TRIB
Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 04/07/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani sezione civile composto dai sigg.ri Magistrati dr. Michele Ruvolo Presidente dr.ssa Arianna Lo Vasco Giudice dr. Gaetano Sole Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1978/2022 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...], il Parte_1 C.F._1
13.5.1973, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Grazia Todaro ed elettivamente domiciliata in Trapani, nella via Riccardo
Passeneto n. 6
Ricorrente
CONTRO
(C.F. ), nato a [...], il CP_1 C.F._2
25.12.1967, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Lucido ed elettivamente domiciliato in Trapani, nella via Spalti n. 42
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO Interveniente necessario
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note ex art. 127-ter cpc depositate in data 10.6.2025 e 11.6.2025 da parte ricorrente e in data 13.6.2025 da parte resistente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, ha chiesto Parte_1
pronunciarsi la separazione personale dal marito,
[...]
, matrimonio celebrato in Trapani, in data 5.10.1998, e CP_1
trascritto presso i registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 317, parte II, serie A.
Segnatamente, la ricorrente ha dedotto che dall'unione coniugale sono nati due figli: , in data 26.7.2000 Persona_1
(maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente), e
, nata il [...] e che l'abitazione coniugale, sita in Per_2
Trapani, nella via Santa Genoveffa n. 45, di proprietà della madre dello è stata concessa ai coniugi in comodato gratuito. CP_1
La ricorrente ha, altresì, evidenziato il venir meno dell'affectio coniugalis, a motivo dell'atteggiamento disinteressato e non collaborativo assunto dallo sia sotto il profilo economico- CP_1
patrimoniale, sia sotto il profilo affettivo-relazionale, specie a seguito del licenziamento del resistente e del nuovo impiego come muratore.
Quanto alla propria situazione economica, la ha dedotto di Pt_1
Tribunale di Trapani 2
effettuare lavori saltuari e stagionali come governante presso la struttura alberghiera “Baia dei Mulini” di Trapani.
Da ultimo, parte ricorrente ha dedotto l'impossibilità di addivenire ad una separazione consensuale, stante il mancato riscontro alle missive trasmesse allo CP_1
Pertanto, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di: “-Dichiarare la separazione personale dei coniugi , nata a [...]
Trapani (TP) il 13/05/1973 e , nato a [...] il CP_1
25/12/1967; -Affidare la LI minore ad entrambi i Per_2
coniugi, fissando quale domicilio prevalente,
l'abitazione della madre, disponendo il diritto di visita per il padre, in ossequio al principio di bigenitorialità ; -Assegnare la casa coniugale alla Sig.ra
[...]
, per abitarla unitamente ai figli;
-Porre a carico del Parte_1
Sig. un assegno mensile di euro 250,00 per la CP_1
LI minore
, ed € 250,00 per il figlio maggiorenne ma non Per_2
economicamente indipendente, oltre al 50% delle spese mediche
e scolastiche. Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Costituendosi in giudizio, non si è opposto alla CP_1
domanda di separazione personale spiegata dalla , Pt_1
rappresentando però, in primo luogo, che l'immobile che la madre dello ha concesso ai coniugi in comodato d'uso CP_1
Tribunale di Trapani 3
gratuito non può essere ritenuto casa coniugale, e ciò in quanto, a causa dell'invalidità al 100% dalla quale è affetta la Parte_2
(madre del resistente) si renderebbe necessario un immediato trasferimento della stessa nell'appartamento fino a quel momento usato come abitazione coniugale, in luogo di quello ubicato presso il terzo piano del medesimo stabile, non essendo il palazzo munito di ascensore e viste le difficoltà motorie della Parte_2
Lo ha, inoltre, riconosciuto la sussistenza del proprio CP_1
obbligo al mantenimento dei figli, obbligandosi a versare la somma di euro 500,00 complessivi (€ 250,00 per ciascun figlio).
Quanto al regime di affidamento della LI , il resistente Per_2
ha dedotto che la stessa avrebbe compiuto 17 anni in data
14.1.2023, dacché non si renderebbe necessaria la previsione di alcun regime vista la possibilità e la capacità della stessa di valutare e determinare le modalità di incontro con il genitore.
Lo ha, inoltre, spiegato domanda riconvenzionale, CP_1
chiedendo l'addebito della separazione alla moglie, rappresentando come la stessa, dopo aver allacciato un'amicizia con un'altra donna, ha iniziato a non occuparsi più dei bisogni familiari, anteponendovi quelli personali, per i quali avrebbe speso ingenti cifre.
In ordine al chiesto assegno di mantenimento in favore della
, il resistente ha dedotto che la stessa percepisce l'assegno Pt_1
di disoccupazione.
Tribunale di Trapani 4
Pertanto, ha chiesto al Tribunale di: “ai sensi CP_1
dell'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898 del 1970, l. 6 maggio
2015 n. 55 pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi nato a [...], il [...], CF: CP_1
, e , nata a [...] il C.F._2 Parte_1
13.05.1973, CF: con addebito alla moglie e C.F._3
per l'effetto: 1) Nessuna assegnazione della casa coniugale ma riconsegna dell'appartamento alla Sig.ra nata Parte_3
a Trapani il 17.01.1938, concedendo alla moglie tre mesi a decorrere dall'udienza per il trasferimento in nuovo appartamento;
2) Affido condiviso della LI , con diritto Per_2
di visita del padre che il Giudicante vorrà indicare, nell'interesse
e nel rispetto dell'età della minore;
3) Disporre a carico del Sig.
un assegno di mantenimento a favore dei figli CP_1
che dovrà essere versato alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese per la complessiva somma di euro € 500,00, di cui € 250,00 per ciascun figlio, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Trapani, e rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
4) Nulla in merito all'assegno di mantenimento in favore della moglie”.
A seguito della comparizione dei coniugi innanzi al Presidente della Sezione Civile in data 16.1.2023, e preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Tribunale ha emesso i provvedimenti provvisori e urgenti nei termini di cui
Tribunale di Trapani 5
all'ordinanza del 22.1.2023.
La causa è stata istruita tramite acquisizione di prove documentali e testimoniali, nonchè a mezzo di indagini effettuate dalla Polizia Tributaria.
A seguito della richiesta da parte dello di riduzione CP_1
dell'importo da versare a titolo di mantenimento per i figli
(avendo il resistente dedotto di essere stato licenziato dalla società edile presso la quale prestava attività di lavoro subordinato), il Tribunale, con ordinanza del 27.10.2024, riduceva l'assegno ad euro 180,00 mensili per figlio (cfr. ordinanza definitoria del sub-procedimento in corso di causa).
All'udienza del 12.2.2025, il Tribunale ha formulato alle parti una proposta conciliativa, invitando le parti a valutare la percorribilità di una soluzione transattiva, con previsione di un assegno minimo pari ad euro 150,00 per ciascun figlio con diritto della ricorrente di percepire per intero l'assegno unico e, successivamente, interamente dalla LI (cfr. verbale d'udienza in atti).
Le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal
Tribunale, con le note ex art. 127-ter cpc depositate, da ultimo, in data 11.6.2025 da parte ricorrente e il 13.6.2025 da parte resistente. Quest'ultimo, in seno alle proprie note ex art. 127-ter cpc, ha specificato di essersi impegnato a corrispondere l'assegno di mantenimento del valore di euro 150,00 per ciascun figlio,
Tribunale di Trapani 6
chiedendo venisse chiarito l'obbligo della prole di attivarsi al fine di reperire un'occupazione lavorativa, ovvero di intraprendere un percorso formativo.
La causa è stata pertanto rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 26/06/2025.
***
Tanto premesso, va senz'altro accolta la domanda principale, dovendosi dichiarare la separazione dei coniugi, essendo risultato evidente il venir meno dei presupposti di comunanza di vita ed affetto sul quale deve fondarsi il rapporto coniugale, tanto da potersi escludere, quanto meno allo stato, ogni possibilità di ricostruzione della vita coniugale. Difatti, gli elementi desumibili dagli atti processuali, ed in particolare l'esito del tentativo di conciliazione all'udienza del 16.1.2023, offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Quanto alle ulteriori questioni prospettate dalle parti, il Tribunale prende atto che in ordine alle stesse le parti medesime hanno aderito alla proposta conciliativa formulata all'udienza del
12.2.2025, che può essere senz'altro essere posta a fondamento delle condizioni di separazione, non ravvisando, questo Collegio, ragioni ostative in senso contrario, e risultando l'accordo
Tribunale di Trapani 7
conforme all'interesse delle parti e dei figli, in considerazione della situazione personale e patrimoniale dei coniugi, come risultante anche dalla documentazione tributaria depositata dalla
Guardia di Finanza.
Quanto alla specificazione richiesta da parte resistente in ordine alle condizioni di corresponsione dell'assegno di euro 150,00 in favore dei figli, la stessa risulta del tutto pleonastica, essendo un principio immanente quello in forza del quale il diritto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento è comunque subordinato al dovere dei figli di attivarsi per seguire un percorso di educazione o formazione ovvero al fine di ottenere una un'occupazione lavorativa.
Quanto alle spese del giudizio, in considerazione dell'accordo raggiunto tra le parti, ne va disposta l'integrale compensazione tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando;
- pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_1
(C.F. ), nata a [...], il [...], e C.F._1 [...]
, , nato a [...], il [...], CP_1 C.F._2
coniugati in Trapani il 5.10.1998, matrimonio trascritto presso i registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 317, parte II,
Tribunale di Trapani 8
serie A, alle condizioni di cui in parte motiva;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69 lett d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio della sezione civile, il 3/7/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Gaetano Sole Michele Ruvolo
Tribunale di Trapani 9