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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/04/2025, n. 1056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1056 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
Nella causa iscritta al n. 761/2024 R.G.L. promossa da:
Parte_1
(avv. MANGONE) PARTE RICORRENTE
contro
Controparte_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Accertamento rapporto di lavoro subordinato - retribuzione
I Con ricorso depositato in data 02/02/2024, la sig.ra Parte_1
ha convenuto in giudizio esponendo:
[...] Controparte_1
- di aver lavorato alle dipendenze della convenuta presso il locale sito in Torino, Via Pietro Cossa n. 11/B, dal 07/06/2023 al 11/08/2023, senza regolare assunzione, svolgendo mansioni di barista;
- di avere, in particolare, osservato l'orario di lavoro dalle 07.00 alle 15.00, senza alcuna pausa, dal lunedì alla domenica, con un giorno di riposo settimanale non fisso;
I.1 Ciò premesso, la ricorrente chiede di:
- accertare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno dal 07/06/2023 all' 11/08/2023, per lo svolgimento di mansioni di barista riconducibili al livello V del C.C.N.L. Turismo
Confcommercio – Pubblici esercizi;
- condannare la resistente al pagamento in suo favore di € 3.719,18 a titolo di differenze retributive, oltre rivalutazione e interessi legali.
II Parte convenuta, pur regolarmente citata in giudizio, non si è costituita e neppure è comparsa a rendere l'interrogatorio formale.
III La ricorrente ha fornito prova documentale di essere stata assunta dalla convenuta in data 07/06/2023 (doc. 2) e di avere ricevuto dal datore di lavoro due bonifici, il primo di € 550,00 con causale “stipendio giugno più anticipo luglio” (doc. 3), il secondo di € 750,00 con causale “stipendio giugno e luglio”
(doc. 4); non è stata, tuttavia, in grado di provare le mansioni in concreto svolte e gli orari lavorativi osservati: due soli testimoni sono stati indicati in ricorso, e nessuno di essi è stato rintracciato e validamente intimato a comparire innanzi al
Giudice; la stessa sig.ra non si è mai presentata e non è stato, quindi, Parte_1 possibile interrogarla liberamente sui fatti di causa.
III.1 Alla luce di ciò, la mancata comparizione della convenuta a rendere l'interrogatorio formale non consente, a parere del giudicante, di ritenere ammessi i fatti dedotti ai sensi dell'art. 232 c.p.c., potendosi unicamente reputare riconosciuto un rapporto di lavoro di durata limitata (da giugno a luglio 2023: cft. doc. 2) avente ad oggetto una prestazione lavorativa dal contenuto imprecisato.
IV In conclusione, sulla scorta di quanto riporta il doc. 2 si accerta e dichiara che fra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato dal 07/06/2023 al 31/07/2023; deve essere, invece, respinta la domanda volta alla condanna della convenuta al pagamento delle pretese – ma indimostrate – differenze retributive, atteso che, nella completa carenza di prova in ordine alle mansioni svolte ed agli orari osservati, non è possibile affermare l'insufficienza o inadeguatezza delle somme erogate dal datore di lavoro alla lavoratrice, in corso di rapporto (doc.ti 3-4).
V L'esito della lite giustifica la compensazione delle spese processuali nella misura dei due terzi, con conseguente condanna della convenuta al pagamento del restante terzo, liquidato come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c. ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta;
accerta e dichiara che la ricorrente ha prestato Parte_1 attività lavorativa subordinata alle dipendenze della convenuta CP_1 dal 07/06/2023 al 31/07/2023;
[...]
respinge ogni altra domanda;
condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite nella misura di 1/3, spese che per tale quota liquida in € 900,00, oltre rimb. forf., C.P.A. ed IVA come per legge;
compensa le spese per i restanti 2/3.
Così deciso in Torino, il 17 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
Nella causa iscritta al n. 761/2024 R.G.L. promossa da:
Parte_1
(avv. MANGONE) PARTE RICORRENTE
contro
Controparte_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Accertamento rapporto di lavoro subordinato - retribuzione
I Con ricorso depositato in data 02/02/2024, la sig.ra Parte_1
ha convenuto in giudizio esponendo:
[...] Controparte_1
- di aver lavorato alle dipendenze della convenuta presso il locale sito in Torino, Via Pietro Cossa n. 11/B, dal 07/06/2023 al 11/08/2023, senza regolare assunzione, svolgendo mansioni di barista;
- di avere, in particolare, osservato l'orario di lavoro dalle 07.00 alle 15.00, senza alcuna pausa, dal lunedì alla domenica, con un giorno di riposo settimanale non fisso;
I.1 Ciò premesso, la ricorrente chiede di:
- accertare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno dal 07/06/2023 all' 11/08/2023, per lo svolgimento di mansioni di barista riconducibili al livello V del C.C.N.L. Turismo
Confcommercio – Pubblici esercizi;
- condannare la resistente al pagamento in suo favore di € 3.719,18 a titolo di differenze retributive, oltre rivalutazione e interessi legali.
II Parte convenuta, pur regolarmente citata in giudizio, non si è costituita e neppure è comparsa a rendere l'interrogatorio formale.
III La ricorrente ha fornito prova documentale di essere stata assunta dalla convenuta in data 07/06/2023 (doc. 2) e di avere ricevuto dal datore di lavoro due bonifici, il primo di € 550,00 con causale “stipendio giugno più anticipo luglio” (doc. 3), il secondo di € 750,00 con causale “stipendio giugno e luglio”
(doc. 4); non è stata, tuttavia, in grado di provare le mansioni in concreto svolte e gli orari lavorativi osservati: due soli testimoni sono stati indicati in ricorso, e nessuno di essi è stato rintracciato e validamente intimato a comparire innanzi al
Giudice; la stessa sig.ra non si è mai presentata e non è stato, quindi, Parte_1 possibile interrogarla liberamente sui fatti di causa.
III.1 Alla luce di ciò, la mancata comparizione della convenuta a rendere l'interrogatorio formale non consente, a parere del giudicante, di ritenere ammessi i fatti dedotti ai sensi dell'art. 232 c.p.c., potendosi unicamente reputare riconosciuto un rapporto di lavoro di durata limitata (da giugno a luglio 2023: cft. doc. 2) avente ad oggetto una prestazione lavorativa dal contenuto imprecisato.
IV In conclusione, sulla scorta di quanto riporta il doc. 2 si accerta e dichiara che fra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato dal 07/06/2023 al 31/07/2023; deve essere, invece, respinta la domanda volta alla condanna della convenuta al pagamento delle pretese – ma indimostrate – differenze retributive, atteso che, nella completa carenza di prova in ordine alle mansioni svolte ed agli orari osservati, non è possibile affermare l'insufficienza o inadeguatezza delle somme erogate dal datore di lavoro alla lavoratrice, in corso di rapporto (doc.ti 3-4).
V L'esito della lite giustifica la compensazione delle spese processuali nella misura dei due terzi, con conseguente condanna della convenuta al pagamento del restante terzo, liquidato come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c. ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta;
accerta e dichiara che la ricorrente ha prestato Parte_1 attività lavorativa subordinata alle dipendenze della convenuta CP_1 dal 07/06/2023 al 31/07/2023;
[...]
respinge ogni altra domanda;
condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite nella misura di 1/3, spese che per tale quota liquida in € 900,00, oltre rimb. forf., C.P.A. ed IVA come per legge;
compensa le spese per i restanti 2/3.
Così deciso in Torino, il 17 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo