Art. 1.
Ai fini dell'acquisizione da parte del comune di Roma, anche per l'anno 1956, del contributo previsto dalle leggi 28 febbraio 1953, n. 103, e 21 dicembre 1955, numero 1310 , quale concorso dello Stato per gli oneri che esso sostiene in relazione alle esigenze derivanti dall'essere la citta' di Roma sede della Capitale della Repubblica, il predetto Comune e' autorizzato a stipulare un mutuo dell'importo di 4 miliardi di lire con la Cassa depositi e prestiti, contro cessione di un contributo che gli sara' all'uopo corrisposto dallo Stato in annualita' trentacinquennali di lire 269.452.804 ciascuna, a decorrere dall'esercizio finanziario 1957-58.
Ai fini dell'acquisizione da parte del comune di Roma, anche per l'anno 1956, del contributo previsto dalle leggi 28 febbraio 1953, n. 103, e 21 dicembre 1955, numero 1310 , quale concorso dello Stato per gli oneri che esso sostiene in relazione alle esigenze derivanti dall'essere la citta' di Roma sede della Capitale della Repubblica, il predetto Comune e' autorizzato a stipulare un mutuo dell'importo di 4 miliardi di lire con la Cassa depositi e prestiti, contro cessione di un contributo che gli sara' all'uopo corrisposto dallo Stato in annualita' trentacinquennali di lire 269.452.804 ciascuna, a decorrere dall'esercizio finanziario 1957-58.