Articolo 11 della Legge 8 novembre 1991, n. 362
Articolo 10Articolo 12
Versione
17 novembre 1991
Art. 11. Titolarita' e sostituzione nella gestione 1. L' articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 11. - 1. Il titolare della farmacia ha la responsabilita' del regolare esercizio e della gestione dei beni patrimoniali della farmacia.
2. L'unita' sanitaria locale competente per territorio autorizza, a seguito di motivata domanda del titolare della farmacia, la sostituzione temporanea con altro farmacista iscritto all'ordine dei farmacisti nella conduzione professionale della farmacia:
a) per infermita';
b) per gravi motivi di famiglia;
c) per gravidanza, parto ed allattamento, nei termini e con le condizioni di cui alle norme sulla tutela della maternita';
d) a seguito di adozione di minori e di affidamento familiare per i nove mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia;
e) per servizio militare;
f) per chiamata a funzioni pubbliche elettive o per incarichi sindacali elettivi a livello nazionale;
g) per ferie.
3. Nel caso previsto dalla lettera a) del comma 2 l'unita' sanitaria locale competente per territorio, trascorsi tre mesi di malattia, ha facolta' di sottoporre il farmacista a visita medica, a seguito della quale viene fissata la data di riassunzione della gestione della farmacia.
4. La durata complessiva della sostituzione per infermita' non puo' superare un periodo continuativo di cinque anni, ovvero di sei anni per un decennio.
5. Due periodi di sostituzione temporanea agli effetti del periodo massimo previsto dal comma 4 non si sommano quando tra essi intercorre un periodo di gestione personale superiore ad un mese.
6. La durata della sostituzione per gravi motivi di famiglia non puo' superare un periodo di tre mesi in un anno.
7. E' in facolta' del titolare della farmacia conferire al sostituto la conduzione economica".
Entrata in vigore il 17 novembre 1991
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