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Sentenza 3 aprile 2024
Sentenza 3 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 03/04/2024, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 274/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L TR I B U N A L E OR D I N A R I O D I LO D I
SE Z I O N E CI V I L E in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Aranci ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
R E S A E X A R T T . 1 2 7 -T E R E 2 8 1 -S E X I E S C.P.C. nella causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo Tribunale al numero 274 dell'anno 2022, introdotta da:
1. (c.f. , sito in Lodi, Via Saragat angolo Controparte_1 P.IVA_1
Via Codazzi, in persona del proprio amministratore pro tempore a Controparte_2 sua volta rappresentato dal l.r.p.t. dott. ; Controparte_3
2. (c.f. , sito in Lodi, Via Delfino Codazzi n. 13 in CP_4 P.IVA_2 persona del proprio amministratore pro tempore a sua volta Controparte_2 rappresentato dal l.r.p.t. dott. ; Controparte_3
3. (c.f. , sito in Lodi, Via Saragat n. 31, in Controparte_5 P.IVA_3 persona del proprio amministratore pro tempore geom. Controparte_6
nonché dai seguenti condomini del : Controparte_1
4. c.f. ) Parte_1 C.F._1
5. (c.f. ) Parte_2 C.F._2
6. c.f. ), Parte_3 C.F._3
7. c.f. ), Parte_4 C.F._4
8. c.f. ), Parte_5 C.F._5
9. c.f. ), Parte_6 C.F._6
10. (c.f. ), Parte_7 C.F._7
11. c.f. ) Parte_8 C.F._8
12. c.f. ) Parte_9 C.F._9
13. (c.f. ) Parte_10 C.F._10
14. c.f. ) Parte_11 C.F._11
15. (c.f. Parte_12 C.F._12
p. 1 16. c.f. Parte_13 C.F._13
17. (c.f. ) Parte_14 C.F._14
18. c.f. ), Parte_15 C.F._15
19. (c.f. ), Parte_16 C.F._16
nonché dai seguenti condomini del Condominio Geo:
20. c.f. , Parte_17 C.F._17
21. c.f. ), Parte_18 C.F._18
22. c.f. ), Parte_19 C.F._19
23. (c.f. ), Parte_20 C.F._20
24. (c.f. ), Parte_21 C.F._21
25. (c.f. ), Parte_22 C.F._22
26. (c.f. ), Parte_23 C.F._23
27. (c.f. ), Parte_24 C.F._24
28. c.f. ), Parte_25 C.F._25
nonché dai seguenti condomini del Condominio Geo:
29. c.f. ), Parte_26 C.F._26
30. c.f. , Parte_27 C.F._27
31. c.f. ), Parte_28 C.F._28
32. c.f. , Parte_29 C.F._29
33. c.f. ), Parte_30 C.F._30
34. c.f. , Parte_31 C.F._31
35. (c.f. ), Parte_32 C.F._32
36. c.f. , Parte_33 C.F._33
37. c.f. , Parte_34 C.F._34
38. (c.f. ), Parte_35 C.F._35
tutti con il patrocinio dell'Avv. CASAROLA MASSIMILIANO e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
ATTORI
CONTRO
c.f. – contumace CP_7 P.IVA_4
(c.f. , con il patrocinio Controparte_8 P.IVA_5 dell'Avv. GUARESCHI GIOVANNI e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_9 P.IVA_6
GUARESCHI GIOVANNI e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
CONVENUTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI.
PER GLI ATTORI:
p. 2 a) - Nel merito e nei confronti del solo accertato e dichiarato che il CP_7 era tenuto alla custodia del bene pubblico denominato “Parco-Piazza CP_7 dell'Albarola” ai sensi dell'art. 2051 c.c., ovvero, in subordine, che lo stesso è colpevolmente venuto meno all'obbligo di sistemazione e manutenzione del medesimo bene in conformità alle regole tecniche e ai normali canoni di diligenza e prudenza di cui all'art. 2043 c.c., o, comunque, secondo la qualificazione giuridica ritenuta più idonea, condannare il a realizzare, a proprie cura e spese, tutti gli interventi CP_7 necessari ad eliminare in via definitiva le cause delle infiltrazioni per cui è giudizio, così come dettagliatamente descritti nella Consulenza Tecnica Preventiva depositata dall'Ing. in data 11 aprile 2019 (R.G. 2307/2017-Trib. Lodi) e confermati nella CP_10
Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata il 03/11/2023.
b) - Nel merito e nei confronti di tutti i convenuti: accertata e dichiarata la concorrente responsabilità del committente dell'aggiudicataria CP_7 Organizzazione_1
e dell'appaltatrice (già , nella
[...] Controparte_9 CP_11 causazione dei pregiudizi di cui alla narrativa, condannare ai sensi dell'art. 2051 c.c., ovvero, in subordine, ex art. 2043 c.c., o, comunque, secondo la qualificazione giuridica ritenuta più idonea, i convenuti in solido tra loro, o come meglio ritenuto, a risarcire agli attori tutti i danni dagli stessi patiti e patiendi comunque correlabili a quanto ivi dedotto, liquidandoli all'esito dell'istruttoria di causa, anche in via equitativa ex art. 2056 c.c., come segue:
€uro 2.223,33 oltre Iva, ciascuno, in favore dei e , Parte_36 CP_5 ovvero, in alternativa, €uro 6.670,00, unitariamente e solidalmente, in favore di tutti e tre
Condominii relativamente a tutti i corselli comuni dei box;
€uro 333,50 oltre Iva, per ciascuna unità, in favore dei signori , Parte_1 Pt_4
, , , ,
[...] Parte_37 Parte_8 Parte_15 Pt_16
, , , ,
[...] Parte_19 Parte_21 Parte_26 Parte_27 [...]
, , Parte_38 Parte_39 [...]
(box utilizzabili, o di fatto utilizzati); Parte_40
€uro 950,00 oltre Iva, in favore del signor;
Parte_17
€uro 250,00 oltre Iva, per ciascuna unità, in favore dei signori e Parte_23
; Parte_22
€uro 150,00 oltre Iva, in favore della signora;
Parte_24
€uro 7.263,50 (€uro 333,50 + €uro 6.930,00), per ciascuna unità, in favore dei signori
, , , Parte_41 Parte_7 Parte_42
, e (box completamente Parte_11 Parte_13 Parte_14 inutilizzabili);
€uro 3.798,50 (€uro 333,50 + €uro 3.465,00), per ciascuna unità, in favore dei signori e (box parzialmente inutilizzabili); Parte_18 Parte_20
€uro 3.300,04 oltre Iva, in favore del signor (immobile al piano terra). Parte_19
Il tutto oltre rivalutazione Istat ed interessi legali sugli importi così rivalutati dalla data di p. 3 deposito del ricorso ex art. 696bis c.p.c. all'effettivo pagamento.
c) - In ogni caso, con vittoria di spese del giudizio, oltre spese generali di studio, IVA e
CNAP come per legge
PER I CONVENUTI COSTITUITI
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lodi,
1) respingere integralmente o comunque nel modo migliore le domande attrici;
2) Con vittoria di spese ed onorari.”
*.*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
(ARTT. 132 C.P.C. – 118 DISP. ATT. C.P.C.)
1. I condominii , tutti situati in Lodi, oltre ai singoli condòmini Parte_43
[... (proprietari di singole unità) in epigrafe elencati, hanno convenuto in giudizio il Comune
e le società e per ottenere CP_7 Controparte_12 Controparte_9
l'accoglimento, nei loro confronti, delle domande innanzi trascritte. A tal fine, hanno dedotto:
• Che i tre condominii costituiscono un complesso immobiliare in Lodi, sviluppato all'intersezione tra le vie Codazzi e Saragat;
• Che i condominii sono dotati di box e cantine, oltre a relative aree comuni, al piano interrato;
• Che l'area cortiliva soprastante i predetti box e cantine – di proprietà del Comune di Lodi – è stata oggetto di riqualificazione (cfr. progetto definitivo esecutivo del febbraio
2015 e successiva variante del 9.11.2015), con opere affidate alla e da CP_8 quest'ultima sub-appaltate alla (ora ; CP_11 Controparte_9
• Che, sin dal termine dei lavori di riqualificazione (dicembre 2015), sia nelle unità private (principalmente i box, ma anche una cantina e un'unità immobiliare al pian terreno), sia negli spazi comuni sottostanti all'area cortiliva si sono registrate infilitrazioni di acqua;
• Che, tra il febbraio e il novembre 2016, si sono svolti alcuni sopralluoghi, senza tuttavia che alcun intervento venisse programmato e realizzato, con conseguente persistenza dei problemi lamentati;
• Che, con ricorso ex art. 696-bis c.p.c., i tre condominii e taluni condòmini hanno promosso ricorso per a.t.p. (r.g. 2307/17), definito con il deposito dell'elaborato peritale dell'Ing. il giorno 11.4.2019; CP_10
• Che, concludendo la propria relazione peritale, dopo aver esaminato ciascun singolo box/unità interessato/a dai fenomeni infiltrativi, l'Ing. Esposti ha rinvenuto la causa delle infiltrazioni nel ristagno di acqua (essenzialmente piovana) che non viene correttamente fatta defluire/assorbita e che, a causa di una guaina impermeabile danneggiata o comunque non funzionale, transita nel sottofondo e dà origine alle p. 4 infiltrazioni/bagnature riscontrate nelle autorimesse. Inoltre, si è evidenziato che non è stato predisposto un adeguato sistema di raccolta e recapito dell'acqua piovana;
• Che, di conseguenza, per porre rimedio ai fenomeni riscontrati, è necessario – oltre a un puntuale intervento sui singoli locali coinvolti (par.
5.1.1. c.tu.) e sulle parti comuni
(par.
5.1.2 c.t.u.) – un più generale intervento che preveda il completo rifacimento della pavimentazione del piazzale.
In diritto, gli attori hanno lamentato la responsabilità ex art. 2051 c.c. del CP_7 quale proprietario e dunque custode del piazzale, nonché delle due imprese, appaltatore e sub-appaltatore dei lavori. Su tali presupposti, dunque, sono state avanzate le domande come trascritte.
Si sono costituiti i soli convenuti e con unico CP_8 Controparte_9 difensore, i quali hanno eccepito la nullità dell'atto di citazione per insufficiente determinazione della causa petendi nei propri confronti;
nel merito, hanno contestato la sussistenza di profili di responsabilità a proprio carico, precisando in ogni caso l'insussistenza di qualsiasi relazione contrattuale con gli odierni attori.
Il sempre rimasto contumace. CP_7
La causa, una volta scambiate le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., è stata istruita mediante acquisizione del fascicolo del procedimento n. 2307/17 e mediante un supplemento di attività peritale, sempre affidata all'Ing. CP_10
All'udienza del 14.11.2023, ritenuta infine la causa matura per la decisione, è stata fissata la successiva udienza del 26.3.2024 per discussione e decisione nelle forme dell'art. 281- sexies c.p.c.
Tale udienza, con ordinanza 12.2.2024, è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c., senza che alcuna delle parti richiedesse la trattazione nelle forme ordinarie.
Lette le note scritte depositate entro il termine del 26.3.2024, la causa è decisa con il deposito della sentenza entro i 30 giorni conseguenti.
2. La domanda sub a), rivolta nei soli confronti del merita integrale CP_7 accoglimento.
L'inquadramento giuridico entro la cornice normativa dell'art. 2051 c.c., così come prospettata dagli attori, è corretta. Come rilevato dalla Suprema Corte in plurime occasioni in tema di infiltrazioni di acqua (cfr. Cass. 21977/22; 4480/01; 723/88), la responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sussiste non solo allorquando il danno scaturisca quale effetto dell'intrinseco dinamismo della cosa, ma anche laddove consegua a un'azione umana che determini l'insorgenza di un processo dannoso nella cosa medesima. Né la responsabilità̀ del custode può escludersi per il solo fatto che questi abbia affidati a terzi lavori di restauro: è infatti altrettanto pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che salva l'ipotesi in cui l'appalto comporti il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile nel quale deve essere eseguito il lavoro appaltato, non viene meno per il committente detentore dell'immobile il dovere di custodia e di vigilanza
(Cass. 41435/21; 31601/21).
p. 5 Gli attori hanno assolto all'onere di provare gli elementi costitutivi della fattispecie, così come indicati dalla giurisprudenza ormai consolidata, secondo la quale la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (v. Cass. S.U.
20943/22; in precedenza e tra le tante, Cass. 11024/2018; 11526/2017).
La prova della custodia dei luoghi (ascritta al è evidente dagli atti;
né mai, CP_7 nel procedimento per a.t.p. (in cui l'Ente si era, a differenza che in questa sede, costituito), il titolo proprietario fu mai messo in discussione.
Altrettanto dimostrata, tramite la c.t.u. svolta in sede preventiva e l'integrazione poi effettuata nel corso di questo procedimento, è la correlazione causale tra la res e i danni- evento lamentati dagli attori.
Il c.t.u. Ing. Esposti, infatti, ha rilevato (p. 23 ss. c.t.u. in a.t.p.) quanto segue: “l'evidente fenomeno sia certamente riconducibile a infiltrazioni direttamente provenienti dal piazzale soprastante l'autorimessa per effetto delle piogge e più in generale della bagnatura della pavimentazione. La pavimentazione in autobloccanti è per sua natura particolarmente permeabile (i giunti non sono sigillati e il sottofondo in ghiaia e sabbia tende a trattenere
l'acqua) specie (come in questo caso) se non è previsto un corretto sistema di pendenze che favoriscono l'immediato smaltimento dell'acqua verso punti dedicati di recapito;
l'acqua di pioggia in assenza di un adeguato strato di pendenza attraverso i giunti non sigillati tra i blocchi penetra nel sottofondo sottostante in sabbia e ghiaietto e lo satura.
Anche in presenza di ordinarie precipitazioni è possibile constatare che l'acqua tende a realizzare pozzanghere sul piazzale. Nei giorni successivi si rileva che l'acqua continua a stazionare sul piazzale lasciando macchiata la pavimentazione in molti punti. In queste condizioni è evidente che se la guaina impermeabile, posizionata sotto lo strato di allettamento, fosse perfettamente integra e priva di difetti non si avrebbe questa situazione di difetto al piano sottostante. Ne discende così che, preso atto che l'acqua certamente staziona, e per molto tempo, nello stato di sottofondo direttamente a contatto con
l'impermeabilizzazione, è verosimile ritenere che l'acqua trova certamente alcuni punti (e diffusi) dove la guaina risulta non più integra e funzionale (danneggiata) e dove è quindi pregiudicata la funzione di tenuta all'acqua del sistema di copertura dell'autorimessa.
L'acqua filtrando così attraverso questi punti danneggiati dell'impermeabilizzazione satura di conseguenza sia il sottofondo che la predalles originando le infiltrazioni e bagnature del soffitto dell'autorimessa. Stesso fenomeno e con la stessa origine è quello che si riscontro nell'ufficio del sig. ma anche in altre situazioni visionate ma qui non citate in quanto Pt_19 non puntualmente richiamate nel ricorso di parte attrice) dove appunto l'acqua risale dal
p. 6 sottofondo umido. Il punto di criticità (difetto) della guaina non coincide necessariamente con il punto di infiltrazione sottostante perché l'acqua sotto la guaina trova sia lo strato di sottofondo sia il getto in calcestruzzo strutturale che gli consentono di muoversi in orizzontale sino a trovare uno sfogo in punti particolari del solaio quali fessure, cavillature, discontinuità di getto, giunti, ecc.”
In ordine a tali valutazioni, l'elaborato peritale appare del tutto lineare, coerente ed esaustivo, tanto che – quanto al rapporto causa/effetto – nessuno dei c.t.p. ha mai revocato in dubbio l'approdo cui l'ausiliario è pervenuto.
Ne risulta quindi che il quale custode dell'area soprastante le autorimesse, CP_7 provveda ad eseguire, a propria cura e spese, tutti gli interventi descritti nella c.t.u. dell'Ing.
Esposti al § 5.2 (p. 25 ss. e doc. 15 allegato) depositata nel procedimento per a.t.p.: anche, infatti, in ordine all'individuazione delle opere da realizzare, non si sono appuntate critiche od osservazioni di qualsiasi natura da parte dei c.t.p.
3. La domanda sub b), rivolta anche ai convenuti qui costituiti ( e Controparte_12
oltreché nei confronti del può essere Controparte_9 CP_7 CP_7 accolta soltanto nei confronti dell'Ente, sempre ex art. 2051 c.c.
Nei confronti di e infatti, gli attori Controparte_12 Controparte_9 non vantano alcun titolo negoziale a fondamento della pretesa;
né, con riferimento al generale criterio di imputazione di cui all'art. 2043 c.c., sono state fornite allegazioni (e di conseguenza evidenze probatorie) quanto alle condotte illecite lamentate e ai profili colposi invocati.
Infatti, dagli atti risulta che i lavori svolti da e Controparte_12 [...] sono stati commissionati dal né è stato dimostrato che Controparte_9 CP_7 le cause delle infiltrazioni siano riconducibili all'inesattezza delle attività svolte dalle società convenute (profili che, comunque, potrebbe essere solo la controparte contrattuale a lamentare).
Al contrario, il responsabile ex art. 2051 c.c. per le superiori ragioni già CP_7 esposte quanto alla domanda sub a) – dovrà risarcire, secondo le indicazioni che seguono,
i singoli condominii e condòmini attori per i danni patiti: conseguenze dannose che, come anticipato e come confermato dal c.t.u. nei due elaborati, si pongono in diretta correlazione con la res in custodia.
4. Con riferimento al quantum debeatur, il parametro di quantificazione è offerto dagli elaborati peritali dell'Ing. il quale, con la relazione del 2023, ha precisato che, CP_10 rispetto ai costi stimati nel 2019, i prezzi – per manodopera e materiali – sono aumentati del 15%. Perciò, ogni stima effettuata nel 2019 sarà incrementata di una percentuale pari a quella indicata.
4.1. Per le parti comuni, è stata accertata la presenza di aloni, incrostazioni, segni di bagnatura nei corselli box (che sono comuni ai tre condominii); per il ripristino l'ausiliario riteneva congruo – nel 2019 – un importo complessivo di 5.800,00 euro oltre IVA.
p. 7 Applicato l'incremento del 15%, sommata l'IVA, ne risulta un totale di 8.137,40 euro, che equitativamente (per applicazione di rivalutazione e interessi ex art. 1226 c.c., cfr. Cass.
20889/18 in proposito) si arrotonda a 8.250,00 euro, importo che il CP_7 corrisponderà ai tre condominii danneggiati tra loro in solido.
4.2. Per le singole unità abitative, si osserva quanto segue.
Nel corso delle operazioni peritali, l'ausiliario – con riferimento ai box – ha distinto i danni riscontrati nelle autorimesse in tre gradi: nei casi di minore gravità, pur in presenza di evidenze delle infiltrazioni, il box è stato dichiarato utilizzabile;
in quelli intermedi, si è utilizzata la dicitura “parzialmente utilizzabile”; in quelli più gravi, ove per la quantità e l'intensità delle problematiche riscontrate, si è giunti a un giudizio di impossibilità di fruizione del bene, si è impiegata la formula “non utilizzabile”.
Per ogni singolo box, i lavori necessari allo scrostamento, alla pulizia e alla ri-pitturazione
è stato stimato, nel 2019, in 290,00 euro oltre IVA per ogni box.
Applicato l'anzidetto incremento e aggiunta l'IVA, si ottiene così una somma pari a 406,87 euro, forfettariamente “arrotondata” ex art. 1226 c.c., per applicazione di rivalutazione e interessi, a 430,00 euro per ciascun box.
I proprietari di box stimati come parzialmente o integralmente non utilizzabili hanno richiesto la liquidazione di un'ulteriore voce di danno, a ristoro della perduta possibilità di impiegare l'autorimessa per le ordinarie funzioni alle quali tale vano è solitamente preposto
(ossia, al ricovero di automezzi e altri beni personali).
L'accertamento compiuto dall'ausiliario – in termini descrittivi e mediante fotografie – consente di ritenere accertato, anche sotto questo profilo, l'an debeatur.
Per la quantificazione di questa voce di danno, occorre evidenziare che:
• in favore di e comproprietari del box contraddistinto Parte_2 Parte_3 dagli estremi catastali fg. 55 part. 317 sub 62, può riconoscersi un importo pari al canone di locazione sostenuto come da doc. 37 att., ossia 70,00 euro/mese da dicembre 2016 e all'attualità, oltre rivalutazione e interessi. Ai fini di semplificazione dei conteggi, la rivalutazione e gli interessi sono liquidati, riconoscendo un complessivo ristoro – per questa voce di danno – pari a 6.900,00 euro.
• in favore degli ulteriori proprietari di box inutilizzabili, che non hanno però documentato spese di locazione per altre autorimesse, si possono liquidare, in via equitativa, 800,00 euro/annui, per ogni annualità dal 2016 al 2023, oltre 67 euro/mese da gennaio 2024 in poi (importi già monetizzati all'attualità);
• in favore dei proprietari di box solo parzialmente utilizzabili, si possono liquidare, in via equitativa, 400,00 euro/annui, per ogni annualità dal 2016 al 2023, oltre 33 euro/mese da gennaio 2024 in poi (importi già monetizzati all'attualità);
Ne consegue, quindi, la quantificazione dei danni così dettagliata per ogni proprietario di unità immobiliare interessata dai problemi di infiltrazione:
p. 8 Natura e tipologia
Identificazione di danno Importo liquidato a
Proprietario della unità riscontrato (rinvio titolo di danno immobiliare alla c.t.u.) e patrimoniale giudizio sul box
Con riferimento alle unità immobiliari oggetto del primo accertamento peritale in a.t.p.
fg 55 part 317 p.
9-10 c.t.u. a.t.p. 430,00 € Controparte_13 sub 61 (utilizzabile) fg 55 part 317 p. 10 c.t.u. a.t.p. 430,00 € Parte_44
sub 57 (utilizzabile) Pt_6
Aspetti g 55 part. 317 p. 10 c.t.u. a.t.p. 430,00 € Parte_45 sub 56 (utilizzabile) fg. 55 part. 317 p. 10-11 c.t.u. a.t.p. 7031,00 € Controparte_14 sub 54 (non utilizzabile)
g. 55 part. 317 p. 11 c.t.u. a.t.p. (non 7031,00 € Parte_46
sub 58 utilizzabile) Parte_42
g. 55 part. 317 p. 11 c.t.u. a.t.p. (non 7330,00 € Org_2
sub 50 utilizzabile) Parte_41 fg. 55 part. 317 p. 11-12 c.t.u. a.t.p. 430,00 € Parte_47 sub 62 (utilizzabile) fg. 55 part. 317 p. 12 c.t.u. a.t.p. (non 7031,00 € Controparte_15 sub 52 utilizzabile) fg. 55 part. 317 p. 12 c.t.u. a.t.p. (non 7031,00 € Parte_48
sub 59 utilizzabile) Pt_14 fg. 55 part. 317 p. 12 c.t.u. a.t.p. 430,00 € Parte_49 sub 43 (utilizzabile) fg. 55 part. 317 p. 13 c.t.u. a.t.p. 430,00 € CP_16 sub 51 (utilizzabile) fg. 55 part. 319 p. 13 c.t.u. a.t.p. 430,00 € Controparte_17 sub 30 (utilizzabile) fg. 55 part. 319 p. 14 c.t.u. a.t.p. 3.729,00 € Controparte_18 sub 39 (parzialmente utilizzabile) fg. 55 part. 319 p. 14 c.t.u. a.t.p. 430,00 € Controparte_19 sub 37 (utilizzabile) fg. 55 part. 319 p. 14 c.t.u. a.t.p. 3.729,00 € Org_3 sub 31 (parzialmente utilizzabile)
p. 9 fg. 55 part. 317 p. 15 c.t.u. a.t.p. (non 7031,00 € Parte_50 sub 53 utilizzabile) fg. 55 part. 316 p. 15 c.t.u. a.t.p. 430,00 € Controparte_20 sub 20 (utilizzabile)
Box fg. 55 part. 316 p. 15 c.t.u. a.t.p. 430,00 € Parte_26 sub 8 (utilizzabile) Con fg. 55 part. 316 p. 16 c.t.u. a.t.p. 430,00 € Pt_30 sub 19 (utilizzabile) Parte_39
[...] fg. 55 part. 315 p. 16 c.t.u. a.t.p. 430,00 € Parte_51
sub 9 (utilizzabile) Parte_40 fg. 55 part. 315 p. 16-17 c.t.u. a.t.p. 430,00 € Organizzazione_4
sub 4 (utilizzabile) Pt_1 immobiliare al p. 17 c.t.u. a.t.p. 4.250,00 € (già inclusa Pt_19 Parte_52 pian terreno – uso rivalutazione e interessi ufficio ex art. 1226 c.c.)
Con riferimento alle unità immobiliari oggetto del secondo accertamento peritale (c.t.u. del
2023 in corso di causa) fg. 55 part. 319 p. 11 c.t.u. 2023 305,00 € Parte_53 sub 32 (utilizzabile)
fg. 55 part. 319 p. 11 c.t.u. 2023 305,00 € Parte_22 Parte_54 sub 25 (utilizzabile) fg. 55 part. 319 Nessun danno 0 – domanda non Parte_55 sub 33 riproposta fg. 55 part. 319 p. 12 c.t.u. 2023 183,00 € Parte_56 sub 35 (utilizzabile) fg. 55 part. 319 p. 12 c.t.u. 2023 1159,00 € Parte_57 sub 40
/
fg. 55 part. Nessun danno 0 – domanda non Parte_34 Org_5
316 sub 11 riproposta Pt_35
Tutte le somme dovute sono liquidate, con incrementi operati in via equitativa, all'attualità, tenuto conto che gli importi per spese di ripristino in origine liquidate sono state incrementate del 15% indicato dall'ausiliario per l'aggiornamento al 2023. Si tenga conto che, correttamente, gli attori hanno richiesto la rivalutazione e gli interessi compensativi, che questo Giudice, in ossequio all'insegnamento di legittimità (Cass. 20889/18), ha liquidato in via equitativa ex art. 1226 c.c. ai fini della massima semplificazione dei conteggi. Di talché, l'eventuale riconoscimento di somme in apparenza maggiori rispetto p. 10 a quelle indicate nelle domande non costituisce vizio della pronuncia, poiché gli importi inglobano tali ulteriori voci.
Saranno dovuti gli interessi al tasso di legge dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo.
In sede di p.c. non risultano riproposte domande nell'interesse di , Parte_12 Pt_55
di e di , sicché s'intendono rinunziate.
[...] Parte_34 Parte_35
5. Le spese di lite sono liquidate secondo il criterio della soccombenza.
5.1. Il integralmente soccombente, dovrà rifondere a tutti gli attori, in CP_7 solido fra loro, le spese di giudizio.
Tenuto conto del decisum ed esaminata la nota spese depositata dall'unico difensore di tutti gli attori, si può senz'altro liquidare il richiesto importo di 9.500,00 euro complessivi
(anche inferiore ai parametri dettati dal d.m. 147/22 per il valore della lite).
Con riguardo alle spese legali per il giudizio di a.t.p., facendosi riferimento al d.m. 55/2014 nella versione vigente all'epoca del procedimento, possono ritenersi dovuti al difensore compensi come da nota spese per 3.000,00 euro, come da nota spese, oltre accessori. Il rimborso di tali spese viene valutato a definizione del giudizio di merito ex artt. 91 ss. c.p.c.
e non costituisce voce di danno (Cass. 32098/22). Analoghe considerazioni per l'assistenza professionale in sede di negoziazione assistita, per cui si può liquidare l'importo richiesto (totali 500,00 euro). Su tutte tali voci si può ritenere dovuto un incremento del 30% complessivo per la difesa di un ingente numero di posizioni, sia condominiali, sia dei singoli privati. Ne residua un totale di 16,900,00 euro, cui si debbono aggiungere esborsi per 893,57 euro, IVA, c.p.a. e spese generali al 15%.
5.2. Le spese per le consulenze tecniche svolte tanto nel corso del procedimento di a.t.p., quanto in quello di merito, rimangono a carico del considerata la CP_7 soccombenza di quest'ultimo.
5.3. Il rigetto delle domande attoree nei confronti dei due convenuti costituiti impone che, in favore di questi ultimi, siano liquidati gli oneri di giudizio.
Le spese possono essere liquidate, utilizzati i valori medi per lo scaglione indeterminabile, complessità media per ogni segmento processuale, in complessivi 10.860,00 euro, oltre
IVA, c.p.a. e spese generali al 15%.
Non si ritengono dovuti incrementi per la pluralità delle parti assistite, considerato che dagli atti non emerge lo svolgimento di attività difensiva differenziata per le due posizioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in persona del Giudice dott. Matteo Aranci, a definizione della causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi presso questo Tribunale al n. 274/2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) ACCERTA E DICHIARA l'esclusiva responsabilità del ex art. 2051 c.c., CP_7 per i fatti di cui è causa e, di conseguenza, CONDANNA il alla CP_7 realizzazione, a proprie cura e spese, di tutti gli interventi necessari ad eliminare in via p. 11 definitiva le cause delle infiltrazioni per cui è giudizio, così come dettagliatamente descritti nella Consulenza Tecnica Preventiva dell'Ing. dell'11.4.2019 CP_10
(R.G. 2307/2017, a.t.p. Trib. Lodi) e confermati nella c.t.u. in corso di giudizio;
2) CONDANNA il al pagamento dei seguenti importi, tutti maggiorati di CP_7 interessi al saggio legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo:
− 8.250,00 euro in favore, in solido tra loro, dei Controparte_21
;
[...]
− 430,00 euro ciascuno in favore di: , , Parte_1 Parte_4 Parte_5
(in solido tra loro quali comproprietari), , Parte_6 Parte_8
, , , , Parte_15 Parte_16 Parte_19 Parte_21 Parte_26
, (in solido tra loro quali Parte_27 Parte_38 comproprietari), (in solido tra loro quali Parte_39 comproprietari) e (in solido tra loro quali Parte_40 comproprietari);
− 7.230,00 euro in favore, tra loro in solido quali comproprietari, di e Parte_2
; Parte_3
− 7.031,00 euro ciascuno in favore di: , Parte_7 Parte_42
(in solido tra loro quali comproprietari), , e
[...] Parte_11 Parte_13
; Parte_14
− 3.729,00 euro ciascuno in favore di;
Parte_18 Parte_20
− ulteriori 4.250,00 euro in favore di Parte_19
− 1.159,00 euro in favore di Parte_17
− 305,00 euro ciascuno in favore di e;
Parte_23 Parte_22
− 183,00 euro in favore di . Parte_24
3) RESPINGE le domande degli attori nei confronti di Controparte_8
di
[...] Controparte_9
4) CONDANNA il rifondere le spese di lite sostenute dagli attori per questo CP_7 giudizio, per il procedimento di a.t.p. e per l'invio della proposta di convenzione di negoziazione assistita, liquidate, come da motivazione, in totali 16.900,00 euro, oltre esborsi per 893,57 euro, IVA, c.p.a. e spese generali al 15%.
5) CONDANNA gli attori in solido tra loro a rifondere le spese di lite sostenute
[...]
di che Controparte_8 Controparte_9 si liquidano in complessivi 10.860,00 euro, oltre IVA, c.p.a. e spese generali al 15%.
6) PONE le spese degli accertamenti peritali svolti nel giudizio di a.t.p. (R.G. 2307/2017,
a.t.p. Trib. Lodi) e in questo giudizio ad esclusivo e integrale carico del soccombente
CP_7
Sentenza depositata a Lodi il giorno 3/4/2024 nel termine di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Il Giudice
(dott. Matteo Aranci)
p. 12 p. 13
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L TR I B U N A L E OR D I N A R I O D I LO D I
SE Z I O N E CI V I L E in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Aranci ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
R E S A E X A R T T . 1 2 7 -T E R E 2 8 1 -S E X I E S C.P.C. nella causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo Tribunale al numero 274 dell'anno 2022, introdotta da:
1. (c.f. , sito in Lodi, Via Saragat angolo Controparte_1 P.IVA_1
Via Codazzi, in persona del proprio amministratore pro tempore a Controparte_2 sua volta rappresentato dal l.r.p.t. dott. ; Controparte_3
2. (c.f. , sito in Lodi, Via Delfino Codazzi n. 13 in CP_4 P.IVA_2 persona del proprio amministratore pro tempore a sua volta Controparte_2 rappresentato dal l.r.p.t. dott. ; Controparte_3
3. (c.f. , sito in Lodi, Via Saragat n. 31, in Controparte_5 P.IVA_3 persona del proprio amministratore pro tempore geom. Controparte_6
nonché dai seguenti condomini del : Controparte_1
4. c.f. ) Parte_1 C.F._1
5. (c.f. ) Parte_2 C.F._2
6. c.f. ), Parte_3 C.F._3
7. c.f. ), Parte_4 C.F._4
8. c.f. ), Parte_5 C.F._5
9. c.f. ), Parte_6 C.F._6
10. (c.f. ), Parte_7 C.F._7
11. c.f. ) Parte_8 C.F._8
12. c.f. ) Parte_9 C.F._9
13. (c.f. ) Parte_10 C.F._10
14. c.f. ) Parte_11 C.F._11
15. (c.f. Parte_12 C.F._12
p. 1 16. c.f. Parte_13 C.F._13
17. (c.f. ) Parte_14 C.F._14
18. c.f. ), Parte_15 C.F._15
19. (c.f. ), Parte_16 C.F._16
nonché dai seguenti condomini del Condominio Geo:
20. c.f. , Parte_17 C.F._17
21. c.f. ), Parte_18 C.F._18
22. c.f. ), Parte_19 C.F._19
23. (c.f. ), Parte_20 C.F._20
24. (c.f. ), Parte_21 C.F._21
25. (c.f. ), Parte_22 C.F._22
26. (c.f. ), Parte_23 C.F._23
27. (c.f. ), Parte_24 C.F._24
28. c.f. ), Parte_25 C.F._25
nonché dai seguenti condomini del Condominio Geo:
29. c.f. ), Parte_26 C.F._26
30. c.f. , Parte_27 C.F._27
31. c.f. ), Parte_28 C.F._28
32. c.f. , Parte_29 C.F._29
33. c.f. ), Parte_30 C.F._30
34. c.f. , Parte_31 C.F._31
35. (c.f. ), Parte_32 C.F._32
36. c.f. , Parte_33 C.F._33
37. c.f. , Parte_34 C.F._34
38. (c.f. ), Parte_35 C.F._35
tutti con il patrocinio dell'Avv. CASAROLA MASSIMILIANO e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
ATTORI
CONTRO
c.f. – contumace CP_7 P.IVA_4
(c.f. , con il patrocinio Controparte_8 P.IVA_5 dell'Avv. GUARESCHI GIOVANNI e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_9 P.IVA_6
GUARESCHI GIOVANNI e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
CONVENUTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI.
PER GLI ATTORI:
p. 2 a) - Nel merito e nei confronti del solo accertato e dichiarato che il CP_7 era tenuto alla custodia del bene pubblico denominato “Parco-Piazza CP_7 dell'Albarola” ai sensi dell'art. 2051 c.c., ovvero, in subordine, che lo stesso è colpevolmente venuto meno all'obbligo di sistemazione e manutenzione del medesimo bene in conformità alle regole tecniche e ai normali canoni di diligenza e prudenza di cui all'art. 2043 c.c., o, comunque, secondo la qualificazione giuridica ritenuta più idonea, condannare il a realizzare, a proprie cura e spese, tutti gli interventi CP_7 necessari ad eliminare in via definitiva le cause delle infiltrazioni per cui è giudizio, così come dettagliatamente descritti nella Consulenza Tecnica Preventiva depositata dall'Ing. in data 11 aprile 2019 (R.G. 2307/2017-Trib. Lodi) e confermati nella CP_10
Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata il 03/11/2023.
b) - Nel merito e nei confronti di tutti i convenuti: accertata e dichiarata la concorrente responsabilità del committente dell'aggiudicataria CP_7 Organizzazione_1
e dell'appaltatrice (già , nella
[...] Controparte_9 CP_11 causazione dei pregiudizi di cui alla narrativa, condannare ai sensi dell'art. 2051 c.c., ovvero, in subordine, ex art. 2043 c.c., o, comunque, secondo la qualificazione giuridica ritenuta più idonea, i convenuti in solido tra loro, o come meglio ritenuto, a risarcire agli attori tutti i danni dagli stessi patiti e patiendi comunque correlabili a quanto ivi dedotto, liquidandoli all'esito dell'istruttoria di causa, anche in via equitativa ex art. 2056 c.c., come segue:
€uro 2.223,33 oltre Iva, ciascuno, in favore dei e , Parte_36 CP_5 ovvero, in alternativa, €uro 6.670,00, unitariamente e solidalmente, in favore di tutti e tre
Condominii relativamente a tutti i corselli comuni dei box;
€uro 333,50 oltre Iva, per ciascuna unità, in favore dei signori , Parte_1 Pt_4
, , , ,
[...] Parte_37 Parte_8 Parte_15 Pt_16
, , , ,
[...] Parte_19 Parte_21 Parte_26 Parte_27 [...]
, , Parte_38 Parte_39 [...]
(box utilizzabili, o di fatto utilizzati); Parte_40
€uro 950,00 oltre Iva, in favore del signor;
Parte_17
€uro 250,00 oltre Iva, per ciascuna unità, in favore dei signori e Parte_23
; Parte_22
€uro 150,00 oltre Iva, in favore della signora;
Parte_24
€uro 7.263,50 (€uro 333,50 + €uro 6.930,00), per ciascuna unità, in favore dei signori
, , , Parte_41 Parte_7 Parte_42
, e (box completamente Parte_11 Parte_13 Parte_14 inutilizzabili);
€uro 3.798,50 (€uro 333,50 + €uro 3.465,00), per ciascuna unità, in favore dei signori e (box parzialmente inutilizzabili); Parte_18 Parte_20
€uro 3.300,04 oltre Iva, in favore del signor (immobile al piano terra). Parte_19
Il tutto oltre rivalutazione Istat ed interessi legali sugli importi così rivalutati dalla data di p. 3 deposito del ricorso ex art. 696bis c.p.c. all'effettivo pagamento.
c) - In ogni caso, con vittoria di spese del giudizio, oltre spese generali di studio, IVA e
CNAP come per legge
PER I CONVENUTI COSTITUITI
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lodi,
1) respingere integralmente o comunque nel modo migliore le domande attrici;
2) Con vittoria di spese ed onorari.”
*.*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
(ARTT. 132 C.P.C. – 118 DISP. ATT. C.P.C.)
1. I condominii , tutti situati in Lodi, oltre ai singoli condòmini Parte_43
[... (proprietari di singole unità) in epigrafe elencati, hanno convenuto in giudizio il Comune
e le società e per ottenere CP_7 Controparte_12 Controparte_9
l'accoglimento, nei loro confronti, delle domande innanzi trascritte. A tal fine, hanno dedotto:
• Che i tre condominii costituiscono un complesso immobiliare in Lodi, sviluppato all'intersezione tra le vie Codazzi e Saragat;
• Che i condominii sono dotati di box e cantine, oltre a relative aree comuni, al piano interrato;
• Che l'area cortiliva soprastante i predetti box e cantine – di proprietà del Comune di Lodi – è stata oggetto di riqualificazione (cfr. progetto definitivo esecutivo del febbraio
2015 e successiva variante del 9.11.2015), con opere affidate alla e da CP_8 quest'ultima sub-appaltate alla (ora ; CP_11 Controparte_9
• Che, sin dal termine dei lavori di riqualificazione (dicembre 2015), sia nelle unità private (principalmente i box, ma anche una cantina e un'unità immobiliare al pian terreno), sia negli spazi comuni sottostanti all'area cortiliva si sono registrate infilitrazioni di acqua;
• Che, tra il febbraio e il novembre 2016, si sono svolti alcuni sopralluoghi, senza tuttavia che alcun intervento venisse programmato e realizzato, con conseguente persistenza dei problemi lamentati;
• Che, con ricorso ex art. 696-bis c.p.c., i tre condominii e taluni condòmini hanno promosso ricorso per a.t.p. (r.g. 2307/17), definito con il deposito dell'elaborato peritale dell'Ing. il giorno 11.4.2019; CP_10
• Che, concludendo la propria relazione peritale, dopo aver esaminato ciascun singolo box/unità interessato/a dai fenomeni infiltrativi, l'Ing. Esposti ha rinvenuto la causa delle infiltrazioni nel ristagno di acqua (essenzialmente piovana) che non viene correttamente fatta defluire/assorbita e che, a causa di una guaina impermeabile danneggiata o comunque non funzionale, transita nel sottofondo e dà origine alle p. 4 infiltrazioni/bagnature riscontrate nelle autorimesse. Inoltre, si è evidenziato che non è stato predisposto un adeguato sistema di raccolta e recapito dell'acqua piovana;
• Che, di conseguenza, per porre rimedio ai fenomeni riscontrati, è necessario – oltre a un puntuale intervento sui singoli locali coinvolti (par.
5.1.1. c.tu.) e sulle parti comuni
(par.
5.1.2 c.t.u.) – un più generale intervento che preveda il completo rifacimento della pavimentazione del piazzale.
In diritto, gli attori hanno lamentato la responsabilità ex art. 2051 c.c. del CP_7 quale proprietario e dunque custode del piazzale, nonché delle due imprese, appaltatore e sub-appaltatore dei lavori. Su tali presupposti, dunque, sono state avanzate le domande come trascritte.
Si sono costituiti i soli convenuti e con unico CP_8 Controparte_9 difensore, i quali hanno eccepito la nullità dell'atto di citazione per insufficiente determinazione della causa petendi nei propri confronti;
nel merito, hanno contestato la sussistenza di profili di responsabilità a proprio carico, precisando in ogni caso l'insussistenza di qualsiasi relazione contrattuale con gli odierni attori.
Il sempre rimasto contumace. CP_7
La causa, una volta scambiate le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., è stata istruita mediante acquisizione del fascicolo del procedimento n. 2307/17 e mediante un supplemento di attività peritale, sempre affidata all'Ing. CP_10
All'udienza del 14.11.2023, ritenuta infine la causa matura per la decisione, è stata fissata la successiva udienza del 26.3.2024 per discussione e decisione nelle forme dell'art. 281- sexies c.p.c.
Tale udienza, con ordinanza 12.2.2024, è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c., senza che alcuna delle parti richiedesse la trattazione nelle forme ordinarie.
Lette le note scritte depositate entro il termine del 26.3.2024, la causa è decisa con il deposito della sentenza entro i 30 giorni conseguenti.
2. La domanda sub a), rivolta nei soli confronti del merita integrale CP_7 accoglimento.
L'inquadramento giuridico entro la cornice normativa dell'art. 2051 c.c., così come prospettata dagli attori, è corretta. Come rilevato dalla Suprema Corte in plurime occasioni in tema di infiltrazioni di acqua (cfr. Cass. 21977/22; 4480/01; 723/88), la responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sussiste non solo allorquando il danno scaturisca quale effetto dell'intrinseco dinamismo della cosa, ma anche laddove consegua a un'azione umana che determini l'insorgenza di un processo dannoso nella cosa medesima. Né la responsabilità̀ del custode può escludersi per il solo fatto che questi abbia affidati a terzi lavori di restauro: è infatti altrettanto pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che salva l'ipotesi in cui l'appalto comporti il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile nel quale deve essere eseguito il lavoro appaltato, non viene meno per il committente detentore dell'immobile il dovere di custodia e di vigilanza
(Cass. 41435/21; 31601/21).
p. 5 Gli attori hanno assolto all'onere di provare gli elementi costitutivi della fattispecie, così come indicati dalla giurisprudenza ormai consolidata, secondo la quale la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (v. Cass. S.U.
20943/22; in precedenza e tra le tante, Cass. 11024/2018; 11526/2017).
La prova della custodia dei luoghi (ascritta al è evidente dagli atti;
né mai, CP_7 nel procedimento per a.t.p. (in cui l'Ente si era, a differenza che in questa sede, costituito), il titolo proprietario fu mai messo in discussione.
Altrettanto dimostrata, tramite la c.t.u. svolta in sede preventiva e l'integrazione poi effettuata nel corso di questo procedimento, è la correlazione causale tra la res e i danni- evento lamentati dagli attori.
Il c.t.u. Ing. Esposti, infatti, ha rilevato (p. 23 ss. c.t.u. in a.t.p.) quanto segue: “l'evidente fenomeno sia certamente riconducibile a infiltrazioni direttamente provenienti dal piazzale soprastante l'autorimessa per effetto delle piogge e più in generale della bagnatura della pavimentazione. La pavimentazione in autobloccanti è per sua natura particolarmente permeabile (i giunti non sono sigillati e il sottofondo in ghiaia e sabbia tende a trattenere
l'acqua) specie (come in questo caso) se non è previsto un corretto sistema di pendenze che favoriscono l'immediato smaltimento dell'acqua verso punti dedicati di recapito;
l'acqua di pioggia in assenza di un adeguato strato di pendenza attraverso i giunti non sigillati tra i blocchi penetra nel sottofondo sottostante in sabbia e ghiaietto e lo satura.
Anche in presenza di ordinarie precipitazioni è possibile constatare che l'acqua tende a realizzare pozzanghere sul piazzale. Nei giorni successivi si rileva che l'acqua continua a stazionare sul piazzale lasciando macchiata la pavimentazione in molti punti. In queste condizioni è evidente che se la guaina impermeabile, posizionata sotto lo strato di allettamento, fosse perfettamente integra e priva di difetti non si avrebbe questa situazione di difetto al piano sottostante. Ne discende così che, preso atto che l'acqua certamente staziona, e per molto tempo, nello stato di sottofondo direttamente a contatto con
l'impermeabilizzazione, è verosimile ritenere che l'acqua trova certamente alcuni punti (e diffusi) dove la guaina risulta non più integra e funzionale (danneggiata) e dove è quindi pregiudicata la funzione di tenuta all'acqua del sistema di copertura dell'autorimessa.
L'acqua filtrando così attraverso questi punti danneggiati dell'impermeabilizzazione satura di conseguenza sia il sottofondo che la predalles originando le infiltrazioni e bagnature del soffitto dell'autorimessa. Stesso fenomeno e con la stessa origine è quello che si riscontro nell'ufficio del sig. ma anche in altre situazioni visionate ma qui non citate in quanto Pt_19 non puntualmente richiamate nel ricorso di parte attrice) dove appunto l'acqua risale dal
p. 6 sottofondo umido. Il punto di criticità (difetto) della guaina non coincide necessariamente con il punto di infiltrazione sottostante perché l'acqua sotto la guaina trova sia lo strato di sottofondo sia il getto in calcestruzzo strutturale che gli consentono di muoversi in orizzontale sino a trovare uno sfogo in punti particolari del solaio quali fessure, cavillature, discontinuità di getto, giunti, ecc.”
In ordine a tali valutazioni, l'elaborato peritale appare del tutto lineare, coerente ed esaustivo, tanto che – quanto al rapporto causa/effetto – nessuno dei c.t.p. ha mai revocato in dubbio l'approdo cui l'ausiliario è pervenuto.
Ne risulta quindi che il quale custode dell'area soprastante le autorimesse, CP_7 provveda ad eseguire, a propria cura e spese, tutti gli interventi descritti nella c.t.u. dell'Ing.
Esposti al § 5.2 (p. 25 ss. e doc. 15 allegato) depositata nel procedimento per a.t.p.: anche, infatti, in ordine all'individuazione delle opere da realizzare, non si sono appuntate critiche od osservazioni di qualsiasi natura da parte dei c.t.p.
3. La domanda sub b), rivolta anche ai convenuti qui costituiti ( e Controparte_12
oltreché nei confronti del può essere Controparte_9 CP_7 CP_7 accolta soltanto nei confronti dell'Ente, sempre ex art. 2051 c.c.
Nei confronti di e infatti, gli attori Controparte_12 Controparte_9 non vantano alcun titolo negoziale a fondamento della pretesa;
né, con riferimento al generale criterio di imputazione di cui all'art. 2043 c.c., sono state fornite allegazioni (e di conseguenza evidenze probatorie) quanto alle condotte illecite lamentate e ai profili colposi invocati.
Infatti, dagli atti risulta che i lavori svolti da e Controparte_12 [...] sono stati commissionati dal né è stato dimostrato che Controparte_9 CP_7 le cause delle infiltrazioni siano riconducibili all'inesattezza delle attività svolte dalle società convenute (profili che, comunque, potrebbe essere solo la controparte contrattuale a lamentare).
Al contrario, il responsabile ex art. 2051 c.c. per le superiori ragioni già CP_7 esposte quanto alla domanda sub a) – dovrà risarcire, secondo le indicazioni che seguono,
i singoli condominii e condòmini attori per i danni patiti: conseguenze dannose che, come anticipato e come confermato dal c.t.u. nei due elaborati, si pongono in diretta correlazione con la res in custodia.
4. Con riferimento al quantum debeatur, il parametro di quantificazione è offerto dagli elaborati peritali dell'Ing. il quale, con la relazione del 2023, ha precisato che, CP_10 rispetto ai costi stimati nel 2019, i prezzi – per manodopera e materiali – sono aumentati del 15%. Perciò, ogni stima effettuata nel 2019 sarà incrementata di una percentuale pari a quella indicata.
4.1. Per le parti comuni, è stata accertata la presenza di aloni, incrostazioni, segni di bagnatura nei corselli box (che sono comuni ai tre condominii); per il ripristino l'ausiliario riteneva congruo – nel 2019 – un importo complessivo di 5.800,00 euro oltre IVA.
p. 7 Applicato l'incremento del 15%, sommata l'IVA, ne risulta un totale di 8.137,40 euro, che equitativamente (per applicazione di rivalutazione e interessi ex art. 1226 c.c., cfr. Cass.
20889/18 in proposito) si arrotonda a 8.250,00 euro, importo che il CP_7 corrisponderà ai tre condominii danneggiati tra loro in solido.
4.2. Per le singole unità abitative, si osserva quanto segue.
Nel corso delle operazioni peritali, l'ausiliario – con riferimento ai box – ha distinto i danni riscontrati nelle autorimesse in tre gradi: nei casi di minore gravità, pur in presenza di evidenze delle infiltrazioni, il box è stato dichiarato utilizzabile;
in quelli intermedi, si è utilizzata la dicitura “parzialmente utilizzabile”; in quelli più gravi, ove per la quantità e l'intensità delle problematiche riscontrate, si è giunti a un giudizio di impossibilità di fruizione del bene, si è impiegata la formula “non utilizzabile”.
Per ogni singolo box, i lavori necessari allo scrostamento, alla pulizia e alla ri-pitturazione
è stato stimato, nel 2019, in 290,00 euro oltre IVA per ogni box.
Applicato l'anzidetto incremento e aggiunta l'IVA, si ottiene così una somma pari a 406,87 euro, forfettariamente “arrotondata” ex art. 1226 c.c., per applicazione di rivalutazione e interessi, a 430,00 euro per ciascun box.
I proprietari di box stimati come parzialmente o integralmente non utilizzabili hanno richiesto la liquidazione di un'ulteriore voce di danno, a ristoro della perduta possibilità di impiegare l'autorimessa per le ordinarie funzioni alle quali tale vano è solitamente preposto
(ossia, al ricovero di automezzi e altri beni personali).
L'accertamento compiuto dall'ausiliario – in termini descrittivi e mediante fotografie – consente di ritenere accertato, anche sotto questo profilo, l'an debeatur.
Per la quantificazione di questa voce di danno, occorre evidenziare che:
• in favore di e comproprietari del box contraddistinto Parte_2 Parte_3 dagli estremi catastali fg. 55 part. 317 sub 62, può riconoscersi un importo pari al canone di locazione sostenuto come da doc. 37 att., ossia 70,00 euro/mese da dicembre 2016 e all'attualità, oltre rivalutazione e interessi. Ai fini di semplificazione dei conteggi, la rivalutazione e gli interessi sono liquidati, riconoscendo un complessivo ristoro – per questa voce di danno – pari a 6.900,00 euro.
• in favore degli ulteriori proprietari di box inutilizzabili, che non hanno però documentato spese di locazione per altre autorimesse, si possono liquidare, in via equitativa, 800,00 euro/annui, per ogni annualità dal 2016 al 2023, oltre 67 euro/mese da gennaio 2024 in poi (importi già monetizzati all'attualità);
• in favore dei proprietari di box solo parzialmente utilizzabili, si possono liquidare, in via equitativa, 400,00 euro/annui, per ogni annualità dal 2016 al 2023, oltre 33 euro/mese da gennaio 2024 in poi (importi già monetizzati all'attualità);
Ne consegue, quindi, la quantificazione dei danni così dettagliata per ogni proprietario di unità immobiliare interessata dai problemi di infiltrazione:
p. 8 Natura e tipologia
Identificazione di danno Importo liquidato a
Proprietario della unità riscontrato (rinvio titolo di danno immobiliare alla c.t.u.) e patrimoniale giudizio sul box
Con riferimento alle unità immobiliari oggetto del primo accertamento peritale in a.t.p.
fg 55 part 317 p.
9-10 c.t.u. a.t.p. 430,00 € Controparte_13 sub 61 (utilizzabile) fg 55 part 317 p. 10 c.t.u. a.t.p. 430,00 € Parte_44
sub 57 (utilizzabile) Pt_6
Aspetti g 55 part. 317 p. 10 c.t.u. a.t.p. 430,00 € Parte_45 sub 56 (utilizzabile) fg. 55 part. 317 p. 10-11 c.t.u. a.t.p. 7031,00 € Controparte_14 sub 54 (non utilizzabile)
g. 55 part. 317 p. 11 c.t.u. a.t.p. (non 7031,00 € Parte_46
sub 58 utilizzabile) Parte_42
g. 55 part. 317 p. 11 c.t.u. a.t.p. (non 7330,00 € Org_2
sub 50 utilizzabile) Parte_41 fg. 55 part. 317 p. 11-12 c.t.u. a.t.p. 430,00 € Parte_47 sub 62 (utilizzabile) fg. 55 part. 317 p. 12 c.t.u. a.t.p. (non 7031,00 € Controparte_15 sub 52 utilizzabile) fg. 55 part. 317 p. 12 c.t.u. a.t.p. (non 7031,00 € Parte_48
sub 59 utilizzabile) Pt_14 fg. 55 part. 317 p. 12 c.t.u. a.t.p. 430,00 € Parte_49 sub 43 (utilizzabile) fg. 55 part. 317 p. 13 c.t.u. a.t.p. 430,00 € CP_16 sub 51 (utilizzabile) fg. 55 part. 319 p. 13 c.t.u. a.t.p. 430,00 € Controparte_17 sub 30 (utilizzabile) fg. 55 part. 319 p. 14 c.t.u. a.t.p. 3.729,00 € Controparte_18 sub 39 (parzialmente utilizzabile) fg. 55 part. 319 p. 14 c.t.u. a.t.p. 430,00 € Controparte_19 sub 37 (utilizzabile) fg. 55 part. 319 p. 14 c.t.u. a.t.p. 3.729,00 € Org_3 sub 31 (parzialmente utilizzabile)
p. 9 fg. 55 part. 317 p. 15 c.t.u. a.t.p. (non 7031,00 € Parte_50 sub 53 utilizzabile) fg. 55 part. 316 p. 15 c.t.u. a.t.p. 430,00 € Controparte_20 sub 20 (utilizzabile)
Box fg. 55 part. 316 p. 15 c.t.u. a.t.p. 430,00 € Parte_26 sub 8 (utilizzabile) Con fg. 55 part. 316 p. 16 c.t.u. a.t.p. 430,00 € Pt_30 sub 19 (utilizzabile) Parte_39
[...] fg. 55 part. 315 p. 16 c.t.u. a.t.p. 430,00 € Parte_51
sub 9 (utilizzabile) Parte_40 fg. 55 part. 315 p. 16-17 c.t.u. a.t.p. 430,00 € Organizzazione_4
sub 4 (utilizzabile) Pt_1 immobiliare al p. 17 c.t.u. a.t.p. 4.250,00 € (già inclusa Pt_19 Parte_52 pian terreno – uso rivalutazione e interessi ufficio ex art. 1226 c.c.)
Con riferimento alle unità immobiliari oggetto del secondo accertamento peritale (c.t.u. del
2023 in corso di causa) fg. 55 part. 319 p. 11 c.t.u. 2023 305,00 € Parte_53 sub 32 (utilizzabile)
fg. 55 part. 319 p. 11 c.t.u. 2023 305,00 € Parte_22 Parte_54 sub 25 (utilizzabile) fg. 55 part. 319 Nessun danno 0 – domanda non Parte_55 sub 33 riproposta fg. 55 part. 319 p. 12 c.t.u. 2023 183,00 € Parte_56 sub 35 (utilizzabile) fg. 55 part. 319 p. 12 c.t.u. 2023 1159,00 € Parte_57 sub 40
/
fg. 55 part. Nessun danno 0 – domanda non Parte_34 Org_5
316 sub 11 riproposta Pt_35
Tutte le somme dovute sono liquidate, con incrementi operati in via equitativa, all'attualità, tenuto conto che gli importi per spese di ripristino in origine liquidate sono state incrementate del 15% indicato dall'ausiliario per l'aggiornamento al 2023. Si tenga conto che, correttamente, gli attori hanno richiesto la rivalutazione e gli interessi compensativi, che questo Giudice, in ossequio all'insegnamento di legittimità (Cass. 20889/18), ha liquidato in via equitativa ex art. 1226 c.c. ai fini della massima semplificazione dei conteggi. Di talché, l'eventuale riconoscimento di somme in apparenza maggiori rispetto p. 10 a quelle indicate nelle domande non costituisce vizio della pronuncia, poiché gli importi inglobano tali ulteriori voci.
Saranno dovuti gli interessi al tasso di legge dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo.
In sede di p.c. non risultano riproposte domande nell'interesse di , Parte_12 Pt_55
di e di , sicché s'intendono rinunziate.
[...] Parte_34 Parte_35
5. Le spese di lite sono liquidate secondo il criterio della soccombenza.
5.1. Il integralmente soccombente, dovrà rifondere a tutti gli attori, in CP_7 solido fra loro, le spese di giudizio.
Tenuto conto del decisum ed esaminata la nota spese depositata dall'unico difensore di tutti gli attori, si può senz'altro liquidare il richiesto importo di 9.500,00 euro complessivi
(anche inferiore ai parametri dettati dal d.m. 147/22 per il valore della lite).
Con riguardo alle spese legali per il giudizio di a.t.p., facendosi riferimento al d.m. 55/2014 nella versione vigente all'epoca del procedimento, possono ritenersi dovuti al difensore compensi come da nota spese per 3.000,00 euro, come da nota spese, oltre accessori. Il rimborso di tali spese viene valutato a definizione del giudizio di merito ex artt. 91 ss. c.p.c.
e non costituisce voce di danno (Cass. 32098/22). Analoghe considerazioni per l'assistenza professionale in sede di negoziazione assistita, per cui si può liquidare l'importo richiesto (totali 500,00 euro). Su tutte tali voci si può ritenere dovuto un incremento del 30% complessivo per la difesa di un ingente numero di posizioni, sia condominiali, sia dei singoli privati. Ne residua un totale di 16,900,00 euro, cui si debbono aggiungere esborsi per 893,57 euro, IVA, c.p.a. e spese generali al 15%.
5.2. Le spese per le consulenze tecniche svolte tanto nel corso del procedimento di a.t.p., quanto in quello di merito, rimangono a carico del considerata la CP_7 soccombenza di quest'ultimo.
5.3. Il rigetto delle domande attoree nei confronti dei due convenuti costituiti impone che, in favore di questi ultimi, siano liquidati gli oneri di giudizio.
Le spese possono essere liquidate, utilizzati i valori medi per lo scaglione indeterminabile, complessità media per ogni segmento processuale, in complessivi 10.860,00 euro, oltre
IVA, c.p.a. e spese generali al 15%.
Non si ritengono dovuti incrementi per la pluralità delle parti assistite, considerato che dagli atti non emerge lo svolgimento di attività difensiva differenziata per le due posizioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in persona del Giudice dott. Matteo Aranci, a definizione della causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi presso questo Tribunale al n. 274/2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) ACCERTA E DICHIARA l'esclusiva responsabilità del ex art. 2051 c.c., CP_7 per i fatti di cui è causa e, di conseguenza, CONDANNA il alla CP_7 realizzazione, a proprie cura e spese, di tutti gli interventi necessari ad eliminare in via p. 11 definitiva le cause delle infiltrazioni per cui è giudizio, così come dettagliatamente descritti nella Consulenza Tecnica Preventiva dell'Ing. dell'11.4.2019 CP_10
(R.G. 2307/2017, a.t.p. Trib. Lodi) e confermati nella c.t.u. in corso di giudizio;
2) CONDANNA il al pagamento dei seguenti importi, tutti maggiorati di CP_7 interessi al saggio legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo:
− 8.250,00 euro in favore, in solido tra loro, dei Controparte_21
;
[...]
− 430,00 euro ciascuno in favore di: , , Parte_1 Parte_4 Parte_5
(in solido tra loro quali comproprietari), , Parte_6 Parte_8
, , , , Parte_15 Parte_16 Parte_19 Parte_21 Parte_26
, (in solido tra loro quali Parte_27 Parte_38 comproprietari), (in solido tra loro quali Parte_39 comproprietari) e (in solido tra loro quali Parte_40 comproprietari);
− 7.230,00 euro in favore, tra loro in solido quali comproprietari, di e Parte_2
; Parte_3
− 7.031,00 euro ciascuno in favore di: , Parte_7 Parte_42
(in solido tra loro quali comproprietari), , e
[...] Parte_11 Parte_13
; Parte_14
− 3.729,00 euro ciascuno in favore di;
Parte_18 Parte_20
− ulteriori 4.250,00 euro in favore di Parte_19
− 1.159,00 euro in favore di Parte_17
− 305,00 euro ciascuno in favore di e;
Parte_23 Parte_22
− 183,00 euro in favore di . Parte_24
3) RESPINGE le domande degli attori nei confronti di Controparte_8
di
[...] Controparte_9
4) CONDANNA il rifondere le spese di lite sostenute dagli attori per questo CP_7 giudizio, per il procedimento di a.t.p. e per l'invio della proposta di convenzione di negoziazione assistita, liquidate, come da motivazione, in totali 16.900,00 euro, oltre esborsi per 893,57 euro, IVA, c.p.a. e spese generali al 15%.
5) CONDANNA gli attori in solido tra loro a rifondere le spese di lite sostenute
[...]
di che Controparte_8 Controparte_9 si liquidano in complessivi 10.860,00 euro, oltre IVA, c.p.a. e spese generali al 15%.
6) PONE le spese degli accertamenti peritali svolti nel giudizio di a.t.p. (R.G. 2307/2017,
a.t.p. Trib. Lodi) e in questo giudizio ad esclusivo e integrale carico del soccombente
CP_7
Sentenza depositata a Lodi il giorno 3/4/2024 nel termine di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Il Giudice
(dott. Matteo Aranci)
p. 12 p. 13