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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 28/01/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1124/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ , con sede legale in Milano, piazza Gae Aulenti, n. 3, Tower A, Parte_1
cod. fisc. e p. iva in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per atto del notaio da Per_1
Bologna del 29 ottobre 2010, rep. n. 115840 – racc. n. 33105, dall'avv. Maria Rosaria De
Simone, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, piazza Piedigrotta, n. 9; appellante
E
1. , nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_2
, , nata ad [...] il 21 novembre C.F._1 Parte_3
1956, cod. fisc. , , nata ad [...] l'1 C.F._2 Parte_4
dicembre 1981, cod. fisc. , rappresentati e difesi, in virtù di C.F._3
mandato in calce alla comparsa di costituzione, dagli avv.ti Mario Conte e Nicola Conte, presso lo studio dei quali elettivamente domiciliano in Eboli, alla via Talete, n. 5; appellati
2. “ (ORA “ AR CP_2
), con sede legale in Verona, piazzetta Monte, n. 1, p. iva in persona
[...] P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore;
1 intimata ex art. 332, comma 2, c.p.c.
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 1493/2023 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – RIPETIZIONE INDEBITO-RISARCIMENTO DANNI;
NONCHE'
nella riunita causa iscritta al n. 1140/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nato a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_2 C.F._1
, nata ad [...] il [...], cod. fisc. Parte_3
, , nata ad [...] l'[...], C.F._2 Parte_4
cod. fisc. , rappresentati e difesi, in virtù di mandato in calce C.F._3 all'atto di appello, dagli avv.ti Mario Conte e Nicola Conte, presso lo studio dei quali elettivamente domiciliano in Eboli, alla via Talete, n. 5; appellanti
E
1. “ , con sede legale in Milano, piazza Gae Aulenti, n. 3, Tower A, Parte_1
cod. fisc. e p. iva in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per atto del notaio da Per_1
Bologna del 29 ottobre 2010, rep. n. 115840 – racc. n. 33105, dall'avv. Maria Rosaria De
Simone, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, piazza Piedigrotta, n. 9; appellata
2. “ (ORA “ AR CP_2
), con sede legale in Verona, piazzetta Monte, n. 1, p. iva in persona
[...] P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore; appellata contumace
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 1493/2023 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – RIPETIZIONE INDEBITO-RISARCIMENTO DANNI;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante “ nel giudizio n. 1124/2023 RGC (come da atto di Parte_1
appello) – “in via preliminare - sospendere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 283 cpc l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, disponendo, se ritenuto necessario, cauzione per tutti i motivi gradatamente esposti;
nel merito in via principale - accogliere il presente appello per i motivi esposti e per l'effetto riformare la sentenza n. 1493/2023
2 del Tribunale di Salerno rigettando integralmente le domande formulate in primo grado da , - accogliere il presente Parte_2 Parte_4 Parte_3 appello per i motivi esposti e, per l'effetto, condannare parte appellata a restituire alla banca l'importo che dovesse essere corrisposto, nella denegata ipotesi di rigetto dell'istanza di sospensiva, così come in premessa formulata;
- in via subordinata, in ipotesi che si esclude, che il Collegio non dovesse accogliere integralmente il presente appello, accertare e dichiarare la compensazione con il credito vantato nei confronti degli odierni appellati, come sopra quantificato;
- in ogni caso, accogliere il proposto appello e per l'effetto condannare parta appellata alla restituzione di ogni somma che la appellante banca fosse costretta a pagare in esecuzione della impugnata decisione;
- con condanna degli appellati al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, anche di CTU”; per gli appellati e nel Parte_2 Parte_3 Parte_4
giudizio n. 1124/2023 RGC (come da comparsa di costituzione) – “- in via preliminare disporre la riunione al presente procedimento di quello pendente al n. 1140/2023 RG;
- sempre in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado perché infondata in fatto e diritto, non sussistendo né il fumus boni iuris né il periculum in mora, con la conseguente condanna alle spese dell' - nel merito rigettare l'appello principale dell' perché infondato Parte_1 Parte_1 in fatto e diritto e accogliere l'appello incidentale autonomo dei sigg.ri e;
Pt_2 Parte_3
- condannare l'appellante principale al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio da liquidare direttamente agli avvocati antistatari”; per gli appellanti e nel Parte_2 Parte_3 Parte_4
giudizio n. 1140/2023 RGC (come da atto di appello) – “accogliere l'appello e, previa riforma parziale della sentenza n. 1493/2023 del 4.4.2023, pubblicata il successivo 5 aprile, mai notificata, così disporre: - dichiarare la sopravvenuta carenza di legittimazione ad agire in ordine al decreto ingiuntivo n. 595/2011 ed oggetto del giudizio n.
200003031/2011 dell' a seguito della cessione pro soluto AR
a per il tramite della società di cartolarizzazione del CP_3 Parte_5 credito di € 75.782,12 (€ 66.138,12 per sorta capitale ed € 9.644,00 per interessi) di cui al predetto decreto ingiuntivo e, per l'effetto, revocare ovvero annullare il decreto ingiuntivo
595/2011 proc. n. 2067/2011 RG reso dal Tribunale di Salerno … per assoluta inesistenza del credito e dell'obbligazione pecuniaria azionati in via monitoria;
condannare l' già , con riferimento al contratto facente capo a Parte_1 CP_4 Parte_2
polizza n. 1093817, di cui alla proposta n. 81364, dichiarato nullo, per mancanza della
3 forma richiesta ai sensi dell'art. 23 TUF, alla restituzione dell'importo di £ 120.000.000
(pari ad € 61.974,83), oltre interessi dovuti, come per legge, decorrenti dal giorno del versamento della somma, stante la provata mala fede dell'accipiens; condannare, altresì,
l' già , relativamente al contratto di polizza n. 1161893 (proposta n. Parte_1 CP_4
170345), facente capo a dichiarato nullo per mancanza dell'elemento Parte_4 essenziale del consenso, alla restituzione dell'importo di £ 51.000.000 (pari ad €
26.339,30), oltre interessi decorrenti dal giorno del versamento delle somme, stante la mala fede dell'accipiens; confermare per il resto la sentenza impugnata;
condannare le controparti al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio da liquidare direttamente agli avvocati antistatari”; per l'appellata “ nel giudizio n. 1140/2023 RGC (come da comparsa Parte_1
di risposta) – “In via preliminare: • accertare e dichiarare l'appello inammissibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 cpc o, comunque, ai sensi dell'art. 348-bis cpc, non avendo una 'ragionevole probabilità di essere accolto'; • disporre la riunione del presente giudizio con quello recante NRG 1124/2023 … introdotto dalla con atto di appello Parte_1 notificato in data 30.10.2023; nel merito: • rigettare la proposta impugnazione e ogni domanda con la stessa formulata perché totalmente inammissibile e infondata in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza n. 1493/2023 del 4.4.2023 emessa dal Tribunale di
Salerno, a definizione del giudizio recante r.g. n. 3152/2011”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1493/2023, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nei riuniti giudizi n. 3152/2011 RGC e n. 20003030/2011 RGC, promossi da , Parte_2
e nei confronti, rispettivamente, dell' Parte_3 Parte_4 Parte_1
e dell' , così provvedeva: 1) in
[...] AR
accoglimento della domanda introduttiva del giudizio n. 3152/2011 RGC, dichiarava la nullità delle polizze assicurative n. 1063022 e n. 1161893, la prima per la mancanza dell'originale della copia sottoscritta da il 16 agosto 2000, la seconda per Parte_2
la falsità della firma apparentemente apposta da il 25 maggio 2001, Parte_4 nonché la responsabilità precontrattuale dell' in relazione alle polizze Parte_1
assicurative n. 1093817 e n. 1072102, rispettivamente sottoscritte da il Parte_4
14 novembre 2000 e da il 2 agosto 2000; 2) per l'effetto, condannava Parte_3
l' al pagamento della somma di euro 61.974,83, oltre interessi legali a Parte_1
decorrere dalla domanda, a titolo di restituzione dell'indebito, in favore di Parte_2
(per la polizza n. 1063022), della somma di euro 26.339,30, oltre interessi legali a
4 decorrere dalla domanda, a titolo di restituzione dell'indebito, in favore di
[...]
(per la polizza n. 1161893), della somma di euro 61.974,83, oltre interessi legali Parte_4
su tale importo rivalutato annualmente e successivi interessi legali dalla decisione al soddisfo, a titolo risarcitorio, in favore di (per la polizza n. 1072102) Parte_3
e della somma di euro 34.602,61, oltre interessi legali su tale importo rivalutato annualmente e successivi interessi legali dalla decisione al soddisfo, a titolo risarcitorio, in favore di (per la polizza n. 1093817); 3) rigettava l'opposizione Parte_4
proposta con la domanda introduttiva del giudizio n. 20003030/2011 RGC e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo n. 595/2011, emesso su ricorso spiegato dall'
[...]
per ottenere il pagamento della somma di euro 66.184,46 AR
in virtù del saldo passivo del rapporto di conto corrente n. 7190007880 (già n. 23614), oltre interessi al tasso convenzionale e spese del procedimento monitorio;
4) compensava integralmente tra le parti le spese di lite;
5) poneva a carico delle parti in eguale misura le spese delle consulenze tecniche in materia grafologica e di intermediazione finanziaria.
Avverso la predetta sentenza l' promuoveva il giudizio di appello n. Parte_1
1124/2023 RGC con atto di citazione notificato il 30 ottobre 2023, formulando i seguenti motivi di gravame: 1) il giudice di primo grado aveva erroneamente ritenuto sussistente la legittimazione passiva dell'istituto di credito, giacché le polizze assicurative in contestazione erano state stipulate dagli attori per il tramite del promotore
[...]
, che, all'epoca dei fatti, svolgeva la sua attività finanziaria nell'interesse Tes_1 della “Banca Popolare di Brescia”, poi , vale a dire di società che, pur Controparte_5
appartenendo allo stesso gruppo bancario del convenuto, avevano una loro autonomia giuridica e patrimoniale;
l'istituto di credito era privo di legittimazione passiva anche sotto una diversa prospettiva, atteso che gli attori avevano stipulato le polizze controverse direttamente con la , compagnia assicuratrice che aveva Controparte_6
incassato il premio ed era abilitate a venderle e a liquidarle, sicché la domanda di ripetizione dell'indebito per la loro nullità non avrebbe potuto essere proposta nei confronti del convenuto;
ad onta di quanto sostenuto dal giudice di prime cure, l'eccezione di prescrizione era stata tempestivamente sollevata dall'istituto di credito anche in relazione alla domanda di ripetizione dell'indebito e non soltanto con riferimento alla quella diretta a far accertare la sua responsabilità precontrattuale;
l'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito era anche fondata, risalendo la stipulazione delle polizze assicurative ad oltre dieci anni prima della notifica dell'atto di citazione, avvenuta il 16 marzo 2011; fondata era anche l'eccezione di prescrizione
5 dell'azione di responsabilità precontrattuale, decorrendo il termine quinquennale per la sua proposizione dalla data della sottoscrizione delle polizze, l'unica ad offrire un grado di certezza, e non dall'anno 2008, epoca in cui gli attori avrebbero avuto contezza delle omissioni informative in cui era incorso l'istituto di credito mediante la disamina della relazione peritale del loro consulente di parte;
2) in ogni caso, non ricorrevano i presupposti per la declaratoria di nullità delle polizze n. 1063022 e n. 1161893, atteso che e avevano disconosciuto le rispettive sottoscrizioni con Parte_2 Parte_4
finalità meramente dilatorie, non essendo la loro asserita apocrifia compatibile con la documentazione prodotta in giudizio dagli stessi attori;
peraltro, la condanna dell'istituto di credito non poteva essere pronunciata per l'intera somma investita nelle predette polizze, ma limitatamente alla perdita subita, di cui gli attori non avevano fornito alcuna prova;
3) parimenti, in relazione alle polizze n. 1093817 e n. 1072102, rispettivamente sottoscritte da il 14 novembre 2000 e da il 2 agosto Parte_4 Parte_3
2000, non era configurabile alcuna responsabilità precontrattuale dell'istituto bancario per violazione degli obblighi di condotta prescritti dall'art. 21 d.lgs. n. 58/1998 nonché dagli artt. 27, 28 e 29 Regolamento Consob n. 11522/1998, giacché, ratione temporis, trovavano applicazione non tali disposizioni normative, che disciplinavano gli strumenti finanziari e non i prodotti assicurativi, ma l'art. 109 d.lgs. n. 174/1995, che, per questi ultimi, imponeva agli intermediari soltanto la consegna ai contraenti della nota informativa, adempimento incontestabilmente avvenuto nel caso di specie;
comunque, anche a voler ritenere sussistente, in capo all'istituto di credito, la responsabilità precontrattuale per il collocamento delle polizze n. 1093817 e n. 1072102, il Tribunale di Salerno non avrebbe potuto liquidare i danni in misura corrispondente all'importo dei premi versati, non avendo le attrici dimostrato di aver subito la perdita del capitale investito;
di contro, le polizze di cui trattasi non erano ancora scadute, sicché nessun danno, allo stato, era ipotizzabile;
4) il giudice di prime cure aveva erroneamente rigettato l'eccezione di compensazione tra i crediti vantati dall'istituto bancario nei confronti di e Parte_4 Parte_3
in forza dei saldi passivi dei rapporti di conto corrente n. 400696938 e n.
[...]
5030757 e i crediti ad esse riconosciuti, dal momento che sussistevano i presupposti richiesti dall'art. 1243, comma 2, cod. civ.; infatti, i crediti opposti in compensazione dall'istituto bancario, oltre a non essere stati in alcun modo contestati dalle attrici, erano di facile e pronta liquidazione sulla base dei documenti prodotti in giudizio.
Costituitisi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 14 febbraio 2024, Pt_2
, e contestavano la fondatezza
[...] Parte_3 Parte_4
6 dell'appello spiegato dall' , al quale chiedevano riunirsi quello da essi Parte_1
parimenti proposto avverso la sentenza n. 1493/2023 del Tribunale di Salerno ed iscritto al ruolo contenzioso con il n. 1140/2023 RGC.
Nell'instaurare il giudizio di appello n. 1140/2023 RGC con atto di citazione notificato il
3 novembre 2023, , e assumevano Parte_2 Parte_3 Parte_4
che: 1) il giudice di primo grado aveva erroneamente rigettato l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 595/2011, atteso che l' , AR da un lato, non aveva dimostrato l'esistenza e l'entità del credito azionato, che, a tutto concedere, avrebbe dovuto essere accertato in via istruttoria a fronte dell'illegittima applicazione degli interessi passivi e delle commissioni di massimo scoperto, e, dall'altro, era divenuto privo di legittimazione attiva, avendo ceduto il diritto controverso in corso di causa alla “ ; 2) il giudice di prime cure, nel condannare l' “ Controparte_7 Parte_1
al pagamento, in favore di e in ragione della
[...] Parte_2 Parte_4
nullità delle polizze n. 1063022 e n. 1161893, ed a titolo di restituzione dell'indebito, delle rispettive somme di euro 61.974,83 e di euro 26.339,30, aveva riconosciuto il diritto degli attori di ottenere la corresponsione degli interessi legali dalla proposizione della domanda e non dal versamento dei premi assicurativi sull'erroneo presupposto che l'istituto di credito fosse in buona fede al momento del loro incasso.
Con comparsa risposta depositata il 20 febbraio 2024, si costituiva in giudizio l'
, eccependo, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello ai sensi Parte_1 dell'art. 342, c. 1, c.p.c. e, in ogni caso, nel merito, la sua infondatezza, mentre, sebbene ritualmente evocata, restava contumace l' “ . AR
Disattesa l'istanza incidentale spiegata dall' per ottenere la sospensione Parte_1 dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e disposta la riunione degli appelli ai sensi dell'art. 335 c.p.c., la causa perveniva, per la rimessione in decisione, in assenza di attività istruttoria, all'udienza del 7 novembre 2024, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 25/28 novembre 2024, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello proposto dall' “ è fondato e va accolto, assumendo a tal fine Parte_1
dirimente rilevanza i motivi di gravame con i quali l'istituto bancario lamenta di essere stato condannato, con riferimento alle polizze assicurative n. 1063022 e n. 1161893, al pagamento, in favore di e delle rispettive somme di Parte_2 Parte_4
euro 61.974,83 e di euro 26.339,30, per essere privo di legittimazione passiva in ordine
7 alla domanda di ripetizione dell'indebito, e, con riguardo alle polizze assicurative n.
1072102 e n. 1093817, al pagamento, in favore di e di Parte_3 [...]
, delle rispettive somme di euro 61.974,83 e di euro 34.602,61, per non essere Parte_4
derivato loro alcun danno dalla sua presunta responsabilità precontrattuale.
Ed invero, costituisce ius receptum il principio secondo cui, rispetto all'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, è passivamente legittimato soltanto l'accipiens, vale a dire colui che ha ricevuto la somma di denaro che si assume essere stata versata senza una giustificazione causale, come desumibile dalla formulazione letterale dell'art. 2033 cod. civ., che, collegando la genesi dell'obbligazione restitutoria all'effettuazione di un pagamento non dovuto, mostra di individuare nel suo percettore l'unico soggetto tenuto ad estinguerla (cfr., ex plurimis, Cass. 15 luglio 2003, n. 11073; Cass. 7 dicembre 2016,
n. 25170; Cass. ord. 26 settembre 2023, n. 27421).
Pertanto, l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, avendo natura restitutoria e non risarcitoria, può essere esperita solo nell'ambito del rapporto intercorso tra il solvens e il destinatario del pagamento che abbia incassato, direttamente o a mezzo di rappresentante, la somma non dovuta (cfr., ex plurimis, Cass. 23 luglio 2004, n. 13829; Cass. 6 aprile
2011, n. 7871; Cass. 28 febbraio 2024, n. 5268).
Nella fattispecie de qua agitur, e per l'accensione Parte_2 Parte_4 delle polizze assicurative n. 1063022 del 7 luglio 2000 e n. 1161893 dell'1 giugno 2001, vale a dire di quelle dichiarate nulle dal Tribunale di Salerno, versavano le rispettive somme di lire 120.000.000 e di lire 51.000.000, mediante bonifici bancari, alla
[...]
, come emerge dalle annotazioni apposte dalla società emittente in calce Controparte_6 agli originali di tali contratti, sicché l' , non avendo percepito i premi Parte_1
corrisposti dagli investitori, era radicalmente priva della titolarità passiva dell'obbligazione restitutoria e, dunque, non poteva giammai essere destinataria di una pronuncia di condanna al rimborso di quanto indebitamente incassato da un distinto soggetto giuridico, l'unico nei confronti del quale era proponibile la domanda di ripetizione di cui all'art. 2033 cod. civ..
In sostanza, i avrebbero dovuto spiegare l'azione di ripetizione dell'indebito nei Pt_2 confronti della , quale società che aveva con essi stipulato le Controparte_6
polizze assicurative n. 1063022 e n. 1161893 ed aveva ricevuto, a titolo di corrispettivo, i relativi premi, e non dell' , per non essere stato l'istituto bancario Parte_1
beneficiario di alcun incremento patrimoniale sine causa, con la conseguenza che il
Tribunale di Salerno avrebbe dovuto rigettare tale domanda per difetto, in capo alla parte
8 convenuta, della titolarità passiva del rapporto controverso, la cui carenza, del resto, è rilevabile dal giudice anche d'ufficio, ove, come nel caso in esame, risultante dagli atti di causa (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 16 febbraio 2016, n. 2951; Cass. ord. 24 settembre
2018, n. 22525; Cass. ord. 22 aprile 2021, n. 10640).
Ed infatti, la titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché grava sull'attore, ai sensi degli artt. 2697, comma 1, cod. civ. e 115 c.p.c., l'onere di allegarla e provarla, ad eccezione delle ipotesi in cui il convenuto la riconosca o svolga difese incompatibili con la sua negazione, mentre il giudice deve sempre verificarne la sussistenza ai fini della risoluzione del merito della controversia.
Ne consegue che la contestazione, da parte del convenuto, della titolarità attiva o passiva del rapporto controverso non integra un'eccezione in senso stretto o proprio, ma una mera difesa e, di riflesso, è proponibile in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme restando le preclusioni eventualmente maturate per l'allegazione dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto azionato dall'attore, ove non emergenti dagli atti.
La circostanza che la questione dell'effettiva titolarità attiva o passiva del rapporto controverso attenga al merito, rientrando nel problema della fondatezza della domanda, vale a dire dell'accertamento della sussistenza del diritto sostanziale fatto valere in giudizio dall'attore, non significa che la difesa con la quale il convenuto neghi la predetta titolarità costituisca un'eccezione in senso stretto.
Di contro, la titolarità attiva o passiva della situazione giuridica per la quale è stato instaurato il processo di cognizione, inerendo alla fondatezza della pretesa formulata dall'attore, dev'essere accertata dal giudice a prescindere dall'iniziativa di parte, di talché la contestazione sollevata al riguardo dal convenuto integra anch'essa una mera difesa, intesa come presa di posizione negativa rispetto ad un fatto costitutivo della domanda, e, come tale, non è preclusa neppure in appello dal disposto dell'art. 345, comma 2, c.p.c..
Non avendo l' nel corso del primo grado del giudizio giammai Parte_1 riconosciuto di avere la titolarità passiva dell'obbligazione restitutoria azionata dai Pt_2
in ragione della dedotta nullità delle polizze assicurative per difetto di forma, né articolato argomentazioni difensive inconciliabili con la sua negazione, per essersi limitata ad eccepire la prescrizione di tale pretesa (cfr. Cass. ord. 17 aprile 2023, n. 10188), ed emergendo per tabulas che i relativi premi erano stati incassati dalla
[...]
[...
[...] , il Tribunale di Salerno non poteva accogliere la domanda di ripetizione Controparte_8 dell'indebito per mancanza di un suo presupposto costitutivo.
Ne deriva che la sentenza di primo grado deve essere riformata nel capo con il quale il
Tribunale di Salerno ha condannato l' “ al pagamento, in favore di Parte_1 Pt_2
e a titolo di restituzione dell'indebito, delle rispettive somme
[...] Parte_4
di euro 61.974,83 e di euro 26.339,30, oltre interessi legali dalla proposizione della domanda, non avendo gli appellati il diritto di ottenerne il rimborso dall'istituto bancario.
Parimenti, la sentenza di primo grado deve essere riformata nel capo con il quale il
Tribunale di Salerno ha condannato l' al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
e a titolo risarcitorio, delle rispettive somme di euro Parte_3 Parte_4
61.974,83 e di euro 34.602,61, per non avere le appellate patito alcun pregiudizio dalla stipulazione delle polizze assicurative n. 1072102 e n. 1093817.
In effetti, la e la , al fine di paralizzare l'eccezione di prescrizione Parte_3 Pt_2 dell'azionata pretesa risarcitoria, riconoscevano espressamente, sin dalla memoria assertiva di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., di non avere smobilizzato le polizze assicurative, al punto da sostenere che “il dies a quo inizierà a decorrere solo allorquando
… verranno liquidate ed arriveranno a scadenza”, con la conseguenza che, non avendole disinvestite, non hanno subito, neppure in parte, la perdita del capitale, che, di contro, potrebbe essere integralmente recuperato per effetto del rialzo delle quotazioni del mercato finanziario nel corso del tempo.
Pertanto, essendo la e la ancora titolari delle polizze assicurative n. Parte_3 Pt_2
1072102 e n. 1093817 e non avendo, di conseguenza, incassato il loro controvalore monetario, il giudice di prime cure non avrebbe potuto condannare l' “ a Parte_1
ristorarle di una minusvalenza non verificatasi, atteso che un danno sarebbe stato configurabile soltanto qualora dalla loro liquidazione fosse scaturito un importo inferiore ai premi versati e nei limiti di tale differenza.
L'errore valutativo in cui è incorso il giudice di primo grado risiede, dunque, nel non aver considerato che la e la avevano chiaramente escluso l'esistenza dei Parte_3 Pt_2
presupposti necessari per ottenere il lamentato danno patrimoniale, id est l'intervenuta scadenza delle polizze assicurative in oggetto e la percezione di una somma di denaro minore rispetto al capitale investito con la loro stipulazione, in tal modo precludendo ab imis l'accoglimento della domanda risarcitoria fondata, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., sulla responsabilità precontrattuale ascritta all' “ per violazione degli Parte_1
obblighi informativi previsti dall'art. 21 d.lgs. n. 58/1998 nonché dagli artt. 27, 28 e 29
10 Regolamento Consob n. 11522/1998, proprio in ragione della mancanza di un credito certo, liquido ed esigibile azionabile nei confronti dell'istituto bancario.
La fondatezza degli esaminati motivi di gravame, assumendo assorbente rilevanza ai fini dell'integrale accoglimento dell'appello proposto dall' , rende del tutto Parte_1
ultronea la disamina delle ulteriori ragioni di impugnazione con le quali l'istituto bancario ha eccepito la carenza della propria legittimazione passiva rispetto alla domanda risarcitoria, per essere le polizze in contestazione state stipulate dalle controparti per il tramite di un promotore della “Banca Popolare di Brescia”, poi , e, Controparte_5
dunque, di società dotate di una distinta soggettività giuridica, la prescrizione di entrambe le azioni esercitate nei propri confronti, l'irrilevanza del disconoscimento, da parte degli investitori, delle sottoscrizioni apposte in calce alle proposte assicurative, l'inapplicabilità della disciplina di cui al d.lgs. n. 58/1998 nonché la compensazione tra i crediti vantati nei riguardi di e in forza dei saldi passivi dei rapporti Parte_4 Parte_3
di conto corrente n. 400696938 e n. 5030757 e quelli ad esse riconosciuti.
Infondato, invece, è l'appello spiegato dai e dalla per censurare la Pt_2 Parte_3
sentenza di primo grado nei capi con cui il Tribunale di Salerno ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 595/2011, emesso in favore dell' AR
, e, nell'accogliere la domanda di ripetizione dell'indebito in relazione alle
[...]
polizze n. 1063022 e n. 1161893, ha riconosciuto il loro diritto di ottenere il pagamento degli interessi legali dalla sua proposizione e non dal versamento dei premi assicurativi.
In ordine al primo dei due motivi di gravame, occorre preliminarmente osservare che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione nel quale, solo da un punto di vista formale, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, dal momento che è il creditore a rivestire il ruolo sostanziale di attore e a soggiacere all'onere di provare i fatti costitutivi del credito, mentre è il debitore ad acquisire la qualifica sostanziale di convenuto e a dover dimostrare gli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in via monitoria, con la conseguenza che le difese con le quali si contesti l'esistenza, la validità o, comunque,
l'azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda, che resta quella delineata con il ricorso per ingiunzione, ma si configurano come altrettante eccezioni (cfr., ex plurimis, Cass. 22 aprile 2003, n. 6421; Cass. 24 novembre
2005, n. 24815; Cass. 3 febbraio 2006, n. 2421).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, pertanto, il giudice non deve limitarsi ad accertare l'esistenza delle condizioni per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma
11 deve procedere ad effettuare un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della pretesa dedotta con il ricorso, sia dal debitore per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione di pagamento formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito del credito azionato, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda la conferma dell'impugnato decreto (cfr., ex plurimis, Cass. 27 gennaio 2009, n. 1954; Cass. 7 ottobre
2011, n. 20613; Cass. ord. 28 maggio 2019, n. 14486).
Del resto, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve soltanto dimostrare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza nonché limitarsi alla mera deduzione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere di comprovare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile quando il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione contrattuale o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento prevista dall'art. 1460 cod. civ., risultando, in tale ipotesi, invertiti i ruoli delle parti, giacché il debitore potrà limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento e il creditore agente sarà tenuto a dimostrare il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione.
Parimenti, quando sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n.
13533; Cass. 15 luglio 2011, n. 15659; Cass. 20 gennaio 2015, n. 826; Cass. ord. 21 maggio 2019, n. 13685; Cass. ord. 16 novembre 2020, n. 25872).
Alla luce di tali premesse, non può revocarsi in dubbio che l'
[...]
, nel produrre in giudizio il contratto di conto corrente n. 23614 AR
(poi n. 7190007880) del 7 giugno 2000, le intimazioni di pagamento del 6 febbraio 2007
e dell'1 giugno 2007, l'intera sequenza degli estratti analitici e dei riassunti scalari dal 7 giugno 2000, data di accensione del rapporto, al 17 settembre 2017, giorno della sua chiusura, e l'estratto certificato del saldo maturato alla data del 30 aprile 2011, ha pienamente comprovato, in ossequio al principio sancito dagli artt. 2697, comma 1, cod. civ. e 115 c.p.c., i fatti costitutivi e l'ammontare del credito azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo, deducendo l'inadempimento della corrispondente obbligazione
12 restitutoria, mentre i e la non hanno dimostrato l'esistenza di fatti Pt_2 Parte_3
impeditivi, modificativi o estintivi dell'avversa pretesa patrimoniale, per essersi limitati a formulare una generica ed indeterminata doglianza in ordine alla legittimità dei tassi di interesse e della commissione di massimo scoperto.
Né i e la possono invocare la revoca del decreto ingiuntivo n. 595/2011 Pt_2 Parte_3
sul presupposto che l' aveva ceduto il proprio AR credito alla “ con contratto stipulato il 19 ottobre 2016 ai sensi degli artt. Controparte_7
1 e 4 legge n. 130/1999 nonché dell'art. 58 d.lgs. n. 385/1993.
Ed infatti, l'art. 111 c.p.c. prevede, al comma 1, che, se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie e, al comma 3, che, in ogni caso, il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso.
Pertanto, il trasferimento per atto tra vivi a titolo particolare del diritto controverso, fattispecie cui è riconducibile la cessione di un credito in contestazione, non pregiudica la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte dell'alienante, in qualità di sostituto processuale dell'acquirente, anche nel caso di intervento di quest'ultimo e fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile soltanto con il provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (cfr. Cass. 22 ottobre 2009, n. 22424).
In sostanza, la successione nel diritto controverso concerne la titolarità attiva e passiva dell'azione e non già la capacità processuale, sicché non determina la caducazione né dell'interesse ad agire o a resistere in capo agli originari attori e convenuti, né della legittimazione dell'originario titolare del diritto, la cui valenza meramente sostitutiva, tuttavia, comporta che gli effetti sostanziali della pronuncia si producono solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia o meno intervenuto in giudizio (cfr. Cass. 17 febbraio 2004, n. 3004; Cass. 23 ottobre 2014, n. 22503).
Ne deriva che, pur avendo l' ceduto all' AR
“ il credito derivante dal rapporto di conto corrente n. 23614 (poi n. Controparte_7
7190007880) nel corso del primo grado del giudizio, il Tribunale di Salerno non poteva in alcun modo revocare il decreto ingiuntivo n. 595/2011 in ragione soltanto di tale vicenda traslativa, per essere l'istituto bancario legittimato a chiedere e ad ottenere il rigetto della relativa opposizione in sostituzione della società cessionaria, in favore della quale erano destinati a prodursi gli effetti della sentenza impugnata.
13 Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame, con il quale i lamentano che Pt_2 il giudice di prime cure, nel condannare l' “ al pagamento, a titolo di Parte_1 restituzione dell'indebito, delle somme di euro 61.974,83 e di euro 26.339,30, in ragione della nullità delle polizze n. 1063022 e n. 1161893, aveva sancito il loro diritto di conseguire la corresponsione degli interessi legali dalla proposizione della domanda e non dal versamento dei premi assicurativi.
Ed invero, come innanzi evidenziato, i non hanno il diritto di ottenere dall' Pt_2
la ripetizione del capitale investito nelle polizze assicurative n. 1063022 Parte_1
e n. 1161893, per non avere l'istituto bancario incassato i relativi premi, percepiti, di contro, dalla , e, quindi, per essere privo della titolarità Controparte_6
passiva del rapporto obbligatorio azionato in giudizio, sicché, non potendo pretendere il pagamento degli interessi legali maturati su somme che la controparte non ha mai ricevuto, resta del tutto irrilevante, al fine di quantificarne l'ammontare, la contestazione in merito all'individuazione, da parte del Tribunale di Salerno, del momento della loro decorrenza.
Allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, il giudice d'appello deve provvedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, il cui onere deve essere attribuito e ripartito considerando l'esito complessivo della lite, giacché la valutazione della soccombenza si effettua, ai fini della loro liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (cfr., ex plurimis, Cass. 30 agosto 2010, n. 18837; Cass. ord. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass. ord. 12 aprile 2018, n. 9064).
In tale prospettiva, le spese del doppio grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, derivante dall'infondatezza della domanda proposta dal Pt_2
, e nei confronti dell' “
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_1
con atto di citazione notificato il 16 marzo 2011 (introduttivo del processo n. 3152/2011
RGC), devono gravare su costoro e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro
260.000,00, in ragione dell'entità delle azionate pretese restitutorie e risarcitorie, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dall'istituto bancario, per il primo grado, in euro
11.600,00 per compenso, di cui euro 2.500,00 per la fase di studio, euro 1.600,00 per la fase introduttiva, euro 3.000,00 per la fase istruttoria ed euro 4.500,00 per la fase decisionale, e, per il secondo grado, in euro 9.465,50, di cui euro 1.165,50 per esborsi ed
14 euro 8.300,00 per compenso (euro 2.900,00 per la fase di studio, euro 1.900,00 per la fase introduttiva ed euro 3.500,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%,
Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti
2 e 12 dell'allegata tabella.
Parimenti, sono destinate a cedere definitivamente a carico di , Parte_2 Parte_3
e le spese delle consulenze tecniche d'ufficio in materia
[...] Parte_4
grafologica e di intermediazione finanziaria, per come liquidate dal Tribunale di Salerno, con decreto del 31 gennaio 2014, in euro 3.135,00, di cui euro 135,00 per esborsi ed euro
3.000,00 per compenso, oltre Cnp ed Iva, e, con decreto del 27 luglio 2021, in euro
5.750,16 per compenso, oltre Cnp ed Iva, detratto l'acconto già percepito dall'ausiliario.
Il rigetto dell'appello proposto da , e Parte_2 Parte_3 [...]
nei confronti l' e la contumacia di Parte_4 AR
tale istituto bancario dispensano la Corte dal regolamentare le spese relative al rapporto processuale intercorso tra tali parti in sede di gravame.
Deve darsi atto, infine, che il rigetto dell'impugnazione proposta da , Parte_2 [...]
e integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. Parte_3 Parte_4
n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto (cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio
2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sulle riunite impugnazioni proposte dall' nonché da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
avverso la sentenza n. 1493/2023 del Tribunale di Salerno con atti di Parte_4
citazione rispettivamente notificati il 30 ottobre 2023 e il 3 novembre 2023, così provvede:
1. accoglie l'appello proposto dall' e, per l'effetto, in parziale riforma Parte_1
della pronuncia di primo grado, rigetta la domanda proposta da , Parte_2 [...]
e con atto di citazione notificato il 16 marzo 2011 Parte_3 Parte_4
(introduttivo del giudizio n. 3152/2011 RGC);
2. rigetta l'appello spiegato da , e Parte_2 Parte_3 [...]
; Parte_4
3. condanna , e , in via solidale, Parte_2 Parte_3 Parte_4 alla refusione, in favore dell' , delle spese del doppio grado del Parte_1
giudizio, che si liquidano, per il primo grado, in euro 11.600,00 per compenso
15 difensivo, di cui euro 2.500,00 per la fase di studio, euro 1.600,00 per la fase introduttiva, euro 3.000,00 per la fase istruttoria ed euro 4.500,00 per la fase decisionale, e, per il secondo grado, in euro 9.465,50, di cui euro 1.165,50 per esborsi ed euro 8.300,00 per compenso difensivo (euro 2.900,00 per la fase di studio, euro
1.900,00 per la fase introduttiva ed euro 3.500,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg.
D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella;
4. pone definitivamente a carico di , e Parte_2 Parte_3 [...]
le spese delle consulenze tecniche d'ufficio in materia grafologica e di Parte_4
intermediazione finanziaria, per come liquidate dal Tribunale di Salerno, con decreto del 31 gennaio 2014, in euro 3.135,00, di cui euro 135,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compenso, oltre Cnp ed Iva, e, con decreto del 27 luglio 2021, in euro 5.750,16 per compenso, oltre Cnp ed Iva, con detrazione dell'acconto percepito dall'ausiliario;
5. dichiara il non luogo a provvedere sulle spese del secondo grado del giudizio relative al rapporto intercorso tra , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 da un lato, e l' , dall'altro; AR
6. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di , e Parte_2 Parte_3
Parte_4
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 17 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
16
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1124/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ , con sede legale in Milano, piazza Gae Aulenti, n. 3, Tower A, Parte_1
cod. fisc. e p. iva in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per atto del notaio da Per_1
Bologna del 29 ottobre 2010, rep. n. 115840 – racc. n. 33105, dall'avv. Maria Rosaria De
Simone, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, piazza Piedigrotta, n. 9; appellante
E
1. , nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_2
, , nata ad [...] il 21 novembre C.F._1 Parte_3
1956, cod. fisc. , , nata ad [...] l'1 C.F._2 Parte_4
dicembre 1981, cod. fisc. , rappresentati e difesi, in virtù di C.F._3
mandato in calce alla comparsa di costituzione, dagli avv.ti Mario Conte e Nicola Conte, presso lo studio dei quali elettivamente domiciliano in Eboli, alla via Talete, n. 5; appellati
2. “ (ORA “ AR CP_2
), con sede legale in Verona, piazzetta Monte, n. 1, p. iva in persona
[...] P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore;
1 intimata ex art. 332, comma 2, c.p.c.
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 1493/2023 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – RIPETIZIONE INDEBITO-RISARCIMENTO DANNI;
NONCHE'
nella riunita causa iscritta al n. 1140/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nato a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_2 C.F._1
, nata ad [...] il [...], cod. fisc. Parte_3
, , nata ad [...] l'[...], C.F._2 Parte_4
cod. fisc. , rappresentati e difesi, in virtù di mandato in calce C.F._3 all'atto di appello, dagli avv.ti Mario Conte e Nicola Conte, presso lo studio dei quali elettivamente domiciliano in Eboli, alla via Talete, n. 5; appellanti
E
1. “ , con sede legale in Milano, piazza Gae Aulenti, n. 3, Tower A, Parte_1
cod. fisc. e p. iva in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per atto del notaio da Per_1
Bologna del 29 ottobre 2010, rep. n. 115840 – racc. n. 33105, dall'avv. Maria Rosaria De
Simone, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, piazza Piedigrotta, n. 9; appellata
2. “ (ORA “ AR CP_2
), con sede legale in Verona, piazzetta Monte, n. 1, p. iva in persona
[...] P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore; appellata contumace
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 1493/2023 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – RIPETIZIONE INDEBITO-RISARCIMENTO DANNI;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante “ nel giudizio n. 1124/2023 RGC (come da atto di Parte_1
appello) – “in via preliminare - sospendere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 283 cpc l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, disponendo, se ritenuto necessario, cauzione per tutti i motivi gradatamente esposti;
nel merito in via principale - accogliere il presente appello per i motivi esposti e per l'effetto riformare la sentenza n. 1493/2023
2 del Tribunale di Salerno rigettando integralmente le domande formulate in primo grado da , - accogliere il presente Parte_2 Parte_4 Parte_3 appello per i motivi esposti e, per l'effetto, condannare parte appellata a restituire alla banca l'importo che dovesse essere corrisposto, nella denegata ipotesi di rigetto dell'istanza di sospensiva, così come in premessa formulata;
- in via subordinata, in ipotesi che si esclude, che il Collegio non dovesse accogliere integralmente il presente appello, accertare e dichiarare la compensazione con il credito vantato nei confronti degli odierni appellati, come sopra quantificato;
- in ogni caso, accogliere il proposto appello e per l'effetto condannare parta appellata alla restituzione di ogni somma che la appellante banca fosse costretta a pagare in esecuzione della impugnata decisione;
- con condanna degli appellati al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, anche di CTU”; per gli appellati e nel Parte_2 Parte_3 Parte_4
giudizio n. 1124/2023 RGC (come da comparsa di costituzione) – “- in via preliminare disporre la riunione al presente procedimento di quello pendente al n. 1140/2023 RG;
- sempre in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado perché infondata in fatto e diritto, non sussistendo né il fumus boni iuris né il periculum in mora, con la conseguente condanna alle spese dell' - nel merito rigettare l'appello principale dell' perché infondato Parte_1 Parte_1 in fatto e diritto e accogliere l'appello incidentale autonomo dei sigg.ri e;
Pt_2 Parte_3
- condannare l'appellante principale al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio da liquidare direttamente agli avvocati antistatari”; per gli appellanti e nel Parte_2 Parte_3 Parte_4
giudizio n. 1140/2023 RGC (come da atto di appello) – “accogliere l'appello e, previa riforma parziale della sentenza n. 1493/2023 del 4.4.2023, pubblicata il successivo 5 aprile, mai notificata, così disporre: - dichiarare la sopravvenuta carenza di legittimazione ad agire in ordine al decreto ingiuntivo n. 595/2011 ed oggetto del giudizio n.
200003031/2011 dell' a seguito della cessione pro soluto AR
a per il tramite della società di cartolarizzazione del CP_3 Parte_5 credito di € 75.782,12 (€ 66.138,12 per sorta capitale ed € 9.644,00 per interessi) di cui al predetto decreto ingiuntivo e, per l'effetto, revocare ovvero annullare il decreto ingiuntivo
595/2011 proc. n. 2067/2011 RG reso dal Tribunale di Salerno … per assoluta inesistenza del credito e dell'obbligazione pecuniaria azionati in via monitoria;
condannare l' già , con riferimento al contratto facente capo a Parte_1 CP_4 Parte_2
polizza n. 1093817, di cui alla proposta n. 81364, dichiarato nullo, per mancanza della
3 forma richiesta ai sensi dell'art. 23 TUF, alla restituzione dell'importo di £ 120.000.000
(pari ad € 61.974,83), oltre interessi dovuti, come per legge, decorrenti dal giorno del versamento della somma, stante la provata mala fede dell'accipiens; condannare, altresì,
l' già , relativamente al contratto di polizza n. 1161893 (proposta n. Parte_1 CP_4
170345), facente capo a dichiarato nullo per mancanza dell'elemento Parte_4 essenziale del consenso, alla restituzione dell'importo di £ 51.000.000 (pari ad €
26.339,30), oltre interessi decorrenti dal giorno del versamento delle somme, stante la mala fede dell'accipiens; confermare per il resto la sentenza impugnata;
condannare le controparti al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio da liquidare direttamente agli avvocati antistatari”; per l'appellata “ nel giudizio n. 1140/2023 RGC (come da comparsa Parte_1
di risposta) – “In via preliminare: • accertare e dichiarare l'appello inammissibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 cpc o, comunque, ai sensi dell'art. 348-bis cpc, non avendo una 'ragionevole probabilità di essere accolto'; • disporre la riunione del presente giudizio con quello recante NRG 1124/2023 … introdotto dalla con atto di appello Parte_1 notificato in data 30.10.2023; nel merito: • rigettare la proposta impugnazione e ogni domanda con la stessa formulata perché totalmente inammissibile e infondata in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza n. 1493/2023 del 4.4.2023 emessa dal Tribunale di
Salerno, a definizione del giudizio recante r.g. n. 3152/2011”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1493/2023, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nei riuniti giudizi n. 3152/2011 RGC e n. 20003030/2011 RGC, promossi da , Parte_2
e nei confronti, rispettivamente, dell' Parte_3 Parte_4 Parte_1
e dell' , così provvedeva: 1) in
[...] AR
accoglimento della domanda introduttiva del giudizio n. 3152/2011 RGC, dichiarava la nullità delle polizze assicurative n. 1063022 e n. 1161893, la prima per la mancanza dell'originale della copia sottoscritta da il 16 agosto 2000, la seconda per Parte_2
la falsità della firma apparentemente apposta da il 25 maggio 2001, Parte_4 nonché la responsabilità precontrattuale dell' in relazione alle polizze Parte_1
assicurative n. 1093817 e n. 1072102, rispettivamente sottoscritte da il Parte_4
14 novembre 2000 e da il 2 agosto 2000; 2) per l'effetto, condannava Parte_3
l' al pagamento della somma di euro 61.974,83, oltre interessi legali a Parte_1
decorrere dalla domanda, a titolo di restituzione dell'indebito, in favore di Parte_2
(per la polizza n. 1063022), della somma di euro 26.339,30, oltre interessi legali a
4 decorrere dalla domanda, a titolo di restituzione dell'indebito, in favore di
[...]
(per la polizza n. 1161893), della somma di euro 61.974,83, oltre interessi legali Parte_4
su tale importo rivalutato annualmente e successivi interessi legali dalla decisione al soddisfo, a titolo risarcitorio, in favore di (per la polizza n. 1072102) Parte_3
e della somma di euro 34.602,61, oltre interessi legali su tale importo rivalutato annualmente e successivi interessi legali dalla decisione al soddisfo, a titolo risarcitorio, in favore di (per la polizza n. 1093817); 3) rigettava l'opposizione Parte_4
proposta con la domanda introduttiva del giudizio n. 20003030/2011 RGC e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo n. 595/2011, emesso su ricorso spiegato dall'
[...]
per ottenere il pagamento della somma di euro 66.184,46 AR
in virtù del saldo passivo del rapporto di conto corrente n. 7190007880 (già n. 23614), oltre interessi al tasso convenzionale e spese del procedimento monitorio;
4) compensava integralmente tra le parti le spese di lite;
5) poneva a carico delle parti in eguale misura le spese delle consulenze tecniche in materia grafologica e di intermediazione finanziaria.
Avverso la predetta sentenza l' promuoveva il giudizio di appello n. Parte_1
1124/2023 RGC con atto di citazione notificato il 30 ottobre 2023, formulando i seguenti motivi di gravame: 1) il giudice di primo grado aveva erroneamente ritenuto sussistente la legittimazione passiva dell'istituto di credito, giacché le polizze assicurative in contestazione erano state stipulate dagli attori per il tramite del promotore
[...]
, che, all'epoca dei fatti, svolgeva la sua attività finanziaria nell'interesse Tes_1 della “Banca Popolare di Brescia”, poi , vale a dire di società che, pur Controparte_5
appartenendo allo stesso gruppo bancario del convenuto, avevano una loro autonomia giuridica e patrimoniale;
l'istituto di credito era privo di legittimazione passiva anche sotto una diversa prospettiva, atteso che gli attori avevano stipulato le polizze controverse direttamente con la , compagnia assicuratrice che aveva Controparte_6
incassato il premio ed era abilitate a venderle e a liquidarle, sicché la domanda di ripetizione dell'indebito per la loro nullità non avrebbe potuto essere proposta nei confronti del convenuto;
ad onta di quanto sostenuto dal giudice di prime cure, l'eccezione di prescrizione era stata tempestivamente sollevata dall'istituto di credito anche in relazione alla domanda di ripetizione dell'indebito e non soltanto con riferimento alla quella diretta a far accertare la sua responsabilità precontrattuale;
l'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito era anche fondata, risalendo la stipulazione delle polizze assicurative ad oltre dieci anni prima della notifica dell'atto di citazione, avvenuta il 16 marzo 2011; fondata era anche l'eccezione di prescrizione
5 dell'azione di responsabilità precontrattuale, decorrendo il termine quinquennale per la sua proposizione dalla data della sottoscrizione delle polizze, l'unica ad offrire un grado di certezza, e non dall'anno 2008, epoca in cui gli attori avrebbero avuto contezza delle omissioni informative in cui era incorso l'istituto di credito mediante la disamina della relazione peritale del loro consulente di parte;
2) in ogni caso, non ricorrevano i presupposti per la declaratoria di nullità delle polizze n. 1063022 e n. 1161893, atteso che e avevano disconosciuto le rispettive sottoscrizioni con Parte_2 Parte_4
finalità meramente dilatorie, non essendo la loro asserita apocrifia compatibile con la documentazione prodotta in giudizio dagli stessi attori;
peraltro, la condanna dell'istituto di credito non poteva essere pronunciata per l'intera somma investita nelle predette polizze, ma limitatamente alla perdita subita, di cui gli attori non avevano fornito alcuna prova;
3) parimenti, in relazione alle polizze n. 1093817 e n. 1072102, rispettivamente sottoscritte da il 14 novembre 2000 e da il 2 agosto Parte_4 Parte_3
2000, non era configurabile alcuna responsabilità precontrattuale dell'istituto bancario per violazione degli obblighi di condotta prescritti dall'art. 21 d.lgs. n. 58/1998 nonché dagli artt. 27, 28 e 29 Regolamento Consob n. 11522/1998, giacché, ratione temporis, trovavano applicazione non tali disposizioni normative, che disciplinavano gli strumenti finanziari e non i prodotti assicurativi, ma l'art. 109 d.lgs. n. 174/1995, che, per questi ultimi, imponeva agli intermediari soltanto la consegna ai contraenti della nota informativa, adempimento incontestabilmente avvenuto nel caso di specie;
comunque, anche a voler ritenere sussistente, in capo all'istituto di credito, la responsabilità precontrattuale per il collocamento delle polizze n. 1093817 e n. 1072102, il Tribunale di Salerno non avrebbe potuto liquidare i danni in misura corrispondente all'importo dei premi versati, non avendo le attrici dimostrato di aver subito la perdita del capitale investito;
di contro, le polizze di cui trattasi non erano ancora scadute, sicché nessun danno, allo stato, era ipotizzabile;
4) il giudice di prime cure aveva erroneamente rigettato l'eccezione di compensazione tra i crediti vantati dall'istituto bancario nei confronti di e Parte_4 Parte_3
in forza dei saldi passivi dei rapporti di conto corrente n. 400696938 e n.
[...]
5030757 e i crediti ad esse riconosciuti, dal momento che sussistevano i presupposti richiesti dall'art. 1243, comma 2, cod. civ.; infatti, i crediti opposti in compensazione dall'istituto bancario, oltre a non essere stati in alcun modo contestati dalle attrici, erano di facile e pronta liquidazione sulla base dei documenti prodotti in giudizio.
Costituitisi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 14 febbraio 2024, Pt_2
, e contestavano la fondatezza
[...] Parte_3 Parte_4
6 dell'appello spiegato dall' , al quale chiedevano riunirsi quello da essi Parte_1
parimenti proposto avverso la sentenza n. 1493/2023 del Tribunale di Salerno ed iscritto al ruolo contenzioso con il n. 1140/2023 RGC.
Nell'instaurare il giudizio di appello n. 1140/2023 RGC con atto di citazione notificato il
3 novembre 2023, , e assumevano Parte_2 Parte_3 Parte_4
che: 1) il giudice di primo grado aveva erroneamente rigettato l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 595/2011, atteso che l' , AR da un lato, non aveva dimostrato l'esistenza e l'entità del credito azionato, che, a tutto concedere, avrebbe dovuto essere accertato in via istruttoria a fronte dell'illegittima applicazione degli interessi passivi e delle commissioni di massimo scoperto, e, dall'altro, era divenuto privo di legittimazione attiva, avendo ceduto il diritto controverso in corso di causa alla “ ; 2) il giudice di prime cure, nel condannare l' “ Controparte_7 Parte_1
al pagamento, in favore di e in ragione della
[...] Parte_2 Parte_4
nullità delle polizze n. 1063022 e n. 1161893, ed a titolo di restituzione dell'indebito, delle rispettive somme di euro 61.974,83 e di euro 26.339,30, aveva riconosciuto il diritto degli attori di ottenere la corresponsione degli interessi legali dalla proposizione della domanda e non dal versamento dei premi assicurativi sull'erroneo presupposto che l'istituto di credito fosse in buona fede al momento del loro incasso.
Con comparsa risposta depositata il 20 febbraio 2024, si costituiva in giudizio l'
, eccependo, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello ai sensi Parte_1 dell'art. 342, c. 1, c.p.c. e, in ogni caso, nel merito, la sua infondatezza, mentre, sebbene ritualmente evocata, restava contumace l' “ . AR
Disattesa l'istanza incidentale spiegata dall' per ottenere la sospensione Parte_1 dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e disposta la riunione degli appelli ai sensi dell'art. 335 c.p.c., la causa perveniva, per la rimessione in decisione, in assenza di attività istruttoria, all'udienza del 7 novembre 2024, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 25/28 novembre 2024, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello proposto dall' “ è fondato e va accolto, assumendo a tal fine Parte_1
dirimente rilevanza i motivi di gravame con i quali l'istituto bancario lamenta di essere stato condannato, con riferimento alle polizze assicurative n. 1063022 e n. 1161893, al pagamento, in favore di e delle rispettive somme di Parte_2 Parte_4
euro 61.974,83 e di euro 26.339,30, per essere privo di legittimazione passiva in ordine
7 alla domanda di ripetizione dell'indebito, e, con riguardo alle polizze assicurative n.
1072102 e n. 1093817, al pagamento, in favore di e di Parte_3 [...]
, delle rispettive somme di euro 61.974,83 e di euro 34.602,61, per non essere Parte_4
derivato loro alcun danno dalla sua presunta responsabilità precontrattuale.
Ed invero, costituisce ius receptum il principio secondo cui, rispetto all'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, è passivamente legittimato soltanto l'accipiens, vale a dire colui che ha ricevuto la somma di denaro che si assume essere stata versata senza una giustificazione causale, come desumibile dalla formulazione letterale dell'art. 2033 cod. civ., che, collegando la genesi dell'obbligazione restitutoria all'effettuazione di un pagamento non dovuto, mostra di individuare nel suo percettore l'unico soggetto tenuto ad estinguerla (cfr., ex plurimis, Cass. 15 luglio 2003, n. 11073; Cass. 7 dicembre 2016,
n. 25170; Cass. ord. 26 settembre 2023, n. 27421).
Pertanto, l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, avendo natura restitutoria e non risarcitoria, può essere esperita solo nell'ambito del rapporto intercorso tra il solvens e il destinatario del pagamento che abbia incassato, direttamente o a mezzo di rappresentante, la somma non dovuta (cfr., ex plurimis, Cass. 23 luglio 2004, n. 13829; Cass. 6 aprile
2011, n. 7871; Cass. 28 febbraio 2024, n. 5268).
Nella fattispecie de qua agitur, e per l'accensione Parte_2 Parte_4 delle polizze assicurative n. 1063022 del 7 luglio 2000 e n. 1161893 dell'1 giugno 2001, vale a dire di quelle dichiarate nulle dal Tribunale di Salerno, versavano le rispettive somme di lire 120.000.000 e di lire 51.000.000, mediante bonifici bancari, alla
[...]
, come emerge dalle annotazioni apposte dalla società emittente in calce Controparte_6 agli originali di tali contratti, sicché l' , non avendo percepito i premi Parte_1
corrisposti dagli investitori, era radicalmente priva della titolarità passiva dell'obbligazione restitutoria e, dunque, non poteva giammai essere destinataria di una pronuncia di condanna al rimborso di quanto indebitamente incassato da un distinto soggetto giuridico, l'unico nei confronti del quale era proponibile la domanda di ripetizione di cui all'art. 2033 cod. civ..
In sostanza, i avrebbero dovuto spiegare l'azione di ripetizione dell'indebito nei Pt_2 confronti della , quale società che aveva con essi stipulato le Controparte_6
polizze assicurative n. 1063022 e n. 1161893 ed aveva ricevuto, a titolo di corrispettivo, i relativi premi, e non dell' , per non essere stato l'istituto bancario Parte_1
beneficiario di alcun incremento patrimoniale sine causa, con la conseguenza che il
Tribunale di Salerno avrebbe dovuto rigettare tale domanda per difetto, in capo alla parte
8 convenuta, della titolarità passiva del rapporto controverso, la cui carenza, del resto, è rilevabile dal giudice anche d'ufficio, ove, come nel caso in esame, risultante dagli atti di causa (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 16 febbraio 2016, n. 2951; Cass. ord. 24 settembre
2018, n. 22525; Cass. ord. 22 aprile 2021, n. 10640).
Ed infatti, la titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché grava sull'attore, ai sensi degli artt. 2697, comma 1, cod. civ. e 115 c.p.c., l'onere di allegarla e provarla, ad eccezione delle ipotesi in cui il convenuto la riconosca o svolga difese incompatibili con la sua negazione, mentre il giudice deve sempre verificarne la sussistenza ai fini della risoluzione del merito della controversia.
Ne consegue che la contestazione, da parte del convenuto, della titolarità attiva o passiva del rapporto controverso non integra un'eccezione in senso stretto o proprio, ma una mera difesa e, di riflesso, è proponibile in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme restando le preclusioni eventualmente maturate per l'allegazione dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto azionato dall'attore, ove non emergenti dagli atti.
La circostanza che la questione dell'effettiva titolarità attiva o passiva del rapporto controverso attenga al merito, rientrando nel problema della fondatezza della domanda, vale a dire dell'accertamento della sussistenza del diritto sostanziale fatto valere in giudizio dall'attore, non significa che la difesa con la quale il convenuto neghi la predetta titolarità costituisca un'eccezione in senso stretto.
Di contro, la titolarità attiva o passiva della situazione giuridica per la quale è stato instaurato il processo di cognizione, inerendo alla fondatezza della pretesa formulata dall'attore, dev'essere accertata dal giudice a prescindere dall'iniziativa di parte, di talché la contestazione sollevata al riguardo dal convenuto integra anch'essa una mera difesa, intesa come presa di posizione negativa rispetto ad un fatto costitutivo della domanda, e, come tale, non è preclusa neppure in appello dal disposto dell'art. 345, comma 2, c.p.c..
Non avendo l' nel corso del primo grado del giudizio giammai Parte_1 riconosciuto di avere la titolarità passiva dell'obbligazione restitutoria azionata dai Pt_2
in ragione della dedotta nullità delle polizze assicurative per difetto di forma, né articolato argomentazioni difensive inconciliabili con la sua negazione, per essersi limitata ad eccepire la prescrizione di tale pretesa (cfr. Cass. ord. 17 aprile 2023, n. 10188), ed emergendo per tabulas che i relativi premi erano stati incassati dalla
[...]
[...
[...] , il Tribunale di Salerno non poteva accogliere la domanda di ripetizione Controparte_8 dell'indebito per mancanza di un suo presupposto costitutivo.
Ne deriva che la sentenza di primo grado deve essere riformata nel capo con il quale il
Tribunale di Salerno ha condannato l' “ al pagamento, in favore di Parte_1 Pt_2
e a titolo di restituzione dell'indebito, delle rispettive somme
[...] Parte_4
di euro 61.974,83 e di euro 26.339,30, oltre interessi legali dalla proposizione della domanda, non avendo gli appellati il diritto di ottenerne il rimborso dall'istituto bancario.
Parimenti, la sentenza di primo grado deve essere riformata nel capo con il quale il
Tribunale di Salerno ha condannato l' al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
e a titolo risarcitorio, delle rispettive somme di euro Parte_3 Parte_4
61.974,83 e di euro 34.602,61, per non avere le appellate patito alcun pregiudizio dalla stipulazione delle polizze assicurative n. 1072102 e n. 1093817.
In effetti, la e la , al fine di paralizzare l'eccezione di prescrizione Parte_3 Pt_2 dell'azionata pretesa risarcitoria, riconoscevano espressamente, sin dalla memoria assertiva di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., di non avere smobilizzato le polizze assicurative, al punto da sostenere che “il dies a quo inizierà a decorrere solo allorquando
… verranno liquidate ed arriveranno a scadenza”, con la conseguenza che, non avendole disinvestite, non hanno subito, neppure in parte, la perdita del capitale, che, di contro, potrebbe essere integralmente recuperato per effetto del rialzo delle quotazioni del mercato finanziario nel corso del tempo.
Pertanto, essendo la e la ancora titolari delle polizze assicurative n. Parte_3 Pt_2
1072102 e n. 1093817 e non avendo, di conseguenza, incassato il loro controvalore monetario, il giudice di prime cure non avrebbe potuto condannare l' “ a Parte_1
ristorarle di una minusvalenza non verificatasi, atteso che un danno sarebbe stato configurabile soltanto qualora dalla loro liquidazione fosse scaturito un importo inferiore ai premi versati e nei limiti di tale differenza.
L'errore valutativo in cui è incorso il giudice di primo grado risiede, dunque, nel non aver considerato che la e la avevano chiaramente escluso l'esistenza dei Parte_3 Pt_2
presupposti necessari per ottenere il lamentato danno patrimoniale, id est l'intervenuta scadenza delle polizze assicurative in oggetto e la percezione di una somma di denaro minore rispetto al capitale investito con la loro stipulazione, in tal modo precludendo ab imis l'accoglimento della domanda risarcitoria fondata, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., sulla responsabilità precontrattuale ascritta all' “ per violazione degli Parte_1
obblighi informativi previsti dall'art. 21 d.lgs. n. 58/1998 nonché dagli artt. 27, 28 e 29
10 Regolamento Consob n. 11522/1998, proprio in ragione della mancanza di un credito certo, liquido ed esigibile azionabile nei confronti dell'istituto bancario.
La fondatezza degli esaminati motivi di gravame, assumendo assorbente rilevanza ai fini dell'integrale accoglimento dell'appello proposto dall' , rende del tutto Parte_1
ultronea la disamina delle ulteriori ragioni di impugnazione con le quali l'istituto bancario ha eccepito la carenza della propria legittimazione passiva rispetto alla domanda risarcitoria, per essere le polizze in contestazione state stipulate dalle controparti per il tramite di un promotore della “Banca Popolare di Brescia”, poi , e, Controparte_5
dunque, di società dotate di una distinta soggettività giuridica, la prescrizione di entrambe le azioni esercitate nei propri confronti, l'irrilevanza del disconoscimento, da parte degli investitori, delle sottoscrizioni apposte in calce alle proposte assicurative, l'inapplicabilità della disciplina di cui al d.lgs. n. 58/1998 nonché la compensazione tra i crediti vantati nei riguardi di e in forza dei saldi passivi dei rapporti Parte_4 Parte_3
di conto corrente n. 400696938 e n. 5030757 e quelli ad esse riconosciuti.
Infondato, invece, è l'appello spiegato dai e dalla per censurare la Pt_2 Parte_3
sentenza di primo grado nei capi con cui il Tribunale di Salerno ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 595/2011, emesso in favore dell' AR
, e, nell'accogliere la domanda di ripetizione dell'indebito in relazione alle
[...]
polizze n. 1063022 e n. 1161893, ha riconosciuto il loro diritto di ottenere il pagamento degli interessi legali dalla sua proposizione e non dal versamento dei premi assicurativi.
In ordine al primo dei due motivi di gravame, occorre preliminarmente osservare che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione nel quale, solo da un punto di vista formale, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, dal momento che è il creditore a rivestire il ruolo sostanziale di attore e a soggiacere all'onere di provare i fatti costitutivi del credito, mentre è il debitore ad acquisire la qualifica sostanziale di convenuto e a dover dimostrare gli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in via monitoria, con la conseguenza che le difese con le quali si contesti l'esistenza, la validità o, comunque,
l'azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda, che resta quella delineata con il ricorso per ingiunzione, ma si configurano come altrettante eccezioni (cfr., ex plurimis, Cass. 22 aprile 2003, n. 6421; Cass. 24 novembre
2005, n. 24815; Cass. 3 febbraio 2006, n. 2421).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, pertanto, il giudice non deve limitarsi ad accertare l'esistenza delle condizioni per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma
11 deve procedere ad effettuare un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della pretesa dedotta con il ricorso, sia dal debitore per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione di pagamento formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito del credito azionato, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda la conferma dell'impugnato decreto (cfr., ex plurimis, Cass. 27 gennaio 2009, n. 1954; Cass. 7 ottobre
2011, n. 20613; Cass. ord. 28 maggio 2019, n. 14486).
Del resto, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve soltanto dimostrare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza nonché limitarsi alla mera deduzione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere di comprovare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile quando il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione contrattuale o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento prevista dall'art. 1460 cod. civ., risultando, in tale ipotesi, invertiti i ruoli delle parti, giacché il debitore potrà limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento e il creditore agente sarà tenuto a dimostrare il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione.
Parimenti, quando sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n.
13533; Cass. 15 luglio 2011, n. 15659; Cass. 20 gennaio 2015, n. 826; Cass. ord. 21 maggio 2019, n. 13685; Cass. ord. 16 novembre 2020, n. 25872).
Alla luce di tali premesse, non può revocarsi in dubbio che l'
[...]
, nel produrre in giudizio il contratto di conto corrente n. 23614 AR
(poi n. 7190007880) del 7 giugno 2000, le intimazioni di pagamento del 6 febbraio 2007
e dell'1 giugno 2007, l'intera sequenza degli estratti analitici e dei riassunti scalari dal 7 giugno 2000, data di accensione del rapporto, al 17 settembre 2017, giorno della sua chiusura, e l'estratto certificato del saldo maturato alla data del 30 aprile 2011, ha pienamente comprovato, in ossequio al principio sancito dagli artt. 2697, comma 1, cod. civ. e 115 c.p.c., i fatti costitutivi e l'ammontare del credito azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo, deducendo l'inadempimento della corrispondente obbligazione
12 restitutoria, mentre i e la non hanno dimostrato l'esistenza di fatti Pt_2 Parte_3
impeditivi, modificativi o estintivi dell'avversa pretesa patrimoniale, per essersi limitati a formulare una generica ed indeterminata doglianza in ordine alla legittimità dei tassi di interesse e della commissione di massimo scoperto.
Né i e la possono invocare la revoca del decreto ingiuntivo n. 595/2011 Pt_2 Parte_3
sul presupposto che l' aveva ceduto il proprio AR credito alla “ con contratto stipulato il 19 ottobre 2016 ai sensi degli artt. Controparte_7
1 e 4 legge n. 130/1999 nonché dell'art. 58 d.lgs. n. 385/1993.
Ed infatti, l'art. 111 c.p.c. prevede, al comma 1, che, se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie e, al comma 3, che, in ogni caso, il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso.
Pertanto, il trasferimento per atto tra vivi a titolo particolare del diritto controverso, fattispecie cui è riconducibile la cessione di un credito in contestazione, non pregiudica la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte dell'alienante, in qualità di sostituto processuale dell'acquirente, anche nel caso di intervento di quest'ultimo e fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile soltanto con il provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (cfr. Cass. 22 ottobre 2009, n. 22424).
In sostanza, la successione nel diritto controverso concerne la titolarità attiva e passiva dell'azione e non già la capacità processuale, sicché non determina la caducazione né dell'interesse ad agire o a resistere in capo agli originari attori e convenuti, né della legittimazione dell'originario titolare del diritto, la cui valenza meramente sostitutiva, tuttavia, comporta che gli effetti sostanziali della pronuncia si producono solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia o meno intervenuto in giudizio (cfr. Cass. 17 febbraio 2004, n. 3004; Cass. 23 ottobre 2014, n. 22503).
Ne deriva che, pur avendo l' ceduto all' AR
“ il credito derivante dal rapporto di conto corrente n. 23614 (poi n. Controparte_7
7190007880) nel corso del primo grado del giudizio, il Tribunale di Salerno non poteva in alcun modo revocare il decreto ingiuntivo n. 595/2011 in ragione soltanto di tale vicenda traslativa, per essere l'istituto bancario legittimato a chiedere e ad ottenere il rigetto della relativa opposizione in sostituzione della società cessionaria, in favore della quale erano destinati a prodursi gli effetti della sentenza impugnata.
13 Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame, con il quale i lamentano che Pt_2 il giudice di prime cure, nel condannare l' “ al pagamento, a titolo di Parte_1 restituzione dell'indebito, delle somme di euro 61.974,83 e di euro 26.339,30, in ragione della nullità delle polizze n. 1063022 e n. 1161893, aveva sancito il loro diritto di conseguire la corresponsione degli interessi legali dalla proposizione della domanda e non dal versamento dei premi assicurativi.
Ed invero, come innanzi evidenziato, i non hanno il diritto di ottenere dall' Pt_2
la ripetizione del capitale investito nelle polizze assicurative n. 1063022 Parte_1
e n. 1161893, per non avere l'istituto bancario incassato i relativi premi, percepiti, di contro, dalla , e, quindi, per essere privo della titolarità Controparte_6
passiva del rapporto obbligatorio azionato in giudizio, sicché, non potendo pretendere il pagamento degli interessi legali maturati su somme che la controparte non ha mai ricevuto, resta del tutto irrilevante, al fine di quantificarne l'ammontare, la contestazione in merito all'individuazione, da parte del Tribunale di Salerno, del momento della loro decorrenza.
Allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, il giudice d'appello deve provvedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, il cui onere deve essere attribuito e ripartito considerando l'esito complessivo della lite, giacché la valutazione della soccombenza si effettua, ai fini della loro liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (cfr., ex plurimis, Cass. 30 agosto 2010, n. 18837; Cass. ord. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass. ord. 12 aprile 2018, n. 9064).
In tale prospettiva, le spese del doppio grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, derivante dall'infondatezza della domanda proposta dal Pt_2
, e nei confronti dell' “
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_1
con atto di citazione notificato il 16 marzo 2011 (introduttivo del processo n. 3152/2011
RGC), devono gravare su costoro e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro
260.000,00, in ragione dell'entità delle azionate pretese restitutorie e risarcitorie, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dall'istituto bancario, per il primo grado, in euro
11.600,00 per compenso, di cui euro 2.500,00 per la fase di studio, euro 1.600,00 per la fase introduttiva, euro 3.000,00 per la fase istruttoria ed euro 4.500,00 per la fase decisionale, e, per il secondo grado, in euro 9.465,50, di cui euro 1.165,50 per esborsi ed
14 euro 8.300,00 per compenso (euro 2.900,00 per la fase di studio, euro 1.900,00 per la fase introduttiva ed euro 3.500,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%,
Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti
2 e 12 dell'allegata tabella.
Parimenti, sono destinate a cedere definitivamente a carico di , Parte_2 Parte_3
e le spese delle consulenze tecniche d'ufficio in materia
[...] Parte_4
grafologica e di intermediazione finanziaria, per come liquidate dal Tribunale di Salerno, con decreto del 31 gennaio 2014, in euro 3.135,00, di cui euro 135,00 per esborsi ed euro
3.000,00 per compenso, oltre Cnp ed Iva, e, con decreto del 27 luglio 2021, in euro
5.750,16 per compenso, oltre Cnp ed Iva, detratto l'acconto già percepito dall'ausiliario.
Il rigetto dell'appello proposto da , e Parte_2 Parte_3 [...]
nei confronti l' e la contumacia di Parte_4 AR
tale istituto bancario dispensano la Corte dal regolamentare le spese relative al rapporto processuale intercorso tra tali parti in sede di gravame.
Deve darsi atto, infine, che il rigetto dell'impugnazione proposta da , Parte_2 [...]
e integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. Parte_3 Parte_4
n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto (cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio
2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sulle riunite impugnazioni proposte dall' nonché da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
avverso la sentenza n. 1493/2023 del Tribunale di Salerno con atti di Parte_4
citazione rispettivamente notificati il 30 ottobre 2023 e il 3 novembre 2023, così provvede:
1. accoglie l'appello proposto dall' e, per l'effetto, in parziale riforma Parte_1
della pronuncia di primo grado, rigetta la domanda proposta da , Parte_2 [...]
e con atto di citazione notificato il 16 marzo 2011 Parte_3 Parte_4
(introduttivo del giudizio n. 3152/2011 RGC);
2. rigetta l'appello spiegato da , e Parte_2 Parte_3 [...]
; Parte_4
3. condanna , e , in via solidale, Parte_2 Parte_3 Parte_4 alla refusione, in favore dell' , delle spese del doppio grado del Parte_1
giudizio, che si liquidano, per il primo grado, in euro 11.600,00 per compenso
15 difensivo, di cui euro 2.500,00 per la fase di studio, euro 1.600,00 per la fase introduttiva, euro 3.000,00 per la fase istruttoria ed euro 4.500,00 per la fase decisionale, e, per il secondo grado, in euro 9.465,50, di cui euro 1.165,50 per esborsi ed euro 8.300,00 per compenso difensivo (euro 2.900,00 per la fase di studio, euro
1.900,00 per la fase introduttiva ed euro 3.500,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg.
D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella;
4. pone definitivamente a carico di , e Parte_2 Parte_3 [...]
le spese delle consulenze tecniche d'ufficio in materia grafologica e di Parte_4
intermediazione finanziaria, per come liquidate dal Tribunale di Salerno, con decreto del 31 gennaio 2014, in euro 3.135,00, di cui euro 135,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compenso, oltre Cnp ed Iva, e, con decreto del 27 luglio 2021, in euro 5.750,16 per compenso, oltre Cnp ed Iva, con detrazione dell'acconto percepito dall'ausiliario;
5. dichiara il non luogo a provvedere sulle spese del secondo grado del giudizio relative al rapporto intercorso tra , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 da un lato, e l' , dall'altro; AR
6. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di , e Parte_2 Parte_3
Parte_4
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 17 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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