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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 31/03/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 336 /2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente rel
Dott. Stanislao Fiduccia Giudice
Dott.ssa Francesca Greco Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 336 /2024 V.G. promosso da:
(c.f. ), nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente a[...] F e Parte_2
(c.f. ), nata a [...] il [...], C.F._2 residente a[...] F, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. Fabio Fafone (c.f. ) del Foro di Avezzano;
C.F._3
Con l'intervento del pubblico ministero.
Oggetto: ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 473 bis 49-51 c.p.c. -scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, previo ottenimento di provvedimento di omologa di separazione personale tra coniugi emesso da questo Tribunale in data 24.06.2024, nell'ambito del procedimento civile intentato con ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 473 bis 49-51 c.p.c., chiedono, concordemente, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui alla separazione e di seguito riportate: CONDIZIONI
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) non esistono ragioni di tutela dei figli, perché la coppia non ne ha avuti, di talché neppure viene in rilievo la necessità di assegnazione della casa familiare;
3) il IG. concede in comodato gratuito alla IG.ra , Parte_1 Parte_2 sino al mese di agosto dell'anno 2036 (duemilatrentasei), l'appartamento già adibito a residenza comune e del quale quegli è proprietario, riportato in C.F. del Comune di Avezzano al fg. 11 p.lla
1445 sub 12, sito ad Avezzano in Via Roma n. 96 F;
al IG. è consentito di continuare Parte_1 ad abitare il suddetto appartamento anche durante il predetto comodato in favore della IG.ra
[...]
Parte_2
4) premesso che la IG.ra è attualmente non occupata, il IG. Parte_2 verserà alla stessa, a titolo di assegno di mantenimento, la somma di € 700,00 Parte_1
(diconsi euro settecento/00) mensili;
5) i coniugi prestano reciproco consenso al rilascio od al rinnovo dei rispettivi passaporti. I ricorrenti rinunziano all'impugnazione dell'invocata sentenza di omologa della separazione.”
Le parti hanno altresì chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) premesso che la IG.ra è attualmente non occupata, il IG. Parte_2
verserà alla stessa, a titolo di assegno divorzile, la somma di € 700,00 (diconsi euro Parte_1 settecento/00) mensili, sino al mese di agosto dell'anno 2036 ( (si sottolinea che, Persona_1 quanto alla fissazione di un termine, le parti aderiscono agli auspici di Cass. civ. Sezioni Unite
05.11.2021 n. 32198);
2) i coniugi prestano reciproco consenso al rilascio od al rinnovo dei rispettivi passaporti.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 06.09.2011. Dalla predetta unione non sono nati figli.
Gli odierni ricorrenti E Parte_1 Parte_2 in data 06.05.2024 hanno depositato ricorso congiunto chiedendo dichiararsi la separazione personale dei coniugi e lo scioglimento del matrimonio tra gli stessi, alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo del presente procedimento.
All'udienza del 26 marzo 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter
c.p.c., le parti hanno confermato le condizioni di cui al ricorso chiedendone l'integrale accoglimento ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di non aver mai ripreso la convivenza dopo la separazione.
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù del decreto di omologa di separazione personale pubblicato da questo Tribunale in data 24.06.2024, di talché deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3, n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970.
Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti.
Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi, peraltro, non sono contrarie a norme imperative e, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato tra E Parte_1
, celebrato in Avezzano (AQ) con atto numero Parte_2
26, parte I, dell'anno 2011.
OMOLOGA le condizioni relative:
- al contributo di mantenimento per la moglie:
“1) premesso che la IG.ra è attualmente non occupata, il IG. Parte_2
verserà alla stessa, a titolo di assegno divorzile, la somma di € 700,00 (diconsi euro Parte_1 settecento/00) mensili, sino al mese di agosto dell'anno 2036 ( (si sottolinea che, Persona_1 quanto alla fissazione di un termine, le parti aderiscono agli auspici di Cass. civ. Sezioni Unite
05.11.2021 n. 32198);
PRENDE ATTO delle restanti condizioni sopra riportate da intendersi integralmente richiamate in questa sede;
DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Avezzano (AQ) proceda alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano il 26.03.2025.
Il Presidente
Dott. Leopoldo Sciarrillo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente rel
Dott. Stanislao Fiduccia Giudice
Dott.ssa Francesca Greco Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 336 /2024 V.G. promosso da:
(c.f. ), nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente a[...] F e Parte_2
(c.f. ), nata a [...] il [...], C.F._2 residente a[...] F, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. Fabio Fafone (c.f. ) del Foro di Avezzano;
C.F._3
Con l'intervento del pubblico ministero.
Oggetto: ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 473 bis 49-51 c.p.c. -scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, previo ottenimento di provvedimento di omologa di separazione personale tra coniugi emesso da questo Tribunale in data 24.06.2024, nell'ambito del procedimento civile intentato con ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 473 bis 49-51 c.p.c., chiedono, concordemente, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui alla separazione e di seguito riportate: CONDIZIONI
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) non esistono ragioni di tutela dei figli, perché la coppia non ne ha avuti, di talché neppure viene in rilievo la necessità di assegnazione della casa familiare;
3) il IG. concede in comodato gratuito alla IG.ra , Parte_1 Parte_2 sino al mese di agosto dell'anno 2036 (duemilatrentasei), l'appartamento già adibito a residenza comune e del quale quegli è proprietario, riportato in C.F. del Comune di Avezzano al fg. 11 p.lla
1445 sub 12, sito ad Avezzano in Via Roma n. 96 F;
al IG. è consentito di continuare Parte_1 ad abitare il suddetto appartamento anche durante il predetto comodato in favore della IG.ra
[...]
Parte_2
4) premesso che la IG.ra è attualmente non occupata, il IG. Parte_2 verserà alla stessa, a titolo di assegno di mantenimento, la somma di € 700,00 Parte_1
(diconsi euro settecento/00) mensili;
5) i coniugi prestano reciproco consenso al rilascio od al rinnovo dei rispettivi passaporti. I ricorrenti rinunziano all'impugnazione dell'invocata sentenza di omologa della separazione.”
Le parti hanno altresì chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) premesso che la IG.ra è attualmente non occupata, il IG. Parte_2
verserà alla stessa, a titolo di assegno divorzile, la somma di € 700,00 (diconsi euro Parte_1 settecento/00) mensili, sino al mese di agosto dell'anno 2036 ( (si sottolinea che, Persona_1 quanto alla fissazione di un termine, le parti aderiscono agli auspici di Cass. civ. Sezioni Unite
05.11.2021 n. 32198);
2) i coniugi prestano reciproco consenso al rilascio od al rinnovo dei rispettivi passaporti.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 06.09.2011. Dalla predetta unione non sono nati figli.
Gli odierni ricorrenti E Parte_1 Parte_2 in data 06.05.2024 hanno depositato ricorso congiunto chiedendo dichiararsi la separazione personale dei coniugi e lo scioglimento del matrimonio tra gli stessi, alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo del presente procedimento.
All'udienza del 26 marzo 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter
c.p.c., le parti hanno confermato le condizioni di cui al ricorso chiedendone l'integrale accoglimento ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di non aver mai ripreso la convivenza dopo la separazione.
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù del decreto di omologa di separazione personale pubblicato da questo Tribunale in data 24.06.2024, di talché deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3, n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970.
Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti.
Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi, peraltro, non sono contrarie a norme imperative e, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato tra E Parte_1
, celebrato in Avezzano (AQ) con atto numero Parte_2
26, parte I, dell'anno 2011.
OMOLOGA le condizioni relative:
- al contributo di mantenimento per la moglie:
“1) premesso che la IG.ra è attualmente non occupata, il IG. Parte_2
verserà alla stessa, a titolo di assegno divorzile, la somma di € 700,00 (diconsi euro Parte_1 settecento/00) mensili, sino al mese di agosto dell'anno 2036 ( (si sottolinea che, Persona_1 quanto alla fissazione di un termine, le parti aderiscono agli auspici di Cass. civ. Sezioni Unite
05.11.2021 n. 32198);
PRENDE ATTO delle restanti condizioni sopra riportate da intendersi integralmente richiamate in questa sede;
DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Avezzano (AQ) proceda alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano il 26.03.2025.
Il Presidente
Dott. Leopoldo Sciarrillo