l'istituto della caparra confirmatoria, previsto e disciplinato dall'art. 1385 c.c., non vada confuso con l'acconto, che non ha funzione di garanzia, ma costituisce un adempimento parziale preventivo (cioè, un anticipo sul prezzo finale).
La consegna anticipata di una somma di denaro si considera caparra confirmatoria quando risulta che le parti hanno inteso perseguire non soltanto la funzione di anticipazione della prestazione dovuta, ma anche quella di rafforzamento di garanzia del vincolo obbligatorio (ex multis, Cass. 12472/2004;
Cass. n. 7935/1997: “La consegna anticipata di una somma di danaro effettuata dall'uno all'altro dei contraenti al momento della conclusione di un negozio ha natura di caparra confirmatoria qualora risulti che le parti abbiano inteso perseguire gli scopi di cui all'art. 1385 cod. civ., attribuendo all'anticipato versamento non soltanto l'obbiettiva funzione di anticipazione della prestazione dovuta, ma anche quella di rafforzamento e di garanzia del vincolo obbligatorio, così che, distinguendosi le due funzioni soltanto rispetto alla destinazione finale della somma versata, questa, in caso di esatto adempimento, verrà imputata in conto prezzo, mentre, nell'opposta ipotesi di inadempimento, verrà ritenuta dalla parte non inadempiente (ovvero richiesta nella misura del doppio), previo esercizio del diritto di recesso, a titolo di liquidazione anticipata del danno (salvo che detta parte non preferisca avvalersi dell'ordinaria azione contrattuale, domandando l'esecuzione in forma specifica o la risoluzione del contratto, con relativo risarcimento del danno). Ne consegue che, assolvendo la corrisposta somma di denaro a ciascuno dei ricordati scopi nella sua interezza, non è consentito al giudice di merito, in caso di successivo inadempimento di uno dei contraenti, ridurne (arbitrariamente) l'importo, attribuendo soltanto a parte di essa la funzione di caparra, ed alla parte restante quella di prestazione anticipata, con conseguente diritto di ritenzione soltanto parziale per il contraente non inadempiente (salva espressa pattuizione in tal senso convenuta tra le parti). Nel dubbio se la somma di denaro sia stata versata a titolo di acconto sul prezzo o a titolo di caparra, si deve ritenere che il versamento e avvenuto a titolo di acconto sul prezzo.”).
Secondo, invero, il consolidato e risalente indirizzo di legittimità non si considera quale caparra confirmatoria la dazione avvenuta a titolo di acconto (ex multis, C. 8488/2000; C. 3823/1995); a titolo di esempio, la dazione avvenuta nel silenzio delle parti è stata qualificata come acconto, e non come caparra, argomentando dalla funzione di quest'ultima, giacché l'intenzione di assoggettarsi ad una pena, anche se privata, non dovrebbe potersi ricavare in assenza di una chiara e precisa manifestazione di volontà.
Nel caso di specie, deve ritenersi che la somma di € 20.000,00 versata dal ricorrente, quale parte promissaria acquirente, ad una delle due parti promittenti venditrici, segnatamente in favore dell'avv.
Centore, costituisse esclusivamente un acconto, ovvero un pagamento parziale del prezzo finale della compravendita immobiliare.
Ed invero, secondo il costante indirizzo della Suprema Corte di Cassazione, affinché una clausola possa essere qualificata come caparra confirmatoria, l'accordo tra le parti in tal senso deve necessariamente essere esteriorizzato: in buona sostanza, affinché la dazione di una somma di denaro in anticipo sul prezzo pattuito per la prestazione sia qualificata come caparra confirmatoria, occorre una formulazione espressa e esplicita, dovendosi configurare, altrimenti, come un mero acconto della prestazione (Cass. n. 3833/1977).
Il carattere di “acconto” non può essere invalidato neppure dalle missive inviate dagli avv.ti Pietricola alla controparte dove viene qualificata la richiesta come “caparra” (in tal senso: Cass. 3014/1985, in cui si specifica che, ad escludere che si tratti di un acconto, può non essere sufficiente nemmeno la semplice dizione di "caparra"), trattandosi di atti unilaterali (vd. racc. a/r del 24.1.2018, all. ricorso).
Nella presente fattispecie, manca del tutto l'esteriorizzazione di una volontà che consenta di ritenere il predetto importo una caparra confirmatoria, né dalla lettura complessiva della scrittura privata inter partes emergono elementi da cui evincere che la corresponsione della somma in commento fosse stata prevista a titolo di rafforzamento e di garanzia del vincolo obbligatorio.
Nel dubbio, comunque, se la somma di denaro sia stata versata a titolo di acconto sul prezzo o a titolo di caparra, si deve ritenere che il versamento sia avvenuto a titolo di acconto sul prezzo, non potendosi ritenere che le parti si siano tacitamente assoggettate ad una «pena civile» (Cass.
10874/1994).
Alla luce di quanto sopra, stante la mancata specificazione nel contratto preliminare in commento che la somma di euro 20.000,00 fosse stata versata a titolo di caparra confirmatoria, essendo per contro stata espressamente prevista “a titolo di acconto”, deve, quindi, essere obbligatoriamente restituita nel caso in cui il contratto non si concluda, non potendo essere trattenuta come risarcimento danni da alcuna delle parti. Nel caso che qui occorre è dato pacifico ed incontestato che le odierne contendenti non siano addivenute alla stipula del definitivo e che, anzi, il cespite immobiliare promesso in vendita sia stato, invero, alienato a terzo soggetto.
L'acconto, come si è sopra detto, consiste nel pagamento anticipato, rispetto alla prestazione, di una parte del prezzo pattuito tra le parti, al fine di testimoniare alla controparte contrattuale l'effettiva volontà di concludere il contratto: non assolve, dunque, ad alcuna funzione risarcitoria e in ciò si differenzia dalla caparra confirmatoria (vd. Corte appello Milano sez. I, 09/06/2021, n.1801).
Ne consegue, pertanto, che, se la vendita non va in porto, per qualsiasi voglia ragione, dev'essere sempre restituito all'acquirente l'acconto, anche laddove sia stato quest'ultimo a tirarsi indietro.
La restituzione delle somme pagate in esecuzione di un contratto venuto meno va ricondotta nello schema dell'indebito oggettivo.
Conclusivamente, in ragione delle superiori argomentazioni, il convenuto costituito va condannato alla restituzione della somma, oggetto di indebito, pari ad euro 20.000,00, maggiorato di interessi legali dal dì della domanda sino all'effettivo soddisfo, in favore del ricorrente.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 5.200,01 ad euro
26.000,00), tenuto conto della bassa complessità della causa e del mancato espletamento di attività istruttoria. Sussistono invece giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra l'attore e il convenuto contumace, sig. , essendo quest'ultimo, ancorché parte venditrice, non CP_1 detentore della somma oggetto di acconto e di restituzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) in accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere la restituzione da parte del convenuto costituito della somma di euro 20.000,00, maggiorato di interessi legali dal dì della domanda sino all'effettivo soddisfo;
b) per l'effetto, condanna il convenuto costituito a rifondere, in favore del ricorrente, le somme di cui al capo a);
c) condanna il convenuto costituito a rimborsare al ricorrente le spese di lite che si liquidano in euro 2.540,00 per compensi di avvocato, euro 292,97 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge;
d) spese di lite integralmente compensate tra l'attore e il convenuto contumace. In Latina, allegato al verbale dell'udienza dell'01.07.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 1° luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini